Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
1072/2024 N.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Giovanna Di Meo Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1072/2024, avente ad oggetto regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata a Sorrento il [...] a [...] a [...]
Margherita n. 16, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Marina Gargiulo presso la quale è elettivamente domiciliata in Sorrento alla via Parsano n 14/A e nato a Parte_2
Castellammare di Stabia in data 08.04.1977 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Barbara Vicedomini presso la quale è elettivamente domiciliato in Pompei alla via Bartolo Longo n. 23
RICORRENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.06.2025, le parti si sono riportate al ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20.05.2024 parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio, nel corso della quale è nato un figlio, di nome , in data CP_1
22.07.2005; che il figlio, maggiorenne, ha manifestato “un disturbo di personalità borderline … caratterizzata da fobia sociale e scolare” come da certificazione del DSM del 4.4.2024, che non gli consente, allo stato, di essere autosufficiente economicamente;
che mentre lavora, la Parte_2
non lavora e non produce reddito. Pt_1
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Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione per il 25.11.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti non hanno depositato alcuna nota e la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 30.04.2025; con decreto del 14.05.2025 la causa è stata riassegnata alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 18.06.2025, avendo il difensore della depositato note per l'udienza del 30.04.2025, nelle Pt_1 quali dava atto della mancata osservanza dell'accordo da parte del sig. in ordine al pagamento Pt_2 dell'assegno di mantenimento per il figlio . CP_1
Comparse entrambe le parti all'udienza del 18.06.2025, ha dichiarato di non aver Parte_2 versato per alcuni mesi il mantenimento in quanto privo di un'occupazione ma di aver ripreso a lavorare dal mese di aprile presso il bar Syrenuse a Sorrento con una retribuzione mensile di euro
1.700,00, a cui sia aggiunge l'importo, a suo dire, di euro 70,00/80,00 a settimana per le mance;
di corrispondere euro 350,00 a titolo di canone di locazione dell'abitazione che condivide con la sua attuale moglie, inoccupata. La sig.ra , invece, ha dichiarato di lavorare come domestica in un Pt_1
B&B con una retribuzione mensile di euro 700,00 e di abitare in una casa in affitto, unitamente al figlio e alla madre pensionata, la quale provvede al pagamento del canone di locazione di CP_1 euro 750,00 mensili. All'esito dell'ascolto delle parti e viste le conclusioni rassegnate dai rispettivi difensori, la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, le condizioni stabilite in ricorso non essendo in contrasto con norme imperative ben possono essere recepite dal Tribunale e poste alla base della decisione. Quanto alla circostanza del mancato versamento del mantenimento da parte del ricorrente si evidenzia che la Parte_2 situazione di difficoltà economica dal medesimo rappresentata è venuta meno, avendo questi ripreso a lavorare dal mese di aprile con contratto stagionale, che probabilmente verrà rinnovato come dal medesimo dichiarato. In definitiva, le condizioni possono essere recepite e, quanto alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone che i rapporti patrimoniali in relazione al figlio maggiorenne ed economicamente non autosufficiente siano disciplinati in conformità ai suddetti accordi di seguito riportati:
2 a) a carico di è posto l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di Parte_2 euro 200,00 (duecento/00) in favore del figlio , convivente con la madre, che verserà entro CP_1 il giorno 5 di ogni mese con accredito sulla Carta Postepay Evolution intestata alla sig.ra Pt_1
, con IBAN [...]; importo da rivalutarsi di anno in anno a
[...] far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate;
b) l'assegno unico darà percepito interamente dalla madre;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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