Ordinanza cautelare 12 marzo 2021
Sentenza 23 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/05/2022, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2022
N. 00814/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Lecce, alla via 95° Reggimento Fanteria, n. 9;
contro
Comune di Corsano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, reso dal Dirigente pro tempore del Settore “ Tecnico e Gestione del Territorio ” del Comune di Corsano, con il quale è stata irrogata alla ricorrente la sanzione economica di euro 20.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380/2001;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Parte ricorrente espone:
- che è “ proprietaria di un vecchio manufatto, ubicato in Corsano, località -OMISSIS- ”;
- che “ ha chiesto il rilascio di titolo edilizio per la realizzazione sul medesimo di lavori di recupero edilizio ed igienico sanitario ”;
- che << Tale intervento veniva autorizzato con permesso di costruire n. -OMISSIS-, reso dal Responsabile del Settore tecnico e gestione del territorio, previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- condizionata, tra le altre, alla prescrizione per la quale “l’utilizzo della tecnica cuci-scuci che potrebbe cancellare o alterare del tutto le caratteristiche tecnico costruttive originarie sia da limitare esclusivamente alle parti crollate o prive di consistenza ”>>;
- che “ A fronte dell’intervenuta contestazione dell’esecuzione di opere in difformità al progetto assentito, la Sig.ra -OMISSIS- ha chiesto al Comune di Corsano sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001, funzionale a ripristinare la conformità dei lavori al progetto assentito giusta il permesso di costruire n. -OMISSIS- ”;
- che “ In data 7.12.2016, il medesimo dirigente, previa acquisizione di autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-, ha rilasciato permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- ”;
- che “ E’ poi accaduto che i lavori de quibus siano stati oggetto di accertamento in sede penale, a cui è seguita sentenza di condanna di parte ricorrente resa dalla II sezione penale del Tribunale di Lecce -Sez. in composizione monocratica- n. -OMISSIS- …. Tale pronuncia ha trovato conferma anche in grado di appello ”;
- che “ Nelle more di svolgimento della vicenda penale i titoli edilizi ottenuti dalla Sig.ra -OMISSIS- non sono stati oggetto di alcuna iniziativa ablatoria da parte dell’Ente civico, né, tanto meno, sono stati assunti provvedimenti sanzionatori di ordine demolitorio che presupponevano, appunto, la preventiva declaratoria di inefficacia dei rilasciati assensi edificatori ”;
- che, “ Ad ogni modo, parte ricorrente al fine di porre fine a qualsiasi problematica decideva di avviare spontaneamente le operazioni di demolizione del manufatto ”;
- che, nonostante l’intervenuto avvio delle operazioni di ripristino “(nelle more definitivamente ultimate) ed in assenza di qualsiasi avviso procedurale, il Dirigente del Settore del Comune di Corsano, …in data 19.10.2020 ha adottato provvedimento con il quale, indicata la fattispecie in trattazione come ricadente nell’ipotesi disciplinata dall’art. 27 co. 2 DPR n. 380/2001 e previo richiamo dell’art. 31 co. 4 bis del medesimo testo unico, ha irrogato alla Sig.ra -OMISSIS- la sanzione di euro 20.000,00 ” (provvedimento prot. n. -OMISSIS-).
Parte ricorrente impugna, domandandone l’annullamento:
- il citato provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Comune di Corsano;
- ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
A sostegno del gravame deduce le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, comma 2 e 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380/2001 - Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto - Carenza istruttoria e motivazionale - Illogicità manifesta dell’azione amministrativa - Violazione del principio del giusto procedimento;
2) Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto sotto altro profilo - Illogicità manifesta dell’azione amministrativa sotto altro profilo - Carenza istruttoria.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Corsano.
Con ordinanza 12 marzo 2021, n. -OMISSIS-, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente formulata da parte ricorrente.
All’udienza pubblica del 10 novembre 2021, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3. - Giova premettere che il gravato provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Comune di Corsano è così testualmente formulato:
<< Ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, configurandosi la fattispecie di cui a comma 2 dell’art. 27 del T.U. riguardante gli abusi realizzati che prevede: ... 4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27 ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato ci molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”;
- con la presente si invita la Sig.ra -OMISSIS- in epigrafe al pagamento della sanzione di euro 20.000,00 >>.
4. - Ciò posto, parte ricorrente deduce, essenzialmente, l’assenza del presupposto ordine di demolizione dell’Autorità amministrativa, in uno all’inidoneità, ai fini in questione, della sanzione della demolizione del manufatto, accessoria alla pronuncia di condanna del Giudice penale in primo e secondo grado.
5. - La censura è fondata, nei sensi e nei termini di seguito indicati.
6. - Ed invero, a prescindere da questioni di ordine generale e dalla genericità del gravato atto (che si limita al mero riferimento agli artt. 31 e 27, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001 e all’ “invito” al pagamento della sanzione di euro 20.000,00), nel particolare caso di specie, è dirimente osservare che (cfr. il fascicolo di causa):
- la sentenza n. 743/2017 della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Lecce, confermata dalla pronuncia della Corte di Appello di Lecce n. 2-OMISSIS- dell’11 febbraio 2019 (impugnata con ricorso per Cassazione), ha tra l’altro così statuito: “ Ordina la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dei condannati e dispone la trasmissione di copia della sentenza alla Regione Puglia ed al Comune di Corsano entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza”;
- nel mentre risulta in atti (cfr. deposito del 3 marzo 2021) comunicazione di inizio dei lavori di demolizione del 7 febbraio 2020 (prot. -OMISSIS-), intervenuta prima del passaggio in giudicato della condanna penale, a giudizio penale ancora pendente avendo la parte proposto ricorso in Cassazione, secondo quanto espressamente dichiarato dal difensore in udienza e come pure allegato mediante produzione documentale (comunicazione poi rinnovata “ post Covid” il 10 settembre 2020, prot. -OMISSIS-, e relativa comunicazione di ultimazione del 6 novembre 2020, prot. -OMISSIS-).
7. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Comune di Corsano.
8. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Comune di Corsano.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.