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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/09/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 42 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
Avv.ti Giuseppe Strongoli e Maurizio Barbagianni
a p p e l l a n t i
c o n t r o
Parte_6
Avv. Anna Maria Gasparri
a p p e l l a t a
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese processuali del secondo grado di giudizio nella misura della metà e condanna gli appellanti alla rifusione della restante metà di dette spese, in favore dell'appellata, che liquida nella somma di € 4.000,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980
e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che gli appellanti principali e l'appellante incidentale sono tenuti a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 10 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 42 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
Avv.ti Giuseppe Strongoli e Maurizio Barbagianni
a p p e l l a n t i
c o n t r o
Parte_6
Avv. Anna Maria Gasparri
a p p e l l a t a
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese processuali del secondo grado di giudizio nella misura della metà e condanna gli appellanti alla rifusione della restante metà di dette spese, in favore dell'appellata, che liquida nella somma di € 4.000,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980
e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che gli appellanti principali e l'appellante incidentale sono tenuti a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 10 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale