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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12988 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, in sostituzione del giudice assegnatario, dott. Ottavio Picozzi, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6854/2024 R.G. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Leone Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Maria Pia Teti giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 19 febbraio 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito, n. 397 2023 0018599925 000, notificatole l'11 gennaio 2024, con il quale le è stato intimato il pagamento dell'importo di € 4.559,10 a titolo di contributi, asseritamente dovuti nella gestione commercianti, per il periodo da ottobre 2021 a settembre 2022. A sostegno della domanda la ricorrente, premessa la nullità dell'atto impugnato per lesione del diritto di difesa, ha esposto di essere mero socio amministratore della per la quale non ha Controparte_2 esercitato alcuna mansione, né attività lavorativa, all'interno dell'azienda. Stante la mancata partecipazione all'attività della compagine sociale con carattere di abitualità e di prevalenza, con conseguente insussistenza dell'obbligo dell'amministratore di iscrizione anche nella gestione commercianti, la ricorrente ha pertanto chiesto di dichiarare la nullità, l'illegittimità o l'infondatezza dell'avviso di addebito opposto. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' CP_1 contestando, nel merito, la fondatezza dell'opposizione, di cui ha domandato il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e con prova testimoniale. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, va anzitutto rilevata la tempestività della presente opposizione, introdotta da parte ricorrente mediante deposito di ricorso giurisdizionale il 19 febbraio 2024, a fronte di un avviso di addebito notificato l'11 gennaio 2024, sicché entro il termine decadenziale previsto dall'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999.
2.1 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di parte ricorrente relativa a una pretesa lesione del diritto di difesa per inintelligibilità della motivazione del provvedimento impugnato, dal momento che l'atto reca, sia pure in modo sintetico, tutti gli elementi necessari per una eventuale contestazione anche in sede giudiziale, avendo specificato sia la tipologia di contributi richiesti, sia il periodo di riferimento: tanto che in questo giudizio parte ricorrente ha potuto contestare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per la sua iscrizione nella gestione commercianti in difetto di una parallela attività lavorativa svota per la società della quale è mero socio e amministratore.
3. Tanto premesso, giova osservare che l'articolo 1, comma 203, della legge n. 662/1996 prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (cfr. Cass., sez. lav., n. 10426 del 2 maggio 2018) Precisamente, “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Nella specie, Cass. sez. lav., n. 19273 del 19 luglio 2018 ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti). Invero, “sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte” (cfr. Cass., sez. lav., n. 8613 del 3 aprile 2017). Di recente, la Suprema Corte ha poi affermato che “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell' della partecipazione CP_1 personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (cfr. Cass., sez. lav., n. 24439 del 10 agosto 2023). Vi rientrano, perciò, anche quelle attività di coordinamento dei dipendenti, il contatto con i fornitori e i clienti, i rapporti con le banche, che non sono proprie dell'amministratore e che contribuiscono allo svolgimento del ciclo lavorativo aziendale.
4. Nel caso di specie, tenuto conto della normativa sopra richiamata e delle coordinate interpretative tracciate dalla giurisprudenza, l'opposizione è fondata a va accolta, non avendo l' – sul quale, Controparte_3 contrariamente a quanto ritenuto in memoria di costituzione, grava il relativo onere probatorio – fornito sufficienti elementi per dimostrare il presupposto dell'abitualità e della prevalenza di attività lavorativa svolta dal socio amministratore all'interno dell'azienda con riguardo al periodo oggetto di controversia. Presupposto che, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, non può desumersi dalla sola qualifica di socio posseduta dall'amministratore e richiedendosi, per contro, un accertamento in concreto relativo all'assetto aziendale in quell'arco temporale. A tale riguardo, non soltanto all'udienza dell'8 settembre 2025 l' è CP_1 stato dichiarato decaduto dalla prova testimoniale per non avere citato i propri testi, ai sensi dell'art. 104, disp. att., c.p.c., ma la prova orale raccolta in giudizio ha fornito elementi probatori chiari e univoci a conforto della prospettazione attorea. I testi escussi, infatti, dipendenti della Controparte_2 con mansioni di impiegati amministrativi e, pertanto, direttamente
[...] qualificati a riferire su circostanze di fatto direttamente constatate, oltre a essere risultati pienamente attendibili in ragione del contenuto lineare delle deposizioni rese e dell'assenza di interessi all'esito del giudizio, hanno escluso in modo categorico che la ricorrente abbia mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno dell'azienda (cfr. verbale di udienza del 7 aprile 2025). La teste responsabile amministrativo dell'azienda, ha Testimone_1 riferito che la ricorrente non si era mai recata nei locali aziendali, ove era svolta l'attività, e che non aveva mai disimpegnato compiti di sorta, nemmeno dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, venendo chiamata soltanto ove occorreva apporre delle firme in qualità di amministratore. Nello stesso senso, il teste ha riferito di avere Testimone_2 lavorato per la occupandosi della gestione Controparte_2 della stessa, insieme alla collega , ricevendo le direttive di Parte_2 lavoro dal responsabile, mentre la ricorrente non aveva Testimone_3 mai preso parte all'attività svolta dalla compagine sociale, né si era mai recata in azienda. Sicché, in definitiva, l'accertamento condotto in ordine all'organizzazione del lavoro all'interno della compagine sociale ha confermato l'insussistenza dei presupposti, sopra indicati, per l'assoggettamento del socio amministratore all'iscrizione nella gestione commercianti. L'opposizione va, pertanto, accolta, con annullamento dell'avviso di addebito opposto.
5. Le spese di lite nei confronti dell' vanno liquidate come in CP_1 dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito n. 397 2023 0018599925 000, notificato a l'11 gennaio 2024. Parte_1
Condanna l' alla refusione a parte opponente delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 2.620, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge Roma, 16 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, in sostituzione del giudice assegnatario, dott. Ottavio Picozzi, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6854/2024 R.G. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Leone Parte_1 per procura allegata al ricorso,
- ricorrente- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Maria Pia Teti giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 19 febbraio 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito, n. 397 2023 0018599925 000, notificatole l'11 gennaio 2024, con il quale le è stato intimato il pagamento dell'importo di € 4.559,10 a titolo di contributi, asseritamente dovuti nella gestione commercianti, per il periodo da ottobre 2021 a settembre 2022. A sostegno della domanda la ricorrente, premessa la nullità dell'atto impugnato per lesione del diritto di difesa, ha esposto di essere mero socio amministratore della per la quale non ha Controparte_2 esercitato alcuna mansione, né attività lavorativa, all'interno dell'azienda. Stante la mancata partecipazione all'attività della compagine sociale con carattere di abitualità e di prevalenza, con conseguente insussistenza dell'obbligo dell'amministratore di iscrizione anche nella gestione commercianti, la ricorrente ha pertanto chiesto di dichiarare la nullità, l'illegittimità o l'infondatezza dell'avviso di addebito opposto. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' CP_1 contestando, nel merito, la fondatezza dell'opposizione, di cui ha domandato il rigetto. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e con prova testimoniale. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, va anzitutto rilevata la tempestività della presente opposizione, introdotta da parte ricorrente mediante deposito di ricorso giurisdizionale il 19 febbraio 2024, a fronte di un avviso di addebito notificato l'11 gennaio 2024, sicché entro il termine decadenziale previsto dall'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999.
2.1 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di parte ricorrente relativa a una pretesa lesione del diritto di difesa per inintelligibilità della motivazione del provvedimento impugnato, dal momento che l'atto reca, sia pure in modo sintetico, tutti gli elementi necessari per una eventuale contestazione anche in sede giudiziale, avendo specificato sia la tipologia di contributi richiesti, sia il periodo di riferimento: tanto che in questo giudizio parte ricorrente ha potuto contestare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per la sua iscrizione nella gestione commercianti in difetto di una parallela attività lavorativa svota per la società della quale è mero socio e amministratore.
3. Tanto premesso, giova osservare che l'articolo 1, comma 203, della legge n. 662/1996 prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (cfr. Cass., sez. lav., n. 10426 del 2 maggio 2018) Precisamente, “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Nella specie, Cass. sez. lav., n. 19273 del 19 luglio 2018 ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti). Invero, “sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte” (cfr. Cass., sez. lav., n. 8613 del 3 aprile 2017). Di recente, la Suprema Corte ha poi affermato che “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell' della partecipazione CP_1 personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (cfr. Cass., sez. lav., n. 24439 del 10 agosto 2023). Vi rientrano, perciò, anche quelle attività di coordinamento dei dipendenti, il contatto con i fornitori e i clienti, i rapporti con le banche, che non sono proprie dell'amministratore e che contribuiscono allo svolgimento del ciclo lavorativo aziendale.
4. Nel caso di specie, tenuto conto della normativa sopra richiamata e delle coordinate interpretative tracciate dalla giurisprudenza, l'opposizione è fondata a va accolta, non avendo l' – sul quale, Controparte_3 contrariamente a quanto ritenuto in memoria di costituzione, grava il relativo onere probatorio – fornito sufficienti elementi per dimostrare il presupposto dell'abitualità e della prevalenza di attività lavorativa svolta dal socio amministratore all'interno dell'azienda con riguardo al periodo oggetto di controversia. Presupposto che, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, non può desumersi dalla sola qualifica di socio posseduta dall'amministratore e richiedendosi, per contro, un accertamento in concreto relativo all'assetto aziendale in quell'arco temporale. A tale riguardo, non soltanto all'udienza dell'8 settembre 2025 l' è CP_1 stato dichiarato decaduto dalla prova testimoniale per non avere citato i propri testi, ai sensi dell'art. 104, disp. att., c.p.c., ma la prova orale raccolta in giudizio ha fornito elementi probatori chiari e univoci a conforto della prospettazione attorea. I testi escussi, infatti, dipendenti della Controparte_2 con mansioni di impiegati amministrativi e, pertanto, direttamente
[...] qualificati a riferire su circostanze di fatto direttamente constatate, oltre a essere risultati pienamente attendibili in ragione del contenuto lineare delle deposizioni rese e dell'assenza di interessi all'esito del giudizio, hanno escluso in modo categorico che la ricorrente abbia mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno dell'azienda (cfr. verbale di udienza del 7 aprile 2025). La teste responsabile amministrativo dell'azienda, ha Testimone_1 riferito che la ricorrente non si era mai recata nei locali aziendali, ove era svolta l'attività, e che non aveva mai disimpegnato compiti di sorta, nemmeno dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, venendo chiamata soltanto ove occorreva apporre delle firme in qualità di amministratore. Nello stesso senso, il teste ha riferito di avere Testimone_2 lavorato per la occupandosi della gestione Controparte_2 della stessa, insieme alla collega , ricevendo le direttive di Parte_2 lavoro dal responsabile, mentre la ricorrente non aveva Testimone_3 mai preso parte all'attività svolta dalla compagine sociale, né si era mai recata in azienda. Sicché, in definitiva, l'accertamento condotto in ordine all'organizzazione del lavoro all'interno della compagine sociale ha confermato l'insussistenza dei presupposti, sopra indicati, per l'assoggettamento del socio amministratore all'iscrizione nella gestione commercianti. L'opposizione va, pertanto, accolta, con annullamento dell'avviso di addebito opposto.
5. Le spese di lite nei confronti dell' vanno liquidate come in CP_1 dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito n. 397 2023 0018599925 000, notificato a l'11 gennaio 2024. Parte_1
Condanna l' alla refusione a parte opponente delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 2.620, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge Roma, 16 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo