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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16142 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 38100 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione con provvedimento del 30.04.2025, vertente tra:
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Milano, corso Sempione n. 44, presso lo studio dell'avv. Giovanni Fois che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- appellante -
E
l' Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza n. 27, presso lo studio dell'avv. Lucia Marini che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- appellata -
E
l Controparte_2
- appellata contumace –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7111/2022 – contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025.
pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
7111/2022, con la quale sono state rigettate le domande proposte nei confronti dell'
[...]
e dell'agenzia – con aggravio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2 delle spese di lite.
L'attore aveva chiesto accertarsi la nullità dell'atto di variazione della polizza stipulato in data
10.10.2017 e aveva altresì chiesto accertarsi che la polizza n. 39265/80/116277417 era stata sostituita dalla polizza n. 80/136972327 e, per l'effetto, aveva chiesto il pagamento dell'indennizzo dovuto per il sinistro n. 821086335560, pari ad euro 2.200,00.
In via subordinata, aveva chiesto accertarsi che la limitazione della copertura Parte_1 assicurativa era valida ed efficace solo per la parte transatta nel 2017 ovvero che l'unica patologia esclusa dalle garanzie assicurative era la “litasi delle vie urinarie bilaterali, conseguenze e complicanze”, con decorrenza dal 14.05.2020, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento dell'indennizzo dovuto,
In via ulteriormente subordinata, l'attore aveva chiesto accertarsi la vessatorietà delle clausole di cui ai punti 2.4 e 5.1 delle condizioni generali di contratto e, conseguentemente, aveva chiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennizzo dovuto.
Il giudice di prime ha rigettato le domande proposte, ritenendo provata la stipulazione da parte dell'attore di una nuova polizza, in sostituzione della precedente, e ritenendo provata l'esclusione, in base alla nuova polizza, della patologia in relazione alla quale si sono rese necessarie le spese mediche delle quali l'attore ha domandato il rimborso.
Avverso tali statuizioni ha proposto appello , evidenziando innanzitutto la violazione Parte_1 da parte del primo giudice del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il primo giudice avrebbe infatti erroneamente ritenuto che la domanda proposta fosse volta ad ottenere la dichiarazione di nullità della polizza. Di contro, l'appellante ha evidenziato di aver domandato l'accertamento della nullità dell'allegato “esclusioni e limitazioni” e dell'atto di variazione del
10.10.2017, in quanto mai visionati né sottoscritti dall'assicurato. Il giudice di prime cure avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della vessatorietà delle clausole di cui ai punti 2.4. e 5.1. delle condizioni generali di contratto, con conseguente inefficacia delle stesse in difetto di specifica approvazione scritta, nonché sulla domanda di accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della L'agenzia Controparte_2
Da ultimo, l'appellante ha contestato la non adeguata valutazione da parte del primo giudice della pagina 2 di 7 documentazione prodotta e la carente motivazione della sentenza impugnata.
L' ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato Controparte_1
L'agenzia – Roma – è rimasta contumace. Controparte_2 Controparte_2
2. Con il primo motivo di appello, ha contestato la sentenza di prime cure nella parte Parte_1 in cui non si è pronunciata sulla domanda di accertamento della nullità dell'allegato “esclusioni e limitazioni” e dell'atto di variazione del 10.10.2017, in quanto mai visionati né sottoscritti dall'assicurato e in ordine alla vessatorietà dei punti 2.4 e 5.1. delle condizioni generali di polizza.
A tale lacuna deve porsi rimedio in questa sede.
2.1. A fronte del disconoscimento da parte dell'attore della sottoscrizione apposta sull'atto di variazione della polizza del 10.10.2017 e a fronte della contestazione in ordine all'allegato “esclusioni
e limitazioni”, l'assicurazione da un lato ha omesso di proporre istanza di verificazione in relazione alla sottoscrizione apposta in calce all'atto di variazione del 10.10.2017 e, dall'altro, ha prodotto un allegato denominato “esclusioni e variazioni” privo della sottoscrizione dell'assicurato
Va precisato che, sebbene il contratto di assicurazione sia assistito dal requisito della forma scritta ad probationem, qualora sorga contestazione tra le parti in ordine al contenuto stesso del contratto, grava sulla parte che intende avvalersi della clausola oggetto di contestazione fornire la prova della sua pattuizione.
Nella specie, l'assicurazione non ha fornito prova che l'allegato “esclusione e limitazioni” sia stato effettivamente oggetto del regolamento contrattuale, sicché in difetto di sottoscrizione dell'assicurato l'atto deve ritenersi privo di qualsiasi efficacia.
Parimenti, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'atto di variazione del
10.10.2017, non risultando proposta istanza di verificazione da parte dell'assicurazione, il documento non può essere utilizzato ai fini della decisione.
2.2. L'appellante ha poi chiesto accertarsi la vessatorietà delle clausole di cui ai punti 2.4. e 5.1. delle condizioni generali di contratto, con conseguente inefficacia delle stesse in difetto di specifica approvazione scritta.
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
L'art.
2.4. delle condizioni generali di polizza disciplina è rubricato “Delimitazioni ed esclusioni” e, per quanto rileva in questa sede, prevede che l'assicurazione non è operante per gli infortuni, le malattie, le condizioni patologiche preesistenti, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti sottaciuti alla stipulazione del contratto con dolo o colpa grave e le malattie in atto e conosciute, anche se dichiarate al momento della stipulazione della polizza.
E'sufficiente al riguardo richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità per la quale: pagina 3 di 7 “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito” (Cass. n. 15598/2019; Cass. n. 8235/2010; Cass. n 395/2007).
In applicazione dei principi di diritto sopra richiamati deve escludersi che la clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per le ipotesi di infortuni e malattie derivanti da condizioni patologiche preesistenti costituisca disposizione vessatoria, trattandosi di clausola volta definire il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa.
Deve parimenti escludersi la natura vessatoria dell'art.
5.1. delle condizioni generali di contratto, il quale si limita a richiamare il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. in ordine alle dichiarazioni inesatte e reticenti, prevedendo altresì l'onere a carico dell'interessato di verificate la correttezza delle dichiarazioni riportate nel questionario sanitario.
3. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure per non aver accolto la domanda di pagamento dell'indennizzo nonostante l'esclusione della garanzia prestata non fosse contenuta nella polizza, bensì in un allegato, mai consegnato e mai sottoscritto dall'interessato.
La censura è infondata.
Ai sensi dell'art.
2.4 delle condizioni generali di polizza - delle quali l'appellante si è limitato a contestare l'inefficacia in ragione della natura vessatoria e della mancata specifica approvazione, contestazione che per le ragioni sopra esposte deve ritenersi infondata - la garanzia assicurativa deve ritenersi esclusa per le conseguenze di malattie già in atto e conosciute dal contraente al momento della stipulazione della polizza.
Dalla cartella della clinica Mater Dei, relativa all'intervento in relazione al quale è chiesto il pagamento dell'indennizzo, si legge quale diagnosi all'uscita: “microlitiasi renale destra e diverticolosi del sigma e del colon ascendente. Spondiloartrosi del tratto lombo sacrale”
Dalla cartella clinica del ricovero presso il Campus Bio Medico, il 7.07.2015, emerge la pregressa diagnosi di diverticolosi del colon.
Premesso che il ricovero del 29.10.2018 è stato disposto in ragione della diagnosi principale di diverticolosi colica (cfr. il modulo di accettazione e la prescrizione del 23.10.2018 del dott. Per_1
, dalla quale emerge che il ricovero si è reso necessario in ragione di “dolori addominali ai
[...] quadranti inferiori, riferita rettorragia, diverticolosi colica”) e che la diagnosi secondaria di pagina 4 di 7 spondiloartrosi non ha inciso sugli accertamenti svolti durante il ricovero (l'attore, nel corso della degenza, ha eseguito una tomografia addome e pelvi, una colonscopia, un ecocardiogramma, un
E.C.G., oltre alle analisi di laboratorio), i quali risultano strumentali alla diagnosi principale di diverticolosi, deve ritenersi che in base al disposto dell'art.
2.4. delle condizioni generali di polizza le spese sanitare sostenute non sono rimborsabili, trattandosi di accertamenti resisi necessari in relazione ad una malattia pregressa alla stipulazione della polizza.
Si tratta di conclusione sulla quale non incide la contestata compilazione del questionario sanitario, che secondo la tesi della convenuta sarebbe stato compilato dal personale dell'agenzia su precisa indicazione dell'assicurato, il quale comunque non risulta aver mai fermato l'atto.
Va infatti evidenziato che, a prescindere da ogni valutazione sulla riferibilità dell'atto all'assicurato, in ogni caso nel questionario non risulta menzionata, tra le patologie della quali soffriva l'attore, la diverticolosi, con conseguente irrilevanza del documento al fine escludere l'operatività dell'art.
2.4. delle condizioni generali di contratto.
4. L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha omesso di esaminare la domanda di accertamento della responsabilità dell'agenzia Controparte_2 CP_2
per non aver fornito tutte le informazioni necessarie in ordine al prodotto assicurativo
[...] acquistato dall'attore e la conseguente domanda di condanna delle controparti al risarcimento dei danni subiti, pari all'ammontare dell'indennizzo non corrisposto
Alla lacuna del primo giudice deve porsi rimedio in questa sede.
Escluso, per le ragioni sopra esposte, che l'allegato alla polizza possa ritenersi efficace nei confronti dell'appellante, in difetto di sottoscrizione, va evidenziato che l'inoperatività della garanzia assicurativa, della quale si duole l'attore e dalla quale è derivato il pregiudizio patrimoniale costituito dall'ammontare dell'indennizzo non corrisposto, è riconducibile all'applicazione dell'art.
2.4. delle condizioni generali di polizza e all'omessa comunicazione da parte dell'attore delle patologie pregresse.
Alla luce dell'infondatezza della domanda di accertamento della vessatorietà della clausola, per le ragioni sopra esposte, deve escludersi che sia emerso, all'esito dell'istruttoria svolta, uno specifico inadempimento dell'agenzia assicurativa agli obblighi informativi imposti dalla legge, derivando l'esclusione dell'indennizzo dall'applicazione delle mere condizioni generali di polizza.
La domanda deve conseguentemente essere rigettata.
5. L'appellante ha poi contestato che l'esclusione della garanzia assicurativa possa derivare dalla pregressa diagnosi di diverticolosi, risalente al 2015, in quanto tale patologia costituirebbe una condizione diffusa nella popolazione con più di 50 anni di età, della quale i pazienti non si pagina 5 di 7 renderebbero conto, prima di una colonscopia.
E' appena il caso di osservare che l'appellante avrebbe dovuto in ogni caso comunicare all'assicurazione la pregressa diagnosi risalente al 2015, della quale era senz'altro consapevole, a prescindere dalla circostanza che gli fosse nota la persistenza del disturbo, che ha poi reso necessari gli interventi sanitari del 2018.
La segnalazione della patologia da parte dell'assicurato avrebbe infatti reso inoperante la causa di esclusione della garanzia prevista dall'art.
2.4 delle condizioni generali di polizza (cfr. lett. b in base alla quale “La presente esclusione non è operante per … gli eventuali infortuni e malattia riportati nelle dichiarazioni sullo stato di salute dell' e accettati dalla società”). Parte_2
6. Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe adeguatamente valutato che la polizza n. 39265/80/136972327 integra mero rinnovo della precedente polizza n. 39265/80/116277417, in difetto di previsione di un periodo di carenza in relazione alla stipulazione del nuovo contratto
Deve al riguardo osservarsi che l'appellante non ha mai comunicato, neppure nel corso del precedente rapporto contrattuale, la diagnosi ricevuta nel 2015.
Premesso che il nuovo regolamento contrattuale prevede tra l'altro in favore dell'assicurato il rinnovo garantito sino all'età di 85 anni, sicché appare un prodotto assicurativo del tutto diverso dal precedente, anche volendo considerare il nuovo contratto un mero rinnovo della precedente polizza
(circostanza che sembra doversi escludersi, come sopra chiarito, in ragione dei profili di diversità che connotano le due polizze) deve in ogni caso escludersi la spettanza dell'indennizzo alla luce del disposto dell'art. 1892 c.c. e delle informazioni non complete rese da Parte_3 all'assicurazione.
In conclusione, le domande proposte dall'appellante devono essere rigettate.
7. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'accoglimento di alcuni dei motivi di gravame, relativi all'efficacia dei documenti prodotti dall'assicurazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 7111/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello dichiara l'inefficacia dell'atto di variazione della polizza infortuni del pagina 6 di 7 10.10.2017 e dell'allegato denominato “esclusioni e limitazioni” e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dall'attore; compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Roma, 18 novembre 2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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