Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 9943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9943 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09943/2025REG.PROV.COLL.
N. 04122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4122 del 2025, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Vellone, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, del-OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il cons. SC IN e udito, per la parte appellante, l’avv. Bruno Vellone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il C.le magg. ca. dell’Esercito italiano -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il suo ricorso avverso il decreto del 30 giugno 2020 con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi dieci, con conseguente rideterminazione dell’anzianità di grado.
2. – Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all’appello.
3. – Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025 l’appellante ha rinunciato alla domanda cautelare proposta in via incidentale con l’atto di appello.
4. – Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – E’ controversa in giudizio la legittimità del provvedimento di sospensione disciplinare dall’impiego, per mesi dieci, disposta nei confronti dell’odierno appellante perché questi, nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale effettuato in data 11 novembre 2012, era stato trovato in stato di ebbrezza alcolica alla guida di un’autovettura, con tasso alcolemico rilevato di 2,25 g/l alla prima prova e 2,27 g/l alla seconda prova.
Il procedimento disciplinare era stato avviato l’11 dicembre 2019, dopo aver acquisito, il 14 novembre 2019, copia della sentenza, divenuta irrevocabile, con la quale il Tribunale ordinario di Latina aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del militare in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza perché estinto per intervenuta prescrizione.
6. – Nel respingere i motivi di ricorso articolati in primo grado avverso il provvedimento sanzionatorio, il T.a.r. ha ritenuto:
a) insussistente la dedotta violazione dei termini di cui all’art. 97, co. 3, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per l’avvio e per lo svolgimento del procedimento disciplinare, in quanto, trattandosi di reato commesso da un militare in servizio, trova applicazione l’art. 1392 cod. ord. militare, il quale stabilisce, per la contestazione degli addebiti, il termine di 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili o del provvedimento di archiviazione e, per la conclusione del procedimento, il termine di 270 giorni dalla stessa data; termini entrambi rispettati, poiché l’amministrazione ha acquisito copia della sentenza del Tribunale ordinario, munita di visto di irrevocabilità, il 14 novembre 2019, ha avviato il procedimento disciplinare, mediante contestazione degli addebiti, il 27 dicembre 2019 e lo ha definito, con l’emanazione del provvedimento finale, il 30 giugno 2020;
b) infondata la doglianza per cui la tardiva attivazione del procedimento disciplinare avrebbe reso più gravose le modalità della difesa a causa del lasso di tempo decorso dal verificarsi dei fatti oggetto di contestazione, in quanto, per le considerazioni riassunte al punto precedente, il procedimento disciplinare è stato avviato nei termini di legge e il militare, inoltre, ha potuto difendersi producendo due memorie, le quali sono state valutate dall’amministrazione, anche se ritenute non idonee a scagionarlo dagli addebiti;
c) infondato il motivo di ricorso secondo cui, per un verso, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta (accertamenti sanitari provenienti da strutture pubbliche) attestanti l’inesistenza di abuso di alcool e, per altro verso, il provvedimento impugnato sarebbe stato inficiato da sproporzionalità e difetto di motivazione; ciò in quanto le censure trovano smentita, da un lato, nel fatto che l’amministrazione ha ritenuto acclarata la condotta sulla base degli accertamenti effettuati da militari dell’Arma dei Carabinieri (c.d. alcoltest ) e le certificazioni sanitarie prodotte dal ricorrente, basate su verifiche successive, dimostrano solo che non aveva assunto alcolici nelle quattordici ore successive all’evento e non era un assuntore cronico di alcool; dall’altro lato, nel fatto che nella motivazione del provvedimento si dà compiutamente atto dell’iter logico seguito dall’amministrazione, che ha tenuto conto non solamente della condotta addebitata, giudicata di particolare gravità, ma anche del rendimento in servizio e del quadro disciplinare dell’incolpato, connotato da dieci sanzioni disciplinari di corpo, tra cui una consegna di rigore per stato di ebbrezza, un’altra consegna per guida sotto l’influenza dell’alcool e una pregressa sanzione disciplinare di stato relativa a un’ulteriore violazione dell’art. 186 del codice della strada.
7. – Con il primo motivo di gravame, l’appellante contrasta le conclusioni della sentenza di primo grado sulla tempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare e della conclusione del relativo procedimento, lamentando il superamento dei termini all’uopo previsti dall’art. 97, co. 3, del D.P.R. n. 3/1957 e deducendo, a ogni modo, la violazione anche dei termini stabiliti dall’art. 1392 del codice dell’ordinamento militare, la cui decorrenza individua nella data della comunicazione della sentenza del Tribunale di Latina, avvenuta il 5 dicembre 2018 ad opera del cancelliere del Tribunale medesimo.
Ne critica, altresì, la conclusione secondo cui la sanzione impugnata è stata irrogata a seguito di una adeguata valutazione dei presupposti di fatto, adducendo in contrario che non si sarebbe adeguatamente tenuto conto degli accertamenti sanitari a lui favorevoli prodotti nel procedimento disciplinare, provenienti da strutture sanitarie pubbliche, e sostenendo che la ricostruzione della vicenda alla base del provvedimento disciplinare sarebbe in contrasto con quanto accertato, con forza di giudicato, dal Giudice di pace di Minturno, il quale aveva disposto l’annullamento del verbale di accertamento della violazione dell’art. 186 bis, comma 1, del codice della strada e la restituzione della patente di guida.
La violazione dei termini di legge per l’avvio e per lo svolgimento del procedimento disciplinare costituisce il tema anche del secondo e del terzo motivo di appello, nei quali sono riproposti ampi stralci del primo motivo per tornare a sostenere l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione dell’art. 97, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 1392 c.o.m. (secondo motivo di gravame) e per lamentare che la sentenza appellata sarebbe viziata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e affetta da carenza o difetto di motivazione sui motivi di ricorso relativi alla tempestività del procedimento disciplinare (terzo motivo di gravame).
Con un quarto motivo di appello (erroneamente numerato come terzo anch’esso), l’appellante ritorna sulla questione della sussistenza del fatto lamentando, in particolare, l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver considerato che l’alcoltest gli era stato effettuato alle ore 19:33 del 11 novembre 2012 e che il primo esame alcolemico depositato a sua difesa era stato svolto, presso il Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca, lo stesso giorno alle ore 22:58, a distanza di circa tre ore e mezza, mentre il risultato era stato rilasciato il giorno successivo.
8. – I motivi di appello, tra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
9. – Il T.a.r. non poteva tener conto dell’invocata sentenza del Giudice di Pace di Minturno del 9 giugno 2014, n. 4204, per la semplice ragione che essa non risulta prodotta né davanti all’amministrazione procedente, né davanti al T.a.r. e neppure è richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio, il quale menziona unicamente il fatto che il Giudice di Pace aveva disposto la restituzione della patente di guida (cfr. pagg. 4 e 10 del ricorso di primo grado).
Questa è anche la sola circostanza attinente al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione dell’art. 186 bis, comma 1, del codice della strada che era stata dedotta nelle memorie difensive presentate all’Ufficiale inquirente, alle quali era stato allegato il verbale dell’udienza del 28 gennaio 2013 in cui il Giudice di pace aveva disposto la sospensione dell’esecutività dell’atto e la restituzione della patente a seguito della contumacia dell’amministrazione “ che ha omesso, pure, di produrre memorie e documentazione ” (cfr. doc. 8 produzione di primo grado di parte ricorrente).
Si pone, quindi, la questione se la sentenza del Giudice di pace del 9 giugno 2014 costituisca giudicato esterno su una questione di fatto incidente su un punto decisivo ad entrambe le cause ovvero su un punto costituente premessa logica indispensabile della statuizione in giudicato, sottratto alle preclusioni dei nova in appello e rilevabile anche d’ufficio (cfr. per tutti, Cons. Stato, sez. III, 13 aprile 2023, n. 3754, con ampi richiami).
Senonché, a prescindere dal contenuto specifico della sentenza, non c’è prova del suo passaggio in giudicato, poiché l’appellante non ha prodotto l’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. e non ha fornito alcun altro elemento che attesti con certezza l’incontrovertibilità della sentenza.
10. – Quanto all’affermazione che l’esame alcolemico presso il Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca sarebbe stato svolto lo stesso giorno dell’alcoltest effettuato dai Carabinieri, tre ore e mezzo circa dopo, essa non ha riscontro nella documentazione agli atti di causa.
L’unico documento esibito al riguardo, infatti, risulta essere il referto delle ore 9:41 del giorno 12 novembre 2012 prodotto all’Ufficiale inquirente in allegato alle memorie difensive e, in seguito, davanti al T.a.r. (doc. 8 produzione di primo grado di parte ricorrente), talché l’assunto dell’appellante, formulato per la prima volta in appello, è indimostrato.
11. – Le altre deduzioni dell’appellante non contengono alcuna critica specifica alle ragioni esposte dal primo giudice a fondamento della reiezione dei motivi di ricorso, delle quali si è detto al punto 6 e che dimostrano anche l’infondatezza delle censure di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e di carenza o difetto di motivazione.
Manca, infatti, una puntuale contestazione della correttezza delle motivazioni sull’applicabilità dell’art. 1392 c.o.m., sulla data di acquisizione della copia integrale della sentenza penale munita del visto di irrevocabilità, sul conseguente rispetto dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, malgrado l’oggetto del giudizio d’appello sia costituito dalla decisione appellata e non dal provvedimento gravato in primo grado ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2025, n. 7211; sez. II, 23 luglio 2025, n. 6527; sez. V, 27 giugno 2025, n. 5606).
12. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
13. – Le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE ZA, Presidente
Cecilia Altavista, Consigliere
SC IN, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC IN | BE ZA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.