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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/07/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3527/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di appello iscritta al n. 3527/2022 del R.G.A.C. dell'anno 2022, discussa all'udienza dell'8 luglio 2025, vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Falbo;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
c.f. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Laura Anania;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 293/2022 (R.G. 2112/2020) CP_1 emessa dal Giudice di Pace di in data 03.02.2022, pubblicata il 28.02.2022, non notificata, in CP_1 giudizio di opposizione ex art. 6 D. Lgs. 150/2011;
CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di udienza dell'8 luglio 2025;
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Il Sig. (identificato come da verbale della Polizia Provinciale di identificazione, Parte_1 elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia del 9.3.2020 -a seguito dei previsti accertamenti pagina 1 di 6 sanitari ex artt. 186 co. 5 e 187 co. 4 cds- in relazione al reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ex art. 187 comma 1 c.p.c) con ricorso depositato il 28.9.2022 ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 293/2022 (R.G. 2112/2020) emessa dal Giudice di Pace CP_1 di in data 03.02.2022, pubblicata il 28.02.2022, con la quale è stato rigettato il suo ricorso CP_1 avverso il sequestro e affidamento in custodia ex art. 213 Codice della Strada dell'autovettura Polo
Volkswagen tg EP903DR adottato il 10 marzo 2020 dalla Polizia Provinciale di ed ha CP_1 compensato le spese di lite fra le parti.
Con il proposto gravame parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui, alla pagina 4, si afferma testualmente che “il verbale di sequestro del mezzo quivi impugnato è uno dei provvedimenti emessi e in quanto atto dovuto contiene solo i riferimenti per cui si procede. La legge non prevede che in siffatto verbale debba essere indicato altro e precisamente una norma violata, questo atto riguarda solo il sequestro, ma questo atto è parte di un intero procedimento amministrativo che i verbalizzanti hanno adottato correttamente”; e nella parte in cui il giudice di prime cure ha tratto “Da ciò consegue che i verbalizzanti nella vicenda sin qui rilevata ed esaminato hanno agito in osservanza delle norme di legge e che il verbale di sequestro del veicolo, emesso in prosecuzione di altri atti, tutti determinati dall'ipotesi di reato contestato dal Giudice, fu emesso legittimamente.”.
Ha insistito, in proposito, nella eccezione formulata in primo grado della violazione e falsa applicazione degli articoli 187, 213, 224 ter Codice della Strada, dell'art. 14 L. n. 689/81, atteso che il provvedimento di sequestro sarebbe stato emesso in violazione della necessaria correlazione tra fatto contestato e sanzione accessoria applicata. Ha evidenziato che il medesimo art. 213 (comma 1) cds prevede che “ Nell' ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione”.
Ha inoltre rilevato l'erroneità della indicazione, nel provvedimento di sequestro, dell'art. 213 cds anziché dell'art. 224 ter Cds, vertendo la fattispecie in esame in un'ipotesi di contestazione di un illecito penale (nello specifico l'art. 187 cds).
Parte appellante ha inoltre contestato la violazione dell'art. 112 cpc per non essersi il giudice di prime cure pronunciato in ordine alle restanti contestazioni di illegittimità del provvedimento (omessa motivazione del mancato affidamento del veicolo sottoposto al sequestro all'avente diritto alla custodia/l'essere stato indicato quale proprietario del veicolo il terzo custode Parte_2 pagina 2 di 6 sottoscrizione del verbale da parte del , proprietario del veicolo/spese a carico del terzo Pt_1 custode . Pt_3
Ha chiesto, quindi, “a) Accogliere integralmente il presente appello e per l'effetto riformare
l'impugnata Sentenza del Giudice di Pace di Cosenza, n.293/2022 emessa in data 03.02.2022 e pubblicata il 28.02.2022, ed annullare il verbale di sequestro amministrativo ex art. 213 Codice della
Strada redatto dalla Polizia Provinciale di in data 10 marzo 2020 con conseguente CP_1 dissequestro del veicolo .
b) Condannare la , in persona del suo Presidente pro tempore al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La si è costituita resistendo all'appello, deducendo la correttezza degli atti posti Controparte_1 in essere dalla Polizia Provinciale sulla base degli accertamenti compiuti, evidenziando che il provvedimento di sequestro era stato adottato a seguito della trasmissione della Comunicazione della
Notizia di Reato e che trattasi di “provvedimento sanzionatorio di carattere cautelare, che prevede di prendere in custodia i beni che sono stati strumento o risultato di un illecito amministrativo o che, comunque, siano pertinenti all'illecito stesso e, quindi, utili per l'accertamento dell'infrazione. E' assolutamente obbligatorio che l'affidamento del veicolo, a chi ha il diritto di custodia, sia immediato e che, quindi, il sequestro avvenga immediatamente nel momento in cui si rileva l'illecito, con unica attenuante l'espresso rifiuto o l'impossibilità concreta della persona incaricata a prendere carico sull'immediato della custodia”.
Ha respinto altresì le ulteriori contestazioni mosse avverso il provvedimento di sequestro, rilevando che nell'atto il Sig. è stato indicato quale proprietario e conducente del veicolo ed in tale qualità Pt_1 ha sottoscritto il verbale.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata discussa dai difensori delle parti all'udienza dell'8 luglio 2025; all'esito della camera di consiglio, questo giudice pronuncia sentenza
************************
Parte appellante ha insistito nel ricorso proposto in primo grado eccependo l'illegittimità del provvedimento di sequestro operato dalla Polizia Provinciale, in vista della successiva confisca, a seguito di contestazione di illecito penale (art. 187 comma 1 Cds).
L'appello è fondato e deve essere accolto. pagina 3 di 6 Precisato che ai sensi dell'art. 224 ter cds é possibile proporre opposizione ex art. 205 cds nelle forme di cui al dlgs. 150 del 2011, la disamina del verbale di sequestro riscontra la contestata illegittimità del verbale di sequestro per omessa motivazione in ordine all'illecito contestato, che infatti richiama unicamente l'art. 213 c.p.c. quale norma sottesa al sequestro anche con riguardo alla violazione contestata, come di seguito:
Non risulta quindi enunciata la violazione in relazione alla quale viene operato il sequestro mentre il richiamo alla normativa che prevede il sequestro è riferito unicamente all'art. 213 cds per l'ipotesi di sequestro e confisca quali misure previste in tema di violazioni amministrative;
norma richiamata all'art. 224 ter cds unicamente con riguardo alle modalità operative del sequestro in vista della applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato.
Va ricordato in proposito che “In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, tutte le volte in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo;
la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni, ove adeguatamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità” (Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 18883 del 28/07/2017 (Rv. 645227 – 01; cfr. altresì Cass. n. 21904 del 11/07/2022).
Nel caso in esame, alcun collegamento risulta nel provvedimento fra l'operato sequestro e l'illecito contestato. Né, diversamente da quanto affermato nella sentenza di prime cure, può ritenersi sufficiente ad integrare la motivazione del sequestro, carente sul punto, la circostanza di una continuità cronologica tra il fatto, risalente al 7.3.2020, da cui scaturivano gli accertamenti a mezzo analisi
(effettuati come da atti in pari data 7.3.2020), il verbale di identificazione del Sig. del Parte_1
pagina 4 di 6 9.3.2010 in relazione al reato ex art. 187 comma 1 CDS, in quanto in alcun modo richiamati nel predetto verbale, che pertanto non può ritenersi motivato neanche per relationem.
In conclusione, ricorre, in via assorbente, la violazione dell'art. 14 L. n. 689 del 1981, in forza del quale deve sussistere la necessaria correlazione tra la fattispecie contestata e la sanzione comminata e, quindi, come nel caso in esame, tra la fattispecie contestata e quella sottesa al provvedimento cautelare adottato in vista della applicazione della sanzione accessoria della confisca.
In accoglimento dell'appello proposto, pertanto, il ricorso proposto dal Sig. avverso Parte_1 il sequestro e affidamento in custodia ex art. 213 Codice della Strada, adottato il 10 marzo 2020 dalla
Polizia Provinciale di Cosenza deve essere accolto con conseguente annullamento del sequestro impugnato.
La decisione deve essere riformata, in ossequio ai principi che regolano la condanna alle spese di cui all'art. 91 c.p.c., anche con riguardo al governo delle spese di lite del primo grado di giudizio, che seguono la soccombenza della;
così, in ragione dell'accoglimento dell'appello, Controparte_1 anche nel secondo grado, liquidate quindi le spese del giudizio come in dispositivo per entrambi i gradi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa previsti per il valore della causa (euro 5.000,00 in base alla competenza del Giudice di Pace, ratione temporis vigente, spese per CU e bollo conformi al detto valore).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace di Parte_1
n. 293/2022 (R.G. 2112/2020) emessa dal Giudice di Pace di in data 03.02.2022, CP_1 CP_1 pubblicata il 28.02.2022 e per l'effetto, in riforma della appellata sentenza del Giudice di Pace di
accoglie il ricorso proposto in primo grado da e annulla il sequestro CP_1 Parte_1 dell'autovettura Polo Volkswagen tg EP903DR operato dalla Polizia Provinciale di in data CP_1
10.3.2020 come da verbale in pari data;
2) Condanna la alla rifusione in favore del Sig. delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 457,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva
e Cpa come per legge, per competenze in euro 264,00 per C.U. e bollo e del presente grado di appello pagina 5 di 6 che liquida in euro 232,00 per competenze oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e Iva, ed in euro
174,00 per C.U. e bollo, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Sentenza depositata sul fascicolo telematico successivamente alla lettura.
Cosenza, 8 luglio 2025 Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di appello iscritta al n. 3527/2022 del R.G.A.C. dell'anno 2022, discussa all'udienza dell'8 luglio 2025, vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Falbo;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
c.f. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Laura Anania;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 293/2022 (R.G. 2112/2020) CP_1 emessa dal Giudice di Pace di in data 03.02.2022, pubblicata il 28.02.2022, non notificata, in CP_1 giudizio di opposizione ex art. 6 D. Lgs. 150/2011;
CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di udienza dell'8 luglio 2025;
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Il Sig. (identificato come da verbale della Polizia Provinciale di identificazione, Parte_1 elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia del 9.3.2020 -a seguito dei previsti accertamenti pagina 1 di 6 sanitari ex artt. 186 co. 5 e 187 co. 4 cds- in relazione al reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ex art. 187 comma 1 c.p.c) con ricorso depositato il 28.9.2022 ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 293/2022 (R.G. 2112/2020) emessa dal Giudice di Pace CP_1 di in data 03.02.2022, pubblicata il 28.02.2022, con la quale è stato rigettato il suo ricorso CP_1 avverso il sequestro e affidamento in custodia ex art. 213 Codice della Strada dell'autovettura Polo
Volkswagen tg EP903DR adottato il 10 marzo 2020 dalla Polizia Provinciale di ed ha CP_1 compensato le spese di lite fra le parti.
Con il proposto gravame parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui, alla pagina 4, si afferma testualmente che “il verbale di sequestro del mezzo quivi impugnato è uno dei provvedimenti emessi e in quanto atto dovuto contiene solo i riferimenti per cui si procede. La legge non prevede che in siffatto verbale debba essere indicato altro e precisamente una norma violata, questo atto riguarda solo il sequestro, ma questo atto è parte di un intero procedimento amministrativo che i verbalizzanti hanno adottato correttamente”; e nella parte in cui il giudice di prime cure ha tratto “Da ciò consegue che i verbalizzanti nella vicenda sin qui rilevata ed esaminato hanno agito in osservanza delle norme di legge e che il verbale di sequestro del veicolo, emesso in prosecuzione di altri atti, tutti determinati dall'ipotesi di reato contestato dal Giudice, fu emesso legittimamente.”.
Ha insistito, in proposito, nella eccezione formulata in primo grado della violazione e falsa applicazione degli articoli 187, 213, 224 ter Codice della Strada, dell'art. 14 L. n. 689/81, atteso che il provvedimento di sequestro sarebbe stato emesso in violazione della necessaria correlazione tra fatto contestato e sanzione accessoria applicata. Ha evidenziato che il medesimo art. 213 (comma 1) cds prevede che “ Nell' ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione”.
Ha inoltre rilevato l'erroneità della indicazione, nel provvedimento di sequestro, dell'art. 213 cds anziché dell'art. 224 ter Cds, vertendo la fattispecie in esame in un'ipotesi di contestazione di un illecito penale (nello specifico l'art. 187 cds).
Parte appellante ha inoltre contestato la violazione dell'art. 112 cpc per non essersi il giudice di prime cure pronunciato in ordine alle restanti contestazioni di illegittimità del provvedimento (omessa motivazione del mancato affidamento del veicolo sottoposto al sequestro all'avente diritto alla custodia/l'essere stato indicato quale proprietario del veicolo il terzo custode Parte_2 pagina 2 di 6 sottoscrizione del verbale da parte del , proprietario del veicolo/spese a carico del terzo Pt_1 custode . Pt_3
Ha chiesto, quindi, “a) Accogliere integralmente il presente appello e per l'effetto riformare
l'impugnata Sentenza del Giudice di Pace di Cosenza, n.293/2022 emessa in data 03.02.2022 e pubblicata il 28.02.2022, ed annullare il verbale di sequestro amministrativo ex art. 213 Codice della
Strada redatto dalla Polizia Provinciale di in data 10 marzo 2020 con conseguente CP_1 dissequestro del veicolo .
b) Condannare la , in persona del suo Presidente pro tempore al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La si è costituita resistendo all'appello, deducendo la correttezza degli atti posti Controparte_1 in essere dalla Polizia Provinciale sulla base degli accertamenti compiuti, evidenziando che il provvedimento di sequestro era stato adottato a seguito della trasmissione della Comunicazione della
Notizia di Reato e che trattasi di “provvedimento sanzionatorio di carattere cautelare, che prevede di prendere in custodia i beni che sono stati strumento o risultato di un illecito amministrativo o che, comunque, siano pertinenti all'illecito stesso e, quindi, utili per l'accertamento dell'infrazione. E' assolutamente obbligatorio che l'affidamento del veicolo, a chi ha il diritto di custodia, sia immediato e che, quindi, il sequestro avvenga immediatamente nel momento in cui si rileva l'illecito, con unica attenuante l'espresso rifiuto o l'impossibilità concreta della persona incaricata a prendere carico sull'immediato della custodia”.
Ha respinto altresì le ulteriori contestazioni mosse avverso il provvedimento di sequestro, rilevando che nell'atto il Sig. è stato indicato quale proprietario e conducente del veicolo ed in tale qualità Pt_1 ha sottoscritto il verbale.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa è stata discussa dai difensori delle parti all'udienza dell'8 luglio 2025; all'esito della camera di consiglio, questo giudice pronuncia sentenza
************************
Parte appellante ha insistito nel ricorso proposto in primo grado eccependo l'illegittimità del provvedimento di sequestro operato dalla Polizia Provinciale, in vista della successiva confisca, a seguito di contestazione di illecito penale (art. 187 comma 1 Cds).
L'appello è fondato e deve essere accolto. pagina 3 di 6 Precisato che ai sensi dell'art. 224 ter cds é possibile proporre opposizione ex art. 205 cds nelle forme di cui al dlgs. 150 del 2011, la disamina del verbale di sequestro riscontra la contestata illegittimità del verbale di sequestro per omessa motivazione in ordine all'illecito contestato, che infatti richiama unicamente l'art. 213 c.p.c. quale norma sottesa al sequestro anche con riguardo alla violazione contestata, come di seguito:
Non risulta quindi enunciata la violazione in relazione alla quale viene operato il sequestro mentre il richiamo alla normativa che prevede il sequestro è riferito unicamente all'art. 213 cds per l'ipotesi di sequestro e confisca quali misure previste in tema di violazioni amministrative;
norma richiamata all'art. 224 ter cds unicamente con riguardo alle modalità operative del sequestro in vista della applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato.
Va ricordato in proposito che “In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, tutte le volte in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo;
la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni, ove adeguatamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità” (Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 18883 del 28/07/2017 (Rv. 645227 – 01; cfr. altresì Cass. n. 21904 del 11/07/2022).
Nel caso in esame, alcun collegamento risulta nel provvedimento fra l'operato sequestro e l'illecito contestato. Né, diversamente da quanto affermato nella sentenza di prime cure, può ritenersi sufficiente ad integrare la motivazione del sequestro, carente sul punto, la circostanza di una continuità cronologica tra il fatto, risalente al 7.3.2020, da cui scaturivano gli accertamenti a mezzo analisi
(effettuati come da atti in pari data 7.3.2020), il verbale di identificazione del Sig. del Parte_1
pagina 4 di 6 9.3.2010 in relazione al reato ex art. 187 comma 1 CDS, in quanto in alcun modo richiamati nel predetto verbale, che pertanto non può ritenersi motivato neanche per relationem.
In conclusione, ricorre, in via assorbente, la violazione dell'art. 14 L. n. 689 del 1981, in forza del quale deve sussistere la necessaria correlazione tra la fattispecie contestata e la sanzione comminata e, quindi, come nel caso in esame, tra la fattispecie contestata e quella sottesa al provvedimento cautelare adottato in vista della applicazione della sanzione accessoria della confisca.
In accoglimento dell'appello proposto, pertanto, il ricorso proposto dal Sig. avverso Parte_1 il sequestro e affidamento in custodia ex art. 213 Codice della Strada, adottato il 10 marzo 2020 dalla
Polizia Provinciale di Cosenza deve essere accolto con conseguente annullamento del sequestro impugnato.
La decisione deve essere riformata, in ossequio ai principi che regolano la condanna alle spese di cui all'art. 91 c.p.c., anche con riguardo al governo delle spese di lite del primo grado di giudizio, che seguono la soccombenza della;
così, in ragione dell'accoglimento dell'appello, Controparte_1 anche nel secondo grado, liquidate quindi le spese del giudizio come in dispositivo per entrambi i gradi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando i valori minimi della tariffa previsti per il valore della causa (euro 5.000,00 in base alla competenza del Giudice di Pace, ratione temporis vigente, spese per CU e bollo conformi al detto valore).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace di Parte_1
n. 293/2022 (R.G. 2112/2020) emessa dal Giudice di Pace di in data 03.02.2022, CP_1 CP_1 pubblicata il 28.02.2022 e per l'effetto, in riforma della appellata sentenza del Giudice di Pace di
accoglie il ricorso proposto in primo grado da e annulla il sequestro CP_1 Parte_1 dell'autovettura Polo Volkswagen tg EP903DR operato dalla Polizia Provinciale di in data CP_1
10.3.2020 come da verbale in pari data;
2) Condanna la alla rifusione in favore del Sig. delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 457,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Iva
e Cpa come per legge, per competenze in euro 264,00 per C.U. e bollo e del presente grado di appello pagina 5 di 6 che liquida in euro 232,00 per competenze oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e Iva, ed in euro
174,00 per C.U. e bollo, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Sentenza depositata sul fascicolo telematico successivamente alla lettura.
Cosenza, 8 luglio 2025 Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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