Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 1883
TAR
Sentenza breve 24 aprile 2025
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CS
Decreto presidenziale 26 giugno 2025
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CS
Ordinanza cautelare 14 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività, poiché solo a seguito dell'accesso agli atti, richiesto dai ricorrenti, hanno potuto conoscere l'effettiva consistenza della nuova costruzione assentita e le modalità di edificazione. Il dies a quo per la contestazione del 'quomodo' (modalità di edificazione) va fatto coincidere con il grado di sviluppo dei lavori che renda palese l'esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto, o con il completamento dei lavori. L'onere della prova della tardività spetta alla parte che eccepisce, e la prova deve essere rigorosa.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per mancanza di interesse ad agire

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. Dalla realizzazione del progetto, gli originari ricorrenti, proprietari dell'edificio fronteggiante, avrebbero tratto un sicuro e concreto pregiudizio per vedute, aria e luce. L'opera deve essere considerata nella sua globalità, e non è rilevante la possibilità di autorizzare lavori simili tramite titoli diversi. L'interesse oppositivo dei ricorrenti è stato concretamente realizzato con l'annullamento del titolo.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito del ricorso di primo grado

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure di merito. L'intervento assentito costituisce una nuova costruzione, caratterizzata dalla illegittima sommatoria degli aumenti volumetrici consentiti dalla rigenerazione urbana e di quelli collegati all'utilizzazione della volumetria residua secondo gli indici di zona. Tale cumulo non è consentito dalla normativa vigente. L'ampliamento volumetrico eccezionalmente conseguibile con un intervento di ristrutturazione edilizia è solo quello specificamente ammesso dalla legislazione o dagli strumenti urbanistici, non quello maggiore connesso all'indice edificatorio previsto per interventi di nuova costruzione.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza impugnata per non aver accertato l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività per le stesse ragioni esposte nel rigetto dell'appello delle società Infranet e Pieffe Re. Solo a seguito dell'accesso agli atti i ricorrenti hanno potuto conoscere l'effettiva consistenza della nuova costruzione e le modalità di edificazione. Il dies a quo per la contestazione del 'quomodo' va fatto coincidere con il grado di sviluppo dei lavori che renda palese l'esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto, o con il completamento dei lavori. L'onere della prova della tardività spetta alla parte che eccepisce, e la prova deve essere rigorosa.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza impugnata per non aver accertato l’inammissibilità del ricorso per carenza originaria dell’interesse a ricorrere

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse per le stesse ragioni esposte nel rigetto dell'appello delle società Infranet e Pieffe Re. Dalla realizzazione del progetto, gli originari ricorrenti avrebbero tratto un sicuro e concreto pregiudizio per vedute, aria e luce. L'opera deve essere considerata nella sua globalità, e non è rilevante la possibilità di autorizzare lavori simili tramite titoli diversi. L'interesse oppositivo dei ricorrenti è stato concretamente realizzato con l'annullamento del titolo.

  • Rigettato
    Nullità/illegittimità della sentenza impugnata – conformità dell’intervento edilizio alla normativa urbanistico-edilizia

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure di merito. L'intervento assentito costituisce una nuova costruzione, caratterizzata dalla illegittima sommatoria degli aumenti volumetrici consentiti dalla rigenerazione urbana e di quelli collegati all'utilizzazione della volumetria residua secondo gli indici di zona. Tale cumulo non è consentito dalla normativa vigente. L'ampliamento volumetrico eccezionalmente conseguibile con un intervento di ristrutturazione edilizia è solo quello specificamente ammesso dalla legislazione o dagli strumenti urbanistici, non quello maggiore connesso all'indice edificatorio previsto per interventi di nuova costruzione.

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Commentario1

  • 1Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/ · 31 marzo 2026

    FATTO E DIRITTO 1. L'oggetto del presente giudizio è costituito: - dal permesso di costruire n. 3805 del 4 aprile 2024 rilasciato dall'Area tecnica - Servizio SUE del Comune di Cassino in favore di Infranet s.r.l. per un intervento di "demolizione e ricostruzione di fabbricati a uso residenziale e commerciale e ampliamento per adeguamento agli indici di zona" e dalla relazione istruttoria prot. n. 21314 del 3 aprile 2024, ivi citata; - da tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi del procedimento. 2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, dai signori M. Paolo, M. Emy, S. Maria Ginevra e M. Nicola, sulla base …

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 1883
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1883
Data del deposito : 9 marzo 2026
Fonte ufficiale :

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