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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32235/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 32235/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Domenico de Simone, in virtù di procura speciale in CP_1
atti, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli, n. 63, presso lo studio del difensore;
ATTORE
contro
, nella persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avvocato Rosa Viggiano, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo, n. 212;
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CONCLUSIONI: come da processo verbale d'udienza dell'8 marzo 2024
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in giudizio il CP_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, per ivi sentirlo Controparte_2
condannare al risarcimento dei danni determinati dalle infiltrazioni all'immobile di sua proprietà; secondo la prospettazione attorea, tali infiltrazioni avrebbero determinato, sin dal 2015, delle vistose macchie di umidità sui soffitti di alcune camere dell'appartamento, il distacco di intere zone di intonaco ed il conseguente ammaloramento di parte degli arredi.
Egli ha pertanto chiesto al Tribunale che venissero accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento della domanda proposta, 1) Accertare
e dichiarare che nell'immobile di proprietà dell'attore indicato in narrativa, si sono verificate continue
e copiose infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal terrazzo sovrastante, terrazzo CP_3
di copertura dell'edificio; 2) accertare e dichiarare quindi, di conseguenza, la esclusiva responsabilità del per tali eventi dannosi ex art. 2051 c.c. o ex art. 1130 c.c.; 3) che a causa di tali CP_2
infiltrazioni di acque meteoriche l'appartamento del dott. ha subito notevoli danni;
4) ordinare CP_1
al convenuto l'immediata esecuzione di tutte le opere necessarie per rimuovere le cause CP_2
delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento di proprietà dell'attore; 5) condannare il CP_2
convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal dott. che si CP_1
richiedono nella misura complessiva di € 20.000,00 (euro ventimila) di cui € 5.626,88 (euro cinquemila seicento ventisei virgola ottantotto) per il mero ripristino e ritinteggiatura dei locali interessati dalle infiltrazioni, € 1.500,00 per le infiltrazioni verificatesi a gennaio 2020, € 3.500,00 per il risarcimento dei danni alle stigliature e agli arredi dell'immobile e € 10.000,00 per il danno alla vita di relazione e per lo stress cagionato dal rischio di caduta di intonaci e dall'attesa frustrata di un intervento del responsabile nella riparazione del terrazzo sovrastante, ovvero in quella CP_2
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dalla Corte;
6) con condanna del convenuto
ex art. 96 cpc per la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita, e con vittoria CP_2 di spese, competenze, funzioni ed onorari di giudizio.”
Si è costituito con comparsa di risposta il convenuto ed contestato l'avversa domanda, CP_2
della quale ha chiesto il rigetto, formulando le seguenti conclusioni: “Per quanto innanzi esposto, piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) rigettare ogni domanda avanzata dal dott. nei confronti del CP_1 Controparte_4
Roma, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque perché non provate;
2) con vittoria di spese di lite.”
Nel corso del giudizio, dopo essere stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma nn. 1,2,3,
pagina 2 di 6 c.p.c., è stato conferito l'incarico peritale all'arch. poi convocato per chiarimenti Persona_1 all'udienza del 21 luglio 2023.
All'esito della fase istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del dì 8 marzo 2024, con riguardo alle conclusioni formulate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, la domanda formulata da parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che si vanno ad esporre.
Qualificata la domanda quale richiesta di risarcimento per “danni da cosa in custodia”, è noto che l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale che si differenzia dal paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c. per la necessità di accertare in sede giudiziale esclusivamente il rapporto di custodia tra il bene, fonte di danno, ed il soggetto citato in giudizio, dovendosi prescindere dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla fattispecie normativa, nonché la sussistenza del mero nesso di causalità materiale tra l'evento di danno lamentato dall'attore e la cosa in custodia.
Sul piano probatorio, poiché il legislatore pone in maniera espressa in capo al custode il rischio per i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito, ci si trova di fronte ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sicché spetta all'attore/danneggiato provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa
(e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza” (in tali termini, Cass. civ., sez. VI, 4/10/2013, n. 22684; Cass. civ., sez. III, 6/02/2007 n. 2563); incombe invece al proprietario/custode – per andare esente da responsabilità - l'onere di dare la prova positiva che “l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento (c.d. “fortuito autonomo”), ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. “fortuito incidentale”), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima” (così
Cass. civ., sez. III, 19/02/2008, n. 4279, la massima appena citata;
conformi, ex multis, Cass. civ., sez.
III., n. 21/03/2013, n. 7125; Cass. civ., sez. III, 11/03/2011, n. 5910. Si veda, da ultimo, Cass. civ., sez.
III, 1/02/2018 n. 2477 in cui si legge “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale”).
pagina 3 di 6 Nel caso che ci occupa, l'attore ha assolto all'onere della prova allo stesso incombente, mentre il convenuto non ha dimostrato l'esistenza del caso fortuito, idoneo a recidere il nesso CP_2
causale tra res custodita e danno da infiltrazioni.
Nella relazione peritale redatta dal CTU, le cui conclusioni sono da condividere, è stato descritto lo stato dei luoghi ed è stato accertato: “un diffuso fenomeno infiltrativo perimetrale, proveniente dal cornicione ricoperto con elementi piani di lavagna, che ha danneggiato le superfici delle pareti degli ambienti indicati e numerati nella planimetria allegata (ALL- 03) e di seguito distintamente indicati e descritti.- Vano n. 01 Si evidenziano infiltrazioni con distaccamento dello strato di tinteggiatura tra la finestra e il condizionatore. (FOTO 03 – 04)- Vano n. 02 Distaccamento dello strato di tinteggiatura tra le due finestre (FOTO 05) - Vano n. 03 Si evidenzia il distaccamento dello strato superficiale della tinteggiatura. (FOTO 06) - Vano 04 Lo strato di tinteggiatura risulta distaccato e in parte, sulla parte superiore della parete, rigonfiato in fase di distacco. (FOTO 07 - 08) - Vano n. 05 Le infiltrazioni provengono sempre dal cornicione e nel caso di questo vano, caratterizzato da un'ampia superficie vetrata posta a ridosso del cornicione del fabbricato. La presenza di umidità ha provocato
l'ossidazione dei ferri di armatura che ha provocato il distacco dell'intonaco (FOTO 09 - 10).”
Prosegue il CTU: “Le infiltrazioni all'interno dell'immobile oggetto di causa, allo stato attuale, non sembrano più attive ma, visto lo stato di degrado delle lastre di lavagna poste a copertura del cornicione perimetrale dell'edificio e a causa di alcune lesioni presenti sul parapetto perimetrale, non può essere mantenuto ulteriormente lo stato attuale.”
Osserva il CTU: “Le infiltrazioni esaminate presso l'immobile non sono dovute al mal CP_1
funzionamento delle condotte idriche ma dovute ad infiltrazioni da eventi meteorici e pertanto i danni provocati risalgono a prima dei lavori di rifacimento della pavimentazione del terrazzo e delle facciate
(lavori condominiali). Per quanto riguarda l'intervento non tempestivo per la riparazione del danno all'interno della proprietà (oggetto di valutazione) ha permesso di valutare se le infiltrazioni CP_1
fossero ancora attive ma per contro ha creato una situazione di disaggio per i fruitori dell'immobile
. Non può essere considerata omissione da parte del ma lo potrebbe diventare se CP_1 CP_2 non si dovesse procedere con il risarcimento del danno all'interno dell'immobile Sibilia e non
s'interviene con la perfetta impermeabilizzazione del cornicione soprastante. (FOTO N. 15).”
Infine, il consulente ha specificato che: “lo stato di manutenzione delle lastre di lavagna poste a copertura del cornicione risultano, in alcuni punti, non connessi con la muratura;
le giunture orizzontali ricoperte da un elemento in lavagna non garantiscono una efficiente impermeabilizzazione del cornicione e delle murature sottostanti.”
pagina 4 di 6 Gli interventi condominiali necessari ad eliminare le cause delle riscontrate infiltrazioni sono dunque due: a) perfetta impermeabilizzazione del cornicione ricoperto di lastre di ardesia. b) riparazione e messa in sicurezza del muretto-parapetto posto in copertura in corrispondenza del vano n. 5, come indicato al quesito 5 punto C.
Ciò premesso e statuito in ordine alle opere da eseguirsi a cura e spese del convenuto, ritiene il giudicante che la domanda risarcitoria di parte attrice debba essere accolta secondo quanto accertato e nei limiti della quantificazione per equivalente delle opere da eseguire secondo la consulenza tecnica, le cui considerazioni e conclusioni vanno condivise anche sotto l'aspetto risarcitorio, in quanto corrette sotto il profilo logico nonché tecnico e supportate da idonea e coerente motivazione.
Il valore dei lavori ammonta complessivamente ad € 5.550,00 più i.v.a.
Parte convenuta va pertanto condannata alla corresponsione della suindicata somma di € 5.550,00; su tale importo, rivalutato di anno in anno dalla data di verificazione del danno – che per semplicità viene individuta nel 7 febbraio 2018, data della relazione elaborata dalla Genga S.r.l. - sino alla data della presente pronunzia, si calcoleranno gli interessi legali.
In ordine ai profili di danno non patrimoniale, va rilevata come quella prospettata dall'attore costituisca un'ipotesi di danno bagattellare, come tale in astratto non meritevole di tutela.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, restano a carico di chi li subisci i normali disagi del vivere sociale.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite – tra le quali rientrano le spese di ctu - seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
A) condanna il , nella persona dell'amministratore p.t., al Controparte_5 pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di €
5.550,00 più i.v.a.; su tale importo, rivalutato di anno in anno dal 7 febbraio 2018, sino alla data della presente pronunzia, si calcoleranno gli interessi legali.
B) condanna il , al pagamento in favore della parte attrice Controparte_5 delle spese di lite, che liquida, per l'intero, in € 2.500,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, più
pagina 5 di 6 c.p.a. ed i.v.a come per legge. Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, a carico del convenuto. CP_2
Così deciso in Roma, li 6 di marzo 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucio Fredella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 32235/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Domenico de Simone, in virtù di procura speciale in CP_1
atti, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli, n. 63, presso lo studio del difensore;
ATTORE
contro
, nella persona Controparte_2 dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avvocato Rosa Viggiano, in virtù di procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo, n. 212;
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CONCLUSIONI: come da processo verbale d'udienza dell'8 marzo 2024
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in giudizio il CP_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, per ivi sentirlo Controparte_2
condannare al risarcimento dei danni determinati dalle infiltrazioni all'immobile di sua proprietà; secondo la prospettazione attorea, tali infiltrazioni avrebbero determinato, sin dal 2015, delle vistose macchie di umidità sui soffitti di alcune camere dell'appartamento, il distacco di intere zone di intonaco ed il conseguente ammaloramento di parte degli arredi.
Egli ha pertanto chiesto al Tribunale che venissero accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, in accoglimento della domanda proposta, 1) Accertare
e dichiarare che nell'immobile di proprietà dell'attore indicato in narrativa, si sono verificate continue
e copiose infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal terrazzo sovrastante, terrazzo CP_3
di copertura dell'edificio; 2) accertare e dichiarare quindi, di conseguenza, la esclusiva responsabilità del per tali eventi dannosi ex art. 2051 c.c. o ex art. 1130 c.c.; 3) che a causa di tali CP_2
infiltrazioni di acque meteoriche l'appartamento del dott. ha subito notevoli danni;
4) ordinare CP_1
al convenuto l'immediata esecuzione di tutte le opere necessarie per rimuovere le cause CP_2
delle infiltrazioni di acqua nell'appartamento di proprietà dell'attore; 5) condannare il CP_2
convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal dott. che si CP_1
richiedono nella misura complessiva di € 20.000,00 (euro ventimila) di cui € 5.626,88 (euro cinquemila seicento ventisei virgola ottantotto) per il mero ripristino e ritinteggiatura dei locali interessati dalle infiltrazioni, € 1.500,00 per le infiltrazioni verificatesi a gennaio 2020, € 3.500,00 per il risarcimento dei danni alle stigliature e agli arredi dell'immobile e € 10.000,00 per il danno alla vita di relazione e per lo stress cagionato dal rischio di caduta di intonaci e dall'attesa frustrata di un intervento del responsabile nella riparazione del terrazzo sovrastante, ovvero in quella CP_2
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dalla Corte;
6) con condanna del convenuto
ex art. 96 cpc per la mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita, e con vittoria CP_2 di spese, competenze, funzioni ed onorari di giudizio.”
Si è costituito con comparsa di risposta il convenuto ed contestato l'avversa domanda, CP_2
della quale ha chiesto il rigetto, formulando le seguenti conclusioni: “Per quanto innanzi esposto, piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) rigettare ogni domanda avanzata dal dott. nei confronti del CP_1 Controparte_4
Roma, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque perché non provate;
2) con vittoria di spese di lite.”
Nel corso del giudizio, dopo essere stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma nn. 1,2,3,
pagina 2 di 6 c.p.c., è stato conferito l'incarico peritale all'arch. poi convocato per chiarimenti Persona_1 all'udienza del 21 luglio 2023.
All'esito della fase istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del dì 8 marzo 2024, con riguardo alle conclusioni formulate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, la domanda formulata da parte attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che si vanno ad esporre.
Qualificata la domanda quale richiesta di risarcimento per “danni da cosa in custodia”, è noto che l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale che si differenzia dal paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c. per la necessità di accertare in sede giudiziale esclusivamente il rapporto di custodia tra il bene, fonte di danno, ed il soggetto citato in giudizio, dovendosi prescindere dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla fattispecie normativa, nonché la sussistenza del mero nesso di causalità materiale tra l'evento di danno lamentato dall'attore e la cosa in custodia.
Sul piano probatorio, poiché il legislatore pone in maniera espressa in capo al custode il rischio per i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito, ci si trova di fronte ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sicché spetta all'attore/danneggiato provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa
(e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza” (in tali termini, Cass. civ., sez. VI, 4/10/2013, n. 22684; Cass. civ., sez. III, 6/02/2007 n. 2563); incombe invece al proprietario/custode – per andare esente da responsabilità - l'onere di dare la prova positiva che “l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento (c.d. “fortuito autonomo”), ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. “fortuito incidentale”), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima” (così
Cass. civ., sez. III, 19/02/2008, n. 4279, la massima appena citata;
conformi, ex multis, Cass. civ., sez.
III., n. 21/03/2013, n. 7125; Cass. civ., sez. III, 11/03/2011, n. 5910. Si veda, da ultimo, Cass. civ., sez.
III, 1/02/2018 n. 2477 in cui si legge “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale”).
pagina 3 di 6 Nel caso che ci occupa, l'attore ha assolto all'onere della prova allo stesso incombente, mentre il convenuto non ha dimostrato l'esistenza del caso fortuito, idoneo a recidere il nesso CP_2
causale tra res custodita e danno da infiltrazioni.
Nella relazione peritale redatta dal CTU, le cui conclusioni sono da condividere, è stato descritto lo stato dei luoghi ed è stato accertato: “un diffuso fenomeno infiltrativo perimetrale, proveniente dal cornicione ricoperto con elementi piani di lavagna, che ha danneggiato le superfici delle pareti degli ambienti indicati e numerati nella planimetria allegata (ALL- 03) e di seguito distintamente indicati e descritti.- Vano n. 01 Si evidenziano infiltrazioni con distaccamento dello strato di tinteggiatura tra la finestra e il condizionatore. (FOTO 03 – 04)- Vano n. 02 Distaccamento dello strato di tinteggiatura tra le due finestre (FOTO 05) - Vano n. 03 Si evidenzia il distaccamento dello strato superficiale della tinteggiatura. (FOTO 06) - Vano 04 Lo strato di tinteggiatura risulta distaccato e in parte, sulla parte superiore della parete, rigonfiato in fase di distacco. (FOTO 07 - 08) - Vano n. 05 Le infiltrazioni provengono sempre dal cornicione e nel caso di questo vano, caratterizzato da un'ampia superficie vetrata posta a ridosso del cornicione del fabbricato. La presenza di umidità ha provocato
l'ossidazione dei ferri di armatura che ha provocato il distacco dell'intonaco (FOTO 09 - 10).”
Prosegue il CTU: “Le infiltrazioni all'interno dell'immobile oggetto di causa, allo stato attuale, non sembrano più attive ma, visto lo stato di degrado delle lastre di lavagna poste a copertura del cornicione perimetrale dell'edificio e a causa di alcune lesioni presenti sul parapetto perimetrale, non può essere mantenuto ulteriormente lo stato attuale.”
Osserva il CTU: “Le infiltrazioni esaminate presso l'immobile non sono dovute al mal CP_1
funzionamento delle condotte idriche ma dovute ad infiltrazioni da eventi meteorici e pertanto i danni provocati risalgono a prima dei lavori di rifacimento della pavimentazione del terrazzo e delle facciate
(lavori condominiali). Per quanto riguarda l'intervento non tempestivo per la riparazione del danno all'interno della proprietà (oggetto di valutazione) ha permesso di valutare se le infiltrazioni CP_1
fossero ancora attive ma per contro ha creato una situazione di disaggio per i fruitori dell'immobile
. Non può essere considerata omissione da parte del ma lo potrebbe diventare se CP_1 CP_2 non si dovesse procedere con il risarcimento del danno all'interno dell'immobile Sibilia e non
s'interviene con la perfetta impermeabilizzazione del cornicione soprastante. (FOTO N. 15).”
Infine, il consulente ha specificato che: “lo stato di manutenzione delle lastre di lavagna poste a copertura del cornicione risultano, in alcuni punti, non connessi con la muratura;
le giunture orizzontali ricoperte da un elemento in lavagna non garantiscono una efficiente impermeabilizzazione del cornicione e delle murature sottostanti.”
pagina 4 di 6 Gli interventi condominiali necessari ad eliminare le cause delle riscontrate infiltrazioni sono dunque due: a) perfetta impermeabilizzazione del cornicione ricoperto di lastre di ardesia. b) riparazione e messa in sicurezza del muretto-parapetto posto in copertura in corrispondenza del vano n. 5, come indicato al quesito 5 punto C.
Ciò premesso e statuito in ordine alle opere da eseguirsi a cura e spese del convenuto, ritiene il giudicante che la domanda risarcitoria di parte attrice debba essere accolta secondo quanto accertato e nei limiti della quantificazione per equivalente delle opere da eseguire secondo la consulenza tecnica, le cui considerazioni e conclusioni vanno condivise anche sotto l'aspetto risarcitorio, in quanto corrette sotto il profilo logico nonché tecnico e supportate da idonea e coerente motivazione.
Il valore dei lavori ammonta complessivamente ad € 5.550,00 più i.v.a.
Parte convenuta va pertanto condannata alla corresponsione della suindicata somma di € 5.550,00; su tale importo, rivalutato di anno in anno dalla data di verificazione del danno – che per semplicità viene individuta nel 7 febbraio 2018, data della relazione elaborata dalla Genga S.r.l. - sino alla data della presente pronunzia, si calcoleranno gli interessi legali.
In ordine ai profili di danno non patrimoniale, va rilevata come quella prospettata dall'attore costituisca un'ipotesi di danno bagattellare, come tale in astratto non meritevole di tutela.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, restano a carico di chi li subisci i normali disagi del vivere sociale.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite – tra le quali rientrano le spese di ctu - seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
A) condanna il , nella persona dell'amministratore p.t., al Controparte_5 pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di €
5.550,00 più i.v.a.; su tale importo, rivalutato di anno in anno dal 7 febbraio 2018, sino alla data della presente pronunzia, si calcoleranno gli interessi legali.
B) condanna il , al pagamento in favore della parte attrice Controparte_5 delle spese di lite, che liquida, per l'intero, in € 2.500,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, più
pagina 5 di 6 c.p.a. ed i.v.a come per legge. Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, a carico del convenuto. CP_2
Così deciso in Roma, li 6 di marzo 2025.
Il giudice
Lucio Fredella
pagina 6 di 6