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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4526/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...], l'[...] cittadina italiana
C.F. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Monica Trezzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...] cittadino italiano
C.F. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Monica Trezzi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Motta Sant'Anastasia (CT), in data 9 agosto2012
(anno 2012 – atto n. 9 – parte II – serie C – ufficio 1)
□ separati con sentenza n. 797/24
(passata in giudicato in data 27 giugno 2024)
con i seguenti figli:
nata a [...], il [...] Parte_3
nato a [...], il [...] Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. affidare i figli e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Pt_3 Parte_4 presso l'abitazione materna;
2. i genitori si impegnano a collaborare fra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambe le figure genitoriali;
3. ciascun genitore si impegna a non utilizzare termini offensivi e denigratori nei confronti dell'altro genitore e della relativa famiglia in presenza dei figli;
4. dare atto che il SI. potrà tenere con sé i figli con le seguenti modalità: Parte_4
- a weekend alternati dal giovedì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 20:30;
- ogni settimana, il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
5. dare atto che il padre potrà trascorrere con i figli, nelle settimane in cui gli stessi trascorreranno l'weekend con la madre, un ulteriore giorno infrasettimanale, giorno che verrà, di volta in volta, concordato in base alle esigenze lavorative dei genitori ed a quelle scolastiche e ludico – ricreative dei minori;
6. dare atto che, per quanto concerne le festività natalizie e quelle pasquali, nonché i ponti scolastici i genitori si accorderanno di volta in volta sui tempi che i minori trascorreranno con ciascuno di loro;
7. dare atto che, per quanto concerne le vacanze estive, i minori trascorreranno quindici giorni consecutivi con ciascun genitore, periodi che dovranno essere concordati entro il 30 maggio di ogni anno;
8. porre a carico del SI. il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma Parte_4 di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli, somma rivalutabile secondo gli indici
ISTAT a partire dall'anno successivo a quello di comparizione delle parti avanti il Presidente del
Tribunale;
9. dare atto che la SI.ra percepisce l'assegno unico nella misura del 100%; Parte_1
10. porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per i figli seguendo il protocollo approvato dalla Corte d'appello di Milano, di seguito precisate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
11. dare atto che, per quanto concerne le spese straordinarie da documentare che non richiedono il preventivo accordo, il genitore che le ha sostenute dovrà inviare la pezza giustificativa all'altro il quale entro dieci giorni dalla ricezione provvederà al rimborso;
12. dare atto che, per quanto concerne le spese straordinarie da documentare che richiedono il preventivo accordo, la richiesta dovrà essere fatta in forma scritta ed anche l'accettazione o il diniego dovranno essere effettuati in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta;
13. dare atto che la mancata risposta nel suddetto termine equivale ad assenso, mentre il diniego dovrà essere motivato;
14. dare atto che il genitore che ha sostenuto la spesa dovrà consegnare all'altro copia della pezza giustificativa ed il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dalla consegna;
15. le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, di essere economicamente indipendenti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi ragione o titolo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), in data 9 agosto 2012, tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG