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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 30/07/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 10/10/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 1133/2023, 63/2024 e 3622/2024 R.G. vertenti
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura alle liti conferita su foglio separato posto in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Lucio Di Brita, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, alla Via G. Angrisani, n. 2;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, in virtù di procure generali alle liti del 23/01/2023 e del 22/03/2024, per Notar di Fiumicino, dall'avv. Per_1
CO OV, dall'avv. Serrelli Susanna e dall'avv. Lelio Maritato ed elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;
1 PEC: .salerno. ; Email_3 CP_1
; Email_4 Email_5
Resistente
E
(C.F.: ), con sede in Roma, Controparte_3 P.IVA_2
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale in calce alla memoria difensiva, dall'avv. Maria Rosaria
Maggio, elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA), alla Via Bognar n. 1/A, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_6
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 27/02/2023, agiva contro l e l Parte_2 CP_2 [...]
, dinanzi al Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro, impugnando l'avviso di Controparte_3
addebito n. 40020230000177849000, dell'importo di € 7.841,59, a titolo di contributi
Gestione Commercianti relativi ai periodi dall'01/2020 al 12/2020 e dall'01/2021 al 09/2021.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente evidenziava, innanzitutto, la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Nel merito, poi, rappresentava di non essersi mai iscritto alla Gestione Commercianti, né di aver svolto l'attività di commerciante o ricevuto alcuna comunicazione di iscrizione a tale
2 gestione.
Evidenziava di ave ricevuto in passato la notifica degli avvisi di addebito n.
40020190007138466000 e n. 40020210003859673000, con i quali l gli ingiungeva CP_2
il pagamento delle somme di € 2.047,64 e di € 3.322,74, a titolo di omesso versamento dei contributi previdenziali Gestione Commercianti per il periodo compreso tra il 10/2018 ed il
12/2019, avverso i quali proponeva opposizione, accolta con la sentenza n. 1628/2022 del
14/02/2022, con la quale il Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro dichiarava l'illegittimità
delle pretese.
Deduceva, altresì, che la P.I. n. corrispondeva alla P.IVA_3 Controparte_4
di cui egli era socio unico e risultava amministrata da ,
[...] Persona_2
soggetto terzo non socio;
che non aveva effettuato alcuna comunicazione di iscrizione alla
Gestione Commercianti per tale partita iva;
che, in quanto socio unico di capitale, non aveva mai partecipato al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente, che la società non svolgeva attività commerciale ma si occupava di gestire gli immobili di sua proprietà tramite la conclusione di contratti di locazione.
Pertanto, ribadiva l'infondatezza della pretesa, considerato che per ritenere sussistente l'obbligo di iscrizione non era sufficiente essere soci di una società, ma era necessario anche svolgere personalmente, nonché con abitualità e prevalenza, attività operativa diversa dagli atti di pura e semplice amministrazione societaria.
Evidenziava, infine, di essere Amministratore della e regolarmente iscritto alla Parte_3
Gestione Separata e di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di iscrizione alla
Gestione Commercianti, né alcun invito a regolarizzare le debenze rivendicate dall' CP_2
Per tali ragioni concludeva chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, di dichiarare inesistente il credito vantato dall' con vittoria CP_2
di spese del giudizio.
3 2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l con memoria difensiva CP_2
depositata il 19/07/2023, nella quale contestava quanto ex adverso dedotto, evidenziando la piena legittimità dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti fin dal 2016, in quanto Amministratore Unico della società di natura commerciale impiegata Parte_3
nella vendita di carburanti.
Contestava l'eccezione di genericità degli avvisi impugnati, perché infondata, atteso che gli stessi recavano tutte le prescrizioni previste dalla legge, oltre che tardiva poiché, afferendo a presunti vizi formali dell'atto impugnato, avrebbe dovuto essere proposta come opposizione agli atti esecutivi entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'ava opposto.
Evidenziava, altresì, l'inconferenza del richiamo alla sentenza n. 1628/2022 del Tribunale di
Salerno, in quanto relativa alla posizione previdenziale del ricorrente in relazione alla qualifica di socio della nonché l'irrilevanza della Controparte_4
circostanza secondo la quale il in qualità di Amministratore Unico della Pt_1 Parte_3
risultava iscritto alla Gestione Separata, atteso che tale iscrizione riguardava esclusivamente la carica rivestita, ma non copriva l'attività lavorativa svolta in maniera abituale e prevalente nell'ambito societario.
Inoltre, assumeva di aver compiutamente assolto all'onere probatorio su di esso incombente,
avendo accertato il fondamento dell'obbligazione sulla base di presunzioni precise e concordanti.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Tribunale di rigettare il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
3. Con ordinanza del 17/10/2023, il G.d.L. ammetteva le prove testimoniali articolate dalle parti e, quindi, nel corso del processo venivano sentiti i testi e Testimone_1 Tes_2
[...]
4. Con ricorso depositato il 05/01/2024, agiva contro l e l Parte_1 CP_2 [...]
[..
[...] , dinanzi al Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro, impugnando, Controparte_5
altresì, l'avviso di addebito n. 40020230003745211000, dell'importo di € 11.297,73, a titolo di contributi Gestione Commercianti relativi al periodo dal 01/2018 al 12/2022 (proc. n.
63/2024 R.G.).
A sostegno dell'opposizione il ricorrente evidenziava la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, nonché la parziale coincidenza dei periodi richiesti nell'avviso di addebito impugnato con quelli richiesti con gli avvisi di addebito annullati con la sentenza n.
1628/2022 del 14/02/2022 del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro (periodo ricompreso tra il 10/2018 ed il 12/2019).
Pertanto, sulle somme relative al suddetto periodo si era formato il giudicato sostanziale,
con conseguente inammissibilità della pretesa creditoria.
Ribadiva l'infondatezza della pretesa, considerato che per ritenere sussistente l'obbligo di iscrizione non era sufficiente essere soci di una società, ma era necessario anche svolgere personalmente, nonché con abitualità e prevalenza, attività operativa diversa dagli atti di pura e semplice amministrazione societaria.
Per tali ragioni concludeva chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, di:
<< 2) Dichiarare l'inammissibilità della domanda, per i periodi compresi dal 10/2018 al
12/2019, in quanto coperta da giudicato formatosi con la sentenza n. 1628/2022 del
14/02/2022 emessa dal Tribunale di Salerno;
3) Ferma restando l'eccezione di inammissibilità per il ne bis in idem, per la differenza,
accertare e dichiarare l'inesistenza del credito richiesto dall' nell'avviso di addebito CP_2
impugnato;
4) In ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito richiesto dall' nell'avviso CP_2
di addebito impugnato;
5 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto
procuratore>>.
5. Con memoria difensiva depositata il 12/04/2024, si costituiva l chiedendo in via CP_2
preliminare la riunione dei procedimenti n. 1133/2023 R.G. e 63/2024 R.G. pendenti tra le medesime parti e per le medesime questioni.
Precisava, inoltre, che l'ufficio competente aveva provveduto a sgravare l'avviso di addebito impugnato relativamente ai periodi compresi negli avvisi di addebito annullati con sentenza n. 1628/2022, per intervenuto giudicato.
Evidenziava, altresì, la piena legittimità dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione
Commercianti fin dal 2016, in quanto socio unico della Controparte_4
nonché Amministratore Unico della società di natura commerciale
[...] Parte_3
impiegata nella vendita di carburanti.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di:
<… dichiarare la cessata materia del contendere con riferimento ai periodi di cui in narrativa
(IV/2018 e I, II, III e IV/2019) per intervenuto relativo sgravio, per i motivi dedotti in narrativa;
respingere le domande relative al periodo residuo (rate IV 2021 e prime tre del 2022) tutte
come proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio, inammissibili ed infondate per
tutti i motivi in premessa dedotti, nonché sfornite di prova, confermando conseguentemente
l'avviso di addebito opposto per i periodi residui, già parzialmente sgravato.
Con vittoria di spese e onorari di lite.>>.
6. Con provvedimento dell'01/10/2024 veniva disposta la riunione dei procedimenti nn.
1133/2023 R.G. e 63/2024 R.G. stante la connessione oggettiva, per l'identità delle questioni giuridiche da esaminare, e soggettiva dei medesimi.
7. Con ricorso depositato il 03/07/2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10020249006306636000, dell'importo di € 13.667,39, relativa
6 agli avvisi di addebito n. 40020180007868032000 di € 2.791,97, n. 40020190002611184000
di € 2.767,86 e n. 40020230000177849000 di € 8.052,08 (proc. n. 3622/2024 R.G.).
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria relativa all'avviso di addebito n. 40020180007868032000, essendo decorso il relativo termine quinquennale dalla data della presunta notifica;
l'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 40020190002611184000, nonché la prescrizione del credito ad esso relativo.
Evidenziava, altresì, di aver impugnato l'avviso di addebito n. 40020230000177849000, in relazione al quale pendeva, dinanzi al Tribunale di Salerno, il procedimento n. 1133/2023
R.G. e reiterava le contestazioni sollevate in tale sede.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di:
<a) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi di cui all' intimazione di
pagamento per la parte relativa alle somme pretese dall' con gli avvisi di addebito n. CP_2
40020180007868032000 e n. 40020230000177849000;
b) vinte le spese e le competenze di giudizio con diretta attribuzione al sottoscritto difensore
antistatario>>
8. Con memoria difensiva depositata il 30/12/2024 si costituiva l' evidenziando, CP_2
innanzitutto, la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati, nonché l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione dei provvedimenti contestati sollevata dal ricorrente,
non necessitando gli avvisi di addebito di specifica motivazione.
Reiterava, infine, le osservazioni effettuate nell'ambito del procedimento n. 1133/2023 R.G.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di rigettare l'opposizione, con vittoria delle spese del giudizio.
9. Con memoria difensiva depositata in data 12/11/2024 si costituiva l Controparte_3
la quale formulava innanzitutto istanza di riunione del procedimento, in quanto
[...]
l'avviso di addebito n. 40020230000177849000 era stato già impugnato nell'ambito del
7 giudizio n. 1133/2022 R.G.
Evidenziava l'inammissibilità delle eccezioni riguardanti la regolarità formale del titolo, non essendo state proposte nel termine di venti giorni dalla notifica.
In ordine alle censure relative all'omessa notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo,
eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, trattandosi di atti di competenza unicamente dell'Ente impositore.
Concludeva, pertanto, chiedendo al G.d.L. di rigettare il ricorso, con vittoria di spese del giudizio.
10. Con ordinanza del 12/03/2025 veniva disposta la riunione ai procedimenti già riuniti n.
1133/2023 R.G. e n. 63/2024 R.G. del procedimento n. 3622/2024 R.G., stante la connessione oggettiva, per l'identità delle questioni giuridiche da esaminare, e soggettiva tra i giudizi.
Esaurita l'istruzione della controversia ed assegnato alle parti termine per il deposito di note illustrative, veniva fissata l'udienza di discussione del 10/10/2025, la quale veniva sostituita,
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione in giudizio.
In particolare, il ricorrente evidenziava che nelle more del giudizio, l con CP_2
provvedimento del 17/06/2025, aveva annullato gli avvisi di addebito emessi nei suoi confronti in relazione all'iscrizione alla Gestione Commercianti per agli anni 2020, 2021,
2022 e 2023, provvedendo alla cancellazione dalla Gestione Commercianti con decorrenza
31/10/2018.
8 Chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 4002023000177849000 e n. 40020230003745211000, ferma restando la soccombenza virtuale dell' . CP_2
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre, in primo luogo rilevare che relativamente ai giudizi nn. 1133/2023 e 63/2024 RG,
nonché con riguardo all'AVA n. 4002023000177849000, azionato con l'intimazione di pagamento oggetto del giudizio n. 3622/2024 RG, è venuto meno ogni interesse giuridicamente rilevante delle parti al prosieguo dei giudizi e va dichiarata cessata la materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
9 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, l ha dichiarato e documentato di aver provveduto, CP_2
nelle more del giudizio, ad annullare gli avvisi di addebito impugnati n.
4002023000177849000 e n. 4002023000374521100, disponendo anche la cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti con decorrenza 31/10/2018.
A fronte di tale richiesta il ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere (insistendo esclusivamente per la condanna dell'Ente al pagamento delle spese del giudizio) e l non ha dedotto Controparte_3
alcun motivo giuridicamente rilevante idoneo a giustificare il prosieguo delle controversie.
Pertanto, non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito dei giudizi succitati differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente a coltivare il ricorso e in capo alle parti resistenti a contestare lo stesso, deve ritenersi sia venuto meno l'interesse di tutte le parti alla prosecuzione dei giudizi in parola.
2. Non vi è stata, invece, cancellazione del ricorrente dalla Gestione commercianti con riferimento ai periodi antecedenti all'ottobre 2018, in relazione ai quali sono stati emessi gli
AVA n. 40020180007868032000 e n. 40020190002611184000, oggetto dell'intimazione di pagamento n. 10020249006306636000, in relazione alla quale è stato proposto il proc. n.
3622/2024 R.G.
Di conseguenza vanno esaminate le doglianze attinenti a detti titoli esecutivi, le quali afferiscono, essenzialmente, alla validità della notificazione degli AVA ed all'intervenuta prescrizione del credito dell'Istituto.
2.1. Partendo dalla deduzione concernente la sussistenza stessa dei titoli esecutivi, cioè
quella concernente l'omessa notifica dei titoli azionati, va evidenziato che l ha fornito CP_2
piena prova, versando agli atti le copie delle ricevute di ritorno relative agli AVA,
dell'avvenuta e regolare notificazione dei titoli suddetti.
10 E' vero, difatti, che la notifica di detti AVA si è perfezionata per compiuta giacenza dei plichi e, tuttavia, l'invio degli atti risulta regolarmente avvenuto presso l'indirizzo di residenza del ricorrente – ove egli ha successivamente ritualmente ricevuto a mani l'AVA n.
4002023000177849000 – previo compimento da parte dell'Ufficiale postale di tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa postale ai fini della validità della consegna per compiuta giacenza.
In punto di diritto, del resto, in tema di regolarità delle notificazioni delle cartelle esattoriali e degli Avvisi di addebito, va rammentato che la Suprema Corte ha avuto modo in più
occasioni di affermare i seguenti condivisibili principi:
a) in tema di riscossione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi non soltanto la notifica della cartella di pagamento può essere pacificamente eseguita, ai sensi dell'art. 26,
comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ma, anzi, in tale ipotesi trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.
890 del 1982 (Cass. n. 2339/2021, n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n.
17598/2010), sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art. 7, comma 6, della legge da ultimo citata, introdotto dall'articolo 36, comma 2-quater del D.L. 31 dicembre 2007,
n. 248 – convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 – e poi abrogato nel 2014, che prevedeva l'invio di una raccomandata in caso di consegna non personale dell'atto (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 9866 dell'11/4/2024 e,
precedentemente, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 10037 del 10/4/2019);
b) pertanto in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, non vi è necessità della
11 raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), sicché laddove vi sia mancato recapito per temporanea assenza del destinatario la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica
(Cass. n. 2339/2021); detto assetto disciplinare è stato ritenuto costituzionalmente ammissibile dalla Corte Costituzionale, la quale nella sentenza n. 175/2018 ha ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020);
c) la Corte ha anche affermato che “non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o
annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato
consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi
ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa
nell'impossibilità di prenderne cognizione” (così Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246;
Sez. Trib., 4 luglio 2014, n. 15315; 6 giugno 2012, n. 9111, nonchè, in fattispecie analoga,
30 settembre 2011, n. 20027, dove si precisa che la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, “spettando al destinatario
l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere
12 inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza).
Ne consegue che, alla luce di tali condivisibili principi di diritto, le deduzioni difensive,
sostanzialmente generiche ed assertive, concernenti l'omessa notifica dei titoli esecutivi posti a base dell'intimazione di pagamento sono prive di fondamento, non avendo il ricorrente addotto specifici motivi che gli avrebbero precluso la conoscenza degli AVA
opposti (mentre egli ha poi regolarmente ricevuto al medesimo indirizzo il seguente AVA n.
4002023000177849000).
2.2. Ovviamente, appurata la regolare notifica dei titoli esecutivi e stante la mancata opposizione avverso di essi nei termini di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, vanno giudicate tardive ed inammissibili le deduzioni che mirano a contestare la sussistenza dei titoli esecutivi e la sussistenza nel merito dei crediti dell'Istituto impositore, ormai divenuti irretrattabili a seguito del decorso del termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto.
Ed, invero, va rammentato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 (o agli AVA che sono giuridicamente ad esse equipollenti), determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità
del credito contributivo.
Di conseguenza in caso di mancata impugnazione tempestiva degli AVA – come consta essere avvenuto nel caso in esame – non possono essere più fatti valere, in sede esecutiva o pre-esecutiva, ipotetici vizi attinenti al procedimento di formazione del ruolo antecedenti a detta inoppugnabilità del credito.
Ciò vale sia per la doglianza concernente l'avvenuta prescrizione delle pretese contributive per decorso del termine quinquennale estintivo del credito prima della notifica delle cartelle e degli avvisi sia per ogni doglianza involgente la dedotta insussitenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale in questione.
13 2.3. Parimenti infondata risulta, infine, la doglianza relativa alla prescrizione delle pretese contributive ed assicurative successivamente alla notifica dei titoli.
Occorre, a tal riguardo, rammentare che con la previsione di cui all'art. 3, commi 9 e 10,
legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge ed ha invertito la precedente tendenza all'allungamento dei tempi di prescrizione dei contributi (in cambio dell'affermazione del principio di impossibilità
del versamento dei contributi prescritti), al fine di salvaguardare sia le esigenze di certezza dei datori di lavoro debitori, sia le esigenze di speditezza e, quindi, di semplificazione dell'accertamento. In particolare, come specificato dalla Suprema Corte: <In materia di
prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina
posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi
a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente
termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore,
o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate
dall' nel rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione Controparte_6
è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in
applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se
tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente>> (Cass.,
Sez. Un., n. 6173/2008).
E' anche utile richiamare il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 – principio ormai consolidato anche in sede di merito ed al quale questo giudice ritiene di doversi attenere – a mente del quale la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto
14 sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (come detto quinquennale, secondo l'art. 3,
commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione – ha rimarcato la Corte Regolatrice – si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare
CP_ efficacia di giudicato. Altrettanto è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell' , che,
dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. CP_2
122 del 2010.
Ebbene la notifica dell'odierna intimazione di pagamento n. 10020249006306636000,
perfezionatasi l'11.6.2024, è avvenuta certamente entro un quinquennio dalla notifica dei precedenti atti interruttivi e va reputata pienamente valevole come tempestivo atto interruttivo della prescrizione, avuto riguardo alla sospensione dei termini disposta a seguito dei provvedimenti legislativi emergenziali adottati nel corso della pandemia da Covid-19,
posto che.
Va, difatti, rammentata la circostanza che in forza di una sequenza di provvedimenti legislativi adottati nel corso del periodo emergenziale – segnatamente: 1) art. 68, commi 1 e
2, D.L. 18/2020 cd. “Cura Italia” che ha sospeso l'attività di riscossione dall'08.03.2020 al
31.05.2020; 2) art. 154 D.L. 34/2020 che ha prorogato la sospensione dal 31.05.2020 al
31.08.2020; 3) art. 99 D.L. 104/2020 che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal
31.08.2020 al 15.10.2020; 4) art.
1-bis D.L. 125/2020 che ha prorogato ancora la sospensione dal 15.01.2020 al 31.12.2020; 5) art. 1 D.L. 3/2021 che ha di nuovo prorogato la sospensione dal 31.12.2020 al 31.01.2021; 6) art. 22-bis D.L. 183/2020 che ha prorogato ancora una volta la sospensione dal 31.01.2021 al 28.02.2021; 7) art. 4 D.L. 41/2020 che ha
15 nuovamente prorogato la sospensione dal 28.02.2021 al 30.04.2021; 8) art. 9 D.L. 73/2021
che ha ulteriormente prorogato la sospensione dal 30.04.2021 al 30.06.2021; 9) art. 2 D.L.
99/2021 che ha, infine, prorogato la sospensione dal 30.06.2021 fino al 31.08.2021 – vi è
stata la sospensione, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo. Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021
(rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del
30.04.2021) – ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021
e dal 1° al 26 maggio 2021, per un totale di 64 gg., durante le quali l'agente della riscossione era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare corso ad azioni di recupero. La durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti dei debitori
– e quella conseguente, ove prevista, dei relativi termini di decadenza/prescrizione – deve essere quantificata, pertanto, in totali 478 gg. (cioè un anno, tre mesi e 23 giorni).
Va da sé, inoltre, come la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Partendo, dunque, dal presupposto che la notifica degli AVA n. 40020180007868032000 e n. 40020190002611184000 è avvenuta rispettivamente il 14.2.2019 ed il 29.8.2019 è del tutto evidente come non si sia verificata alcuna prescrizione dei crediti dei quali è stato intimato il pagamento con l'atto oggetto dell'odierna opposizione.
3. Passando, infine, al profilo concernente la regolamentazione delle spese dei giudizi riuniti,
va dato atto che per una parte le doglianze di parte attrice si sono rivelate in buona sostanza fondate, avendo l riconosciuto l'insussistenza dell'obbligo contributivo a decorrere CP_2
dall'ottobre 2018, provvedendo all'annullamento degli AVA afferenti a detto lasso temporale,
mentre per un'altra parte l'opposizione esecutiva è stata rigettata, sicché sussiste una
16 condizione di reciproca soccombenza che rende doverosa l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 1133/2023, 63/2024 e 3622/2024 R.G., promossi da Pt_1
nei confronti di e dell , in persona dei
[...] Controparte_7 CP_2
rispettivi legali rappresentanti p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai giudizi iscritti ai nn. 1133/2023
e 63/2024 RG, nonché in parte qua in relazione al giudizio di opposizione n. 3622/2024
R.G., per l'avvenuto annullamento in via amministrativa degli AVA n.
4002023000177849000 e n. 4002023000374521100;
2) rigetta l'opposizione all'esecuzione oggetto del giudizio n. 3622/2024 R.G. con riferimento agli AVA n. 40020180007868032000 e n. 40020190002611184000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 29.10.2024
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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