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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2691/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del p.t., nonché Controparte_1 CP_2
ed Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ai
[...] sensi dell'art. 417-bis c.p.c. dai funzionari , Controparte_5 CP_6 Controparte_7
elettivamente domiciliato come in atti
[...]
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il , in persona del p.t., nonché Controparte_1 CP_2
l' e l' Controparte_3 [...]
chiedendo che, previo accertamento Controparte_8 dell'illegittimità del Decreto del n. 50 del 03.03.2021, relativo alle Controparte_1
domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di terza fascia per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e della mancata attribuzione nelle graduatorie definitive d'Istituto di terza fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo” e
“Collaboratore scolastico” al ricorrente del punteggio di 6 punti per l'anno di servizio militare di leva svolto dal medesimo dal 18.05.1999 al 14.03.2000, lo stesso fosse disapplicato, con condanna delle resistenti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente, premettendo di aver conseguito, in data
20.07.1998, il diploma di maturità e di aver successivamente prestato il servizio militare di leva non in costanza di nomina dal 18.05.1999 al 14.03.2000, esponeva che, con D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, veniva indetta la procedura di aggiornamento delle Graduatorie di
Circolo e di Istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) con validità per il triennio scolastico 2021-2024 e di aver presentato rituale domanda di permanenze nelle predette Graduatorie;
dedotto di aver appreso con la pubblicazione delle graduatorie definitive che il servizio di leva dichiarato in domanda aveva comportato l'attribuzione di 0,60 punti in luogo dei 6 punti riconosciuti per il servizio militare prestato in costanza di un rapporto di impiego.
Tutto ciò premesso, lamentava di aver subito un illegittimo svantaggio rispetto a coloro che avevano prestato il servizio militare in costanza di nomina, chiedeva di “
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del n. 50 del 3.03.2021, relativo alle Controparte_1 domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo” e “Collaboratore scolastico”, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per
l'anno di servizio militare di leva svolto dal medesimo dal 18.05.1999 al 14.03.2000; 2. Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di “Assistente amministrativo” e “Collaboratore scolastico”, attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il predetto anno di servizio militare di leva svolto dal ricorrente;
3. Ordinare altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024”, con vittoria di compensi e spese di lite, con distrazione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il convenuto, che CP_1
eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, questo Giudice ritiene di condividere le argomentazioni adottate da giurisprudenza di questo Tribunale in fattispecie del tutto analoghe alla presente e che in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenze nn. 1550/2023
e 2527/2023 – dott.ssa Antonia Cozzolino).
Va, preliminarmente, affermato il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del , ovvero dell Controparte_1 Controparte_3
e dell' .
[...] Controparte_4
Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1
istituto” (in tal senso, ex multis, cfr. Cass., 21 marzo 2011, n. 6372; Cass., 28 luglio 2008, n.
20521). Va, dunque, affermata la legittimazione passiva del solo convenuto. CP_1
Tanto premesso, il ricorrente – che ha documentato di aver conseguito il diploma di maturità, ossia il titolo di accesso in graduatoria, in data 20.07.1998 e di aver effettuato il servizio di leva, non in costanza di nomina, dal 18.05.1999 al 14.03.2000 – risulta inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto e di circolo della provincia di con un CP_4
punteggio pari ad 8,00 punti per il profilo di assistente amministrativo ed uno pari a 7,00 punti per quello di collaboratore scolastico. Cont Al riguardo, deduce il che il punteggio risultante per tutti i profilli suindicati è stato attribuito correttamente: nella “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle Graduatorie di Istituto del personale A.T.A.”, di cui all'allegato “A” del
D.M. n. 50/2021, Sezione “Avvertenze”, in base al quale “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Di conseguenza, con specifico riguardo ai “Titoli di Servizio”, la tabella attribuisce il punteggio massimo pari a 6 punti solo al “Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo”, ovvero “in qualità di collaboratore scolastico”, in scuole statali per ogni anno di servizio, mentre per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni è attribuito un punteggio pari a 0,50 punti (fino a un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico); sono, invece, attribuiti 0,60 punti per ogni anno di “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali…”, mentre per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni è attribuito un punteggio pari a 0,05 punti (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).
Ebbene, la questione è stata affrontata in numerose pronunce sia di merito che di legittimità, oltre che dalla giustizia amministrativa: il contributo più recente e significativo si rintraccia infatti in due sentenze del Consiglio di Stato (la n. 3432/2022 e la n. 1720/2022), pronunciatosi sul ricorso proposto contro gli atti amministrativi con cui è stata indetta, per l'appunto, la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024. In particolare, si legge nella sentenza n. 1720 del 10.03.2022: “Come affermato dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, sia amministrativa, che del lavoro (cfr. ex multis, Cons. St., Sez.
VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin n. 5679/2020), secondo il D. Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D.
Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici, stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Da tali norme il negli CP_1 atti impugnati con il ricorso proposto in primo grado, e nelle difese svolte in appello, ha desunto che soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina. In questo ultimo caso "il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina non avrebbe avuto, anzi, "nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che
"sarebbe (stato) ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza".
Tale interpretazione, fatta propria anche dal TAR Lazio nella sentenza appellata, non può essere, però, condivisa.
A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi".
È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).
Ed, in effetti, anche la Suprema Corte, nella richiamata ordinanza n. 5679/2020, aveva già concluso nel senso di dover “disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2011 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.
È d'uopo a questo punto osservare che la pronuncia da ultimo richiamata fa riferimento tralaticiamente all'ipotesi in cui alcun punteggio venga riconosciuto al servizio di leva svolto non in costanza di nomina: l'art. 2, co. 6, DM 44/2011 prevedeva infatti che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero “valutati solo se prestati in costanza di nomina”, e negli stessi termini si esprimeva il DM 42/2009, all'art. 2, co. 5 (“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”). Invece, la questione di cui si controverte nel presente giudizio concerne il fatto che il DM
50/2021 ha introdotto una valutazione diversa a seconda che il servizio di leva (o i servizi equiparati) sia stato svolto in costanza di rapporto, dovendo in tal caso valutarsi come servizio effettivo (6 punti/anno), ovvero non in costanza di rapporto, equiparando quest'ultimo caso al servizio svolto alle dipendenze di altre amministrazioni statali (punti
0,60/anno), conformemente al disposto di cui all'art. 2050 D.Lgs. 66/2000.
Invero, la giurisprudenza testé citata non affronta puntualmente la questione della disparità di trattamento tra le due ipotesi, che già prima facie parrebbe trovare un suo razionale fondamento nella considerazione che, in caso di servizio di leva prestato in corso di rapporto, il “servizio” che il dipendente sta già svolgendo in favore dell'amministrazione scolastica viene interrotto e sospeso;
in caso contrario, il servizio di leva viene comunque riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto ogni altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, così come previsto dall'art. 2050 D.Lgs. 66/2000.
Del resto, una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza.
Non ignora, tuttavia, la giudicante quanto evidenziato da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui “il servizio militare rimane tale e non conferisce al dipendente quell'ulteriore esperienza data dallo specifico servizio scolastico la cui prestazione attribuisce punteggio;
che intervenga in corso di rapporto o prima, il servizio di leva o equiparati, rimane pur sempre un servizio diverso da quello scolastico – di insegnamento o tecnico amministrativo – per cui la ragione della disparità di trattamento tra i due casi sfuma” (cfr. Trib. Venezia sent. n. 553/2022).
Orbene, non coglie nel segno a parere di questo giudice l'osservazione in base alla quale il servizio di leva, anche se prestato in costanza di nomina, non è assimilabile al servizio effettivo nel ruolo e nulla aggiunge all'esperienza di chi (docente o personale amministrativo) renda effettivamente la prestazione alle dipendenze dell'amministrazione scolastica.
L'attribuzione di un punteggio differente, a ben vedere, si giustifica comunque, rispondendo senz'altro a criteri di ragionevolezza e di equità, nella misura in cui valorizza non già l'esperienza concretamente maturata nel ruolo, bensì la legittima aspettativa che l'interessato ha di poterla maturare, e che solo un rapporto di impego già in essere gli attribuisce con il sufficiente grado di probabilità. In altri termini – fermo restando che il convenuto, conformemente al disposto di CP_1
cui all'art. 2050 cit. e alla interpretazione che la giurisprudenza (amministrativa e di legittimità) ha dato del quadro normativo di riferimento, ha previsto l'equiparazione tra il servizio di leva prestato non in costanza di nomina e qualsivoglia altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (che per l'appunto attribuisce comunque soli 0,60 punti per ogni anno) – come si può facilmente intuire, le ragioni del differente trattamento si collegano al fatto che il servizio di leva svolto in costanza di nomina interrompe un rapporto di impego già in essere, e che tale rapporto, con ogni probabilità, in assenza della legittima causa di sospensione sarebbe proseguito, consentendo così al docente (o ATA) di conseguire il punteggio di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di 6 punti per l'intero anno scolastico.
Dunque, l'attribuzione del punteggio massimo a chi, nel corso del rapporto, è chiamato “alle armi”, appare la diretta e più logica conseguenza dell'applicazione delle regole sul reclutamento del personale scolastico e assimilato, che garantiscono al personale già affidatario di incarichi di supplenza maggiori probabilità di conseguirne di nuove (stante il principio tendenzialmente meritocratico basato sulla sommatoria dei punteggi accumulati volta per volta); probabilità che diventano anche maggiori se l'incarico si rende disponibile nello stesso istituto scolastico dove l'aspirante docente (o ATA) ha già prestato servizio.
Al contrario, nulla giustifica (né tantomeno impone) l'attribuzione del medesimo punteggio a chi dovesse trovarsi nella situazione di prestare il servizio di leva – così come qualsiasi altro servizio reso alle dipendenze dello Stato – in un momento in cui non sta ricoprendo nessun incarico di supplenza: in questi casi, infatti, non ci sono elementi (né si rinvengono in ricorso deduzioni al riguardo) che inducano a ritenere che l'aspirante docente (o ATA) avrebbe mai concluso un contratto, seppure a termine, con l'amministrazione scolastica e, soprattutto, che l'avrebbe concluso proprio nell'anno in cui è stato chiamato alla leva.
Reputa quindi la giudicante che non vi siano ragioni per ritenere pienamente equiparabili le due situazioni qui prese in esame, rimanendo nell'ambito del potere discrezionale attribuito alla P.A. l'assegnazione di un punteggio diverso ai candidati in considerazione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate. Se così non fosse, avrebbero titolo a pretendere la medesima equiparazione anche gli aspiranti che vantano un anno di servizio alle dipendenze di altre amministrazioni statali (cui è attribuito lo stesso punteggio riconosciuto per il servizio militare prestato non in costanza di nomina); per converso, potrebbero fondatamente ritenersi discriminati dalla qui rivendicata equiparazione tutti coloro che per ottenere il punteggio massimo non solo hanno dovuto prima ottenere un incarico di supplenza (circostanza, questa, totalmente obliterata dalla parte ricorrente e nient'affatto scontata), ma hanno anche dovuto completare un intero anno di servizio scolastico.
Sul punto, infatti, è stato condivisibilmente affermato che “Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può … parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento” (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 09/07/2021,
n. 8188).
Sulla base delle argomentazioni che precedono, la domanda del ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese vanno comunque compensate, in ragione della presenza di difformi orientamenti sulla questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) dispone l'estromissione dal presente giudizio dell' Controparte_3
e dell' ;
[...] Controparte_4
2) rigetta il ricorso;
3) compensa le spese.
S. Maria C.V., 26.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2691/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del p.t., nonché Controparte_1 CP_2
ed Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ai
[...] sensi dell'art. 417-bis c.p.c. dai funzionari , Controparte_5 CP_6 Controparte_7
elettivamente domiciliato come in atti
[...]
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il , in persona del p.t., nonché Controparte_1 CP_2
l' e l' Controparte_3 [...]
chiedendo che, previo accertamento Controparte_8 dell'illegittimità del Decreto del n. 50 del 03.03.2021, relativo alle Controparte_1
domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di terza fascia per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e della mancata attribuzione nelle graduatorie definitive d'Istituto di terza fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo” e
“Collaboratore scolastico” al ricorrente del punteggio di 6 punti per l'anno di servizio militare di leva svolto dal medesimo dal 18.05.1999 al 14.03.2000, lo stesso fosse disapplicato, con condanna delle resistenti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente, premettendo di aver conseguito, in data
20.07.1998, il diploma di maturità e di aver successivamente prestato il servizio militare di leva non in costanza di nomina dal 18.05.1999 al 14.03.2000, esponeva che, con D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, veniva indetta la procedura di aggiornamento delle Graduatorie di
Circolo e di Istituto di III Fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) con validità per il triennio scolastico 2021-2024 e di aver presentato rituale domanda di permanenze nelle predette Graduatorie;
dedotto di aver appreso con la pubblicazione delle graduatorie definitive che il servizio di leva dichiarato in domanda aveva comportato l'attribuzione di 0,60 punti in luogo dei 6 punti riconosciuti per il servizio militare prestato in costanza di un rapporto di impiego.
Tutto ciò premesso, lamentava di aver subito un illegittimo svantaggio rispetto a coloro che avevano prestato il servizio militare in costanza di nomina, chiedeva di “
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del n. 50 del 3.03.2021, relativo alle Controparte_1 domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica” e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di “Assistente amministrativo” e “Collaboratore scolastico”, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per
l'anno di servizio militare di leva svolto dal medesimo dal 18.05.1999 al 14.03.2000; 2. Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di “Assistente amministrativo” e “Collaboratore scolastico”, attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il predetto anno di servizio militare di leva svolto dal ricorrente;
3. Ordinare altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024”, con vittoria di compensi e spese di lite, con distrazione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il convenuto, che CP_1
eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, questo Giudice ritiene di condividere le argomentazioni adottate da giurisprudenza di questo Tribunale in fattispecie del tutto analoghe alla presente e che in questa sede si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenze nn. 1550/2023
e 2527/2023 – dott.ssa Antonia Cozzolino).
Va, preliminarmente, affermato il difetto di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del , ovvero dell Controparte_1 Controparte_3
e dell' .
[...] Controparte_4
Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1
istituto” (in tal senso, ex multis, cfr. Cass., 21 marzo 2011, n. 6372; Cass., 28 luglio 2008, n.
20521). Va, dunque, affermata la legittimazione passiva del solo convenuto. CP_1
Tanto premesso, il ricorrente – che ha documentato di aver conseguito il diploma di maturità, ossia il titolo di accesso in graduatoria, in data 20.07.1998 e di aver effettuato il servizio di leva, non in costanza di nomina, dal 18.05.1999 al 14.03.2000 – risulta inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto e di circolo della provincia di con un CP_4
punteggio pari ad 8,00 punti per il profilo di assistente amministrativo ed uno pari a 7,00 punti per quello di collaboratore scolastico. Cont Al riguardo, deduce il che il punteggio risultante per tutti i profilli suindicati è stato attribuito correttamente: nella “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle Graduatorie di Istituto del personale A.T.A.”, di cui all'allegato “A” del
D.M. n. 50/2021, Sezione “Avvertenze”, in base al quale “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Di conseguenza, con specifico riguardo ai “Titoli di Servizio”, la tabella attribuisce il punteggio massimo pari a 6 punti solo al “Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo”, ovvero “in qualità di collaboratore scolastico”, in scuole statali per ogni anno di servizio, mentre per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni è attribuito un punteggio pari a 0,50 punti (fino a un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico); sono, invece, attribuiti 0,60 punti per ogni anno di “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali…”, mentre per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni è attribuito un punteggio pari a 0,05 punti (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).
Ebbene, la questione è stata affrontata in numerose pronunce sia di merito che di legittimità, oltre che dalla giustizia amministrativa: il contributo più recente e significativo si rintraccia infatti in due sentenze del Consiglio di Stato (la n. 3432/2022 e la n. 1720/2022), pronunciatosi sul ricorso proposto contro gli atti amministrativi con cui è stata indetta, per l'appunto, la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021/2024. In particolare, si legge nella sentenza n. 1720 del 10.03.2022: “Come affermato dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, sia amministrativa, che del lavoro (cfr. ex multis, Cons. St., Sez.
VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019 e Cass. Civ., Sez. Lav ordin n. 5679/2020), secondo il D. Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D.
Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici, stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Da tali norme il negli CP_1 atti impugnati con il ricorso proposto in primo grado, e nelle difese svolte in appello, ha desunto che soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina. In questo ultimo caso "il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina non avrebbe avuto, anzi, "nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che
"sarebbe (stato) ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza".
Tale interpretazione, fatta propria anche dal TAR Lazio nella sentenza appellata, non può essere, però, condivisa.
A prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi".
È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.).
Ed, in effetti, anche la Suprema Corte, nella richiamata ordinanza n. 5679/2020, aveva già concluso nel senso di dover “disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2011 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.
È d'uopo a questo punto osservare che la pronuncia da ultimo richiamata fa riferimento tralaticiamente all'ipotesi in cui alcun punteggio venga riconosciuto al servizio di leva svolto non in costanza di nomina: l'art. 2, co. 6, DM 44/2011 prevedeva infatti che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero “valutati solo se prestati in costanza di nomina”, e negli stessi termini si esprimeva il DM 42/2009, all'art. 2, co. 5 (“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”). Invece, la questione di cui si controverte nel presente giudizio concerne il fatto che il DM
50/2021 ha introdotto una valutazione diversa a seconda che il servizio di leva (o i servizi equiparati) sia stato svolto in costanza di rapporto, dovendo in tal caso valutarsi come servizio effettivo (6 punti/anno), ovvero non in costanza di rapporto, equiparando quest'ultimo caso al servizio svolto alle dipendenze di altre amministrazioni statali (punti
0,60/anno), conformemente al disposto di cui all'art. 2050 D.Lgs. 66/2000.
Invero, la giurisprudenza testé citata non affronta puntualmente la questione della disparità di trattamento tra le due ipotesi, che già prima facie parrebbe trovare un suo razionale fondamento nella considerazione che, in caso di servizio di leva prestato in corso di rapporto, il “servizio” che il dipendente sta già svolgendo in favore dell'amministrazione scolastica viene interrotto e sospeso;
in caso contrario, il servizio di leva viene comunque riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto ogni altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, così come previsto dall'art. 2050 D.Lgs. 66/2000.
Del resto, una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza.
Non ignora, tuttavia, la giudicante quanto evidenziato da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui “il servizio militare rimane tale e non conferisce al dipendente quell'ulteriore esperienza data dallo specifico servizio scolastico la cui prestazione attribuisce punteggio;
che intervenga in corso di rapporto o prima, il servizio di leva o equiparati, rimane pur sempre un servizio diverso da quello scolastico – di insegnamento o tecnico amministrativo – per cui la ragione della disparità di trattamento tra i due casi sfuma” (cfr. Trib. Venezia sent. n. 553/2022).
Orbene, non coglie nel segno a parere di questo giudice l'osservazione in base alla quale il servizio di leva, anche se prestato in costanza di nomina, non è assimilabile al servizio effettivo nel ruolo e nulla aggiunge all'esperienza di chi (docente o personale amministrativo) renda effettivamente la prestazione alle dipendenze dell'amministrazione scolastica.
L'attribuzione di un punteggio differente, a ben vedere, si giustifica comunque, rispondendo senz'altro a criteri di ragionevolezza e di equità, nella misura in cui valorizza non già l'esperienza concretamente maturata nel ruolo, bensì la legittima aspettativa che l'interessato ha di poterla maturare, e che solo un rapporto di impego già in essere gli attribuisce con il sufficiente grado di probabilità. In altri termini – fermo restando che il convenuto, conformemente al disposto di CP_1
cui all'art. 2050 cit. e alla interpretazione che la giurisprudenza (amministrativa e di legittimità) ha dato del quadro normativo di riferimento, ha previsto l'equiparazione tra il servizio di leva prestato non in costanza di nomina e qualsivoglia altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (che per l'appunto attribuisce comunque soli 0,60 punti per ogni anno) – come si può facilmente intuire, le ragioni del differente trattamento si collegano al fatto che il servizio di leva svolto in costanza di nomina interrompe un rapporto di impego già in essere, e che tale rapporto, con ogni probabilità, in assenza della legittima causa di sospensione sarebbe proseguito, consentendo così al docente (o ATA) di conseguire il punteggio di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di 6 punti per l'intero anno scolastico.
Dunque, l'attribuzione del punteggio massimo a chi, nel corso del rapporto, è chiamato “alle armi”, appare la diretta e più logica conseguenza dell'applicazione delle regole sul reclutamento del personale scolastico e assimilato, che garantiscono al personale già affidatario di incarichi di supplenza maggiori probabilità di conseguirne di nuove (stante il principio tendenzialmente meritocratico basato sulla sommatoria dei punteggi accumulati volta per volta); probabilità che diventano anche maggiori se l'incarico si rende disponibile nello stesso istituto scolastico dove l'aspirante docente (o ATA) ha già prestato servizio.
Al contrario, nulla giustifica (né tantomeno impone) l'attribuzione del medesimo punteggio a chi dovesse trovarsi nella situazione di prestare il servizio di leva – così come qualsiasi altro servizio reso alle dipendenze dello Stato – in un momento in cui non sta ricoprendo nessun incarico di supplenza: in questi casi, infatti, non ci sono elementi (né si rinvengono in ricorso deduzioni al riguardo) che inducano a ritenere che l'aspirante docente (o ATA) avrebbe mai concluso un contratto, seppure a termine, con l'amministrazione scolastica e, soprattutto, che l'avrebbe concluso proprio nell'anno in cui è stato chiamato alla leva.
Reputa quindi la giudicante che non vi siano ragioni per ritenere pienamente equiparabili le due situazioni qui prese in esame, rimanendo nell'ambito del potere discrezionale attribuito alla P.A. l'assegnazione di un punteggio diverso ai candidati in considerazione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate. Se così non fosse, avrebbero titolo a pretendere la medesima equiparazione anche gli aspiranti che vantano un anno di servizio alle dipendenze di altre amministrazioni statali (cui è attribuito lo stesso punteggio riconosciuto per il servizio militare prestato non in costanza di nomina); per converso, potrebbero fondatamente ritenersi discriminati dalla qui rivendicata equiparazione tutti coloro che per ottenere il punteggio massimo non solo hanno dovuto prima ottenere un incarico di supplenza (circostanza, questa, totalmente obliterata dalla parte ricorrente e nient'affatto scontata), ma hanno anche dovuto completare un intero anno di servizio scolastico.
Sul punto, infatti, è stato condivisibilmente affermato che “Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può … parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento” (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 09/07/2021,
n. 8188).
Sulla base delle argomentazioni che precedono, la domanda del ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese vanno comunque compensate, in ragione della presenza di difformi orientamenti sulla questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) dispone l'estromissione dal presente giudizio dell' Controparte_3
e dell' ;
[...] Controparte_4
2) rigetta il ricorso;
3) compensa le spese.
S. Maria C.V., 26.02.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico