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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18070/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18070/2024
avente per oggetto: revoca dell'inabilitazione promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Revocarsi l'inabilitazione di con ogni consequenziale provvedimento a norma Controparte_1
di legge;
Per parte resistente
Si rimette all'apprezzamento del Tribunale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2024, il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la revoca dell'inabilitazione disposta con sentenza del Tribunale di Torino dell'11.01.1991 nei confronti di pagina 1 di 3 , allegando l'attuale condizione di sostanziale stabilità che caratterizza il quadro Controparte_1 clinico degli ultimi anni ed il superamento della condizione che aveva determinato la limitazione della sua capacità, reputando come maggiormente adeguata alla condizione della IG.ra l'adozione CP_1 della misura dell'amministrazione di sostegno. Il Giudice, per il tramite del GOP all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona inabilitata, ed all'esito rimetteva il fascicolo al Giudice per i provvedimenti consequenziali. Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e il Giudice, visto il verbale dell'udienza celebratasi innanzi al GOP delegato, ritenuto di dover fissare innanzi a sé discussione orale della causa da sostituire mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte.
In data 7.02.2025 il Pubblico Ministero precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
Con sentenza dell'11.01.1991 del Tribunale di Torino veniva disposta l'inabilitazione della IG.ra
, in ragione della patologia che le veniva diagnosticata (Schizofrenia paranoide cronicizzata), CP_1 tale da portarla a manifestare crescenti difficoltà nella gestione dei propri interessi patrimoniali). La
Curatrice, Avv. Chiara Gariglio, evidenziava come la curatela disposta, non sia più la misura adatta a tutelare la IG.ra , in quanto rilegherebbe le facoltà della stessa curatrice alla gestione CP_1 patrimoniale a carattere straordinario, escludendo tutto ciò che concerne la cura della persona e la progettualità di vita che invece si configurano quali bisogni attuali dell'inabilitata (cfr. memoria in atti del 6.09.2024).
La relazione clinica agli atti evidenzia come che la paziente è vigile, disorientata nel tempo e sufficientemente orientata nello spazio e su di sé, ma completamente dipendente per ciò che concerne la cura della propria persona (cfr. relazione della struttura Villa Ida del 04.09.2024).
Interrogata nel corso dell'udienza, la IG.ra non ha saputo rispondere a nessuna delle CP_1 domande che le venivano poste se si escludono quelle relative alle sue generalità, e, per quanto è stato possibile constatare, di non conoscere sufficientemente il valore del denaro, nonché in linea generale, la propria situazione patrimoniale e di vita.
Alla luce della documentazione allegata al ricorso del P.M., la curatrice Avv. Chiara Gariglio ha concluso chiedendo di valutare il passaggio all'Amministrazione di sostegno, quale nuova misura di protezione data l'evoluzione del percorso clinico della IG.ra . CP_1
Così sinteticamente ricostruite le risultanze istruttorie, occorre rilevare come la misura dell'inabilitazione risulti una forma di tutela attinente all'amministrazione straordinaria del patrimonio, e abbia una connotazione di tipo prettamente economico;
connotazione che non è invece tipica dell'amministrazione di sostegno, che si caratterizza per la sua flessibilità sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo di tutela della persona.
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze in atti, è emerso come la condizione di incapacità della IG.ra non riguardi soltanto o prettamente il piano economico, quanto - altresì - la propria autonomia CP_1 nell'ambito delle scelte terapeutiche e dell'assunzione della terapia farmacologica: in ragione di tali considerazioni, ritiene il Collegio che l'amministrazione di sostegno - per la duttilità che contraddistingue pagina 2 di 3 tale strumento di tutela – sia senz'altro strumento di protezione più idoneo a supportare e tutelare la IGnora . Sul punto, si rammenta infatti come costituisca principio condiviso in giurisprudenza CP_1 quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle eIGenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I,
12/06/2006, n. 13584). Risulta infatti affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle eIGenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n.
17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda di revoca dell'inabilitazione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla a provvedere sulle spese di lite, per le quali troverà applicazione l'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: revoca l'inabilitazione di , nata a [...], il [...] e residente in [...];
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
DISPONE che, ai sensi dell'art. 145 co. 2 DPR 115/2002, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, il tutore depositi in cancelleria la documentazione prevista dall'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18070/2024
avente per oggetto: revoca dell'inabilitazione promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Revocarsi l'inabilitazione di con ogni consequenziale provvedimento a norma Controparte_1
di legge;
Per parte resistente
Si rimette all'apprezzamento del Tribunale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2024, il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la revoca dell'inabilitazione disposta con sentenza del Tribunale di Torino dell'11.01.1991 nei confronti di pagina 1 di 3 , allegando l'attuale condizione di sostanziale stabilità che caratterizza il quadro Controparte_1 clinico degli ultimi anni ed il superamento della condizione che aveva determinato la limitazione della sua capacità, reputando come maggiormente adeguata alla condizione della IG.ra l'adozione CP_1 della misura dell'amministrazione di sostegno. Il Giudice, per il tramite del GOP all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona inabilitata, ed all'esito rimetteva il fascicolo al Giudice per i provvedimenti consequenziali. Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e il Giudice, visto il verbale dell'udienza celebratasi innanzi al GOP delegato, ritenuto di dover fissare innanzi a sé discussione orale della causa da sostituire mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte.
In data 7.02.2025 il Pubblico Ministero precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
Con sentenza dell'11.01.1991 del Tribunale di Torino veniva disposta l'inabilitazione della IG.ra
, in ragione della patologia che le veniva diagnosticata (Schizofrenia paranoide cronicizzata), CP_1 tale da portarla a manifestare crescenti difficoltà nella gestione dei propri interessi patrimoniali). La
Curatrice, Avv. Chiara Gariglio, evidenziava come la curatela disposta, non sia più la misura adatta a tutelare la IG.ra , in quanto rilegherebbe le facoltà della stessa curatrice alla gestione CP_1 patrimoniale a carattere straordinario, escludendo tutto ciò che concerne la cura della persona e la progettualità di vita che invece si configurano quali bisogni attuali dell'inabilitata (cfr. memoria in atti del 6.09.2024).
La relazione clinica agli atti evidenzia come che la paziente è vigile, disorientata nel tempo e sufficientemente orientata nello spazio e su di sé, ma completamente dipendente per ciò che concerne la cura della propria persona (cfr. relazione della struttura Villa Ida del 04.09.2024).
Interrogata nel corso dell'udienza, la IG.ra non ha saputo rispondere a nessuna delle CP_1 domande che le venivano poste se si escludono quelle relative alle sue generalità, e, per quanto è stato possibile constatare, di non conoscere sufficientemente il valore del denaro, nonché in linea generale, la propria situazione patrimoniale e di vita.
Alla luce della documentazione allegata al ricorso del P.M., la curatrice Avv. Chiara Gariglio ha concluso chiedendo di valutare il passaggio all'Amministrazione di sostegno, quale nuova misura di protezione data l'evoluzione del percorso clinico della IG.ra . CP_1
Così sinteticamente ricostruite le risultanze istruttorie, occorre rilevare come la misura dell'inabilitazione risulti una forma di tutela attinente all'amministrazione straordinaria del patrimonio, e abbia una connotazione di tipo prettamente economico;
connotazione che non è invece tipica dell'amministrazione di sostegno, che si caratterizza per la sua flessibilità sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo di tutela della persona.
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze in atti, è emerso come la condizione di incapacità della IG.ra non riguardi soltanto o prettamente il piano economico, quanto - altresì - la propria autonomia CP_1 nell'ambito delle scelte terapeutiche e dell'assunzione della terapia farmacologica: in ragione di tali considerazioni, ritiene il Collegio che l'amministrazione di sostegno - per la duttilità che contraddistingue pagina 2 di 3 tale strumento di tutela – sia senz'altro strumento di protezione più idoneo a supportare e tutelare la IGnora . Sul punto, si rammenta infatti come costituisca principio condiviso in giurisprudenza CP_1 quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle eIGenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I,
12/06/2006, n. 13584). Risulta infatti affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle eIGenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n.
17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda di revoca dell'inabilitazione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla a provvedere sulle spese di lite, per le quali troverà applicazione l'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: revoca l'inabilitazione di , nata a [...], il [...] e residente in [...];
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
DISPONE che, ai sensi dell'art. 145 co. 2 DPR 115/2002, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, il tutore depositi in cancelleria la documentazione prevista dall'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
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