Decreto cautelare 18 luglio 2024
Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Sentenza breve 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 21/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00544/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01178/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato SC Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo LE, Ministero dell'Interno, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento della Prefettura di LE prot. n.-OMISSIS-del 17 maggio 2024 di “divieto di detenzione di armi e munizioni o materie esplodenti”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 ottobre 2024, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
del provvedimento della Prefettura di LE prot. n. -OMISSIS-del 19 luglio 2024 di “revoca del Provvedimento prot. n. -OMISSIS--A/2024 rilasciato in data 15.02.2024 con il quale si rinnova per due anni la qualifica di guardia giurata al RA e la licenza di porto di pistola per difesa personale n.-OMISSIS- quale dipendente dell’istituto di vigilanza privata “-OMISSIS-”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 marzo 2025, per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di LE prot. n. -OMISSIS-del 06/12/2024 di “ CONFERMA del Il provvedimento di divieto di detenzioni armi, munizioni e materie esplodenti ex articolo 39 T.U.L.P.S. emesso con prot. n.-OMISSIS-del 17/05/2024 nonché il provvedimento di revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza del porto di pistola per difesa personale emesso con prot.-OMISSIS-del 19/07/2024 ”, notificato l’8.12.2024
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo LE, del Ministero dell'Interno e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Rosa AN Capozzi e uditi per le parti i difensori Ruggiero SC e Dini EP (Avvocatura dello Stato);
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 16 luglio 2024 e depositato il successivo 18 luglio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto l’annullamento, previa concessione di misura cautelare, del provvedimento della Prefettura di LE prot. n.-OMISSIS-del 17 maggio 2024 di “divieto di detenzione di armi e munizioni o materie esplodenti”, nonché degli atti presupposti.
1.1. A sostegno del ricorso ha articolati i motivi così di seguito rubricati: I- Violazione di legge – violazione ed errata applicazione dell’articolo 39 TULPS 18.06.31 n. 773, anche per quanto in connessione con gli articoli 3, 7 e 13 della legge n. 241/90 ed articolo 6 legge 152/1975 – Eccesso di potere per difetto del presupposto – travisamento dei fatti - carenza di motivazione e di istruttoria – superficialità dell’azione amministrativa – difetto di logica e di ponderazione – ingiustizia manifesta - contraddittorietà – arbitrarietà; II- Medesimi vizi del precedente motivo – violazione del principio di proporzionalità; III- Eccesso di potere per falsità della causa – sviamento – perplessità – ingiustizia manifesta; IV- Violazione degli articoli 7 e 21-octies comma 2 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, eccesso di potere per manifesta illogicità, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti e travisamento dei fatti; V- Violazione articoli 1 e 4 Cost. - eccesso di potere e vizio di motivazione – travisamento dei fatti – violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
1.2. Con decreto presidenziale del 18 luglio 2024 n. 252 è stata respinta l’istanza di misura cautelare monocratica sulla base della seguente motivazione: « Rilevato che, pur non volendosi obliterare la circostanza relativa all’attività lavorativa del ricorrente, nella presente sede di sommaria delibazione non ricorrono le condizioni per la sospensione in via cautelare monocratica del provvedimento impugnato, avuto anche riguardo alle oggettive circostanze che al momento dell’intervento degli operatori di polizia venivano da questi riscontrate, impregiudicata ovviamente ogni più approfondita valutazione dell’istanza cautelare nella sede collegiale ».
1.3. Si è costituita l’Amministrazione evidenziando l’infondatezza del ricorso.
1.4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 17 ottobre 2024 e depositati il 18 ottobre 2024, il ricorrente impugna il sopravvenuto provvedimento della Prefettura di LE prot. n. -OMISSIS-del 19 luglio 2024 di revoca del Provvedimento prot. n. -OMISSIS--A/2024 rilasciato in data 15.02.2024 con il quale si rinnova per due anni la qualifica di guardia giurata al ricorrente e la licenza di porto di pistola per difesa personale n.-OMISSIS-, quale dipendente dell’istituto di vigilanza privata “-OMISSIS-”. Il ricorrente deduce censure analoghe a quelle già proposte con il ricorso introduttivo anche avverso il nuovo provvedimento di revoca, evidenziando altresì il mancato accertamento di tutte le circostanze rilevanti, la mancanza di una congrua motivazione circa la proporzionalità della misura adottata nonché l’insussistenza di episodi di abuso delle armi.
1.5. Con ordinanza n. 427/2024, all’esito della camera di consiglio per la delibazione dell’istanza cautelare in sede collegiale del 6 novembre 2024, è stato disposto il riesame del provvedimento ritenendo «[…] che l’amministrazione non abbia svolto una completa attività istruttoria, in particolare non risultando acquisite, al fine di una più completa comprensione della vicenda, le dichiarazioni delle persone informate sui fatti e, in particolare, della moglie del ricorrente », senza sospendere, nelle more del disposto riesame, l’efficacia dei provvedimenti medesimi, in considerazione comunque della tipologia dei fatti riportati nell’annotazione di servizio dei Carabinieri.
1.6. In data 10 dicembre 2024 l’Amministrazione ha depositato il provvedimento con il quale la Prefettura ha confermato il provvedimento di divieto di detenzioni armi, munizioni e materie esplodenti ex articolo 39 T.U.L.P.S. emesso con prot. n.-OMISSIS-del 17/05/2024 nonché il provvedimento di revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza del porto di pistola per difesa personale emesso con prot.-OMISSIS-del 19/07/2024.
1.7. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025, la causa, su istanza di parte ricorrente è stata rinviata.
1.8. Con secondi motivi aggiunti notificati il 6 febbraio 2025 e depositati il 4 marzo 2025 il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, anche del provvedimento di riesame negativo, deducendo:
- la permanenza del difetto di istruttoria e di motivazione, alla luce delle attestazioni medico ospedaliere specialistiche che hanno escluso la presenza di una patologia psichiatrica in atto;
- la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza.
1.9. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza breve, previo avviso alle parti.
2. Il Collegio rileva preliminarmente l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, in quanto i provvedimenti con gli stessi impugnati risultano integralmente superati dal provvedimento censurato con i secondi motivi aggiunti.
3. Ciò posto, occorre premettere che, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia, è necessaria la sussistenza dei requisiti generali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 nonché di quelli specificamente richiesti dalle ulteriori norme di riferimento. L'articolo 11 del citato R.D. n. 773/1931 consente, al comma 2, di negare le autorizzazioni di polizia a chi “non può provare la sua buona condotta” e, al comma 3, di revocare le predette autorizzazioni “quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego”.
3.1. L’articolo 39, comma 1, del citato R.D. permette al Prefetto di “vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne” e il successivo articolo 138, al comma 1, a seguito dell’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 311/1996, impone al medesimo Organo di valutare la condotta morale del richiedente il titolo di guardia particolare giurata per aspetti incidenti sulla attitudine e sull’affidabilità nell’esercizio delle relative funzioni. Il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata, cui accede anche il rilascio di porto d’armi per difesa personale, rientra, infatti, tra le cosiddette autorizzazioni di polizia disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I, del regio decreto n. 773/1931. Pertanto, pur in assenza di precedenti penali specifici cui tale disposizione fa riferimento come elemento ostativo al rilascio della qualifica, residua in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, a maggior ragione in un ambito di particolare delicatezza quale quello che implica comunque l’uso delle armi, la specchiatezza del richiedente in funzione dei contenuti specifici della richiesta avanzata.
3.2. La peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l’integrità del patrimonio altrui ed alla quale il legislatore annette il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (articolo 138, ult. co., TULPS, aggiunto dall’articolo 33, co. 1, lett. d) , della legge n. 39/2002), impone un’attenzione particolare nell’esercizio di tale discrezionalità, non richiedendo necessariamente, un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell’interessato. Ne discende che, per il mancato rilascio o rinnovo del titolo in questione non è richiesto che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso, essendo sufficiente che il soggetto, sulla base di un giudizio probabilistico delle circostanze che lo hanno visto coinvolto, connotato da un’ampia discrezionalità, non fornisca una completa affidabilità (così, Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2018, n. 4215; tra le ultime, cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 14 marzo 2023, n. 2677; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 giugno 2024, n. 1040; TAR Piemonte, sez. I, 10 luglio 2022, n. 650; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 18 maggio 2020, n. 1091).
4. Alla luce di queste coordinate generali, e considerata, quindi, la ristrettezza del sindacato giudiziale consentito in subiecta materia , attesa l’ampia discrezionalità riservata all’Amministrazione, nonostante l’apprezzabile sforzo difensivo, non si ravvisano elementi per ritenere irragionevoli le valutazioni svolte dall’Amministrazione resistente.
5. Il ricorrente si è reso protagonista di un grave episodio che ha effettivamente rappresentato indice di inaffidabilità del ricorrente, a nulla rilevando la successiva documentazione sanitaria versata in atti dal ricorrente.
5.1. Come evidenziato nell’ambito del provvedimento:
- dalla nota n. 28/5-1 del 13/05/2024 trasmessa dalla Stazione C.C. di Mercato San Severino (SA), è emerso che i Carabinieri di Fisciano, unitamente a quelli della Stazione di Pellezzano, su richiesta di intervento pervenuta alla Centrale operativa del Comando Provinciale da parte di un familiare, “rintracciavano il sig. SU TO a bordo della propria auto, con una pistola riposta sul sedile anteriore della stessa, paventando intenti suicidi e in evidente stato di agitazione” e che, quest’ultimo disarmato e riportato alla calma, veniva trasportato dal 118 in ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona presso il quale veniva ricoverato nel reparto di psichiatria; - dal verbale di ritiro cautelare delle armi, redatto in data 13/05/2024 dalla Stazione dei C.C. di Fisciano, è emerso che il RA era “in evidente stato di agitazione, il quale riferiva di voler porre in essere per non meglio precisati motivi, atti autolesionistici ai propri danni” e che il gesto fosse “riconducibile alla fine di una relazione sentimentale”; - dall’annotazione di servizio, redatta in pari data 13/05/2024 dalla Stazione C.C. di Pellezzano, risulta che il luogotenente, contattato telefonicamente il nominato, “notava immediatamente che il RA stava in uno stato di alterazione molto forte, tanto che, vista la gravità delle parole dette dallo stesso “voglio farla finita voglio raggiungere mia madre voglio serenità”, chiudendo la conversazione, allertava la Stazione C.C. di Fisciano e che “alle ore 11.15 (…) riusciti a rintr[a]cciare il RA TO il quale si presentava ancora in uno stato di agitazione, provvedendo a disarmarlo della pistola legalmente detenuta, la quale presentava il colpo in canna dialogando con lo stesso cercava di capire il motivo scatenante del gesto. Si faceva intervenire in loco l’ambulanza che provvedeva al trasporto presso l’Ospedale”;
- risultano inattendibili le dichiarazioni della moglie del ricorrente, in quanto contrastanti con la circostanza, rappresentata proprio dalla medesima, di aver rinvenuto « un bigliettino, scritto dal marito, recante la frase “cari figli miei, perdonatemi non ce la faccio più, AN ti raccomando TO ».
5.2. L’episodio alla base del provvedimento impugnato sicuramente non è indice di buona condotta, ma, anzi, rivela la sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente e la sua incapacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni, sicché la valutazione condotta dall’Amministrazione, congruamente motivata con riferimento alla vicenda che ha riguardato il ricorrente, smentisce le censure avanzate, dando conto anche della prevalenza degli interessi tutelati con gli atti adottati rispetto all’interesse del ricorrente stesso al mantenimento della capacità reddituale connessa all’attività svolta, in ragione della delicatezza della predetta attività e delle funzioni di presidio di persone e beni.
7. In conclusione, il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono improcedibili mentre i secondi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
8. I tratti di peculiarità della vicenda consentono di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti;
- rigetta i secondi motivi aggiunti;
- compensa le spese di lite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
AN Saporito, Primo Referendario
Rosa AN Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa AN Capozzi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.