Versione
24 giugno 1990
24 giugno 1990
Art. 6. 1. E' vietato porre in vendita e comunque immettere al consumo prosciutto non tutelato recante, sul prodotto, sulle confezioni, imballaggi, involucri, etichette e simili, nonche' sui documenti comunque riferentisi al prodotto medesimo, indicazioni idonee ad ingenerare confusione con il prosciutto di San Daniele o rivendicare le qualita' tipiche dello stesso.
2. Per il prosciutto non tutelato e' comunque vietato:
a) utilizzare la denominazione "prosciutto di San Daniele" o "prosciutto di San Daniele del Friuli" nonche' qualsiasi altra denominazione od indicazione facente riferimento al nome "San Daniele";
b) utilizzare espressioni quali "tipo San Daniele", "stagionato a San Daniele", ovvero quali "stagionato nella zona tipica di San Daniele" e "lavorato alla San Daniele";
c) utilizzare, nell'indicazione della ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, la denominazione "San Daniele" o "San Daniele del Friuli" con caratteri di dimensioni superiori a quattro millimetri di altezza e a due millimetri di larghezza;
d) utilizzare segni grafici, timbri, sigilli e simili che per ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano trarre in inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento al prodotto tutelato ed alle qualita' dello stesso.
3. I divieti di cui sopra si estendono, in quanto compatibili, alla pubblicita' ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto non tutelato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prosciutti le cui modalita' di produzione siano di tipo diverso da quelle del prosciutto tutelato, quali il prosciutto cotto e il prosciutto affumicato.
2. Per il prosciutto non tutelato e' comunque vietato:
a) utilizzare la denominazione "prosciutto di San Daniele" o "prosciutto di San Daniele del Friuli" nonche' qualsiasi altra denominazione od indicazione facente riferimento al nome "San Daniele";
b) utilizzare espressioni quali "tipo San Daniele", "stagionato a San Daniele", ovvero quali "stagionato nella zona tipica di San Daniele" e "lavorato alla San Daniele";
c) utilizzare, nell'indicazione della ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, la denominazione "San Daniele" o "San Daniele del Friuli" con caratteri di dimensioni superiori a quattro millimetri di altezza e a due millimetri di larghezza;
d) utilizzare segni grafici, timbri, sigilli e simili che per ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano trarre in inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento al prodotto tutelato ed alle qualita' dello stesso.
3. I divieti di cui sopra si estendono, in quanto compatibili, alla pubblicita' ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto non tutelato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prosciutti le cui modalita' di produzione siano di tipo diverso da quelle del prosciutto tutelato, quali il prosciutto cotto e il prosciutto affumicato.
Giurisprudenza • 14
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 11/08/2016, n. 17038Provvedimento: […] Il primo motivo è svolto da pa- gina 20 a pagina 28 del ricorso sotto il titolo: «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 15 legge regionale 22/1964, dell'articolo 33 legge 41/1986, dell'articolo 6 legge regionale 30/1990, len dell'articolo 2 legge 37/1973, in relazio- ne all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c.». […] Il primo motivo è svolto da pa- gina 31 a pagina 42 del ricorso incidenta- le sotto il titolo: «Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., articolo 33 della legge 41/1986, ar- ticolo 2 della legge 37/1973, articolo 6 della legge regionale 30/1990 in relazione 360, comma 1, numero 3, all'articolo c.p.c.». […]Leggi di più...
- conseguenze·
- configurabilità·
- nullità delle deroghe convenzionali·
- applicazione alle opere finanziate dallo stato·
- esclusione·
- l.r. sicilia n. 22 del 1964·
- applicazione dell'art. 2 della l. n. 37 del 1973·
- revisione·
- prezzo·
- opere pubbliche (appalto di)