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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9854 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA MA Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1675/2024 promossa da:
Parte_1
Nata a PINEROLO (TO) il 11/05/1977
Residente PIAZZA ALBORETO 10 20089 ROZZANO ITALIA
Codice Fiscale C.F._1
Con l'Avv. VERONICA MARTELLO PANNO come da procura in atti parte ricorrente contro
Controparte_1
Nato a MILANO (MI) il 30/03/1974
Residente VIA DON GNOCCHI 40 20058 ZIBIDO SAN GIACOMO ITALIA
Codice Fiscale C.F._2
Con l'Avv. FEDERICO ENRICO ACHILLE PERRIS come da procura in atti parte convenuta
E con , nato il [...], ed , nato il Controparte_2 Parte_2
29/12/2013, rappresentati e difesi dalla Curatrice Speciale Avv. LA MA Pietrasanta, nominata con provvedimento del 30/05/2024;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 7 febbraio 2024
OGGETTO: Modifica condizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano n. 1271/2017
Conclusioni congiuntamente precisate dalle parti:
“1) Affido dei minori all'ente e conseguente prosecuzione del monitoraggio sul nucleo familiare e sui ragazzi in particolare
2) Collocamento dei minori presso l'abitazione materna anche ai fini della residenza anagrafica come attualmente e regolamentazione delle visite/frequentazioni e pernotti dei minori presso l'abitazione paterna come da disposizione in corso che prevede, ad oggi, la seguente calendarizzazione: pernotto di ed presso l'abitazione paterna a week end alterni Pt_2 Per_1 dal sabato mattina alla domenica sera e un incontro esclusivo con il lunedì dalle 18.30 Per_1 alle 22 ed uno con il giovedì dalle 18.30 alle 22. Con ulteriore incremento e regolamentazione Pt_2 di periodi di frequentazione del padre con i figli anche con riferimento alle vacanze natalizie, pasquali estive ecc…. sempre con l'ausilio ed il supporto dei Servizi Sociali delegati per la determinazione dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente
3) Prosecuzione del supporto psicologico personale della madre sig.ra ed avvio del percorso Pt_1 di sostegno psicologico individuale del sig. CP_1
4) Attivazione di due percorsi di psicoterapia per ed con i professionisti già in Per_1 Pt_2 fase di reperimento da parte dei genitori e di conseguente avvio
5) Avvio di un percorso di coordinazione genitoriale all'interno dell'offerta del Servizio sociale di
ZA al fine di accompagnare la coppia genitoriale a gestire la conflittualità nella definizione di accordi e regolamentazioni su un piano estremamente concreto che richiami la responsabilità di entrambi.
6) In relazione alla proposta di inserire i minori in un centro diurno educativo, i genitori precisano che non vi è a parere di entrambi in questo momento alcuna esigenza effettiva sia in riferimento alla socializzazione che alla formazione/educazione, essendo i ragazzi ormai ben inseriti nel contesto scolastico, sportivo e di vicinato. I due minori infatti frequentano corsi pomeridiani relativi ad attività sportive e musicali ed intrattengono ottimi rapporti con i pari in ogni ambiante frequentato, con buon riconoscimento anche in ambito scolastico. A tali impegni andrà poi a sommarsi anche quello della psicoterapia.
7) Per tali ragioni, le parti chiedono che, solo qualora tutti gli altri interventi sopra indicati non dovessero in alcun modo essere attuati per mancanza di adesione da parte dei ragazzi alle proposte come sopra formulate (supporto psicologico privato), il Servizio sociale valuti l'eventuale attivazione di postazioni territoriali educative che possano accompagnare i ragazzi nella cura delle relazioni con i pari stimolando l'area di socializzazione positiva.
8) Quanto alle condizioni economiche di seguito si riporta quanto già congiuntamente concordato dai genitori e di cui si chiede l'accoglimento: Il sig. si impegna a cedere alla sig.ra CP_1 [...]
che accetta la sua quota del 50% di proprietà della casa coniugale sita in ZA Piazza Pt_1
Alboreto 10; la sig.ra di impegna ad accollarsi il mutuo, gravante sull'immobile, stipulato Pt_1 con NG IR , per la residua somma ad oggi ancora dovuta, liberando il sig. da questa CP_1 obbligazione. Il tutto a definizione di ogni partita di dare ed avere reciproca senza alcuna corresponsione di danaro ma con espressa compensazione di tutti i crediti dalla stessa richiesti al sig. e maturati alla data odierna. Il rogito dovrà essere stipulato entro il mese di dicembre CP_1
2025 con tolleranza sino al mese di gennaio 2026. Spese notarili ed imposte a carico della sig.ra
Pt_1
9) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei due figli CP_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento pari ad €. 599,50 in via anticipata entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo aggiornato del Tribunale di Milano. L' assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra
[...]
; Pt_1
10) La sig.ra rinuncia all'ordine di assegnazione in forma diretta dal datore di Parte_1 lavoro del sig. dell'assegno di mantenimento dei figli oggi in essere fatta salva Controparte_1 la possibilità di chiederlo nuovamente qualora il sig. dovesse diventare inadempiente alla CP_1 propria obbligazione di mantenimento dei figli”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto Con ricorso depositato in data 12/01/2024 e regolarmente notificato, ha chiesto al Parte_1
Tribunale adito, in via preliminare, a modifica del decreto n. 1271/2017 reso dal medesimo Tribunale, di incaricare i Servizi Sociali del Comune di ZA di svolgere un'attività d'indagine sul nucleo familiare. Nel merito, ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo a sé o ai Servizi Sociali suindicati dei figli minori, con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé e con regolamentazione della frequentazione paterna con delega ai Servizi Sociali;
di disporre l'assegnazione della casa familiare a sé; di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli, l'importo mensile di Euro 584,00, da versarsi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per mezzo di bonifico bancario disposto direttamente dal datore di lavoro, oltre al 50 % delle Spese Straordinarie come da Linee Guide della Corte d'Appello di Milano del
14/11/2017 e con attribuzione a sé dell'AU nella misura del 100%.
Con provvedimento del 04/03/2024, il Giudice delegato ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di ZA di trasmettere al Tribunale una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare e sull'andamento degli interventi in corso.
Con comparsa depositata in data 31/03/2024 si è costituito in giudizio il convenuto che, in via principale, ha chiesto di confermare l'affidamento condiviso dei minori ed con Per_1 Pt_2 collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna, regolamentazione della frequentazione paterna con delega ai Servizi Sociali, conferma dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
ha chiesto di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di Euro 500,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
All'udienza ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del giorno 29/05/2024, il Giudice delegato ha sentito congiuntamente le parti che hanno reso le dichiarazioni verbalizzate in atti.
Il difensore di parte ricorrente ha chiesto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali del Comune di ZA, con attivazione dello Spazio Neutro per la frequentazione paterna ed interventi di supporto;
ha insistito nella domanda di affidamento esclusivo alla madre dei minori.
Il difensore di parte convenuta ha aderito alla richiesta di presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi Sociali, chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso dei minori.
In via istruttoria, i difensori delle parti hanno chiesto che venisse disposta CTU sul nucleo familiare.
All'esito della discussione, il Giudice delegato, si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato, in data 30/05/2024, ha reso l'ordinanza provvisoria ed istruttoria di seguito riportata:
“Letti gli atti ed i documenti di causa;
sentite le parti assistite dai rispettivi difensori all'udienza del 29/5/24; rilevato che la ricorrente ha dedotto che il resistente tiene e ha tenuto comportamenti aggressivi, con ripetute violenze fisiche e verbali, nei propri confronti e nei confronti dei figli minori;
rilevato che il resistente ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente, negando di aver mai usato violenza fisica nei confronti della ricorrente medesima, ridimensionando le condotte nei confronti dei figli da inquadrarsi in modalità educative differenti, con utilizzo di “scappellotti”,
“schiaffi” e “sculacciate”; rilevato che il resistente ha riferito di essere, a sua volta, così come i figli, vittima della violenza psicologica agita dalla ricorrente che era ed è solita perdere la calma, terrorizzando i minori con le sue reazioni ed ostacolando la relazione paterna;
esaminata la segnalazione del 20/3/23 dei Servizi Sociali del comune di ZA sulla situazione dei minori , nato il [...], ed , nato il [...], trasmessa al Tribunale in data Per_1 Pt_2
16/5/24, dalla quale emergono le seguenti circostanze:
-esasperata e mai sopita conflittualità tra i genitori, con reciproche gravi accuse di comportamenti inadeguati, anche penalmente rilevanti;
- assoluta incapacità dei genitori di tutelare i figli dal conflitto e di concentrarsi sui bisogni dei medesimi;
- grave malessere e sofferenza emotiva di entrambi i figli minori, con comportamenti auto ed etero aggressivi e verbalizzazione di situazioni di violenza alle quali riferiscono di essere stati esposti;
ciò nonostante gli interventi fino ad ora avviati ed allo stato sospesi presso , Controparte_3
e per nucleo familiare;
Controparte_4 CP_5 considerata, dunque, la complessità e la criticità della situazione del nucleo familiare, con gravissimi elementi di preoccupazione per i figli minori e attuale grave pregiudizio per i medesimi;
considerato il rifiuto di a vedere il padre;
Per_1 ritenuta l'urgenza di assumere provvedimenti a tutela dei minori con affidamento degli stessi all'Ente
e delega al Servizio Sociale degli accertamenti ed interventi dettagliatamente indicati in dispositivo;
richiamato l'art. 473 bis. 8 c.p.c.; ritenuta, altresì, la necessità di nominare un Curatore Speciale dei minori stante l'incapacità dei genitori di tutelarli e rappresentarne gli interessi anche processuali;
riservata, all'esito degli accertamenti delegati, ogni diversa ed ulteriore determinazione anche di carattere istruttorio (valutazione delle richieste di prova avanzate dalle parti;
ammissione di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, ascolto dei minori);
P.Q.M.
Provvedendo in via temporanea ed urgente:
1) Nomina quale Curatore Speciale dei minori l'avv. LA MA Pietrasanta del Foro di Milano;
2) assegna al Curatore Speciale termine fino al 30/6/24 per depositare memoria di costituzione in giudizio;
3) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori , nato il Per_1
8/8/12, ed , nato il [...], al Servizio Sociale del Comune di ZA;
Pt_2
4) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
5) Conferma, allo stato, il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso la madre;
4) Sospende, allo stato, la frequentazione paterna di entrambi i figli incaricando il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di eventualmente riavviarla con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentiti i minori medesimi, il Curatore Speciale, tenuto delle condizioni di benessere psicofisico dei figli, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, dei risultati delle indagini ed approfondimenti psicodiagnostici di seguito delegati e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori;
5) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
6) Dispone che il genitore collocatario prevalente, madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto dei genitori del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi, i minori ed il Curatore Speciale, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità
Giudiziaria;
8) Dispone che il Curatore Speciale, cui sono attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale, anche di firma, provveda al compimento degli atti relativi alle decisioni di cui al capo 7) assunte dall'Ente;
9) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
10) conferma, allo stato, per il resto le condizioni di cui al decreto n. 1271/17; provvedendo in via istruttoria:
1) Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite del Servizio Sociale e in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di effettuare con assoluta urgenza un'accurata indagine psicosociale sul nucleo familiare e di effettuare una valutazione psicodiagnostica sui minori e sulle parti, nonché di avviare/proseguire gli interventi di supporto di seguito dettagliati:
-presa in carico di entrambi i minori presso l' territorialmente competente ed avvio di CP_3 interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico/neuro-psichiatrico per i medesimi;
-interventi di sostegno psicologico/psicoterapico ed alla genitorialità per i genitori;
-interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari in contesto materno e paterno ove venga riavviata la frequentazione paterna preso l'abitazione dello stesso;
2) Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori e di elaborare, previo completamento della valutazione psicodiagnostica dei genitori e dei minori, un progetto complessivo a sostegno dei minori medesimi e del nucleo familiare, trasmettendo a questo Tribunale relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dai minori con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e dei minori, segnalando immediatamente, in ogni caso, al Tribunale situazioni di grave pregiudizio per i minori;
3) assegna ai Servizi Sociali del comune di ZA termine fino al 30/11/24 per trasmettere al
Tribunale la prima relazione richiesta;
4) assegna alle parti ed al Curatore Speciale dei minori termine fino al 10/12/24 per note di osservazione alla relazione dei Servizi Sociali;
5) rinvia per esame ed ulteriore trattazione all'udienza del 18 dicembre 2024 ore 9.45”.
Con comparsa del 28/06/2024 si è costituita in giudizio l'Avvocato LA MA Pietrasanta nominata
Curatrice Speciale dei minori con provvedimento del 30/05/2024.
All'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 12/11/2025, celebratasi a seguito di due rinvii per consentire ai Servizi Sociali già incaricati di completare gli accertamenti sul nucleo familiare, il
Giudice delegato, lette le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali delegati, viste le note di trattazione depositate dai difensori delle parti che hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo che il Tribunale provvedesse in conformità implicitamente rinunciando ai termini per il deposito delle conclusionali e repliche e dichiarata chiusa l'istruttoria, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025.
Considerato in diritto
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo l'affidamento dei minori al
Servizio Sociale impegnandosi a proseguire il percorso psicologico per la signora e Parte_1 ad attivare il percorso psicologico per il signor , il percorso psicoterapeutico per Controparte_1 entrambi i minori, nonché quello di coordinazione genitoriale;
il collocamento prevalente dei minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in ZA, Piazza Alboreto n. 10, con regolamentazione della frequentazione paterna come da attuale calendario stabilito dai Servizi Sociali delegati (vedi rel. SS. del 06/11/2025).
Dalle relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici in atti risulta che, nonostante il lieve rasserenamento dei rapporti all'interno del nucleo familiare, permangono gravi difficoltà relazionali tra i genitori che faticano nel trovare modalità comunicative adeguate e funzionali agli interessi prioritari dei figli (vedi rel. SS. del 06/11/2025). Quanto ai minori, dall'indagine psicodiagnostica effettuata, è emerso un quadro di sofferenza con preoccupanti criticità nello sviluppo psico-emotivo-relazionale.
Ad è stato diagnosticato un “Disturbo oppositivo provocatorio in minore con Per_1 disregolazione emotiva”; ad è stato diagnosticato un “Disturbo emozionale dell'infanzia Pt_2 connotato da coercizione emotiva e malessere generalizzato” (vedi rel. SS. Del 29/08/2025).
Entrambi i minori hanno una diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (vedi rel. SS. del
03/07/2025).
Le parti difettano, allo stato, di adeguate competenze genitoriali.
L'intero nucleo familiare, in ragione delle criticità personali e relazionali, necessita di presa in carico e massicci interventi di sostegno.
In ragione di quanto sopra, anche in accoglimento delle convergenti richieste dei genitori e della
Curatrice Speciale dei minori, va confermato l'attuale regime di responsabilità genitoriale, con delega al Servizio Sociale per la attivazione/prosecuzione degli interventi di sostegno dettagliati in dispositivo.
Sull'assegnazione della casa familiare
Come congiuntamente richiesto dalle parti, va confermata l'assegnazione della casa familiare sita a
ZA, Piazza Alboreto n. 10, alla madre in qualità di genitore collocatario dei figli minori ed Per_1 Pt_2
Sul contributo al mantenimento dei figli
Le parti hanno raggiunto un accordo anche in punto di questioni economiche.
Detto accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico ed a norme imperative e, considerate le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti così come emerse nel corso del giudizio, tenuto conto dei tempi di frequentazione paterna, è idoneo a soddisfare, nel contemperamento dei rispettivi interessi, le esigenze di vita e di formazione dei figli.
Va, pertanto, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre, a decorrere dal mese di Novembre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, dell'importo di Euro 599,50 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Assegno unico interamente a favore della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione dei figli.
Sulle spese processuali Le spese di lite devono essere compensate atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
Le parti vanno condannate in via solidale, nella misura del 50% ciascuno nei rapporti interni, al pagamento delle spese della dei minori, ammessi al Gratuito Patrocinio come da Parte_3 decreto COA 4108/24 del 13/6/24, che saranno liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica del decreto n. 1271/2017 del Tribunale di Milano, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Conferma ex artt. 333 c.c. l'affidamento dei figli minori , nato il [...], ed Per_1 Pt_2 nato il [...], al Servizio Sociale del Comune di ZA;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
3) Conferma il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso la madre in ZA, Piazza Alboreto n.10;
4) Dispone che la frequentazione paterna:
-pernotto di ed presso l'abitazione paterna a week end alterni dal sabato mattina Pt_2 Per_1 alla domenica sera;
-un incontro infrasettimanale esclusivo con il lunedì dalle 18.30 alle 22 ed uno con Per_1 Pt_2 il giovedì dalle 18.30 alle 22;
5) Incarica il Servizio Sociale di diversamente modulare, anche in senso ampliativo, la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentiti i minori medesimi, tenuto conto della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, dell'andamento degli interventi di supporto in favore del nucleo, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, nell'interesse prioritario di ed ed in assenza di qualsivoglia elemento Per_1 Pt_2 di pregiudizio, di un sempre più progressivo ampliamento, consolidamento e stabilizzazione;
6) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
7) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
8) Dispone che in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, il Servizio Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi ed i minori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
9) Dispone che l'affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi
(per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei medesimi, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
10) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
11) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
12) Incarica il Servizio Sociale affidatario di mantenere uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare avviando/proseguendo tutti gli interventi di supporto per i genitori e per i minori, in particolare:
-Prosecuzione del supporto psicologico personale della madre sig.ra ed avvio del percorso Pt_1 di sostegno psicologico individuale del sig. CP_1
-Attivazione di due percorsi di psicoterapia per ed con i professionisti già in fase Per_1 Pt_2 di reperimento da parte dei genitori e di conseguente avvio
-Avvio di un percorso di coordinazione genitoriale all'interno dell'offerta del Servizio sociale di
ZA;
-eventuale inserimento dei minori in un centro diurno educativo, solo qualora tutti gli altri interventi sopra indicati non dovessero in alcun modo essere attuati per mancanza di adesione dei medesimi;
13) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
14) Conferma l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita a ZA, Piazza Alboreto 10;
15) Dà atto che il signor si impegna a cedere alla sig.ra che accetta la sua CP_1 Parte_1 quota del 50% di proprietà della casa coniugale sita in ZA Piazza Alboreto 10; la sig.ra Pt_1 di impegna ad accollarsi il mutuo, gravante sull'immobile, stipulato con NG IR , per la residua somma ad oggi ancora dovuta, liberando il sig. da questa obbligazione. Il tutto a definizione CP_1 di ogni partita di dare ed avere reciproca senza alcuna corresponsione di danaro ma con espressa compensazione di tutti i crediti dalla stessa richiesti al sig. e maturati alla data odierna. Il CP_1 rogito dovrà essere stipulato entro il mese di dicembre 2025 con tolleranza sino al mese di gennaio
2026. Spese notarili ed imposte a carico della sig.ra Pt_1 16) Pone a carico del Signor , con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di Euro 599,50 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno
2025, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
17) Assegno unico interamente in favore di Parte_1
18) Dà atto che la sig.ra rinuncia all'ordine di versamento diretto dal datore di lavoro Parte_1 del sig. dell'assegno di mantenimento dei figli oggi in essere fatta salva la Controparte_1 possibilità di chiederlo nuovamente qualora il sig. dovesse diventare inadempiente alla CP_1 propria obbligazione di mantenimento dei figli;
19)Compensa le spese di lite;
20)Pone a carico delle parti in via solidale, con ripartizione al 50 % nei rapporti interni, le spese della
Curatrice Speciale dei minori, liquidate come da separato decreto.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti ed ai Servizi
Sociali del Comune di ZA.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente Dott.ssa LA MA Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LA MA Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1675/2024 promossa da:
Parte_1
Nata a PINEROLO (TO) il 11/05/1977
Residente PIAZZA ALBORETO 10 20089 ROZZANO ITALIA
Codice Fiscale C.F._1
Con l'Avv. VERONICA MARTELLO PANNO come da procura in atti parte ricorrente contro
Controparte_1
Nato a MILANO (MI) il 30/03/1974
Residente VIA DON GNOCCHI 40 20058 ZIBIDO SAN GIACOMO ITALIA
Codice Fiscale C.F._2
Con l'Avv. FEDERICO ENRICO ACHILLE PERRIS come da procura in atti parte convenuta
E con , nato il [...], ed , nato il Controparte_2 Parte_2
29/12/2013, rappresentati e difesi dalla Curatrice Speciale Avv. LA MA Pietrasanta, nominata con provvedimento del 30/05/2024;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 7 febbraio 2024
OGGETTO: Modifica condizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano n. 1271/2017
Conclusioni congiuntamente precisate dalle parti:
“1) Affido dei minori all'ente e conseguente prosecuzione del monitoraggio sul nucleo familiare e sui ragazzi in particolare
2) Collocamento dei minori presso l'abitazione materna anche ai fini della residenza anagrafica come attualmente e regolamentazione delle visite/frequentazioni e pernotti dei minori presso l'abitazione paterna come da disposizione in corso che prevede, ad oggi, la seguente calendarizzazione: pernotto di ed presso l'abitazione paterna a week end alterni Pt_2 Per_1 dal sabato mattina alla domenica sera e un incontro esclusivo con il lunedì dalle 18.30 Per_1 alle 22 ed uno con il giovedì dalle 18.30 alle 22. Con ulteriore incremento e regolamentazione Pt_2 di periodi di frequentazione del padre con i figli anche con riferimento alle vacanze natalizie, pasquali estive ecc…. sempre con l'ausilio ed il supporto dei Servizi Sociali delegati per la determinazione dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente
3) Prosecuzione del supporto psicologico personale della madre sig.ra ed avvio del percorso Pt_1 di sostegno psicologico individuale del sig. CP_1
4) Attivazione di due percorsi di psicoterapia per ed con i professionisti già in Per_1 Pt_2 fase di reperimento da parte dei genitori e di conseguente avvio
5) Avvio di un percorso di coordinazione genitoriale all'interno dell'offerta del Servizio sociale di
ZA al fine di accompagnare la coppia genitoriale a gestire la conflittualità nella definizione di accordi e regolamentazioni su un piano estremamente concreto che richiami la responsabilità di entrambi.
6) In relazione alla proposta di inserire i minori in un centro diurno educativo, i genitori precisano che non vi è a parere di entrambi in questo momento alcuna esigenza effettiva sia in riferimento alla socializzazione che alla formazione/educazione, essendo i ragazzi ormai ben inseriti nel contesto scolastico, sportivo e di vicinato. I due minori infatti frequentano corsi pomeridiani relativi ad attività sportive e musicali ed intrattengono ottimi rapporti con i pari in ogni ambiante frequentato, con buon riconoscimento anche in ambito scolastico. A tali impegni andrà poi a sommarsi anche quello della psicoterapia.
7) Per tali ragioni, le parti chiedono che, solo qualora tutti gli altri interventi sopra indicati non dovessero in alcun modo essere attuati per mancanza di adesione da parte dei ragazzi alle proposte come sopra formulate (supporto psicologico privato), il Servizio sociale valuti l'eventuale attivazione di postazioni territoriali educative che possano accompagnare i ragazzi nella cura delle relazioni con i pari stimolando l'area di socializzazione positiva.
8) Quanto alle condizioni economiche di seguito si riporta quanto già congiuntamente concordato dai genitori e di cui si chiede l'accoglimento: Il sig. si impegna a cedere alla sig.ra CP_1 [...]
che accetta la sua quota del 50% di proprietà della casa coniugale sita in ZA Piazza Pt_1
Alboreto 10; la sig.ra di impegna ad accollarsi il mutuo, gravante sull'immobile, stipulato Pt_1 con NG IR , per la residua somma ad oggi ancora dovuta, liberando il sig. da questa CP_1 obbligazione. Il tutto a definizione di ogni partita di dare ed avere reciproca senza alcuna corresponsione di danaro ma con espressa compensazione di tutti i crediti dalla stessa richiesti al sig. e maturati alla data odierna. Il rogito dovrà essere stipulato entro il mese di dicembre CP_1
2025 con tolleranza sino al mese di gennaio 2026. Spese notarili ed imposte a carico della sig.ra
Pt_1
9) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei due figli CP_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento pari ad €. 599,50 in via anticipata entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo aggiornato del Tribunale di Milano. L' assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra
[...]
; Pt_1
10) La sig.ra rinuncia all'ordine di assegnazione in forma diretta dal datore di Parte_1 lavoro del sig. dell'assegno di mantenimento dei figli oggi in essere fatta salva Controparte_1 la possibilità di chiederlo nuovamente qualora il sig. dovesse diventare inadempiente alla CP_1 propria obbligazione di mantenimento dei figli”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto Con ricorso depositato in data 12/01/2024 e regolarmente notificato, ha chiesto al Parte_1
Tribunale adito, in via preliminare, a modifica del decreto n. 1271/2017 reso dal medesimo Tribunale, di incaricare i Servizi Sociali del Comune di ZA di svolgere un'attività d'indagine sul nucleo familiare. Nel merito, ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo a sé o ai Servizi Sociali suindicati dei figli minori, con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé e con regolamentazione della frequentazione paterna con delega ai Servizi Sociali;
di disporre l'assegnazione della casa familiare a sé; di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli, l'importo mensile di Euro 584,00, da versarsi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per mezzo di bonifico bancario disposto direttamente dal datore di lavoro, oltre al 50 % delle Spese Straordinarie come da Linee Guide della Corte d'Appello di Milano del
14/11/2017 e con attribuzione a sé dell'AU nella misura del 100%.
Con provvedimento del 04/03/2024, il Giudice delegato ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di ZA di trasmettere al Tribunale una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare e sull'andamento degli interventi in corso.
Con comparsa depositata in data 31/03/2024 si è costituito in giudizio il convenuto che, in via principale, ha chiesto di confermare l'affidamento condiviso dei minori ed con Per_1 Pt_2 collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione materna, regolamentazione della frequentazione paterna con delega ai Servizi Sociali, conferma dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
ha chiesto di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di Euro 500,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie.
All'udienza ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del giorno 29/05/2024, il Giudice delegato ha sentito congiuntamente le parti che hanno reso le dichiarazioni verbalizzate in atti.
Il difensore di parte ricorrente ha chiesto la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali del Comune di ZA, con attivazione dello Spazio Neutro per la frequentazione paterna ed interventi di supporto;
ha insistito nella domanda di affidamento esclusivo alla madre dei minori.
Il difensore di parte convenuta ha aderito alla richiesta di presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi Sociali, chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso dei minori.
In via istruttoria, i difensori delle parti hanno chiesto che venisse disposta CTU sul nucleo familiare.
All'esito della discussione, il Giudice delegato, si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato, in data 30/05/2024, ha reso l'ordinanza provvisoria ed istruttoria di seguito riportata:
“Letti gli atti ed i documenti di causa;
sentite le parti assistite dai rispettivi difensori all'udienza del 29/5/24; rilevato che la ricorrente ha dedotto che il resistente tiene e ha tenuto comportamenti aggressivi, con ripetute violenze fisiche e verbali, nei propri confronti e nei confronti dei figli minori;
rilevato che il resistente ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente, negando di aver mai usato violenza fisica nei confronti della ricorrente medesima, ridimensionando le condotte nei confronti dei figli da inquadrarsi in modalità educative differenti, con utilizzo di “scappellotti”,
“schiaffi” e “sculacciate”; rilevato che il resistente ha riferito di essere, a sua volta, così come i figli, vittima della violenza psicologica agita dalla ricorrente che era ed è solita perdere la calma, terrorizzando i minori con le sue reazioni ed ostacolando la relazione paterna;
esaminata la segnalazione del 20/3/23 dei Servizi Sociali del comune di ZA sulla situazione dei minori , nato il [...], ed , nato il [...], trasmessa al Tribunale in data Per_1 Pt_2
16/5/24, dalla quale emergono le seguenti circostanze:
-esasperata e mai sopita conflittualità tra i genitori, con reciproche gravi accuse di comportamenti inadeguati, anche penalmente rilevanti;
- assoluta incapacità dei genitori di tutelare i figli dal conflitto e di concentrarsi sui bisogni dei medesimi;
- grave malessere e sofferenza emotiva di entrambi i figli minori, con comportamenti auto ed etero aggressivi e verbalizzazione di situazioni di violenza alle quali riferiscono di essere stati esposti;
ciò nonostante gli interventi fino ad ora avviati ed allo stato sospesi presso , Controparte_3
e per nucleo familiare;
Controparte_4 CP_5 considerata, dunque, la complessità e la criticità della situazione del nucleo familiare, con gravissimi elementi di preoccupazione per i figli minori e attuale grave pregiudizio per i medesimi;
considerato il rifiuto di a vedere il padre;
Per_1 ritenuta l'urgenza di assumere provvedimenti a tutela dei minori con affidamento degli stessi all'Ente
e delega al Servizio Sociale degli accertamenti ed interventi dettagliatamente indicati in dispositivo;
richiamato l'art. 473 bis. 8 c.p.c.; ritenuta, altresì, la necessità di nominare un Curatore Speciale dei minori stante l'incapacità dei genitori di tutelarli e rappresentarne gli interessi anche processuali;
riservata, all'esito degli accertamenti delegati, ogni diversa ed ulteriore determinazione anche di carattere istruttorio (valutazione delle richieste di prova avanzate dalle parti;
ammissione di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, ascolto dei minori);
P.Q.M.
Provvedendo in via temporanea ed urgente:
1) Nomina quale Curatore Speciale dei minori l'avv. LA MA Pietrasanta del Foro di Milano;
2) assegna al Curatore Speciale termine fino al 30/6/24 per depositare memoria di costituzione in giudizio;
3) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori , nato il Per_1
8/8/12, ed , nato il [...], al Servizio Sociale del Comune di ZA;
Pt_2
4) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
5) Conferma, allo stato, il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso la madre;
4) Sospende, allo stato, la frequentazione paterna di entrambi i figli incaricando il Servizio Sociale dell'Ente affidatario di eventualmente riavviarla con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentiti i minori medesimi, il Curatore Speciale, tenuto delle condizioni di benessere psicofisico dei figli, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, dei risultati delle indagini ed approfondimenti psicodiagnostici di seguito delegati e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori;
5) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
6) Dispone che il genitore collocatario prevalente, madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto dei genitori del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi, i minori ed il Curatore Speciale, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità
Giudiziaria;
8) Dispone che il Curatore Speciale, cui sono attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale, anche di firma, provveda al compimento degli atti relativi alle decisioni di cui al capo 7) assunte dall'Ente;
9) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale dell'Ente Affidatario e dei Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
10) conferma, allo stato, per il resto le condizioni di cui al decreto n. 1271/17; provvedendo in via istruttoria:
1) Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite del Servizio Sociale e in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di effettuare con assoluta urgenza un'accurata indagine psicosociale sul nucleo familiare e di effettuare una valutazione psicodiagnostica sui minori e sulle parti, nonché di avviare/proseguire gli interventi di supporto di seguito dettagliati:
-presa in carico di entrambi i minori presso l' territorialmente competente ed avvio di CP_3 interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico/neuro-psichiatrico per i medesimi;
-interventi di sostegno psicologico/psicoterapico ed alla genitorialità per i genitori;
-interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari in contesto materno e paterno ove venga riavviata la frequentazione paterna preso l'abitazione dello stesso;
2) Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori e di elaborare, previo completamento della valutazione psicodiagnostica dei genitori e dei minori, un progetto complessivo a sostegno dei minori medesimi e del nucleo familiare, trasmettendo a questo Tribunale relazioni semestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dai minori con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e dei minori, segnalando immediatamente, in ogni caso, al Tribunale situazioni di grave pregiudizio per i minori;
3) assegna ai Servizi Sociali del comune di ZA termine fino al 30/11/24 per trasmettere al
Tribunale la prima relazione richiesta;
4) assegna alle parti ed al Curatore Speciale dei minori termine fino al 10/12/24 per note di osservazione alla relazione dei Servizi Sociali;
5) rinvia per esame ed ulteriore trattazione all'udienza del 18 dicembre 2024 ore 9.45”.
Con comparsa del 28/06/2024 si è costituita in giudizio l'Avvocato LA MA Pietrasanta nominata
Curatrice Speciale dei minori con provvedimento del 30/05/2024.
All'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 12/11/2025, celebratasi a seguito di due rinvii per consentire ai Servizi Sociali già incaricati di completare gli accertamenti sul nucleo familiare, il
Giudice delegato, lette le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali delegati, viste le note di trattazione depositate dai difensori delle parti che hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo che il Tribunale provvedesse in conformità implicitamente rinunciando ai termini per il deposito delle conclusionali e repliche e dichiarata chiusa l'istruttoria, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025.
Considerato in diritto
Sulla responsabilità genitoriale
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo l'affidamento dei minori al
Servizio Sociale impegnandosi a proseguire il percorso psicologico per la signora e Parte_1 ad attivare il percorso psicologico per il signor , il percorso psicoterapeutico per Controparte_1 entrambi i minori, nonché quello di coordinazione genitoriale;
il collocamento prevalente dei minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in ZA, Piazza Alboreto n. 10, con regolamentazione della frequentazione paterna come da attuale calendario stabilito dai Servizi Sociali delegati (vedi rel. SS. del 06/11/2025).
Dalle relazioni dei Servizi Sociali e Specialistici in atti risulta che, nonostante il lieve rasserenamento dei rapporti all'interno del nucleo familiare, permangono gravi difficoltà relazionali tra i genitori che faticano nel trovare modalità comunicative adeguate e funzionali agli interessi prioritari dei figli (vedi rel. SS. del 06/11/2025). Quanto ai minori, dall'indagine psicodiagnostica effettuata, è emerso un quadro di sofferenza con preoccupanti criticità nello sviluppo psico-emotivo-relazionale.
Ad è stato diagnosticato un “Disturbo oppositivo provocatorio in minore con Per_1 disregolazione emotiva”; ad è stato diagnosticato un “Disturbo emozionale dell'infanzia Pt_2 connotato da coercizione emotiva e malessere generalizzato” (vedi rel. SS. Del 29/08/2025).
Entrambi i minori hanno una diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (vedi rel. SS. del
03/07/2025).
Le parti difettano, allo stato, di adeguate competenze genitoriali.
L'intero nucleo familiare, in ragione delle criticità personali e relazionali, necessita di presa in carico e massicci interventi di sostegno.
In ragione di quanto sopra, anche in accoglimento delle convergenti richieste dei genitori e della
Curatrice Speciale dei minori, va confermato l'attuale regime di responsabilità genitoriale, con delega al Servizio Sociale per la attivazione/prosecuzione degli interventi di sostegno dettagliati in dispositivo.
Sull'assegnazione della casa familiare
Come congiuntamente richiesto dalle parti, va confermata l'assegnazione della casa familiare sita a
ZA, Piazza Alboreto n. 10, alla madre in qualità di genitore collocatario dei figli minori ed Per_1 Pt_2
Sul contributo al mantenimento dei figli
Le parti hanno raggiunto un accordo anche in punto di questioni economiche.
Detto accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico ed a norme imperative e, considerate le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti così come emerse nel corso del giudizio, tenuto conto dei tempi di frequentazione paterna, è idoneo a soddisfare, nel contemperamento dei rispettivi interessi, le esigenze di vita e di formazione dei figli.
Va, pertanto, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre, a decorrere dal mese di Novembre 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, dell'importo di Euro 599,50 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Assegno unico interamente a favore della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione dei figli.
Sulle spese processuali Le spese di lite devono essere compensate atteso l'accordo raggiunto tra le parti.
Le parti vanno condannate in via solidale, nella misura del 50% ciascuno nei rapporti interni, al pagamento delle spese della dei minori, ammessi al Gratuito Patrocinio come da Parte_3 decreto COA 4108/24 del 13/6/24, che saranno liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica del decreto n. 1271/2017 del Tribunale di Milano, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Conferma ex artt. 333 c.c. l'affidamento dei figli minori , nato il [...], ed Per_1 Pt_2 nato il [...], al Servizio Sociale del Comune di ZA;
2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
3) Conferma il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso la madre in ZA, Piazza Alboreto n.10;
4) Dispone che la frequentazione paterna:
-pernotto di ed presso l'abitazione paterna a week end alterni dal sabato mattina Pt_2 Per_1 alla domenica sera;
-un incontro infrasettimanale esclusivo con il lunedì dalle 18.30 alle 22 ed uno con Per_1 Pt_2 il giovedì dalle 18.30 alle 22;
5) Incarica il Servizio Sociale di diversamente modulare, anche in senso ampliativo, la frequentazione paterna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentiti i minori medesimi, tenuto conto della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore, dell'andamento degli interventi di supporto in favore del nucleo, con l'obiettivo, sussistendone le condizioni, nell'interesse prioritario di ed ed in assenza di qualsivoglia elemento Per_1 Pt_2 di pregiudizio, di un sempre più progressivo ampliamento, consolidamento e stabilizzazione;
6) Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
7) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
8) Dispone che in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, il Servizio Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi ed i minori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
9) Dispone che l'affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi
(per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei medesimi, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
10) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
11) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
12) Incarica il Servizio Sociale affidatario di mantenere uno stretto monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare avviando/proseguendo tutti gli interventi di supporto per i genitori e per i minori, in particolare:
-Prosecuzione del supporto psicologico personale della madre sig.ra ed avvio del percorso Pt_1 di sostegno psicologico individuale del sig. CP_1
-Attivazione di due percorsi di psicoterapia per ed con i professionisti già in fase Per_1 Pt_2 di reperimento da parte dei genitori e di conseguente avvio
-Avvio di un percorso di coordinazione genitoriale all'interno dell'offerta del Servizio sociale di
ZA;
-eventuale inserimento dei minori in un centro diurno educativo, solo qualora tutti gli altri interventi sopra indicati non dovessero in alcun modo essere attuati per mancanza di adesione dei medesimi;
13) Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
14) Conferma l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita a ZA, Piazza Alboreto 10;
15) Dà atto che il signor si impegna a cedere alla sig.ra che accetta la sua CP_1 Parte_1 quota del 50% di proprietà della casa coniugale sita in ZA Piazza Alboreto 10; la sig.ra Pt_1 di impegna ad accollarsi il mutuo, gravante sull'immobile, stipulato con NG IR , per la residua somma ad oggi ancora dovuta, liberando il sig. da questa obbligazione. Il tutto a definizione CP_1 di ogni partita di dare ed avere reciproca senza alcuna corresponsione di danaro ma con espressa compensazione di tutti i crediti dalla stessa richiesti al sig. e maturati alla data odierna. Il CP_1 rogito dovrà essere stipulato entro il mese di dicembre 2025 con tolleranza sino al mese di gennaio
2026. Spese notarili ed imposte a carico della sig.ra Pt_1 16) Pone a carico del Signor , con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di Euro 599,50 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50 % delle spese straordinarie di cui alle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno
2025, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
17) Assegno unico interamente in favore di Parte_1
18) Dà atto che la sig.ra rinuncia all'ordine di versamento diretto dal datore di lavoro Parte_1 del sig. dell'assegno di mantenimento dei figli oggi in essere fatta salva la Controparte_1 possibilità di chiederlo nuovamente qualora il sig. dovesse diventare inadempiente alla CP_1 propria obbligazione di mantenimento dei figli;
19)Compensa le spese di lite;
20)Pone a carico delle parti in via solidale, con ripartizione al 50 % nei rapporti interni, le spese della
Curatrice Speciale dei minori, liquidate come da separato decreto.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti ed ai Servizi
Sociali del Comune di ZA.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente Dott.ssa LA MA Cosmai