TRIB
Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8926 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8676 di ruolo generale dell'anno 2021 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza G. Marconi n.15 presso lo studio Parte_1
dell'avv. Paola Boragina che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata Controparte_1
in Roma, Via di Campo Marzio n. 24 presso lo studio dell'avv. Filippo Papa che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.2.2025, qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha convenuto in giudizio la Parte_1
chiedendone la condanna, previo accertamento della responsabilità ex art. Controparte_1 26.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Boragina. Chiedeva altresì la condanna della società convenuta ex art. 96 c.p.c. “non
avendo la medesima Società riscontrato in alcun modo due Inviti a stipulare la Negoziazione
assistita”. A fondamento delle domande evidenziava che il giorno 13.7.2019, alle ore 16,30
circa, mentre si trovava presso lo Stabilimento Balneare dell'Aeronautica sito in Ostia,
Lungomare AM CC n. 24 gestito dalla a causa del mal Controparte_1
funzionamento del lettino prendisole a lei assegnato subiva la sub-amputazione del III dito della mano destra. Condotta in ambulanza presso l'Ospedale C.T.O. di Roma Persona_1
veniva sottoposta ad intervento chirurgico, come da cartella clinica prodotta in atti.
Successivamente si sottoponeva ad ulteriori visite mediche e sedute fisioterapiche ed infine a visita medico legale all'esito della quale le veniva riconosciuta una IP del 10% preceduta da ITT
di giorni 35 e da ITP al 50% di giorni 50. Priva di concreto riscontro era rimasta la formale richiesta di risarcimento danni inviata alla società convenuta, alla quale solo in data 30.9.2019
seguiva comunicazione con la quale la escludeva qualunque responsabilità Controparte_1
nella causazione dell'evento. Del pari privi di riscontro erano rimasti i due inviti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
All'udienza dell'11.6.2021, accertato l'esito negativo della notifica dell'atto di citazione ne veniva disposto il rinnovo che parte attrice effettuava a mezzo PEC in data 15.7.2021, e quindi nel rispetto del termine perentorio del 15.9.2021.
Il giorno precedente all'udienza del 12.1.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo: - in via preliminare di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c. ovvero di accertare il difetto di legittimazione passiva;
- nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite. A sostegno delle proprie difese eccepiva la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione in quanto difforme rispetto a quello previsto dalla legge ed in particolare a quanto statuito dall'art. 164 n.2 c.p.c. nonché la carenza di legittimazione passiva “atteso che la Sig.ra si è limitata ad indicare che “il giorno 13.07.2019 [..] presso lo stabilimento balneare Pt_1
dell'Aereonautica sito sul Lungomare Americo CC n. 24, gestito dalla Controparte_1
[..]”, senza dare minimamente conto delle motivazioni sottese alla assunta responsabilità della
convenuta, la quale non ha avuto nessuna qualificazione, salvo un generico richiamo alla
gestione dello stabilimento”. Nel merito evidenziava l'assenza di responsabilità della società
nella causazione del sinistro evidenziando come l'evento fosse stato determinato da una condotta incauta della danneggiata la quale, come accertato anche dalla Compagnia assicurativa,
“… avendo la mano sinistra occupata da un oggetto, precisamente un I-Pad, con la mano
destra iniziava a manovrare il meccanismo che serve per regolare il tetto del lettino e ne
rimaneva incastrata”. Evidenziava altresì che subito dopo l'incidente il personale dello stabilimento aveva esaminato il lettino utilizzato dall'attrice e ne aveva accertato la perfetta funzionalità. Rilevava, infine, la totale estraneità della società al sinistro in quanto non aveva la custodia del lettino utilizzato dalla signora Pt_1
Costituito il contraddittorio, con ordinanza del 12.1.2022, che si conferma in questa sede,
accertata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., attesa la genericità
della descrizione della dinamica del sinistro offerta dalla difesa di parte attrice, veniva disposta l'integrazione della domanda che parte attrice effettuava il successivo 24.1.2022. Quindi,
concessi i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c., solo parte attrice provvedeva al deposito della memoria di cui al n. 1 mentre parte convenuta, nonostante l'eccezione di nullità e la disposta integrazione della domanda, nulla controdeduceva. Con ordinanza del 24.6.2022 veniva quindi ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice sulle circostanze relative allo svolgimento dei fatti di cui ai capitoli 1, 2 e 3 della seconda memoria istruttoria, epurate da valutazioni, nonché l'interrogatorio formale della signora e la prova testimoniale richiesta Pt_1
dalla società convenuta sulle circostanze di cui al capitolo 2 della memoria istruttoria. Espletato
l'interrogatorio formale e sentiti i testi indicati, previa rinuncia da parte della difesa della ed accettazione dell'altra parte al teste , più volte intimato e non Controparte_1 Tes_1 comparso, veniva disposta CTU medico legale. Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 20.2.2025 parte attrice concludeva “… riportandosi a quelle rassegnate
in tutti i propri scritti difensivi, qui da intendersi per riprodotte e trascritte” mentre parte convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… 1) accertare dichiarare il
difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, dichiarare Controparte_1
inammissibile la domanda attorea;
2) rigettare la domanda dell'attrice poiché infondata e non
provata; 3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, da liquidarsi in via antistataria …”.
La causa veniva infine trattenuta in decisione con ordinanza del 4.3.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata
[...]
, a fronte della generica contestazione contenuta nella memoria di costituzione, Controparte_2
dapprima fondata sull'assenza in citazione “delle motivazioni sottese alla assunta responsabilità
della convenuta, la quale non ha avuto nessuna qualificazione, salvo un generico richiamo alla
gestione dello stabilimento” e successivamente sulla “totale estraneità della CP_1
anche rispetto alla sua qualità di custode del lettino che avrebbe causato il sinistro”, dal
[...]
tenore della nota di riscontro alla richiesta di risarcimento del danno datata 30.9.2019, prodotta da parte attrice e non contestata, si ricava che la società convenuta ha nell'immediatezza riconosciuto di avere in gestione il servizio di spiaggia dello stabilimento balneare dell'Aeronautica ubicato in Ostia - tanto è vero che comunicava di aver trasmesso la denuncia alla propria assicurazione “per le opportune valutazioni in merito all'apertura ed istruttoria del
sinistro” – limitandosi a contestare la propria responsabilità in quanto “il lettino prendisole
usato dalla sig.ra risultava perfettamente funzionante, ed alcuna richiesta di sostituzione Pt_1
era pervenuta al personale operante”. Anche in sede giudiziale la ribadisce che la CP_1
aveva aperto il sinistro pur escludendo ogni responsabilità della Controparte_3
propria assicurata. In altre parole, considerato che la società convenuta non contesta di aver avuto in gestione lo stabilimento balneare dell'Aeronautica al momento del sinistro, appare logica conseguenza che la medesima fosse anche custode delle attrezzatture ivi utilizzate. Del
resto, eventuali contratti di subaffidamento a terzi dei lavori di spiaggia non farebbero venir meno il rapporto custodiale della sugli ombrelloni e sui lettini dal momento che la CP_1
medesima sarebbe comunque tenuta a verificare il corretto svolgimento del servizio svolto.
È ormai consolidato infatti l'indirizzo della Suprema Corte secondo il quale sono da considerare custodi tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione
(legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n.
3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317), in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità
di controllo (cfr. Cass. n.7/7/2010, n. 16029; Cass., 10/2/2003, n. 1948), cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (cfr.,
da ultimo. con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 5/9/2019, n.
22163; Cass., 12/3/2019, n. 7005); e, ove nell'espletamento della propria attività il custode si avvalga dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che siano state rese possibili in conseguenza della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondandosi tale responsabilità sul principio cuius commoda eius et incommoda (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass.,
12/5/2020, n. 8811; Cass., 14/2/2019, n. 4298; Cass., 22/11/2018, n. 30161; Cass., 12/10/2018,
n. 25273; Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 13/4/2007, n. 8826).
Nel merito, all'esito dell'istruttoria svolta, si ritiene che la responsabilità del sinistro debba essere ascritta alla avendo trovato riscontro probatorio la dinamica descritta Controparte_1
da parte attrice nei propri scritti difensivi.
Come è noto, la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia ha espresso i seguenti principi: “… non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione
con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche
della di-sposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal
principio 'nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e
della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in
rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che,
con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe
segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa Sezione, hanno ribadito
che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode";
all'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni
Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili
(punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi
ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione
della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al
danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b)
"la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di
comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.,
salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità
di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'e-vento
dannoso"; c) " il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno
del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto
alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha
causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il
caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva
efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri
in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere
valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2; e) quanto più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto
più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento,
benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; i principi appena evocati sanciscono
in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa,
pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in
nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove
dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una
relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l' imputazione in capo
al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto
dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera
presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta
diligente); …” (cfr da ultimo Cass. Civ. Sez. III n. 11152/2023). Ne consegue che il danneggiato ha l'onere di fornire la prova certa del nesso di causalità tra la cosa ed il danno subìto mentre il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del caso fortuito che può essere costituito anche dalla colpa del danneggiato.
Nel caso in esame, l'evento dedotto in citazione è stato ampiamento confermato all'udienza del
16.11.2022 dai testi escussi, della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare sebbene legati da rapporti di parentela e/o affinità con l'attrice. Questi, infatti, che in quel momento si trovavano a poca distanza dalla loro congiunta, riferiscono di averla sentita chiamare il bagnino
“perché non si sentiva sicura con il lettino che le era stato assegnato” (teste ) Tes_2
ovvero “perché lo schienale non reggeva” (teste ) ed escludono che in quel Testimone_3
momento la medesima avesse le mani occupate da un tablet, come contestato dalla difesa della società convenuta per attribuire alla signora quel comportamento colposo idoneo a Pt_1
costituire caso fortuito. Entrambi i testi, inoltre, fatta eccezione per alcune apparenti contraddizioni, ricordano che l'attrice, dopo essersi posata sullo schienale, perdeva l'equilibrio a causa del cedimento dello stesso e, nel tentativo di tenersi, poggiava le mani ai lati del lettino subendo il taglio di una parte del dito medio della mano destra. A fronte di tali incontrovertibili circostanze, alcuna prova di fatti idonei a costituire caso fortuito, e quindi ad escludere la propria responsabilità, è stata invece fornita dalla appare infatti la Controparte_4
generica deposizione del teste - libero professionista che all'epoca dei fatti Testimone_4
dichiara di aver lavorato per il Gruppo Ceam s.r.l. ma non specifica a quale titolo e soprattutto se si occupava anche dello stabilimento di Ostia gestito dalla società convenuta - il quale in ogni caso il giorno del sinistro non era presente nello stabilimento e riferisce di aver saputo dell'incidente solo successivamente, non si sa quando, per averlo appreso da uno spiaggino. Il
medesimo, inoltre, relativamente al controllo effettuato sulle attrezzature della spiaggia riferisce circostanze assolutamente generiche che ad avviso della scrivente non consentono di dare prova della manutenzione effettuata sulle stesse né, tantomeno, dell'effettivo controllo la mattina del sinistro. Tanto premesso in ordine all'an deve ora passarsi all'esame del quantum debeatur.
Dalla consulenza espletata in corso di causa, coerente, approfondita e condivisa da questo giudice anche nella risposta alle osservazioni di parte convenuta, la dott.ssa ha Persona_2
riconosciuto alla signora lesioni derivanti dal sinistro ed in nesso di causalità Parte_1
diretta consistenti in: “trauma da schiacciamento a carico del III° dito della mano destra, con
amputazione della falange ungueale” che hanno determinato postumi invalidanti in misura del
6% di IP (nel quale è stato ricompreso – oltre al quadro prettamente anatomo-disfunzionale –
anche il pregiudizio estetico), preceduta da ITA di giorni 35 e da ITP al 50% di giorni 40.
L'ausiliario, inoltre, tenuto conto delle residuate modeste difficoltà nello svolgimento di attività
manuali didattiche proprie dell'attività di insegnante della scuola dell'infanzia, ha altresì
riconosciuto che le menomazioni hanno lievemente inciso sulla cenestesi lavorativa della periziata ed ha ritenute congrue spese mediche pari ad € 1.302,00
Ciò premesso, circa la determinazione della somma dovuta questo Giudice ritiene di applicare le tabelle sul danno biologico del Tribunale di Roma nell'ultima versione rivalutata al 2023 più
rispettose dei criteri derivanti dalla legge e dalla Costituzione e garanti di una maggiore uniformità dei risarcimenti e di prevedibilità della decisione. Naturalmente non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere ugualmente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, sulla base di detta tabella vanno liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi:
1) € 128,07 giornalieri per l'invalidità temporanea assoluta per un totale di € 4.482,45 per i 35
giorni accertati
2) € 64,03 giornalieri per l'invalidità temporanea parziale al 50%, per un totale di € 2.561,20,
per i 40 giorni accertati;
3) € 8.133,21 per danno biologico da invalidità permanente prendendo come parametro il valore punti riferito al grado di invalidità del 6%, di un soggetto di 57 anni, tale essendo l'età della signora al momento dell'evento. Parte_1
Le lesioni riportate a seguito ed in conseguenza del sinistro hanno inoltre inciso sulla c.d.
"cenestesi lavorativa" per le residuate modeste difficoltà dell'attrice nello svolgimento di
“attività manuali didattiche proprie dell'attività di insegnante della scuola dell'infanzia
(disegno, pittura…)”. La liquidazione di detto danno viene effettuata in via equitativa applicando i parametri di riferimento forniti dalle sopracitate tabelle in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale c.d. “morale” (che per lo scaglione relativo al sinistro di causa prevede una oscillazione per l'adattamento concreto del valore tabellare che va dall'1% al 13%
del danno biologico), anche in ragione della rilevanza penale del fatto ed in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di
“patema d'animo transeunte” e di “spavento”), apprezzabili e valutabili anche in base al fatto notorio (art. 115 comma 2 c.p.c.) in relazione al trauma riportato.
Si stima pertanto equo liquidare, ai valori attuali, € 800,00 ex artt. 2059 e 2056 c.c.
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subito dalla signora a Parte_1
seguito delle lesioni riportate nell'evento del 7.6.2017, può essere complessivamente quantificato in € 15.976,86 al quale va aggiunta l'ulteriore somma di € 1.302,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute. Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi di debito di valore derivante da fatto illecito, va inoltre calcolato il risarcimento del danno da lucro cessante subito da parte attrice per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata,
trattandosi di importo di denaro che, ove fosse stato ex tunc nella immediata disponibilità del soggetto danneggiato, sarebbe stato presumibilmente investito per ricavarne un lucro finanziario. Il risarcimento di tale voce di danno - in aderenza al più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. Civ. n.4677/1998: Cass. Civ. n.
13463/1999 e Cass. Civ. n. 2796/2000) - può essere determinato in via equitativa, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma,
applicando sulla somma devalutata al tempo del fatto illecito (luglio 2021) e via via annualmente rivalutata sino all'attualità, il tasso legale di interesse in vigore in ciascun anno di riferimento, con decorrenza dal giorno dell'evento e sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sull'importo complessivo ottenuto applicando rivalutazione ed interessi come sopra sino al deposito del presente provvedimento, vanno ulteriormente calcolati, per il periodo successivo,
solo gli interessi al tasso legale sino all'effettivo pagamento.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna della società convenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo anche per la fase di negoziazione, come da DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, del valore della causa all'esito del giudizio e del ridotto grado di difficoltà
delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
- Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1 - Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, accertata la responsabilità di Parte_1
nella causazione del sinistro, condanna quest'ultima a pagare in favore della Controparte_1
predetta la somma di € € 15.976,86 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato ai valori attuali, oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva della sentenza ed agli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché di €
1.302,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute.
- Condanna a rifondere all'attrice le spese di lite anche per l'attivazione della CP_1
negoziazione assistita che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA in misura di legge, ed € 285,38 per rimborsi, da distrarsi in favore dell'avv. Paola
Boragina, dichiaratosi antistataria.
- Pone a carico di le spese di CTU, liquidate in via definitiva in € 650,00 oltre Controparte_1
accessori di legge se dovuti.
Roma, 15.6.2025
dott.ssa Laura Liberati 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni subìti nel sinistro del 13.7.2019, quantificati in €
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8676 di ruolo generale dell'anno 2021 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza G. Marconi n.15 presso lo studio Parte_1
dell'avv. Paola Boragina che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata Controparte_1
in Roma, Via di Campo Marzio n. 24 presso lo studio dell'avv. Filippo Papa che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico
CONVENUTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.2.2025, qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora ha convenuto in giudizio la Parte_1
chiedendone la condanna, previo accertamento della responsabilità ex art. Controparte_1 26.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Boragina. Chiedeva altresì la condanna della società convenuta ex art. 96 c.p.c. “non
avendo la medesima Società riscontrato in alcun modo due Inviti a stipulare la Negoziazione
assistita”. A fondamento delle domande evidenziava che il giorno 13.7.2019, alle ore 16,30
circa, mentre si trovava presso lo Stabilimento Balneare dell'Aeronautica sito in Ostia,
Lungomare AM CC n. 24 gestito dalla a causa del mal Controparte_1
funzionamento del lettino prendisole a lei assegnato subiva la sub-amputazione del III dito della mano destra. Condotta in ambulanza presso l'Ospedale C.T.O. di Roma Persona_1
veniva sottoposta ad intervento chirurgico, come da cartella clinica prodotta in atti.
Successivamente si sottoponeva ad ulteriori visite mediche e sedute fisioterapiche ed infine a visita medico legale all'esito della quale le veniva riconosciuta una IP del 10% preceduta da ITT
di giorni 35 e da ITP al 50% di giorni 50. Priva di concreto riscontro era rimasta la formale richiesta di risarcimento danni inviata alla società convenuta, alla quale solo in data 30.9.2019
seguiva comunicazione con la quale la escludeva qualunque responsabilità Controparte_1
nella causazione dell'evento. Del pari privi di riscontro erano rimasti i due inviti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
All'udienza dell'11.6.2021, accertato l'esito negativo della notifica dell'atto di citazione ne veniva disposto il rinnovo che parte attrice effettuava a mezzo PEC in data 15.7.2021, e quindi nel rispetto del termine perentorio del 15.9.2021.
Il giorno precedente all'udienza del 12.1.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedendo: - in via preliminare di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c. ovvero di accertare il difetto di legittimazione passiva;
- nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite. A sostegno delle proprie difese eccepiva la nullità dell'atto di citazione in rinnovazione in quanto difforme rispetto a quello previsto dalla legge ed in particolare a quanto statuito dall'art. 164 n.2 c.p.c. nonché la carenza di legittimazione passiva “atteso che la Sig.ra si è limitata ad indicare che “il giorno 13.07.2019 [..] presso lo stabilimento balneare Pt_1
dell'Aereonautica sito sul Lungomare Americo CC n. 24, gestito dalla Controparte_1
[..]”, senza dare minimamente conto delle motivazioni sottese alla assunta responsabilità della
convenuta, la quale non ha avuto nessuna qualificazione, salvo un generico richiamo alla
gestione dello stabilimento”. Nel merito evidenziava l'assenza di responsabilità della società
nella causazione del sinistro evidenziando come l'evento fosse stato determinato da una condotta incauta della danneggiata la quale, come accertato anche dalla Compagnia assicurativa,
“… avendo la mano sinistra occupata da un oggetto, precisamente un I-Pad, con la mano
destra iniziava a manovrare il meccanismo che serve per regolare il tetto del lettino e ne
rimaneva incastrata”. Evidenziava altresì che subito dopo l'incidente il personale dello stabilimento aveva esaminato il lettino utilizzato dall'attrice e ne aveva accertato la perfetta funzionalità. Rilevava, infine, la totale estraneità della società al sinistro in quanto non aveva la custodia del lettino utilizzato dalla signora Pt_1
Costituito il contraddittorio, con ordinanza del 12.1.2022, che si conferma in questa sede,
accertata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., attesa la genericità
della descrizione della dinamica del sinistro offerta dalla difesa di parte attrice, veniva disposta l'integrazione della domanda che parte attrice effettuava il successivo 24.1.2022. Quindi,
concessi i termini di cui all'art 183 VI comma c.p.c., solo parte attrice provvedeva al deposito della memoria di cui al n. 1 mentre parte convenuta, nonostante l'eccezione di nullità e la disposta integrazione della domanda, nulla controdeduceva. Con ordinanza del 24.6.2022 veniva quindi ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice sulle circostanze relative allo svolgimento dei fatti di cui ai capitoli 1, 2 e 3 della seconda memoria istruttoria, epurate da valutazioni, nonché l'interrogatorio formale della signora e la prova testimoniale richiesta Pt_1
dalla società convenuta sulle circostanze di cui al capitolo 2 della memoria istruttoria. Espletato
l'interrogatorio formale e sentiti i testi indicati, previa rinuncia da parte della difesa della ed accettazione dell'altra parte al teste , più volte intimato e non Controparte_1 Tes_1 comparso, veniva disposta CTU medico legale. Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 20.2.2025 parte attrice concludeva “… riportandosi a quelle rassegnate
in tutti i propri scritti difensivi, qui da intendersi per riprodotte e trascritte” mentre parte convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… 1) accertare dichiarare il
difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, dichiarare Controparte_1
inammissibile la domanda attorea;
2) rigettare la domanda dell'attrice poiché infondata e non
provata; 3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, da liquidarsi in via antistataria …”.
La causa veniva infine trattenuta in decisione con ordinanza del 4.3.2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata
[...]
, a fronte della generica contestazione contenuta nella memoria di costituzione, Controparte_2
dapprima fondata sull'assenza in citazione “delle motivazioni sottese alla assunta responsabilità
della convenuta, la quale non ha avuto nessuna qualificazione, salvo un generico richiamo alla
gestione dello stabilimento” e successivamente sulla “totale estraneità della CP_1
anche rispetto alla sua qualità di custode del lettino che avrebbe causato il sinistro”, dal
[...]
tenore della nota di riscontro alla richiesta di risarcimento del danno datata 30.9.2019, prodotta da parte attrice e non contestata, si ricava che la società convenuta ha nell'immediatezza riconosciuto di avere in gestione il servizio di spiaggia dello stabilimento balneare dell'Aeronautica ubicato in Ostia - tanto è vero che comunicava di aver trasmesso la denuncia alla propria assicurazione “per le opportune valutazioni in merito all'apertura ed istruttoria del
sinistro” – limitandosi a contestare la propria responsabilità in quanto “il lettino prendisole
usato dalla sig.ra risultava perfettamente funzionante, ed alcuna richiesta di sostituzione Pt_1
era pervenuta al personale operante”. Anche in sede giudiziale la ribadisce che la CP_1
aveva aperto il sinistro pur escludendo ogni responsabilità della Controparte_3
propria assicurata. In altre parole, considerato che la società convenuta non contesta di aver avuto in gestione lo stabilimento balneare dell'Aeronautica al momento del sinistro, appare logica conseguenza che la medesima fosse anche custode delle attrezzatture ivi utilizzate. Del
resto, eventuali contratti di subaffidamento a terzi dei lavori di spiaggia non farebbero venir meno il rapporto custodiale della sugli ombrelloni e sui lettini dal momento che la CP_1
medesima sarebbe comunque tenuta a verificare il corretto svolgimento del servizio svolto.
È ormai consolidato infatti l'indirizzo della Suprema Corte secondo il quale sono da considerare custodi tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione
(legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n.
3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317), in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità
di controllo (cfr. Cass. n.7/7/2010, n. 16029; Cass., 10/2/2003, n. 1948), cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (cfr.,
da ultimo. con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 5/5/2020, n. 8466; Cass., 5/9/2019, n.
22163; Cass., 12/3/2019, n. 7005); e, ove nell'espletamento della propria attività il custode si avvalga dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che siano state rese possibili in conseguenza della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondandosi tale responsabilità sul principio cuius commoda eius et incommoda (cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass.,
12/5/2020, n. 8811; Cass., 14/2/2019, n. 4298; Cass., 22/11/2018, n. 30161; Cass., 12/10/2018,
n. 25273; Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 13/4/2007, n. 8826).
Nel merito, all'esito dell'istruttoria svolta, si ritiene che la responsabilità del sinistro debba essere ascritta alla avendo trovato riscontro probatorio la dinamica descritta Controparte_1
da parte attrice nei propri scritti difensivi.
Come è noto, la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia ha espresso i seguenti principi: “… non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione
con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche
della di-sposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal
principio 'nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e
della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in
rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che,
con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe
segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di questa Sezione, hanno ribadito
che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo
sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova
liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode";
all'affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni
Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili
(punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi
ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione
della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al
danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,
indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b)
"la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di
comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.,
salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità
di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'e-vento
dannoso"; c) " il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno
del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto
alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha
causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il
caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva
efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri
in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale
sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere
valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2; e) quanto più la situazione di possibile
danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso
danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto
più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento,
benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; i principi appena evocati sanciscono
in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa,
pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in
nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove
dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una
relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l' imputazione in capo
al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto
dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera
presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta
diligente); …” (cfr da ultimo Cass. Civ. Sez. III n. 11152/2023). Ne consegue che il danneggiato ha l'onere di fornire la prova certa del nesso di causalità tra la cosa ed il danno subìto mentre il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del caso fortuito che può essere costituito anche dalla colpa del danneggiato.
Nel caso in esame, l'evento dedotto in citazione è stato ampiamento confermato all'udienza del
16.11.2022 dai testi escussi, della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare sebbene legati da rapporti di parentela e/o affinità con l'attrice. Questi, infatti, che in quel momento si trovavano a poca distanza dalla loro congiunta, riferiscono di averla sentita chiamare il bagnino
“perché non si sentiva sicura con il lettino che le era stato assegnato” (teste ) Tes_2
ovvero “perché lo schienale non reggeva” (teste ) ed escludono che in quel Testimone_3
momento la medesima avesse le mani occupate da un tablet, come contestato dalla difesa della società convenuta per attribuire alla signora quel comportamento colposo idoneo a Pt_1
costituire caso fortuito. Entrambi i testi, inoltre, fatta eccezione per alcune apparenti contraddizioni, ricordano che l'attrice, dopo essersi posata sullo schienale, perdeva l'equilibrio a causa del cedimento dello stesso e, nel tentativo di tenersi, poggiava le mani ai lati del lettino subendo il taglio di una parte del dito medio della mano destra. A fronte di tali incontrovertibili circostanze, alcuna prova di fatti idonei a costituire caso fortuito, e quindi ad escludere la propria responsabilità, è stata invece fornita dalla appare infatti la Controparte_4
generica deposizione del teste - libero professionista che all'epoca dei fatti Testimone_4
dichiara di aver lavorato per il Gruppo Ceam s.r.l. ma non specifica a quale titolo e soprattutto se si occupava anche dello stabilimento di Ostia gestito dalla società convenuta - il quale in ogni caso il giorno del sinistro non era presente nello stabilimento e riferisce di aver saputo dell'incidente solo successivamente, non si sa quando, per averlo appreso da uno spiaggino. Il
medesimo, inoltre, relativamente al controllo effettuato sulle attrezzature della spiaggia riferisce circostanze assolutamente generiche che ad avviso della scrivente non consentono di dare prova della manutenzione effettuata sulle stesse né, tantomeno, dell'effettivo controllo la mattina del sinistro. Tanto premesso in ordine all'an deve ora passarsi all'esame del quantum debeatur.
Dalla consulenza espletata in corso di causa, coerente, approfondita e condivisa da questo giudice anche nella risposta alle osservazioni di parte convenuta, la dott.ssa ha Persona_2
riconosciuto alla signora lesioni derivanti dal sinistro ed in nesso di causalità Parte_1
diretta consistenti in: “trauma da schiacciamento a carico del III° dito della mano destra, con
amputazione della falange ungueale” che hanno determinato postumi invalidanti in misura del
6% di IP (nel quale è stato ricompreso – oltre al quadro prettamente anatomo-disfunzionale –
anche il pregiudizio estetico), preceduta da ITA di giorni 35 e da ITP al 50% di giorni 40.
L'ausiliario, inoltre, tenuto conto delle residuate modeste difficoltà nello svolgimento di attività
manuali didattiche proprie dell'attività di insegnante della scuola dell'infanzia, ha altresì
riconosciuto che le menomazioni hanno lievemente inciso sulla cenestesi lavorativa della periziata ed ha ritenute congrue spese mediche pari ad € 1.302,00
Ciò premesso, circa la determinazione della somma dovuta questo Giudice ritiene di applicare le tabelle sul danno biologico del Tribunale di Roma nell'ultima versione rivalutata al 2023 più
rispettose dei criteri derivanti dalla legge e dalla Costituzione e garanti di una maggiore uniformità dei risarcimenti e di prevedibilità della decisione. Naturalmente non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere ugualmente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, sulla base di detta tabella vanno liquidati, ai valori attuali, i seguenti importi:
1) € 128,07 giornalieri per l'invalidità temporanea assoluta per un totale di € 4.482,45 per i 35
giorni accertati
2) € 64,03 giornalieri per l'invalidità temporanea parziale al 50%, per un totale di € 2.561,20,
per i 40 giorni accertati;
3) € 8.133,21 per danno biologico da invalidità permanente prendendo come parametro il valore punti riferito al grado di invalidità del 6%, di un soggetto di 57 anni, tale essendo l'età della signora al momento dell'evento. Parte_1
Le lesioni riportate a seguito ed in conseguenza del sinistro hanno inoltre inciso sulla c.d.
"cenestesi lavorativa" per le residuate modeste difficoltà dell'attrice nello svolgimento di
“attività manuali didattiche proprie dell'attività di insegnante della scuola dell'infanzia
(disegno, pittura…)”. La liquidazione di detto danno viene effettuata in via equitativa applicando i parametri di riferimento forniti dalle sopracitate tabelle in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale c.d. “morale” (che per lo scaglione relativo al sinistro di causa prevede una oscillazione per l'adattamento concreto del valore tabellare che va dall'1% al 13%
del danno biologico), anche in ragione della rilevanza penale del fatto ed in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di
“patema d'animo transeunte” e di “spavento”), apprezzabili e valutabili anche in base al fatto notorio (art. 115 comma 2 c.p.c.) in relazione al trauma riportato.
Si stima pertanto equo liquidare, ai valori attuali, € 800,00 ex artt. 2059 e 2056 c.c.
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subito dalla signora a Parte_1
seguito delle lesioni riportate nell'evento del 7.6.2017, può essere complessivamente quantificato in € 15.976,86 al quale va aggiunta l'ulteriore somma di € 1.302,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute. Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi di debito di valore derivante da fatto illecito, va inoltre calcolato il risarcimento del danno da lucro cessante subito da parte attrice per effetto della mancata tempestiva disponibilità della somma oggi liquidata,
trattandosi di importo di denaro che, ove fosse stato ex tunc nella immediata disponibilità del soggetto danneggiato, sarebbe stato presumibilmente investito per ricavarne un lucro finanziario. Il risarcimento di tale voce di danno - in aderenza al più recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. Civ. n.4677/1998: Cass. Civ. n.
13463/1999 e Cass. Civ. n. 2796/2000) - può essere determinato in via equitativa, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma,
applicando sulla somma devalutata al tempo del fatto illecito (luglio 2021) e via via annualmente rivalutata sino all'attualità, il tasso legale di interesse in vigore in ciascun anno di riferimento, con decorrenza dal giorno dell'evento e sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sull'importo complessivo ottenuto applicando rivalutazione ed interessi come sopra sino al deposito del presente provvedimento, vanno ulteriormente calcolati, per il periodo successivo,
solo gli interessi al tasso legale sino all'effettivo pagamento.
Non sussistono invece i presupposti per la condanna della società convenuta ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo anche per la fase di negoziazione, come da DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, del valore della causa all'esito del giudizio e del ridotto grado di difficoltà
delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
- Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1 - Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, accertata la responsabilità di Parte_1
nella causazione del sinistro, condanna quest'ultima a pagare in favore della Controparte_1
predetta la somma di € € 15.976,86 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato ai valori attuali, oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva della sentenza ed agli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché di €
1.302,00 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute.
- Condanna a rifondere all'attrice le spese di lite anche per l'attivazione della CP_1
negoziazione assistita che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA in misura di legge, ed € 285,38 per rimborsi, da distrarsi in favore dell'avv. Paola
Boragina, dichiaratosi antistataria.
- Pone a carico di le spese di CTU, liquidate in via definitiva in € 650,00 oltre Controparte_1
accessori di legge se dovuti.
Roma, 15.6.2025
dott.ssa Laura Liberati 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni subìti nel sinistro del 13.7.2019, quantificati in €