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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 24/02/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 413/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3165/2021 depositato il 18/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Via Verri 25 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MANTOVA sez. 1 e pubblicata il 19/01/2021
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. 251VI2019AA05319 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17 aprile 2015 la società Ricorrente_1 srl presentava la dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2014 utilizzando in compensazione un credito Iva per complessivi euro 20.433; poiché a norma dell'art. dell'art.10 comma 1 lett.a) nn.7 d.l. 78 del 2009 l'utilizzazione in compensazione di un credito superiore ad euro 15.000 è richiesta l'apposizione del visto di conformità, mancante nella dichiarazione presentata da Ricorrente_1 srl, l'Agenzia delle Entrate notificava l'atto di recupero con riguardo all'iva compensata in eccesso pari ad euro
5.433, applicando gli interessi ed irrogando la sanzione prevista dall'art.13 comma 4 d.lgs. 471 del 1997
(30% del credito indebitamente utilizzato).
Contro l'atto di recupero la società proponeva appello alla C.T.P. di Mantova che lo rigettava con sentenza n.21 del 19.1.2021.
Contro la sentenza la società propone appello chiedendone la riforma integrale per i seguenti motivi:1) trattandosi di crediti non spettanti e non di crediti inesistenti l'atto da notificare doveva essere l'atto tipico di accertamento;
la mancanza del visto di conformità costituisce violazione formale e non sostanziale con conseguente inapplicabilità delle sanzioni;
violazione del contraddittorio preventivo e mancanza di autosufficienza dell'atto di recupero.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.
Successivamente l'Agenzia delle Entrate ha depositato documentazione dalla quale risulta che la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società Ricorrente_1 srl è stata chiusa per mancanza di fondi con decreto del Tribunale di mantova del 2 ottobre 2023, nonché visura camerale attestante che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 28.12.2023; chiede di dichiarare l'estinzione o quantomeno l'interruzione del giudizio.
Con ordinanza deposita il 21.10.2024 questa Corte ha dichiarato l'interruzione del processo a norma dell'art.40 d.lgs. 546 del 1992.
Nessuna delle parti ha richiesto la ripresa del giudizio interrotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che nessuna delle parti ha chiesto la ripresa del processo sospeso nel termine di sei mesi previsto dall'art.43 del d.lgs.546 del 1992, decorrente dalla cessazione della causa di sospensione;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti a norma dell'art.45 d.lgs. 546 del 1992.. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Milano 18.2.2026. Presidente estensore.
GI TE
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3165/2021 depositato il 18/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Via Verri 25 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MANTOVA sez. 1 e pubblicata il 19/01/2021
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. 251VI2019AA05319 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17 aprile 2015 la società Ricorrente_1 srl presentava la dichiarazione Iva per l'anno di imposta 2014 utilizzando in compensazione un credito Iva per complessivi euro 20.433; poiché a norma dell'art. dell'art.10 comma 1 lett.a) nn.7 d.l. 78 del 2009 l'utilizzazione in compensazione di un credito superiore ad euro 15.000 è richiesta l'apposizione del visto di conformità, mancante nella dichiarazione presentata da Ricorrente_1 srl, l'Agenzia delle Entrate notificava l'atto di recupero con riguardo all'iva compensata in eccesso pari ad euro
5.433, applicando gli interessi ed irrogando la sanzione prevista dall'art.13 comma 4 d.lgs. 471 del 1997
(30% del credito indebitamente utilizzato).
Contro l'atto di recupero la società proponeva appello alla C.T.P. di Mantova che lo rigettava con sentenza n.21 del 19.1.2021.
Contro la sentenza la società propone appello chiedendone la riforma integrale per i seguenti motivi:1) trattandosi di crediti non spettanti e non di crediti inesistenti l'atto da notificare doveva essere l'atto tipico di accertamento;
la mancanza del visto di conformità costituisce violazione formale e non sostanziale con conseguente inapplicabilità delle sanzioni;
violazione del contraddittorio preventivo e mancanza di autosufficienza dell'atto di recupero.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello.
Successivamente l'Agenzia delle Entrate ha depositato documentazione dalla quale risulta che la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società Ricorrente_1 srl è stata chiusa per mancanza di fondi con decreto del Tribunale di mantova del 2 ottobre 2023, nonché visura camerale attestante che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 28.12.2023; chiede di dichiarare l'estinzione o quantomeno l'interruzione del giudizio.
Con ordinanza deposita il 21.10.2024 questa Corte ha dichiarato l'interruzione del processo a norma dell'art.40 d.lgs. 546 del 1992.
Nessuna delle parti ha richiesto la ripresa del giudizio interrotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che nessuna delle parti ha chiesto la ripresa del processo sospeso nel termine di sei mesi previsto dall'art.43 del d.lgs.546 del 1992, decorrente dalla cessazione della causa di sospensione;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per inattività delle parti a norma dell'art.45 d.lgs. 546 del 1992.. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Milano 18.2.2026. Presidente estensore.
GI TE