Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 3 giugno 2023
Commentario • 1
- 1. Natura precaria di un manufatto: è necessario il titolo edilizio?Accesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 8 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 03/06/2023, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2023
N. 00399/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Ballero, Nicola Melis e Stefano Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gonnesa, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza dirigenziale numero 11 del 4 maggio 2021 del Settore 5° Urbanistica e Territorio, SUAPE, Edilizia Privata, Demanio, del Comune di Gonnesa con la quale: 1) è stato ordinato al ricorrente di procedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi non oltre 90 giorni dalla notifica; 2) è stata irrogata al ricorrente una sanzione di €. 11.182,00; 2) è stata dichiarata la nullità della dichiarazione di agibilità del 28.1.2016, la nullità della dichiarazione di inizio attività del 19.2.2016, la sospensione della parziale lottizzazione del comparto D2 e l'interruzione della fornitura di tutti i pubblici servizi;
- “per quanto possa occorrere”, di tutti gli atti istruttori precedenti, connessi e conseguenti e, in particolare, della determinazione dirigenziale n. 1005 del 9.10.2020, che ha disposto la revoca della autorizzazione edilizia n. 36 del 13.6.1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gonnesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, nell’anno 1990 aveva ottenuto dal Comune di Gonnesa l’autorizzazione edilizia n. 36 per la realizzazione di una struttura in lamierato prefabbricato su un terreno di sua proprietà sito a Gonnesa, in località “-OMISSIS-”, in zona urbanistica D2 artigianale.
1.1. L’autorizzazione era sottoposta alla condizione secondo la quale la struttura sarebbe stata “ smantellata non appena l’Amministrazione comunale lo riterrà opportuno, per poi essere rimontata nel lotto di pertinenza di sua proprietà secondo la suddivisione in lotti prevista nel vigente P.I.P., in armonia con le norme ivi previste ”.
1.2. Nell’anno 2016 il sig. -OMISSIS- presentava al SUAP comunale richiesta per ottenere la dichiarazione di agibilità per l’edificio realizzato nel 1990 e l’autorizzazione a svolgere nello stesso edificio l’attività di riparazione e sostituzione di pneumatici.
Il Comune, a seguito di un sopralluogo svolto in data 12 agosto 2016, rilevava la presenza di due fabbricati e accertava che uno di essi (composto da due locali e situato nella parte est del lotto), privo di concessione edilizia, era adibito a magazzino per l’attività produttiva (per pneumatici o altro).
L’Ufficio Urbanistica comunale, con nota n. prot. 7773 del 22.8.2016, comunicava dunque all’interessato l’avvio del procedimento diretto alla “ dichiarazione di nullità del certificato di agibilità e della DUUAP di inizio attività, nonché per l’emissione dell’Ordinanza di demolizione dei fabbricati artigianali a uso officina meccanica e gommista in Loc. -OMISSIS- ”, in quanto “ privi di titolo abilitativo in zona urbanistica artigianale non lottizzata ”.
1.3. L’amministrazione comunale, poi, con nota del 31 ottobre 2019 comunicava al sig. -OMISSIS- l’avvio di un nuovo procedimento volto alla revoca dell’autorizzazione edilizia temporanea n. 36/1990.
1.4. Indi il Comune, con ordinanza n. 4 del 18 febbraio 2020, ordinava la demolizione dei fabbricati in questione.
L’interessato provvedeva alla demolizione di uno dei due capannoni (quello posto nella parte est, avente destinazione a magazzino), continuando dunque a svolgere l’attività nell’altro capannone.
1.5. Il Comune, successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1005 del 9 ottobre 2020, revocava l’autorizzazione edilizia temporanea n. 36/1990; avverso tale atto l’odierno ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a tutt’oggi pendente.
1.6. Infine il Comune, con l’ordinanza dirigenziale n. 11 del 4 maggio 2021, oggetto dell’odierno gravame:
- ha ordinato al ricorrente “ di provvedere entro giorni 90 (NOVANTA) dal ricevimento della presente alla demolizione del capannone residuo nel suddetto terreno e alla completa messa in pristino dello stato dei luoghi, previa individuazione di una impresa idonea e di un tecnico abilitato alla direzione lavori, nonché previa comunicazione all’ufficio Urbanistica dell’inizio della demolizione con un preavviso di almeno giorni 10 per le verifiche necessarie ”;
- ha irrogato al medesimo la sanzione amministrativa di importo complessivo di € 11.182,00 per violazioni edilizie e mancata ottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione;
- ha dichiarato “ la nullità della dichiarazione di agibilità di cui alla pratica suap n. 3850 del 28/01/2016 presentata in assenza di permesso di costruire dei fabbricati, in violazione dell’art. 24 del dpr n. 380/2001 e della duaap di inizio attività codice suap n. 3893 del 19/02/2016 presentata in assenza di permesso di costruire dei fabbricati e in assenza di un piano di lottizzazione del comparto artigianale d2 della località -OMISSIS- ”;
- ha dichiarato “ ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 23/85 e dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 la sospensione della parziale lottizzazione del comparto D2 in loc. -OMISSIS- ”;
- ha disposto “ l’interruzione della frequentazione di tale comparto da parte di soggetti terzi, clienti o di altra tipologia, che accedono al gommista in assenza delle opere di urbanizzazione e dei necessari requisiti di idoneità delle strutture edilizie ” ed in ultimo l’interruzione della fornitura “ nei confronti di tutte le aziende erogatrici di pubblici servizi che hanno attivato un contratto di fornitura di energia elettrica e di acqua, ovvero di altri servizi quali telefonia, fissa o mobile, connettività di rete, ovvero altro servizio di pubblica utilità ”.
1.7. Anche nei confronti della suddetta ordinanza il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato e tale impugnativa è stata trasposta innanzi a questo Tribunale a seguito di opposizione del Comune.
1.8. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
I) Invalidità derivata.
L’ordinanza impugnata, nella parte relativa all’ingiunzione a demolire, sarebbe affetta da invalidità derivata, stante l’asserita illegittimità del precedente e presupposto provvedimento di revoca dell’autorizzazione edilizia temporanea n. 36/1990, adottato con la determinazione n. 1005 del 9.10.2020, per i vizi dedotti nel precedente ricorso straordinario (1. Violazione dell’art. 21- nonies , comma 1, della l. n. 241/1990: consolidamento dell’affidamento; 2. Violazione dell’art. 21- nonies , comma 1, della l. n. 241/1990: mancato contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; 3. Violazione dell’art. 21- quinquies , comma 1, della l. n. 241/1990).
II) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione del principio di specialità ex art. 9 della l. n. 689/1981; violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 7- bis del d.lgs n. 267/2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21- septies della l. n. 241/1990 in combinato disposto con l’art. 22 del d.lgs. n. 112/1998 e l’art. 10 del d.P.R n. 558/1999; violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/1985 e dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per illogicità, indeterminatezza, contraddittorietà con atti precedenti, travisamento dei fatti; sviamento.
Lamenta il ricorrente che l’amministrazione comunale ha ritenuto di dover intervenire unicamente nei suoi confronti nonostante nel medesimo comparto ove insiste l’immobile in questione siano presenti ulteriori fabbricati limitrofi alla proprietà dell’interessato, realizzati sulla base delle medesime autorizzazioni in forza delle quali era stato realizzato anche il suo fabbricato.
Lamenta ancora il ricorrente che il Comune, oltre alla demolizione, ha irrogato a suo carico sanzioni amministrative di importo complessivo pari ad € 11.182,00, applicando ben quindici sanzioni (di cui undici ex art. 7- bis del TUEL e sempre nella misura massima) per i medesimi fatti, ossia la asserita realizzazione abusiva di un capannone artigianale e la asserita lottizzazione abusiva.
Il cumulo delle sanzioni, a fronte della medesima condotta, sarebbe illegittimo per violazione del principio di specialità.
Inoltre, le sanzioni applicate dal Comune sarebbero illegittime anche nel merito, atteso che:
- nessuna inottemperanza all’ordine di demolizione sarebbe stata commessa nel caso di specie, in quanto la prima ordinanza di demolizione n. 4 del 18.2.2020 era riferibile solo al manufatto realizzato in assenza di autorizzazione (situato nella parte est del lotto), che era stato immediatamente demolito;
- il fabbricato di cui si ordina la demolizione sarebbe stato legittimamente realizzato in forza di autorizzazione edilizia (n. 36/1990), sicché non sarebbero pertinenti i riferimenti alle norme regolamentari in tema di rilascio dei titoli edilizi (artt. 36 “domanda di permesso di costruire” e 37 “progetto edilizio”) e di realizzazione dei relativi lavori (artt. 51 “inizio lavori” e 56 “ultimazione dei lavori e agibilità”);
- il fabbricato di cui è causa sarebbe stato autorizzato senza necessità di predisporre un previo piano di lottizzazione e tutte le consequenziali attività, sicché sarebbero illegittime le sanzioni applicate per la mancata presentazione del Piano di Lottizzazione, la mancata individuazione delle aree di standard urbanistici e la relativa cessione al comune con atto di convenzione notarile, la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e l’omesso versamento degli oneri di costruzione per i capannoni artigianali;
- non poteva essere applicata una sanzione per la realizzazione di opere abusive in ambito vincolato, poiché - come attestato nella stessa ordinanza di demolizione - sia allorquando l’immobile è stato autorizzato, sia all’attualità, lo stesso “ non ricade in perimetro vincolato di beni culturali o paesaggistici ”;
- sarebbe abnorme la sanzione di € 1.000,00 per aver realizzato due capannoni artigianali (€. 500,00 per ciascuno dei due), posto che uno dei due capannoni era stato autorizzato e l’altro era già stato demolito; inoltre non è stata neppure indicata la norma regolamentare asseritamente violata;
- con riguardo alla sanzione di € 2.582,00 ex art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998 (per aver esercitato l’attività di autofficina/gommista), a seguito delle due pratiche presentate al SUAP nel gennaio e nel febbraio 2016, non seguite da alcun intervento interdittivo dell’Amministrazione nei termini di legge, si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi del combinato disposto dell’art. 22 del d.lgs. n. 112/1998 e dell’art. 10 del d.P.R n. 558/1999 (che richiamano l’art. 20 della l. n. 241/1990), sia sulla dichiarazione di agibilità dell’edificio, sia sull’autorizzazione a svolgervi l’attività di riparazione e sostituzione di pneumatici; i titoli da ultimo citati, peraltro, sarebbero stati illegittimamente ritenuti nulli dal Comune (per essere stati presentati in assenza di permesso di costruire dei fabbricati e in assenza di un piano di lottizzazione), in violazione dell’art. 21- septies della l. n. 241/1990, non ricorrendo alcuno dei casi tassativi di nullità previsti dalla norma; la sanzione applicata ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sarebbe inoltre inconferente con l’attività di gommista, posto che la disposizione richiamata disciplina unicamente il settore del commercio.
Sotto diverso profilo, il ricorrente censura l’ordinanza gravata anche nella parte in cui dispone la sospensione della parziale lottizzazione da lui realizzata (consistente nella realizzazione di una recinzione, di un cancello di accesso e nella sistemazione del tratto di strada prospiciente il suddetto accesso).
Secondo il ricorrente l’attività edilizia in questione non può integrare gli estremi della lottizzazione abusiva, in quanto gli interventi realizzati non erano a suo dire preordinati al fine di asservire l’area all’edificazione ma servivano al solo fine di consentire l’accesso per raggiungere il capannone autorizzato; l’attività posta in essere dall’interessato, inoltre, non era idonea a determinare uno stravolgimento dell’assetto del territorio preesistente, poiché nell’area in esame sono presenti altri capannoni artigianali ed il comparto ha destinazione “artigianale - commerciale”; né sarebbe stato frapposto alcun concreto ostacolo alla futura attività di programmazione dell’Ente; e nemmeno il fatto che nell’area de qua risulti necessario un piano attuativo sarebbe idoneo a comprovare che nella fattispecie sia stata realizzata una lottizzazione abusiva.
Conseguentemente, sarebbero illegittime anche la disposta interruzione della frequentazione del comparto e della fornitura di pubblici servizi.
2. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare “ al fine di mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio nel merito ”.
4. In vista dell’udienza di discussione il ricorrente, premesso che “ ad oggi il ricorso straordinario ” (avverso la determinazione n. 1005 del 9.10.2020, di revoca dell’autorizzazione temporanea n. 36 del 13.6.1990) “ è ancora pendente ” e che “ è in procinto di essere adottata una procedura di variante al PUC relativa alla zona urbanistica ove insiste l’immobile del ricorrente che potrebbe portare al superamento del presente contenzioso ”, ha chiesto un rinvio “ al fine di consentire la definizione del procedimento dinanzi al Presidente della Repubblica nonché del succitato procedimento di variante urbanistica, i quali, come detto, potrebbero far venir meno le ragioni che hanno portato all’instaurazione del presente contenzioso ”.
5. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività (sancito dall'art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) e del principio generale di economia del processo, per avere il ricorrente instaurato due procedimenti straordinari che pur avendo ad oggetto atti formalmente distinti tuttavia risultano chiaramente connessi, in termini di pregiudizialità/dipendenza.
Con successiva nota, poi, il Comune ha aderito all’istanza di rinvio formulata dal ricorrente.
6. Alla pubblica udienza del giorno 7 dicembre 2022 la causa è passata in decisione.
7. In via preliminare, va respinta l’istanza di rinvio formulata dalle parti.
Ad avviso del Collegio, infatti, non si versa in alcuno dei “casi eccezionali” in presenza dei quali soltanto è possibile disporre il rinvio della trattazione della causa ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , c.p.a. Al contrario, la causa è sufficientemente istruita e matura per la decisione.
Né può rilevare, in senso contrario, l’attuale pendenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la determinazione comunale n. 1005 del 9.10.2020, di revoca dell’autorizzazione edilizia temporanea n. 36 del 13.6.1990.
Benché, invero, la determinazione in parola sia definita dal provvedimento oggetto dell’odierno gravame “ quale adempimento preliminare alla presente ordinanza ” (come del resto evidenziato anche da questo Tribunale nella fase cautelare), la decisione circa la fondatezza o meno delle censure sollevate avverso la stessa dinanzi al Capo dello Stato è irrilevante in questa sede.
Come meglio si dirà anche nel prosieguo, l’impugnata ordinanza dirigenziale numero 11 del 4 maggio 2021 si fonda, tra l’altro, sul carattere meramente temporaneo dell’autorizzazione n. 36 del 13.6.1990 (come specificato espressamente nella seconda pagina della stessa ordinanza) e si regge su un proprio e autonomo substrato fattuale e logico-giuridico, compiutamente illustrato nel corpo del provvedimento, che prescinde dal fatto che l’autorizzazione de qua sia stata revocata dal Comune (rendendo dunque superfluo il richiamo improprio a tale circostanza, alla terza pagina dell’ordinanza, “ quale adempimento preliminare ”) e anzi ne presuppone la sussistenza (quale atto, appunto, temporaneo e come tale inidoneo a giustificare la realizzazione in via non precaria degli interventi de quibus ).
L’istanza di rinvio va dunque respinta.
8. Ciò premesso, può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
8.1. Quanto al primo motivo, con il quale il ricorrente deduce l’illegittimità in via derivata dell’ordinanza n. 11/2021, sulla base delle medesime doglianze già fatte valere nel precedente ricorso straordinario (come detto, tutt’ora pendente) avverso la determinazione n. 1005 del 9.10.2020, di revoca dell’autorizzazione edilizia temporanea n. 36/1990, è sufficiente osservare che la gravata ordinanza, come già visto sopra, ha un proprio autonomo fondamento, che prescinde dal decisum di cui alla richiamata determinazione e dalle sue sorti in esito alla sua impugnazione.
L’ordinanza in questione, infatti, in particolare:
- evidenzia che il ricorrente ha demolito solamente uno dei due capannoni (ossia quello situato nella parte est, adibito a magazzino/deposito), continuando ad esercitare la stessa attività produttiva (officina meccanica e gommista) nell’altro capannone abusivo;
- specifica che i fabbricati de quibus “ sono qualificati “senza permesso di costruire” […] in relazione al fatto che l’Autorizzazione n. 36 del 13.6.1990 […] per la “realizzazione di una struttura precaria in lamierato prefabbricato, delle dimensioni di m. 10 x m. 20 x m. 4” in zona D2 artigianale – rilasciata […] con la condizione che “venga smantellata non appena l’amministrazione comunale lo riterrà opportuno” – costituisce un’autorizzazione temporanea (per una struttura precaria) che non equivale al permesso di costruire del capannone in struttura portante metallica attualmente presente e al preventivo piano di lottizzazione necessario per le zone urbanistiche D in base alle disposizioni delle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale ”;
- rimarca che il fabbricato rimanente in sito risulta tutt’oggi privo di titolo abilitativo edilizio, che “ non può essere conseguito in accertamento di conformità ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 23/1985 in quanto il terreno ricade nel Piano Urbanistico Comunale vigente in zona urbanistica D “artigianale – commerciale” privo di piano di lottizzazione ”;
- sottolinea che “ la situazione di parziale lottizzazione realizzata in sito dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS- mediante l’accesso all’unico lotto di terreno attualmente presente, la recinzione, il cancello di accesso e la sistemazione del tratto di strada prospiciente il suddetto accesso costituiscono opere di parziale lottizzazione, pertanto configurano il reato di lottizzazione abusiva (“reale” e non “cartolare”, come vien usualmente distinto in giurisprudenza) di cui agli artt. 30 e 44 del DPR n. 380/2001 e degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/1985 ”.
Emerge, dunque, dalla semplice lettura dell’ordinanza gravata che essa non si fonda sul fatto che l’autorizzazione edilizia temporanea n. 36/1990 sia stata revocata, ma poggia, invece, su autonome e distinte ragioni, chiaramente rappresentate – come visto - nel corpus motivazionale dell’atto, che la rendono all’evidenza “impermeabile” rispetto ad eventuali vizi della menzionata determinazione di revoca.
In altri termini, le censure dedotte con ricorso straordinario avverso la determinazione di revoca dell’autorizzazione n. 36/1990 (quand’anche fossero ritenute fondate, ma tale accertamento resta demandato alla sede del ricorso straordinario) non sarebbero in grado di incidere in via derivata sulla legittimità dell’ordinanza, attesa la loro irrilevanza per le ragioni appena esposte.
Il motivo, pertanto, non può trovare accoglimento.
8.2. Può dunque passarsi all’esame del secondo motivo.
8.2.1. Al riguardo, osserva il Collegio che il ricorrente, sotto un primo profilo, si è limitato ad allegare in maniera generica una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri fabbricati limitrofi alla sua proprietà, che sarebbero stati realizzati sulla base delle medesime autorizzazioni in forza delle quali era stato posto in essere il suo fabbricato.
La censura è priva di pregio, in quanto il ricorrente, oltre a non aver precisato a quali fabbricati faccia riferimento, non ha fornito alcun elemento concreto a comprova di quanto dedotto.
8.2.2. È infondata anche la censura con cui il ricorrente si duole della violazione del principio di specialità.
Ed invero, il Comune nella gravata ordinanza chiarisce di aver applicato alle diverse violazioni commesse dal ricorrente le “ sanzioni pecuniarie previste dalle vigenti norme tenuto conto:
- dell’inottemperanza all’Ordinanza n. 4 del 18/02/2020;
- del fatto che in tale ordinanza si era accordato il beneficio della non applicazione di sanzioni pecuniarie in favore della sola sanzione di messa in pristino dello stato dei luoghi anche in considerazione del costo che il proprietario avrebbe dovuto affrontare per tale intervento;
- del fatto che il fabbricato abusivo e la lottizzazione abusiva ricadono in area vincolata, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 art. 142 lettera f) e del Piano Paesaggistico Regionale (artt. 57-58 norme di attuazione, aree dell’organizzazione mineraria), facente parte del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;
- delle singole sanzioni pecuniarie stabilite dal regolamento edilizio, dalla L.R. n. 23/1985, dal DPR n. 380/2001 e dal D.lgs. n. 42/2004 ”.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, quindi, il Comune ha tenuto conto di una pluralità di violazioni e non solo della realizzazione abusiva di un capannone artigianale e della lottizzazione abusiva.
8.2.3. Quanto agli ulteriori profili di censura, in aggiunta a quanto appena rilevato, osserva il Collegio che:
- la prima ordinanza di demolizione n. 4 del 18.2.2020 faceva riferimento ad entrambi i capannoni (in quanto abusivi), non solo a quello che è stato immediatamente demolito dal ricorrente;
- l’autorizzazione edilizia del 13 giugno 1990 n. 36 aveva carattere provvisorio, in quanto riguardava esclusivamente e chiaramente “ la realizzazione di una struttura precaria in lamierato prefabbricato ”, a condizione che la stessa struttura venisse smantellata non appena l’Amministrazione l’avesse ritenuto opportuno, per poi essere eventualmente rimontata nel lotto che sarebbe stato legalmente determinato in armonia con il P.I.P. (allora vigente), nell’ambito di un regolare Piano di lottizzazione nella località nella quale risulta ubicato, ossia la Località “-OMISSIS-” (in territorio comunale di Gonnesa), zona D artigianale;
- come tale, l’autorizzazione edilizia temporanea in parola non poteva ritenersi sufficiente al mantenimento con carattere di stabilità del fabbricato oggetto di causa, né era idonea ad escludere la necessità di predisporre un previo piano di lottizzazione e tutte le consequenziali attività;
- invero, come affermato dalla giurisprudenza, è necessario un titolo edilizio per la realizzazione di tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; con la conseguenza che la natura precaria di un manufatto non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera del costruttore, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, 6.4.2022, n. 772);
- peraltro, come chiarito nell’ordinanza, le opere abusive sono state realizzate in ambito vincolato, in quanto, sebbene il fabbricato non ricada “ in perimetro vincolato di beni culturali o paesaggistici ”, “ attualmente […] ricade all’interno del perimetro del parco Geominerario, in zona di rischio idrogeologico Hi1 (rischio lieve) del PAI ”;
- sotto diverso profilo, non può condividersi l’assunto di parte ricorrente, secondo cui si sarebbe formato il silenzio assenso sia sulla dichiarazione di agibilità dell’edificio sia sull’autorizzazione a svolgervi l’attività di riparazione e sostituzione dei pneumatici, in quanto i principi che in proposito presiedono l’attività della pubblica Amministrazione non consentono la formazione del silenzio assenso sull’istanza allorquando l’immobile sia costruito in difformità rispetto alle prescrizioni urbanistiche o al titolo edilizio, non essendo impedito all’Amministrazione di esercitare il potere di vigilanza rispetto al governo del territorio;
- come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, la previsione normativa secondo cui l’agibilità «si intende attestata», decorso il termine indicato, non configura una vera e propria ipotesi di silenzio assenso in senso tecnico, di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990, ma dà luogo invece ad una sorta di legittimazione ex lege , che prescinde dalla pronuncia della pubblica Amministrazione e che trova il suo fondamento nella effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo; la declaratoria di inabitabilità (o meglio inagibilità, visto che il d.P.R. n. 380/2001 non distingue più espressamente l’inagibilità dalla inabitabilità), può essere effettuata in ogni tempo e non costituisce manifestazione di autotutela amministrativa, ma soltanto attestazione della insussistenza — originaria o sopravvenuta non importa — dei requisiti tecnici necessari per dichiarare agibile un edificio (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. II, 17.5.2021, n. 3836; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, 3.12.2019, n. 2138);
- sono infondate anche le doglianze con cui il ricorrente deduce di non aver realizzato una lottizzazione abusiva, in quanto la fattispecie lottizzatoria può manifestarsi innanzitutto nella veste “materiale”, attraverso l’avvio non autorizzato di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata in violazione della disciplina a quest’ultima impartita dalla legislazione e dagli strumenti pianificatori; siffatti interventi devono risultare globalmente apprezzabili in termini di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, di aggravio del relativo carico insediativo e, soprattutto, di pregiudizio per la potestà programmatoria attribuita all’Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, 4.11.2019, n. 7530), come accaduto nella fattispecie con la realizzazione da parte del ricorrente della recinzione e del cancello di accesso e la sistemazione del tratto di strada prospiciente l’accesso in questione;
- ancora in materia di lottizzazione abusiva, peraltro, ad ulteriore riprova della correttezza della valutazione effettuata dal Comune, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che la condotta lottizzatoria c.d. materiale può essere integrata da opere edilizie o da opere di urbanizzazione che conferiscano alla zona una articolazione apprezzabile in termini di trasformazione edilizia e che conferiscano ai terreni l’attitudine ad accogliere insediamenti non consentiti o non programmati; pertanto, qualunque intervento o costruzione, ivi comprese le recinzioni o i picchettamenti purché non precari, possono presentare siffatta idoneità a stravolgere l’assetto del territorio rendendone impraticabile la programmazione, anche quando non siano stati completati o si trovino in una fase iniziale; sicché anche la sola realizzazione di una strada, comportando un mutamento del precedente assetto del territorio, costituisce opera di trasformazione urbanistica soggetta ad autorizzazione comunale, tanto più qualora essa mal si concili con la destinazione dei terreni e sia finalizzata a fornire un accesso a singoli lotti costituenti lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 18 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, 27.2.2009, n. 1169; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, 10 novembre 2006, n. 9458; T.A.R. Lazio - Latina 6.2.2002, n. 68; C.d.S., Sez. IV, 8 maggio 2003, n. 2445).
8.2.4. Le censure, pertanto, vanno tutte respinte.
8.3. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
8.4. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti costituite; nulla deve disporsi, invece, nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO