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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 23/02/2026, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3087/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI MARIANGELA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17357/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Carlo Rosini 12/b 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01208074 87 000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3015/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale di pagamento n. 071 2025 01208074 87 000, e il ruolo in essa contenuto, per recupero detrazione IRPEF, relativo a IRPEF, add.le regionale, add. comunale per l'anno 2021 per un importo pari a:
IRPEF anno 2021 imp.art. 36ter DPR600/1973…………………………€. 2.383,00
IRPEF anno 2021 interessi art.36ter DPR600/1973……………..………€. 273,17
IRPEF anno 2021 sanzioni art.36ter DPR600/1973……………..………€. 714,90
diritti notifica ADER.................................................................................€. 5,88
per una complessiva pretesa tributaria di €. 3.376,95.
Riferisce il ricorrente che la cartella nasce dal ruolo n. 2025/250587 reso esecutivo il 05.05.2025, ruolo ordinario. Precedentemente, in data 25.09.2024 l'Agenzia delle Entrate DP Pozzuoli aveva rettificato i redditi
2021 del contribuente in sede di controllo 36 ter dPR.600/1973 della dichiarazione dei redditi 2022 per l'anno
2021, disconoscendo gli oneri deducibili indicati ai righi RP41 e RP42, e RP61, 62 , 63 della dichiarazione dei redditi 2022 relativa all'anno di imposta 2021 in quanto relativi a lavori di manutenzione ordinaria effettivamente svolti presso la abitazione principale del contribuente, ma per i quali mancava la comunicazione all' Società_1.
In riferimento al controllo ex art.36ter svolto dalla AE DP I di Napoli UT. Pozzuoli redditi PF 2022 per l'anno
2021 (controllo T21U0024038945 codice atto 0228732289), dal quale nasce la cartella esattoriale di pagamento, l'Ufficio dopo aver chiesto la documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'immobile utilizzato dal contribuente come dimora abituale, tutti regolarmente fatturati e con bonifico parlante, disconosceva gli importi di cui ai righi RP 41,42, RP61,62,63 per la mancata esibizione della comunicazione all'Società_1, senza considerare l'assoluta regolarità del procedimento relativo alla autorizzazione dei lavori all'interno dell'immobile di proprietà del contribuente, i lavori stessi e i relativi pagamenti.
Parte ricorrente rileva che l'invio della comunicazione all'Società_1 non fa perdere l'Ecobonus. La decadenza della agevolazione, infatti non è prescritta da alcuna norma e il ricorrente richiama la giurisprudenza della
Cass. ordinanze n.12422 e 12426 depositate il 10 maggio 2025 secondo cui le omissioni e ritardi nell'invio della comunicazione Nominativo_1, collegata all'Ecobonus, non devono essere considerati rilevanti per la possibile decadenza dello sconto fiscale;
e ciò anche in base alla interpretazione giurisprudenziale pro-contribuente
(Corte Cass trib.n.7657/2024) secondo cui la normativa non consente di considerare il termine di 90 giorni come perentorio, dal momento che la comunicazione Nominativo_1 ha finalità “essenzialmente statistiche”. L'ordinanza n. 8019/2025 ha confermato e rafforzato quell'orientamento sostenendo che “all'onere di trasmissione all'Società_1 dei dati relativi ai lavori eseguiti, non è espressamente ricollegata alcuna decadenza”. Ed infatti secondo la Cassazione: “La comunicazione all' Società_1 ha specifica finalità, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica” e in questi invii di documentazione all'Società_1 non vi è alcuna verifica o controllo: “La comunicazione è quindi prevista ai fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l'accesso alla detrazione”, con la conseguenza che il contribuente ha diritto all'Ecobonus anche in assenza di detta comunicazione sempre nel rispetto degli altri adempimenti (regolarità autorizzazione lavori, pagamenti, fatture ecc).
Pertanto parte ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e il riconoscimento degli oneri deducibili da ristrutturazione, disponendo lo sgravio della cartella, con condanna della parte intimata al pagamento delle spese di lite da attribuire al difensore anticipatario. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli per resistere al ricorso e riguardo alla asserita non decadenza dal beneficio Ecobonus in caso di mancato invio della comunicazione all'Nominativo_1, ha obiettato rilevando che per beneficiare del bonus ristrutturazioni del 50% relativo ai lavori edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati nel 2018, è necessario informare l'Nominativo_1 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b) n. 4, della Legge n.205/2017, con invio della documentazione relativa ai lavori all'ente, entro 90 giorni dalla data di ultimazione o del collaudo.
Dal 2018, in base a detta legge questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.
Più in particolare, per usufruire della detrazione Irpef, è necessario trasmettere all'Nominativo_1 la copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (prodotto da un tecnico abilitato) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
I 90 giorni di tempo per l'invio della documentazione decorrono dal giorno del collaudo dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (risoluzione n.244/E dell'11 settembre
2007, paragrafo 3).
Nell'ipotesi in cui, in virtù del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).
Invece, non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione
(Circolare n.21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 3.1).
Circa l'altro recupero effettuato dall'Ufficio, consistente nel disconoscimento delle detrazioni relative a lavori di manutenzione ordinaria, non contestato dalla parte e, pertanto, definitosi a favore dell'Ufficio, si precisa che i lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del dPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia.
In particolare, non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria
(spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione. Pertanto l'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In prossimità dell'odierna udienza parte ricorrente ha depositato memorie con cui ha contestato le controdeduzioni dell'Ufficio ed ha ribadito in base anche alla posizione recente della giurisprudenza che l'invio della certificazione per “Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus” non è costitutiva della spettanza della detrazione IRPEF, non comportando la decadenza dal bonus il mancato invio ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Alla udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversa vicenda verte sulla legittimità della rettifica dei redditi 2021 del contribuente in sede di controllo formale da parte dell'A.F. ex art.36 ter dPR.600/1973 della dichiarazione dei redditi 2022 per l'anno 2021, con disconoscimento degli oneri deducibili indicati in dichiarazione relativamente al beneficio cosiddetto Ecobonus riguardo a lavori di manutenzione ordinaria svolti presso l'abitazione principale del contribuente, ma per i quali mancava la comunicazione all' Società_1. In particolare l'Ufficio ha disconosciuto gli importi di cui ai righi RP 41,42, in quanto relativi a manutenzione ordinaria e gli importi dei righi RP61,62,63 per la mancata esibizione della comunicazione all'Società_1, senza considerare la regolarità del procedimento relativo alla autorizzazione dei lavori all'interno dell'immobile di proprietà del contribuente, i lavori stessi e i relativi pagamenti. La questione controversa riguarda in particolare la decadenza del diritto alla detrazione che secondo parte ricorrente non può verificarsi in caso di ritardo o omissione dell'invio della comunicazione all'Nominativo_1 e ciò alla luce di quanto anche da ultimo espresso dalla Cassazione considerando la comunicazione avente “finalità puramente statistiche”, come tale da considerare non requisito essenziale per accedere all'agevolazione.
L'Agenzia resistente ha controdedotto argomentando sulla correttezza del suo operato rilevando che, a fronte dell'unica eccezione sollevata dal contribuente riguardo all'asserita non obbligatorietà della comunicazione all'Nominativo_1, per fruire della detrazione Irpef, è invece necessario trasmettere all'Nominativo_1 la copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (prodotto da un tecnico abilitato) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Secondo l'Amministrazione la comunicazione costituisce un requisito essenziale per accedere alle detrazioni fiscali.
Tanto premesso, si ritiene fondata la censura dedotta da parte ricorrente.
La comunicazione all'Nominativo_1 per fruire delle detrazioni fiscali (Ecobonus) relative a interventi edilizi che migliorano l'efficienza energetica o utilizzano fonti rinnovabili va trasmessa online entro 90 giorni dalla fine dei lavori tramite il sito ufficiale di Nominativo_1 relativo ai bonus fiscali.
Tale adempimento non può considerarsi un requisito essenziale per accedere alle detrazioni fiscali, alla luce anche della più recente giurisprudenza sulla questione controversa. Secondo la Corte di Cassazione
(ordinanza 26.3.2025, n. 8019) l'inosservanza di detta comunicazione all'Nominativo_1 non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, in assenza di una espressa previsione normativa che la sancisca, nemmeno in via di interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, avuto riguardo alle finalità statistiche, meramente conoscitive, per le quali l'adempimento è prescritto. Analogo orientamento è stato espresso dalla Corte Cass. sez. Trib con l'ordinanza n. 15204 del 2025 confermando che l'omissione della comunicazione non pregiudica il beneficio fiscale (cfr. anche precedenti sentenze della Cass n.
7657/2024, n.12422 e n.12426 del 2025).
Va anche rilevato che nella Guida alle agevolazioni fiscali rinvenibile nel sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate – febbraio 2026, pag. 25 e 26 nel riquadro relativo alle Comunicazioni all'Nominativo_1 è riportato che “per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Nominativo_1 le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. La trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso il sito web dedicato…… entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo”; in particolare viene specificato che “Con la risoluzione n.46/E del 18 aprile 2019, l'Agenzia delle entrate, nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all'Nominativo_1 non implica, comunque , la perdita del diritto alle detrazioni”.
Tali considerazioni sono riportate anche nelle istruzioni al Modello di dichiarazione dell'anno di riferimento
2021 nonché nelle istruzioni relative al modello 730 per l'anno 2021.
Pertanto alla luce di ciò deve rilevarsi che la qualificazione e finalità attribuita alla comunicazione all'Nominativo_1 – prevalentemente statistica – volta al monitoraggio e alla valutazione del risparmio energetico, conseguito grazie agli interventi di riqualificazione, non incide sulla spettanza della detrazione, che è invece subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell'effettivo sostenimento delle spese e della loro finalizzazione al risparmio energetico.
Nella specie parte ricorrente ha rilevato di aver fornito dimostrazione dell' effettivo sostenimento delle spese per gli interventi in questione all'Amministrazione , anche con successivo invio di documentazione, restando incontestato ogni rilievo sull'effettività delle spese.
In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, va annullata la cartella impugnata in relazione al detto recupero di detrazione Irpef.
Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti avuto riguardo alla particolarità della materia controversa e alle oscillazioni interpretative.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata. Spese del giudizio compensate tra le parti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI MARIANGELA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17357/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Carlo Rosini 12/b 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01208074 87 000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3015/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale di pagamento n. 071 2025 01208074 87 000, e il ruolo in essa contenuto, per recupero detrazione IRPEF, relativo a IRPEF, add.le regionale, add. comunale per l'anno 2021 per un importo pari a:
IRPEF anno 2021 imp.art. 36ter DPR600/1973…………………………€. 2.383,00
IRPEF anno 2021 interessi art.36ter DPR600/1973……………..………€. 273,17
IRPEF anno 2021 sanzioni art.36ter DPR600/1973……………..………€. 714,90
diritti notifica ADER.................................................................................€. 5,88
per una complessiva pretesa tributaria di €. 3.376,95.
Riferisce il ricorrente che la cartella nasce dal ruolo n. 2025/250587 reso esecutivo il 05.05.2025, ruolo ordinario. Precedentemente, in data 25.09.2024 l'Agenzia delle Entrate DP Pozzuoli aveva rettificato i redditi
2021 del contribuente in sede di controllo 36 ter dPR.600/1973 della dichiarazione dei redditi 2022 per l'anno
2021, disconoscendo gli oneri deducibili indicati ai righi RP41 e RP42, e RP61, 62 , 63 della dichiarazione dei redditi 2022 relativa all'anno di imposta 2021 in quanto relativi a lavori di manutenzione ordinaria effettivamente svolti presso la abitazione principale del contribuente, ma per i quali mancava la comunicazione all' Società_1.
In riferimento al controllo ex art.36ter svolto dalla AE DP I di Napoli UT. Pozzuoli redditi PF 2022 per l'anno
2021 (controllo T21U0024038945 codice atto 0228732289), dal quale nasce la cartella esattoriale di pagamento, l'Ufficio dopo aver chiesto la documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'immobile utilizzato dal contribuente come dimora abituale, tutti regolarmente fatturati e con bonifico parlante, disconosceva gli importi di cui ai righi RP 41,42, RP61,62,63 per la mancata esibizione della comunicazione all'Società_1, senza considerare l'assoluta regolarità del procedimento relativo alla autorizzazione dei lavori all'interno dell'immobile di proprietà del contribuente, i lavori stessi e i relativi pagamenti.
Parte ricorrente rileva che l'invio della comunicazione all'Società_1 non fa perdere l'Ecobonus. La decadenza della agevolazione, infatti non è prescritta da alcuna norma e il ricorrente richiama la giurisprudenza della
Cass. ordinanze n.12422 e 12426 depositate il 10 maggio 2025 secondo cui le omissioni e ritardi nell'invio della comunicazione Nominativo_1, collegata all'Ecobonus, non devono essere considerati rilevanti per la possibile decadenza dello sconto fiscale;
e ciò anche in base alla interpretazione giurisprudenziale pro-contribuente
(Corte Cass trib.n.7657/2024) secondo cui la normativa non consente di considerare il termine di 90 giorni come perentorio, dal momento che la comunicazione Nominativo_1 ha finalità “essenzialmente statistiche”. L'ordinanza n. 8019/2025 ha confermato e rafforzato quell'orientamento sostenendo che “all'onere di trasmissione all'Società_1 dei dati relativi ai lavori eseguiti, non è espressamente ricollegata alcuna decadenza”. Ed infatti secondo la Cassazione: “La comunicazione all' Società_1 ha specifica finalità, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica” e in questi invii di documentazione all'Società_1 non vi è alcuna verifica o controllo: “La comunicazione è quindi prevista ai fini essenzialmente statistici, ed appare perciò corretto ritenere non abbia la natura di un requisito per l'accesso alla detrazione”, con la conseguenza che il contribuente ha diritto all'Ecobonus anche in assenza di detta comunicazione sempre nel rispetto degli altri adempimenti (regolarità autorizzazione lavori, pagamenti, fatture ecc).
Pertanto parte ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e il riconoscimento degli oneri deducibili da ristrutturazione, disponendo lo sgravio della cartella, con condanna della parte intimata al pagamento delle spese di lite da attribuire al difensore anticipatario. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli per resistere al ricorso e riguardo alla asserita non decadenza dal beneficio Ecobonus in caso di mancato invio della comunicazione all'Nominativo_1, ha obiettato rilevando che per beneficiare del bonus ristrutturazioni del 50% relativo ai lavori edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati nel 2018, è necessario informare l'Nominativo_1 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b) n. 4, della Legge n.205/2017, con invio della documentazione relativa ai lavori all'ente, entro 90 giorni dalla data di ultimazione o del collaudo.
Dal 2018, in base a detta legge questa nuova comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero edilizio.
Più in particolare, per usufruire della detrazione Irpef, è necessario trasmettere all'Nominativo_1 la copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (prodotto da un tecnico abilitato) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
I 90 giorni di tempo per l'invio della documentazione decorrono dal giorno del collaudo dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (risoluzione n.244/E dell'11 settembre
2007, paragrafo 3).
Nell'ipotesi in cui, in virtù del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).
Invece, non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione
(Circolare n.21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 3.1).
Circa l'altro recupero effettuato dall'Ufficio, consistente nel disconoscimento delle detrazioni relative a lavori di manutenzione ordinaria, non contestato dalla parte e, pertanto, definitosi a favore dell'Ufficio, si precisa che i lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del dPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia.
In particolare, non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria
(spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione. Pertanto l'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In prossimità dell'odierna udienza parte ricorrente ha depositato memorie con cui ha contestato le controdeduzioni dell'Ufficio ed ha ribadito in base anche alla posizione recente della giurisprudenza che l'invio della certificazione per “Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus” non è costitutiva della spettanza della detrazione IRPEF, non comportando la decadenza dal bonus il mancato invio ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Alla udienza dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversa vicenda verte sulla legittimità della rettifica dei redditi 2021 del contribuente in sede di controllo formale da parte dell'A.F. ex art.36 ter dPR.600/1973 della dichiarazione dei redditi 2022 per l'anno 2021, con disconoscimento degli oneri deducibili indicati in dichiarazione relativamente al beneficio cosiddetto Ecobonus riguardo a lavori di manutenzione ordinaria svolti presso l'abitazione principale del contribuente, ma per i quali mancava la comunicazione all' Società_1. In particolare l'Ufficio ha disconosciuto gli importi di cui ai righi RP 41,42, in quanto relativi a manutenzione ordinaria e gli importi dei righi RP61,62,63 per la mancata esibizione della comunicazione all'Società_1, senza considerare la regolarità del procedimento relativo alla autorizzazione dei lavori all'interno dell'immobile di proprietà del contribuente, i lavori stessi e i relativi pagamenti. La questione controversa riguarda in particolare la decadenza del diritto alla detrazione che secondo parte ricorrente non può verificarsi in caso di ritardo o omissione dell'invio della comunicazione all'Nominativo_1 e ciò alla luce di quanto anche da ultimo espresso dalla Cassazione considerando la comunicazione avente “finalità puramente statistiche”, come tale da considerare non requisito essenziale per accedere all'agevolazione.
L'Agenzia resistente ha controdedotto argomentando sulla correttezza del suo operato rilevando che, a fronte dell'unica eccezione sollevata dal contribuente riguardo all'asserita non obbligatorietà della comunicazione all'Nominativo_1, per fruire della detrazione Irpef, è invece necessario trasmettere all'Nominativo_1 la copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (prodotto da un tecnico abilitato) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Secondo l'Amministrazione la comunicazione costituisce un requisito essenziale per accedere alle detrazioni fiscali.
Tanto premesso, si ritiene fondata la censura dedotta da parte ricorrente.
La comunicazione all'Nominativo_1 per fruire delle detrazioni fiscali (Ecobonus) relative a interventi edilizi che migliorano l'efficienza energetica o utilizzano fonti rinnovabili va trasmessa online entro 90 giorni dalla fine dei lavori tramite il sito ufficiale di Nominativo_1 relativo ai bonus fiscali.
Tale adempimento non può considerarsi un requisito essenziale per accedere alle detrazioni fiscali, alla luce anche della più recente giurisprudenza sulla questione controversa. Secondo la Corte di Cassazione
(ordinanza 26.3.2025, n. 8019) l'inosservanza di detta comunicazione all'Nominativo_1 non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, in assenza di una espressa previsione normativa che la sancisca, nemmeno in via di interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, avuto riguardo alle finalità statistiche, meramente conoscitive, per le quali l'adempimento è prescritto. Analogo orientamento è stato espresso dalla Corte Cass. sez. Trib con l'ordinanza n. 15204 del 2025 confermando che l'omissione della comunicazione non pregiudica il beneficio fiscale (cfr. anche precedenti sentenze della Cass n.
7657/2024, n.12422 e n.12426 del 2025).
Va anche rilevato che nella Guida alle agevolazioni fiscali rinvenibile nel sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate – febbraio 2026, pag. 25 e 26 nel riquadro relativo alle Comunicazioni all'Nominativo_1 è riportato che “per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Nominativo_1 le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici. La trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili. La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso il sito web dedicato…… entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo”; in particolare viene specificato che “Con la risoluzione n.46/E del 18 aprile 2019, l'Agenzia delle entrate, nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all'Nominativo_1 non implica, comunque , la perdita del diritto alle detrazioni”.
Tali considerazioni sono riportate anche nelle istruzioni al Modello di dichiarazione dell'anno di riferimento
2021 nonché nelle istruzioni relative al modello 730 per l'anno 2021.
Pertanto alla luce di ciò deve rilevarsi che la qualificazione e finalità attribuita alla comunicazione all'Nominativo_1 – prevalentemente statistica – volta al monitoraggio e alla valutazione del risparmio energetico, conseguito grazie agli interventi di riqualificazione, non incide sulla spettanza della detrazione, che è invece subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell'effettivo sostenimento delle spese e della loro finalizzazione al risparmio energetico.
Nella specie parte ricorrente ha rilevato di aver fornito dimostrazione dell' effettivo sostenimento delle spese per gli interventi in questione all'Amministrazione , anche con successivo invio di documentazione, restando incontestato ogni rilievo sull'effettività delle spese.
In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, va annullata la cartella impugnata in relazione al detto recupero di detrazione Irpef.
Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti avuto riguardo alla particolarità della materia controversa e alle oscillazioni interpretative.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento impugnata. Spese del giudizio compensate tra le parti.