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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 825/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 586/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90182041 07 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 421/2026 depositato il 29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 586/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Ag.entrate - IO - Messina e la RE SI avverso l' Avviso di Intimazione n.
295 2024 90182041 07 000 Tasse Automobilistiche 2017
Eccepisce:
-l'illegittimità ed invalidità dell'intimazione di pagamento opposta per violazione della sequenza procedimentale prevista dall'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, in ragione dell'omessa e/o invalida notificazione degli atti prodromici indicati nel corpo dell'atto, in violazione dell'art. 25 D.P.R.
602/1973;
- l'illegittimità ed invalidità dell'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'intervenuta maturazione medio tempore del termine prescrizionale triennale del diritto alla riscossione delle somme.
L'Agenzia delle Entrate IO, nel costituirsi nel presente giudizio, chiede che il giudizio venga dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
La RE SI non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere per sgravio.
L'Agenzia delle Entrate IO chiede, a questo Organo Giudicante, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, avendo la RE SI (Ente Impositore), con Provvedimento Nr. 2025D000000000363573 del
22.05.2025, Flusso n.PRS36929295202500363 del 26/05/2025, successivamente, quindi, alla data di notifica dell'avviso di intimazione ivi opposto, disposto lo sgravio totale degli importi iscritti a ruolo con la cartella n. 29520200014279581000 (Cfr. All. n. 1: estratto ruolo ed estratto informatico “Interrogazione provvedimenti”).
Alla luce di quanto sopra esposto il giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.
Spese compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensa le spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il 28/01/2026
Il Presidente Estensore RI MP
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 586/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2024 90182041 07 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 421/2026 depositato il 29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n. 586/2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Ag.entrate - IO - Messina e la RE SI avverso l' Avviso di Intimazione n.
295 2024 90182041 07 000 Tasse Automobilistiche 2017
Eccepisce:
-l'illegittimità ed invalidità dell'intimazione di pagamento opposta per violazione della sequenza procedimentale prevista dall'art. 50 D.P.R. n. 602/1973, in ragione dell'omessa e/o invalida notificazione degli atti prodromici indicati nel corpo dell'atto, in violazione dell'art. 25 D.P.R.
602/1973;
- l'illegittimità ed invalidità dell'intimazione di pagamento impugnata, in ragione dell'intervenuta maturazione medio tempore del termine prescrizionale triennale del diritto alla riscossione delle somme.
L'Agenzia delle Entrate IO, nel costituirsi nel presente giudizio, chiede che il giudizio venga dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
La RE SI non risulta costituita.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere per sgravio.
L'Agenzia delle Entrate IO chiede, a questo Organo Giudicante, di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, avendo la RE SI (Ente Impositore), con Provvedimento Nr. 2025D000000000363573 del
22.05.2025, Flusso n.PRS36929295202500363 del 26/05/2025, successivamente, quindi, alla data di notifica dell'avviso di intimazione ivi opposto, disposto lo sgravio totale degli importi iscritti a ruolo con la cartella n. 29520200014279581000 (Cfr. All. n. 1: estratto ruolo ed estratto informatico “Interrogazione provvedimenti”).
Alla luce di quanto sopra esposto il giudice monocratico dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.
Spese compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensa le spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il 28/01/2026
Il Presidente Estensore RI MP