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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/10/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1466/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio - Presidente
Dott. Roberto Colonnello - Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario - Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466 del 2022 promossa da:
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Palombara Parte_1 C.F._1
SA (RM), via dei Mercati n. 10, presso lo studio dell'Avv. Eddy Sarnacchiaro che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del
29.1.2025 ricorrente
CONTRO
(CF ) elettivamente domiciliato in Bacoli (NA) Controparte_1 C.F._2 alla via P. Stazio, 54 presso lo studio dell'avv. Barbara Melillo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero - in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: per la ricorrente come da note scritte depositate in data 10.12.2024: per il resistente come da comparsa di costituzione e risposta del 10.5.2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l' 11.10.2022 premesso che in data 27/10/2002 in Parte_1
AR aveva contratto matrimonio con (atto trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile di detto Comune al n. 26 parte II anno serie A anno 2022); che dall'unione sono nati due pagina 1 di 14 figli, il 01/05/2003 e il 09/12/2005, entrambi residenti presso la casa Per_1 Per_2 coniugale;
che nel corso degli anni il rapporto coniugale si era andato deteriorando a causa del comportamento aggressivo e violento del marito, dedito all'alcool; che il marito dal 10 agosto
2022 lasciava la casa coniugale, rendendosi irreperibile e portando con sé le chiavi dell'immobile sito a Fiano Romano via G. Garibaldi di proprietà esclusiva della coniuge ed il telecomando del cancello della casa appropriandosi di altri mobili (baule ed un quadro antico) che per la Pt_1 hanno soprattutto un valore affettivo, in quanto regali paterni;
che il coniuge andando via di casa lasciava senza mezzi di sostegno economici la famiglia;
che la convivenza era divenuta, di conseguenza, ormai intollerabile;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del marito, che il figlio minore fosse affidato alla madre, che fosse posto a carico del resistente, l'obbligo di Per_2 corrispondere alla deducente un congruo assegno come contributo per il mantenimento dei figli, nonché un assegno congruo per il mantenimento della moglie, priva di attività lavorativa.
Con comparsa di costituzione del 21.11.2022 si costituiva il resistente contestando quanto dedotto da parte ricorrente e deducendo di avere raggiunto un accordo con la ricorrente.
Alla udienza presidenziale del 25.1.2023 (fissata dopo dei rinvii richiesti dalle parti per giungere ad una soluzione conciliativa), con provvedimento fuori udienza del 27.1.2023, il Presidente in via provvisoria ed urgente così disponeva: B) il figlio minore viene affidato Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso l'abitazione familiare in Fiano Romano alla Via delle Felciare n. 129 assegnata alla madre;
C) il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio secondo le esigenze e la volontà del minore;
D) pone a carico del sig. Per_2
l'obbligo di versare alla sig.ra , a titolo di contributo nel suo mantenimento la CP_1 Pt_1 somma di euro 100,00 mensili e, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di
€ 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) e così, complessivamente, euro 500,00 mensili
– annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT – mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di notificazione del ricorso per separazione;
E) pone altresì a carico del sig. l'obbligo di contribuire, in ragione del CP_1
50%, al pagamento delle spese mediche non sostenute dal servizio sanitario nazionale, nonché di quelle scolastiche, sportive e ricreative dei figli e , opportunamente Per_1 Per_2 documentate;
F) in mancanza di reciproco assenso, autorizza il rilascio e/o il rinnovo del passaporto a nome di ciascun coniuge ed assegnava termine sino al 10 aprile 2023 per il deposito in cancelleria di una memoria integrativa.
Il data 6.4.2023 la parte ricorrente depositava memoria integrativa. pagina 2 di 14 Con comparsa del 10.5.2023 il resistente si costituiva chiedendo, in via riconvenzionale,
l'addebito della separazione alla moglie, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente in ordine alle cause della crisi coniugale ed evidenziava che la fine del matrimonio era da attribuirsi al carattere morboso possessivo e geloso della moglie e alle manie di controllo di quest'ultima manifestata sin dall'inizio del loro matrimonio. Il resistente rappresentava, altresì: che la ricorrente non era mai riuscita ad integrarsi ed accettare la diversa cultura del marito;
che dopo varie discussioni, i coniugi avevano deciso di comune accordo, per il bene dei figli e per gli interessi economici da ristabilire tra loro, di separarsi solo di fatto, coabitando sotto lo stesso tetto, dormendo in camere separate;
che la moglie si è allontanata, senza nessun avvertimento, dalla casa coniugale per tutto il mese di luglio 2022, lasciando da soli i figli, che sono stati accuditi dal padre, rendendosi irreperibile, facendo rientro solo agli inizi del mese di agosto;
che il 10 agosto 2022 la moglie cacciava il marito da casa, solo perché non lo voleva più vedere in casa, cambiava la serratura, costringendolo a vivere, inizialmente nello chalet di legno, che si trova nel giardino della villa coniugale, per poi cacciarlo anche da lì, minacciandolo di chiamare i carabinieri, se non spariva dai suoi occhi, costringendolo a vivere in maniera precaria tra ufficio e auto, non avendo un tetto sulla testa;
che attualmente il resistente dorme in una delle casa di legno esposte, sita in Lunghezza alla via C. Rosatelli, 142 senza acqua né cucina;
che lo stesso ha sempre continuato a provvedere al menage familiare, e a tutte le spese e necessità della famiglia, nonostante la moglie avesse sul suo c/c personale, un saldo positivo più o meno di circa
38.000,00 (trentottomila/=0) alla data del suo allontanamento;
che il resistente nel 2020, sempre per la famiglia, ha investito i suoi risparmi nell'apertura di una paninoteca “Renzo Market” in
Fiano Romano, dove vi lavorava la moglie part-time con regolare busta paga e che l'attività chiudeva dopo un anno perché la moglie non voleva lavorare più al pari del figlio;
che la moglie, con l'uso della persuasione e delle sue abili capacità imprenditoriali e con l'aiuto del commercialista della società, lo hanno persuaso e convinto a cambiare il regime patrimoniale dei beni, siglando l'atto di separazione dei beni e di conseguenza sottoscrivere atto di donazione in favore della moglie, delle sua quota di proprietà del 50% della villa coniugale e del locale (oggi trasformato ad uso abitativo) sito al centro storico di Fiano Romano al fine di evitare che i loro beni potessero essere “aggrediti”a causa di di momentanei debiti personali del marito;
che il marito non ha mai avuto problemi con l'alcool, non si è mai sottoposto ad esami specifici o controlli medici legati all'abuso di alcool;
che il figlio maggiore aveva iniziato un Per_1 percorso di terapia non a causa dei conflitti familiari causati dal padre ma a causa di problemi amorosi, a seguito della rottura con la sua fidanzata e che non si è mai impegnato per trovare un pagina 3 di 14 lavoro. Ciò premesso, il resistente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e alle diverse condizioni di cui alla comparsa.
Nella fase istruttoria il Giudice assegnava i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma
6 c.p.c. e assumeva le prove orali ammesse.
Il Collegio, con sentenza non definitiva n. 267/2023 depositata il 12.6.2023 pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso della causa, e riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
Con ordinanza del 3.1.2024, il Giudice istruttore ammetteva le prove richieste nei limiti indicati nella medesima ordinanza e, a fronte della totale omissione negli atti introduttivi della documentazione attestante la condizione economica delle parti, richiedeva di produrre ad entrambe le parti la seguente ulteriore documentazione: una relazione rappresentativa a firma di parte del proprio patrimonio immobiliare (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie), anche pro quota, specificando eventuali obblighi restitutori derivanti da contratto/i di mutuo ovvero finanziamenti;
del proprio reddito netto annuo percepito a qualsiasi titolo (da lavoro dipendente o autonomo, pensione/i, indennità, canone/i di locazione, partecipazioni societarie, accredito cedole per interessi, reddito di cittadinanza), del/i deposito/i su conto/i corrente/i, anche cointestati, di deposito/i titoli, di polizze assicurative, di qualsiasi forma di risparmio/investimento, anche se cointestati;
dei propri beni (in particolare veicoli), anche se cointestati, nonchè le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni;
2) estratto/i del/i conto/i corrente/i intestati, cointestati anche a terzi o con delega di firma dell'ultimo triennio nonché documentazione attestante, all'attualità, i suddetti deposito/i titoli, polizze assicurative e qualsiasi altra forma di risparmio/investimento; 3) estratto analitico dei conti correnti dal gennaio 2022 all'attualità.
All'udienza del 18.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., giorni
60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica.
***
Evidenziato che con sentenza parziale n. 267/2023 depositata il 12.6.2023 è stata pronunciata la separazione delle parti, occorre decidere le ulteriori domande accessorie.
1. Domanda di addebito della separazione
pagina 4 di 14 Occorre procedere, in primis, alla disamina delle richieste di addebito della responsabilità della separazione reciprocamente proposte da entrambi i coniugi.
Si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2 comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza.
In particolare, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinare la situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279).
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.. tra le tante. Cass. n. 40795/2021).
Di conseguenza, per valutare la fondatezza della domanda di addebito, occorre esaminare se sia stata raggiunta una prova rigorosa di episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
Nella vicenda in esame, la ricorrente ha attribuito al marito la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri coniugali, atteso che costui, oltre a fare uso di alcool, con la sua indole violenta e aggressiva si era reso responsabile di reiterati episodi di abusi e maltrattamenti in suo danno, anche in presenza dei figli minori.
Il resistente, dal canto suo, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, asserendo che, in realtà, la fine del matrimonio doveva essere imputata alla moglie, la quale aveva assunto condotte possessive e aggressive nei confronti del marito.
pagina 5 di 14 Orbene, così succintamente compendiate le deduzioni svolte dalle parti, è agevole rilevare, all'esito dell'istruttoria svolta, che i fatti dedotti dalla ricorrente, a sostegno della domanda di addebito della separazione, hanno trovato adeguato riscontro.
Le accuse della ricorrente, infatti, oggetto di denuncia dalla stessa depositata in data 23.5.2023, oltre che ad essere confermate dalla relazione rilasciata dal centro violenza del 28.6.2023 (all. 1 memoria ricorrente del 4.7.2023 in cui si descrive lo stato di confusione, prostrazione e disistima cui era affetta la ricorrente nel periodo successivo al deposito della detta denuncia), hanno trovato un supporto nelle dichiarazioni rese da entrambi i figli alla udienza del 2 luglio 2024.
In particolare, il figlio rispondendo alle domande articolate nei capitoli di Testimone_1 prova ammessi, ha dichiarato: “ (...) da quando io ero alle media fino alla età adulta, ho assistito a episodi di violenza verbale parolacce minacce, la offendeva sul fatto che era italiana, mio padre faceva uso di alcool e pure quando era lucido trattava mia madre male, una volta stava con un decespugliatore e ha tagliato un ramoscello che è finito sul viso di mia madre e mio padre non ha mostrato alcuna compassione e non ha aiutato mamma (il ragazzo mostra un ramoscello). Mentre ero alle medie mi ricordo anche di violenze fisiche, una volta giocavo alla play station io stavo nella mia cameretta e sentivo gli urli di mamma e sono andato a controllare
e mia madre stava per terra distesa e mio padre gli aveva tirato i capelli che era ubriaco, anche con noi è sempre stato violento. Una volta sempre anni fa mio padre ha spaccato un ventilatore dalla rabbia davanti a mia madre “; il ragazzo ha confermato che il padre ha rivolto alla madre le parole ''ti faccio un buco in testa se mi lasci” precisando: “questo è accaduto circa due anni fa era d'estate, in cui erano presenti i parenti di mio padre, la sorella, in quel momento sentii mio padre dire queste parole, io in quel momento uscii dal salone (loro stavano sul portico) ho avuto un confronto verbale con mio padre e ho sentito mio padre dire quella frase ed era ubriaco e io ho chiamato le forze dell'ordine, che hanno cercato di placare gli animi. Non mi ricordo se abbiamo fatto una denuncia in quella occasione”.
Il figlio sentito alla stessa udienza, confermando le circostanze articolate nei Testimone_2 capitoli di prova ammessi, ha dichiarato: “(...) la mattina io stavo a scuola, le scenate avvenivano anche quando tornavo da scuola con mio padre presente in casa soprattutto quando tornava dal lavoro ubriaco. In un periodo che frequentavo la quinta superiore e stavo preparando il pranzo con mio amico e mentre cucinavo lui mi ha urlato forte e io ho cercato di essere forte anche perché in quel periodo stavo soffrendo di stati di ansia e depressione tanto che sono ho dovuto fare dei percorsi psicoterapeutici. Dopo che mio amico andato via lui mi ha buttato tutti i piatti addosso e io in quel momento ho deciso sporgere denuncia solo che mia madre ha detto di pagina 6 di 14 lasciar perdere. Ci sono stati altri episodi in cui io stesso ho subito violenze da mio padre, tra il primo e il secondo superiore , e mia madre si è messa in mezzo per difendermi (....) ho assistito a tali episodi da quando avevo circa 15 anni, mi ricordo che lui la insultava e le diceva parolacce
e ho visto anche che le tirava qualche oggetto vicino o alzava le mani, mio padre beveva molto e pure quando era lucido trattava male mamma mio fratello ha pensato di denunciarlo e mi pare che fece una denuncia che poi ritirò, non so il motivo” e alla domanda se la madre fosse stata tirata per i capelli dal padre, il ragazzo ha risposto: “Si qualche volta, più o meno tra anni fa”; quanto alle violenze rivolte direttamente ai figli, ha dichiarato: “ (...) Testimone_2 capitava che usasse comportamenti violenti anche quando era lucido. Mio padre non mi hai mai picchiato ma mi ha insultato tipo non sei bravo, non troverai nulla nella vita un futuro nella vita, non sei bravo a spazzare ecc. Adr non ho rapporti con mio padre da circa due anni, preciso che non lo vedo da circa due anni mentre qualche messaggio c'è stato, tipo l'ho ringraziato per un regalino che mi aveva fatto ossia mi aveva fatto avere 50 euro tramite mia madre. Non ho avuto rapporti con mio padre perché ero impegnato con lo studio e mio padre mi ha cercato solo tramite messaggio”, il ragazzo rispondendo ai capitoli di prova ammessi di parte resistente, non ha confermato che le discussioni avvenivano senza la presenza dei figli precisando: “noi eravamo sempre presenti quando litigavano e non ha confermato la circostanza che fosse stata la madre a cacciare il padre di casa, precisando: “( ....) mio padre ha scelto per il nostro bene di uscire fuori di casa, loro litigavano spesso e hanno deciso di allontanarsi per il nostro bene mio
e di ”. Per_1
E' ben vero che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da potere fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, senza necessità di procedere alla comparazione (ai fini dell'adozione delle relative pronunce) col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass civ. n. 5171 del 27.02.2024; Cass. ord., 19 febbraio 2018, n. 3925; Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 22 marzo 2017, n. 7388; Cass. civ., sez. VI -
1, 14 gennaio 2016, n. 433).
Nondimeno, questa consapevolezza, rafforzatasi in seguito alla firma e ratifica (L. n. 77 del 2013) della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 11 maggio 2011, oggi ratificata anche dalla UE e quindi pagina 7 di 14 vincolante per tutti gli Stati membri, non implica che nella valutazione dei fatti di violenza domestica si possa ricorrere a scorciatoie probatorie.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di addebito della separazione a carico del marito, avanzata dalla ricorrente va accolta.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal sostanzialmente basata sulle condotte CP_1 possessive e aggressive che la moglie avrebbe tenuto durante il matrimonio, il Collegio non può non rilevare come le circostanze dedotte dal resistente, oltre ad essere rappresentate in maniera del tutto generica, non sono sorrette da alcun valido ed adeguato riscontro probatorio, sia sotto il profilo della loro effettiva verificazione che sotto il profilo del nesso causale.
A ciò deve aggiungersi che neppure le circostanze dedotte nella prova testimoniale avrebbero consentito di raggiungere la prova della esclusiva responsabilità in capo alla ricorrente della crisi coniugale, atteso che i capitoli di prova risultano essere stati formulati in maniera altrettanto generica e/o valutativa, vertenti su circostanze ininfluenti ai fini della decisione o formulati in termini negativi.
2. Contributo al mantenimento dei figli e . Testimone_1 Testimone_2
Quanto alle statuizioni da assumere nell'interesse dei figli e nati in costanza Per_1 Per_2 di matrimonio, rispettivamente in data 1.5.2003 e il 9.12.2005, il Collegio rileva anzitutto che essendo questi maggiori di età, nessuna statuizione debba essere assunta in ordine all'affidamento, al collocamento e all'esercizio del diritto di visita da parte del padre quale genitore non stabilmente convivente con essi, la cui frequentazione non può che essere rimessa alla libera volontà delle parti e dei figli
Quanto alle statuizioni economiche, giova rammentare che l'art. 337 ter c.c. prevede l'obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito fino a che questi ultimi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica. Trattasi, invero, di un obbligo che grava sui genitori per il sol fatto di averli generati, che prescinde, per pacifica giurisprudenza, anche dallo stato di occupazione lavorativa dei genitori medesimi.
Per quel che concerne il mantenimento dei figli maggiori di età, l'art. 337 septies stabilisce, in particolare, che "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico" che, salvo diversa determinazione è versato direttamente all'avente diritto.
La Suprema Corte di Cassazione si è diverse volte espressa sulla questione inerente al mantenimento dei figli maggiorenni, enunciando il seguente principio di diritto: "l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si pagina 8 di 14 protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori" (Cass. civile sez. I, 13/10/2021, n.27904).
Ciò non significa che tale obbligo permane in capo ai genitori sine die, poiché viene meno nel momento in cui il figlio, sopraggiunta la maggiore età, consegue l'indipendenza economica dai genitori o nel caso in cui la mancata autosufficienza è conseguenza di una colpevole inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa.
Ed invero, la Suprema Corte precisa che "La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto" (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952).
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente, a fronte della pacifica collocazione dei figli nella casa familiare di proprietà esclusiva della madre e della non raggiunta autonomia economica dei figli, di cui al tempo uno minorenne, ha posto a carico del padre l'assegno per il mantenimento dei figli di Euro 400 mensili da versare in favore della ricorrente (euro 200 per ciascun figlio), entro il quinto giorno del mese di riferimento oltre al 50% nelle spese straordinarie sostenute per i figli secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Rieti.
Ciò premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti, va intanto evidenziato che la ricorrente non ha prodotto nessuna documentazione reddituale né con il ricorso introduttivo e neppure con la memoria integrativa del 6.4.2023; con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha prodotto una nota in cui si evidenzia che la stessa ha lavorato a tempo determinato dal 3 ottobre 2021 al 31 marzo 2023 (all. 3) e di avere percepito per l'anno 2022 un reddito annuale di euro 1685,38 e per l'anno 2023 un reddito annuale di euro 1714,06 e che dal 30.5.2023 la stessa sarebbe in stato di disoccupazione (all. 4).
Solo su ordine di esibizione del Giudice con l'ordinanza del 3.1.2024 la ricorrente, in allegato alla nota di deposito del 25.3.2024, ha prodotto ulteriore documentazione in cui si evidenzia che la stessa è titolare di due conti correnti entrambi accesso presso la CP_2
Dagli estratti (peraltro non completi) dei predetti conti correnti si evidenzia che il conto corrente n. 17624 al 20.3.2024 reca un saldo attivo di euro 1.417,28 e si evidenziano altresì una serie di bonifici in entrata (esempio, tra gli altri, uno a luglio 2023 causale Naspi pari a circa 500 euro) e il conto corrente n. 2774 evidenzia un saldo attivo al 20.3.2024 pari ad euro 28.656,11 oltre all'accredito di stipendi e versamenti vari (esempio, tra gli altri, uno di euro 1.487 in data pagina 9 di 14 15.9.2023, uno di euro 1416,60 il 13.10.2023, uno di euro 1377,67 il 15.11.2023 e un versamento in data 12.12.2023 di 5000 euro); la ricorrente ha in godimento esclusivo la casa familiare in cui vive con i due figli ed è comproprietaria con il marito di una quota del 50% di un terreno agricolo.
Il resistente, al pari della ricorrente, non ha prodotto nulla con la comparsa di costituzione del
21.11.2022 né con la successiva comparsa del 10.5.2023; con la memoria ex art. 183 comma 6
n.1 c.p.c. ha prodotto degli assegni insoluti e altra documentazione non dirimente che non consente di ricostruire la situazione reddituale al pari degli allegati alla memoria del 7.8.2023 ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (tra cui la denuncia del 5.5.2023, assegni protestati ecc, un estratto conto intestato alla con saldo attivo al 12.4.2023 pari ad euro 3434,57). Controparte_3
Solo con l'ordine di esibizione disposto dal Giudice in data 3.1.2024 anche il resistente, con la nota del 22.3.2024, ha prodotto alcuni estratti analitici del conto personale n. 19417 in cui al
4.12.2023 si evidenzia un saldo attivo di euro 4138,45 e anche versamenti in contanti e plurimi bonifici di vario importo (esempio, tra gli altri, euro 1.400 il 7.7.2023, euro 2250 il 14.7.2023 ecc) oltre che versamenti di assegni;
l'estratto conto della al 31.12.2023 Controparte_3 reca un saldo attivo di euro 1009,90 e anche in detto conto corrente si riscontrano molteplici movimentazioni in entrata.
Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, il Tribunale ritiene che sussistano tutti i presupposti per onerare l'odierno resistente del mantenimento dei figli e Per_1 Per_3
(rispettivamente di anni 22 e 20), nella misura stabilita con l'ordinanza presidenziale.
Ed invero, l'esame delle condizioni economiche e reddituali delle parti sopra analizzate, consente di ritenere che il resistente disponga di un reddito tale che, avuto riguardo anche all'età della prole ed alle esigenze di vita dei figli ed al loro prevalente collocamento presso la madre, giustifica la corresponsione della somma di Euro 200,00 per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, ritenendo, per quanto detto sopra, che dalla documentazione prodotta dal resistente e dalla istruttoria svolta non possa desumersi l'effettiva acquisizione dell'autosufficienza economica dei due figli.
Occorre, infine, precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre.
Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche pagina 10 di 14 e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Temi, il Collegio dispone che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli.
3. Assegnazione della casa coniugale
In ragione della perdurante convivenza dei figli con la madre deve confermarsi in favore della ricorrente l'assegnazione della casa familiare, peraltro anche di proprietà esclusiva della ricorrente.
4. Assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento da parte della ricorrente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i
"redditi adeguati" summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, "Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio
(Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente" (Cass. sent. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Già si è detto sopra che la ricorrente non ha ottemperato esattamente all'ordine di esibizione, con conseguente applicazione dell'art. 116 comma 2 c.p.c. e anche gli estratti conto evidenziano entrate economiche a titolo di stipendio e un saldo attivo che non consentono di ritenere che la ricorrente sia priva di occupazione da giugno 2023 come dalla stessa dedotto.
pagina 11 di 14 Ritiene il Tribunale che nessun assegno di mantenimento può essere riconosciuto, attese le condizioni economiche della ricorrente che non ha documentato le proprie entrate mensili come risultano dalle plurime movimentazioni degli estratti conto e considerato che la ricorrente stessa ha allegato di avere svolto attività presso la società il che vuol dire che la Controparte_3 stessa ha una capacità lavorativa che può mettere a frutto. La stessa è proprietaria, oltre che dall'abitazione della casa familiare di un terreno in comproprietà con il marito.
Secondo altro e ulteriore aspetto, va pure considerato che la ricorrente non ha provato né chiesto di provare (ma neppure allegato) il tenore di vita effettivamente goduto in costanza di matrimonio, che nemmeno può essere presunto dalle risultanze del conto corrente atteso che la ricorrente medesima ha dedotto che il marito aveva perpetrato vessazioni varie, anche dal punto di vista economico, nei confronti della moglie.
Alla luce, dunque, della complessiva valutazione della situazione economico-reddituale e patrimoniale dei coniugi e considerato, da un lato, che la ricorrente non ha dimostrato né di aver goduto in costanza di matrimonio di un tenore di vita particolarmente elevato e, dall'altro, che la stessa risulta essere economicamente autosufficiente e, dunque, tutt'altro che sprovvista di adeguati mezzi economici, il Collegio ritiene che nulla debba riconoscersi in capo alla stessa a titolo di assegno di mantenimento.
Ne consegue che deve essere revocato l'assegno di mantenimento di euro 100 attribuito con i provvedimenti presidenziali, qualora erogato dal marito, ma con decorrenza dalla presente decisione in quanto l'esiguità dell'importo fa presumere che lo stesso sia stato destinato ad esigenze primarie.
5. Altre domande
Quanto alle ulteriori domande (tra cui quella con cui il resistente chiede l'assegnazione dello chalet in legno e l'immobile al centro storico di Fiano Romano, oppure dividere la villa coniugale) esse vanno dichiarate inammissibili, in quanto non direttamente connessa alla materia del contendere ("separazione personale") e soggetta al rito contenzioso ordinario.
Invero, l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la possibilità del simultaneus processus quando vengano proposte nell'ambito di un giudizio di separazione o di pagina 12 di 14 divorzio, soggetto al rito speciale, domande connesse solo soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c., ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
6. Istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni si conferma quanto già disposto con ordinanza del GI del 3.1.2024 per cui sono esclusi i capitoli di prova formulati dal ricorrente in quanto sono generici, valutativi o attengono a circostanze documentate o comunque documentabili (cap. 1 e 2 della memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c.) e sono inammissibili i capitoli di prova articolati dalla parte resistente in quanto contengono valutazioni
(cosi i capitoli di prova lettere da a a l di cui alla comparsa di costituzione nonché i capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.: punto 1 lett. a-l esclusi quelli ammessi;
punto 3 lett.
a-d; ) o sono stati formulati in termini negativi o attengono a circostanze già documentate o comunque documentabili (cosi i capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c. punto 4 lett. a-c; punto 5 lett. a-e; punto 6 lett. a-h; punto 7 lett. a e b) mentre la richiesta di consulenza psicologica sulla persona della ricorrente richiesta dalla resistente appare del tutto ultronea. La richiesta di indagini tributarie deve essere rigettata in quanto tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicchè la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge, tenuto al mantenimento, devono basarsi su fatti specifici e circostanziati (cfr Cass., 28.1.2011 n. 2098).
7. Spese di lite
Stante la soccombenza reciproca con riferimento alle varie domande proposte dalle parti le spese di lite si ritengono compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1466 del 2022, promossa con ricorso depositato da nei confronti di e vista la sentenza non Parte_2 Controparte_1 definitiva n. 267/2023 depositata il 12.6.2023, così provvede:
-accoglie la domanda di addebito della separazione al resistente avanzata dalla Controparte_1 ricorrente;
-rigetta la domanda di addebito della separazione alla ricorrente proposta da;
Controparte_1
-pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 maggiorenni, e mediante versamento a entro il giorno 5 Per_2 Per_1 Parte_2 di ogni mese di un assegno complessivo di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate secondo quanto indicato in motivazione;
pagina 13 di 14 -conferma l'ordinanza presidenziale del 25.1.2023 relativamente all'assegnazione in favore della ricorrente della casa familiare;
-rigetta la domanda avanzata da volta al riconoscimento di un assegno di Parte_1 mantenimento in suo favore e revoca l'assegno di mantenimento di euro 100 stabilito dai provvedimenti presidenziali a decorrere dalla data della presente decisione;
-dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 23.07.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio - Presidente
Dott. Roberto Colonnello - Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario - Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466 del 2022 promossa da:
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Palombara Parte_1 C.F._1
SA (RM), via dei Mercati n. 10, presso lo studio dell'Avv. Eddy Sarnacchiaro che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del
29.1.2025 ricorrente
CONTRO
(CF ) elettivamente domiciliato in Bacoli (NA) Controparte_1 C.F._2 alla via P. Stazio, 54 presso lo studio dell'avv. Barbara Melillo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero - in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: per la ricorrente come da note scritte depositate in data 10.12.2024: per il resistente come da comparsa di costituzione e risposta del 10.5.2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l' 11.10.2022 premesso che in data 27/10/2002 in Parte_1
AR aveva contratto matrimonio con (atto trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile di detto Comune al n. 26 parte II anno serie A anno 2022); che dall'unione sono nati due pagina 1 di 14 figli, il 01/05/2003 e il 09/12/2005, entrambi residenti presso la casa Per_1 Per_2 coniugale;
che nel corso degli anni il rapporto coniugale si era andato deteriorando a causa del comportamento aggressivo e violento del marito, dedito all'alcool; che il marito dal 10 agosto
2022 lasciava la casa coniugale, rendendosi irreperibile e portando con sé le chiavi dell'immobile sito a Fiano Romano via G. Garibaldi di proprietà esclusiva della coniuge ed il telecomando del cancello della casa appropriandosi di altri mobili (baule ed un quadro antico) che per la Pt_1 hanno soprattutto un valore affettivo, in quanto regali paterni;
che il coniuge andando via di casa lasciava senza mezzi di sostegno economici la famiglia;
che la convivenza era divenuta, di conseguenza, ormai intollerabile;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del marito, che il figlio minore fosse affidato alla madre, che fosse posto a carico del resistente, l'obbligo di Per_2 corrispondere alla deducente un congruo assegno come contributo per il mantenimento dei figli, nonché un assegno congruo per il mantenimento della moglie, priva di attività lavorativa.
Con comparsa di costituzione del 21.11.2022 si costituiva il resistente contestando quanto dedotto da parte ricorrente e deducendo di avere raggiunto un accordo con la ricorrente.
Alla udienza presidenziale del 25.1.2023 (fissata dopo dei rinvii richiesti dalle parti per giungere ad una soluzione conciliativa), con provvedimento fuori udienza del 27.1.2023, il Presidente in via provvisoria ed urgente così disponeva: B) il figlio minore viene affidato Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso l'abitazione familiare in Fiano Romano alla Via delle Felciare n. 129 assegnata alla madre;
C) il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio secondo le esigenze e la volontà del minore;
D) pone a carico del sig. Per_2
l'obbligo di versare alla sig.ra , a titolo di contributo nel suo mantenimento la CP_1 Pt_1 somma di euro 100,00 mensili e, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di
€ 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) e così, complessivamente, euro 500,00 mensili
– annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT – mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di notificazione del ricorso per separazione;
E) pone altresì a carico del sig. l'obbligo di contribuire, in ragione del CP_1
50%, al pagamento delle spese mediche non sostenute dal servizio sanitario nazionale, nonché di quelle scolastiche, sportive e ricreative dei figli e , opportunamente Per_1 Per_2 documentate;
F) in mancanza di reciproco assenso, autorizza il rilascio e/o il rinnovo del passaporto a nome di ciascun coniuge ed assegnava termine sino al 10 aprile 2023 per il deposito in cancelleria di una memoria integrativa.
Il data 6.4.2023 la parte ricorrente depositava memoria integrativa. pagina 2 di 14 Con comparsa del 10.5.2023 il resistente si costituiva chiedendo, in via riconvenzionale,
l'addebito della separazione alla moglie, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente in ordine alle cause della crisi coniugale ed evidenziava che la fine del matrimonio era da attribuirsi al carattere morboso possessivo e geloso della moglie e alle manie di controllo di quest'ultima manifestata sin dall'inizio del loro matrimonio. Il resistente rappresentava, altresì: che la ricorrente non era mai riuscita ad integrarsi ed accettare la diversa cultura del marito;
che dopo varie discussioni, i coniugi avevano deciso di comune accordo, per il bene dei figli e per gli interessi economici da ristabilire tra loro, di separarsi solo di fatto, coabitando sotto lo stesso tetto, dormendo in camere separate;
che la moglie si è allontanata, senza nessun avvertimento, dalla casa coniugale per tutto il mese di luglio 2022, lasciando da soli i figli, che sono stati accuditi dal padre, rendendosi irreperibile, facendo rientro solo agli inizi del mese di agosto;
che il 10 agosto 2022 la moglie cacciava il marito da casa, solo perché non lo voleva più vedere in casa, cambiava la serratura, costringendolo a vivere, inizialmente nello chalet di legno, che si trova nel giardino della villa coniugale, per poi cacciarlo anche da lì, minacciandolo di chiamare i carabinieri, se non spariva dai suoi occhi, costringendolo a vivere in maniera precaria tra ufficio e auto, non avendo un tetto sulla testa;
che attualmente il resistente dorme in una delle casa di legno esposte, sita in Lunghezza alla via C. Rosatelli, 142 senza acqua né cucina;
che lo stesso ha sempre continuato a provvedere al menage familiare, e a tutte le spese e necessità della famiglia, nonostante la moglie avesse sul suo c/c personale, un saldo positivo più o meno di circa
38.000,00 (trentottomila/=0) alla data del suo allontanamento;
che il resistente nel 2020, sempre per la famiglia, ha investito i suoi risparmi nell'apertura di una paninoteca “Renzo Market” in
Fiano Romano, dove vi lavorava la moglie part-time con regolare busta paga e che l'attività chiudeva dopo un anno perché la moglie non voleva lavorare più al pari del figlio;
che la moglie, con l'uso della persuasione e delle sue abili capacità imprenditoriali e con l'aiuto del commercialista della società, lo hanno persuaso e convinto a cambiare il regime patrimoniale dei beni, siglando l'atto di separazione dei beni e di conseguenza sottoscrivere atto di donazione in favore della moglie, delle sua quota di proprietà del 50% della villa coniugale e del locale (oggi trasformato ad uso abitativo) sito al centro storico di Fiano Romano al fine di evitare che i loro beni potessero essere “aggrediti”a causa di di momentanei debiti personali del marito;
che il marito non ha mai avuto problemi con l'alcool, non si è mai sottoposto ad esami specifici o controlli medici legati all'abuso di alcool;
che il figlio maggiore aveva iniziato un Per_1 percorso di terapia non a causa dei conflitti familiari causati dal padre ma a causa di problemi amorosi, a seguito della rottura con la sua fidanzata e che non si è mai impegnato per trovare un pagina 3 di 14 lavoro. Ciò premesso, il resistente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e alle diverse condizioni di cui alla comparsa.
Nella fase istruttoria il Giudice assegnava i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma
6 c.p.c. e assumeva le prove orali ammesse.
Il Collegio, con sentenza non definitiva n. 267/2023 depositata il 12.6.2023 pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso della causa, e riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
Con ordinanza del 3.1.2024, il Giudice istruttore ammetteva le prove richieste nei limiti indicati nella medesima ordinanza e, a fronte della totale omissione negli atti introduttivi della documentazione attestante la condizione economica delle parti, richiedeva di produrre ad entrambe le parti la seguente ulteriore documentazione: una relazione rappresentativa a firma di parte del proprio patrimonio immobiliare (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie), anche pro quota, specificando eventuali obblighi restitutori derivanti da contratto/i di mutuo ovvero finanziamenti;
del proprio reddito netto annuo percepito a qualsiasi titolo (da lavoro dipendente o autonomo, pensione/i, indennità, canone/i di locazione, partecipazioni societarie, accredito cedole per interessi, reddito di cittadinanza), del/i deposito/i su conto/i corrente/i, anche cointestati, di deposito/i titoli, di polizze assicurative, di qualsiasi forma di risparmio/investimento, anche se cointestati;
dei propri beni (in particolare veicoli), anche se cointestati, nonchè le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni;
2) estratto/i del/i conto/i corrente/i intestati, cointestati anche a terzi o con delega di firma dell'ultimo triennio nonché documentazione attestante, all'attualità, i suddetti deposito/i titoli, polizze assicurative e qualsiasi altra forma di risparmio/investimento; 3) estratto analitico dei conti correnti dal gennaio 2022 all'attualità.
All'udienza del 18.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., giorni
60 per lo scambio delle comparse conclusionali e giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica.
***
Evidenziato che con sentenza parziale n. 267/2023 depositata il 12.6.2023 è stata pronunciata la separazione delle parti, occorre decidere le ulteriori domande accessorie.
1. Domanda di addebito della separazione
pagina 4 di 14 Occorre procedere, in primis, alla disamina delle richieste di addebito della responsabilità della separazione reciprocamente proposte da entrambi i coniugi.
Si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2 comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza.
In particolare, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinare la situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279).
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.. tra le tante. Cass. n. 40795/2021).
Di conseguenza, per valutare la fondatezza della domanda di addebito, occorre esaminare se sia stata raggiunta una prova rigorosa di episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
Nella vicenda in esame, la ricorrente ha attribuito al marito la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri coniugali, atteso che costui, oltre a fare uso di alcool, con la sua indole violenta e aggressiva si era reso responsabile di reiterati episodi di abusi e maltrattamenti in suo danno, anche in presenza dei figli minori.
Il resistente, dal canto suo, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, asserendo che, in realtà, la fine del matrimonio doveva essere imputata alla moglie, la quale aveva assunto condotte possessive e aggressive nei confronti del marito.
pagina 5 di 14 Orbene, così succintamente compendiate le deduzioni svolte dalle parti, è agevole rilevare, all'esito dell'istruttoria svolta, che i fatti dedotti dalla ricorrente, a sostegno della domanda di addebito della separazione, hanno trovato adeguato riscontro.
Le accuse della ricorrente, infatti, oggetto di denuncia dalla stessa depositata in data 23.5.2023, oltre che ad essere confermate dalla relazione rilasciata dal centro violenza del 28.6.2023 (all. 1 memoria ricorrente del 4.7.2023 in cui si descrive lo stato di confusione, prostrazione e disistima cui era affetta la ricorrente nel periodo successivo al deposito della detta denuncia), hanno trovato un supporto nelle dichiarazioni rese da entrambi i figli alla udienza del 2 luglio 2024.
In particolare, il figlio rispondendo alle domande articolate nei capitoli di Testimone_1 prova ammessi, ha dichiarato: “ (...) da quando io ero alle media fino alla età adulta, ho assistito a episodi di violenza verbale parolacce minacce, la offendeva sul fatto che era italiana, mio padre faceva uso di alcool e pure quando era lucido trattava mia madre male, una volta stava con un decespugliatore e ha tagliato un ramoscello che è finito sul viso di mia madre e mio padre non ha mostrato alcuna compassione e non ha aiutato mamma (il ragazzo mostra un ramoscello). Mentre ero alle medie mi ricordo anche di violenze fisiche, una volta giocavo alla play station io stavo nella mia cameretta e sentivo gli urli di mamma e sono andato a controllare
e mia madre stava per terra distesa e mio padre gli aveva tirato i capelli che era ubriaco, anche con noi è sempre stato violento. Una volta sempre anni fa mio padre ha spaccato un ventilatore dalla rabbia davanti a mia madre “; il ragazzo ha confermato che il padre ha rivolto alla madre le parole ''ti faccio un buco in testa se mi lasci” precisando: “questo è accaduto circa due anni fa era d'estate, in cui erano presenti i parenti di mio padre, la sorella, in quel momento sentii mio padre dire queste parole, io in quel momento uscii dal salone (loro stavano sul portico) ho avuto un confronto verbale con mio padre e ho sentito mio padre dire quella frase ed era ubriaco e io ho chiamato le forze dell'ordine, che hanno cercato di placare gli animi. Non mi ricordo se abbiamo fatto una denuncia in quella occasione”.
Il figlio sentito alla stessa udienza, confermando le circostanze articolate nei Testimone_2 capitoli di prova ammessi, ha dichiarato: “(...) la mattina io stavo a scuola, le scenate avvenivano anche quando tornavo da scuola con mio padre presente in casa soprattutto quando tornava dal lavoro ubriaco. In un periodo che frequentavo la quinta superiore e stavo preparando il pranzo con mio amico e mentre cucinavo lui mi ha urlato forte e io ho cercato di essere forte anche perché in quel periodo stavo soffrendo di stati di ansia e depressione tanto che sono ho dovuto fare dei percorsi psicoterapeutici. Dopo che mio amico andato via lui mi ha buttato tutti i piatti addosso e io in quel momento ho deciso sporgere denuncia solo che mia madre ha detto di pagina 6 di 14 lasciar perdere. Ci sono stati altri episodi in cui io stesso ho subito violenze da mio padre, tra il primo e il secondo superiore , e mia madre si è messa in mezzo per difendermi (....) ho assistito a tali episodi da quando avevo circa 15 anni, mi ricordo che lui la insultava e le diceva parolacce
e ho visto anche che le tirava qualche oggetto vicino o alzava le mani, mio padre beveva molto e pure quando era lucido trattava male mamma mio fratello ha pensato di denunciarlo e mi pare che fece una denuncia che poi ritirò, non so il motivo” e alla domanda se la madre fosse stata tirata per i capelli dal padre, il ragazzo ha risposto: “Si qualche volta, più o meno tra anni fa”; quanto alle violenze rivolte direttamente ai figli, ha dichiarato: “ (...) Testimone_2 capitava che usasse comportamenti violenti anche quando era lucido. Mio padre non mi hai mai picchiato ma mi ha insultato tipo non sei bravo, non troverai nulla nella vita un futuro nella vita, non sei bravo a spazzare ecc. Adr non ho rapporti con mio padre da circa due anni, preciso che non lo vedo da circa due anni mentre qualche messaggio c'è stato, tipo l'ho ringraziato per un regalino che mi aveva fatto ossia mi aveva fatto avere 50 euro tramite mia madre. Non ho avuto rapporti con mio padre perché ero impegnato con lo studio e mio padre mi ha cercato solo tramite messaggio”, il ragazzo rispondendo ai capitoli di prova ammessi di parte resistente, non ha confermato che le discussioni avvenivano senza la presenza dei figli precisando: “noi eravamo sempre presenti quando litigavano e non ha confermato la circostanza che fosse stata la madre a cacciare il padre di casa, precisando: “( ....) mio padre ha scelto per il nostro bene di uscire fuori di casa, loro litigavano spesso e hanno deciso di allontanarsi per il nostro bene mio
e di ”. Per_1
E' ben vero che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da potere fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, senza necessità di procedere alla comparazione (ai fini dell'adozione delle relative pronunce) col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass civ. n. 5171 del 27.02.2024; Cass. ord., 19 febbraio 2018, n. 3925; Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 22 marzo 2017, n. 7388; Cass. civ., sez. VI -
1, 14 gennaio 2016, n. 433).
Nondimeno, questa consapevolezza, rafforzatasi in seguito alla firma e ratifica (L. n. 77 del 2013) della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 11 maggio 2011, oggi ratificata anche dalla UE e quindi pagina 7 di 14 vincolante per tutti gli Stati membri, non implica che nella valutazione dei fatti di violenza domestica si possa ricorrere a scorciatoie probatorie.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di addebito della separazione a carico del marito, avanzata dalla ricorrente va accolta.
Quanto alla domanda di addebito formulata dal sostanzialmente basata sulle condotte CP_1 possessive e aggressive che la moglie avrebbe tenuto durante il matrimonio, il Collegio non può non rilevare come le circostanze dedotte dal resistente, oltre ad essere rappresentate in maniera del tutto generica, non sono sorrette da alcun valido ed adeguato riscontro probatorio, sia sotto il profilo della loro effettiva verificazione che sotto il profilo del nesso causale.
A ciò deve aggiungersi che neppure le circostanze dedotte nella prova testimoniale avrebbero consentito di raggiungere la prova della esclusiva responsabilità in capo alla ricorrente della crisi coniugale, atteso che i capitoli di prova risultano essere stati formulati in maniera altrettanto generica e/o valutativa, vertenti su circostanze ininfluenti ai fini della decisione o formulati in termini negativi.
2. Contributo al mantenimento dei figli e . Testimone_1 Testimone_2
Quanto alle statuizioni da assumere nell'interesse dei figli e nati in costanza Per_1 Per_2 di matrimonio, rispettivamente in data 1.5.2003 e il 9.12.2005, il Collegio rileva anzitutto che essendo questi maggiori di età, nessuna statuizione debba essere assunta in ordine all'affidamento, al collocamento e all'esercizio del diritto di visita da parte del padre quale genitore non stabilmente convivente con essi, la cui frequentazione non può che essere rimessa alla libera volontà delle parti e dei figli
Quanto alle statuizioni economiche, giova rammentare che l'art. 337 ter c.c. prevede l'obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito fino a che questi ultimi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica. Trattasi, invero, di un obbligo che grava sui genitori per il sol fatto di averli generati, che prescinde, per pacifica giurisprudenza, anche dallo stato di occupazione lavorativa dei genitori medesimi.
Per quel che concerne il mantenimento dei figli maggiori di età, l'art. 337 septies stabilisce, in particolare, che "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico" che, salvo diversa determinazione è versato direttamente all'avente diritto.
La Suprema Corte di Cassazione si è diverse volte espressa sulla questione inerente al mantenimento dei figli maggiorenni, enunciando il seguente principio di diritto: "l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si pagina 8 di 14 protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori" (Cass. civile sez. I, 13/10/2021, n.27904).
Ciò non significa che tale obbligo permane in capo ai genitori sine die, poiché viene meno nel momento in cui il figlio, sopraggiunta la maggiore età, consegue l'indipendenza economica dai genitori o nel caso in cui la mancata autosufficienza è conseguenza di una colpevole inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa.
Ed invero, la Suprema Corte precisa che "La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto" (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952).
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente, a fronte della pacifica collocazione dei figli nella casa familiare di proprietà esclusiva della madre e della non raggiunta autonomia economica dei figli, di cui al tempo uno minorenne, ha posto a carico del padre l'assegno per il mantenimento dei figli di Euro 400 mensili da versare in favore della ricorrente (euro 200 per ciascun figlio), entro il quinto giorno del mese di riferimento oltre al 50% nelle spese straordinarie sostenute per i figli secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Rieti.
Ciò premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti, va intanto evidenziato che la ricorrente non ha prodotto nessuna documentazione reddituale né con il ricorso introduttivo e neppure con la memoria integrativa del 6.4.2023; con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha prodotto una nota in cui si evidenzia che la stessa ha lavorato a tempo determinato dal 3 ottobre 2021 al 31 marzo 2023 (all. 3) e di avere percepito per l'anno 2022 un reddito annuale di euro 1685,38 e per l'anno 2023 un reddito annuale di euro 1714,06 e che dal 30.5.2023 la stessa sarebbe in stato di disoccupazione (all. 4).
Solo su ordine di esibizione del Giudice con l'ordinanza del 3.1.2024 la ricorrente, in allegato alla nota di deposito del 25.3.2024, ha prodotto ulteriore documentazione in cui si evidenzia che la stessa è titolare di due conti correnti entrambi accesso presso la CP_2
Dagli estratti (peraltro non completi) dei predetti conti correnti si evidenzia che il conto corrente n. 17624 al 20.3.2024 reca un saldo attivo di euro 1.417,28 e si evidenziano altresì una serie di bonifici in entrata (esempio, tra gli altri, uno a luglio 2023 causale Naspi pari a circa 500 euro) e il conto corrente n. 2774 evidenzia un saldo attivo al 20.3.2024 pari ad euro 28.656,11 oltre all'accredito di stipendi e versamenti vari (esempio, tra gli altri, uno di euro 1.487 in data pagina 9 di 14 15.9.2023, uno di euro 1416,60 il 13.10.2023, uno di euro 1377,67 il 15.11.2023 e un versamento in data 12.12.2023 di 5000 euro); la ricorrente ha in godimento esclusivo la casa familiare in cui vive con i due figli ed è comproprietaria con il marito di una quota del 50% di un terreno agricolo.
Il resistente, al pari della ricorrente, non ha prodotto nulla con la comparsa di costituzione del
21.11.2022 né con la successiva comparsa del 10.5.2023; con la memoria ex art. 183 comma 6
n.1 c.p.c. ha prodotto degli assegni insoluti e altra documentazione non dirimente che non consente di ricostruire la situazione reddituale al pari degli allegati alla memoria del 7.8.2023 ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (tra cui la denuncia del 5.5.2023, assegni protestati ecc, un estratto conto intestato alla con saldo attivo al 12.4.2023 pari ad euro 3434,57). Controparte_3
Solo con l'ordine di esibizione disposto dal Giudice in data 3.1.2024 anche il resistente, con la nota del 22.3.2024, ha prodotto alcuni estratti analitici del conto personale n. 19417 in cui al
4.12.2023 si evidenzia un saldo attivo di euro 4138,45 e anche versamenti in contanti e plurimi bonifici di vario importo (esempio, tra gli altri, euro 1.400 il 7.7.2023, euro 2250 il 14.7.2023 ecc) oltre che versamenti di assegni;
l'estratto conto della al 31.12.2023 Controparte_3 reca un saldo attivo di euro 1009,90 e anche in detto conto corrente si riscontrano molteplici movimentazioni in entrata.
Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, il Tribunale ritiene che sussistano tutti i presupposti per onerare l'odierno resistente del mantenimento dei figli e Per_1 Per_3
(rispettivamente di anni 22 e 20), nella misura stabilita con l'ordinanza presidenziale.
Ed invero, l'esame delle condizioni economiche e reddituali delle parti sopra analizzate, consente di ritenere che il resistente disponga di un reddito tale che, avuto riguardo anche all'età della prole ed alle esigenze di vita dei figli ed al loro prevalente collocamento presso la madre, giustifica la corresponsione della somma di Euro 200,00 per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, ritenendo, per quanto detto sopra, che dalla documentazione prodotta dal resistente e dalla istruttoria svolta non possa desumersi l'effettiva acquisizione dell'autosufficienza economica dei due figli.
Occorre, infine, precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre.
Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche pagina 10 di 14 e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Temi, il Collegio dispone che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli.
3. Assegnazione della casa coniugale
In ragione della perdurante convivenza dei figli con la madre deve confermarsi in favore della ricorrente l'assegnazione della casa familiare, peraltro anche di proprietà esclusiva della ricorrente.
4. Assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento da parte della ricorrente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i
"redditi adeguati" summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, "Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio
(Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente" (Cass. sent. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Già si è detto sopra che la ricorrente non ha ottemperato esattamente all'ordine di esibizione, con conseguente applicazione dell'art. 116 comma 2 c.p.c. e anche gli estratti conto evidenziano entrate economiche a titolo di stipendio e un saldo attivo che non consentono di ritenere che la ricorrente sia priva di occupazione da giugno 2023 come dalla stessa dedotto.
pagina 11 di 14 Ritiene il Tribunale che nessun assegno di mantenimento può essere riconosciuto, attese le condizioni economiche della ricorrente che non ha documentato le proprie entrate mensili come risultano dalle plurime movimentazioni degli estratti conto e considerato che la ricorrente stessa ha allegato di avere svolto attività presso la società il che vuol dire che la Controparte_3 stessa ha una capacità lavorativa che può mettere a frutto. La stessa è proprietaria, oltre che dall'abitazione della casa familiare di un terreno in comproprietà con il marito.
Secondo altro e ulteriore aspetto, va pure considerato che la ricorrente non ha provato né chiesto di provare (ma neppure allegato) il tenore di vita effettivamente goduto in costanza di matrimonio, che nemmeno può essere presunto dalle risultanze del conto corrente atteso che la ricorrente medesima ha dedotto che il marito aveva perpetrato vessazioni varie, anche dal punto di vista economico, nei confronti della moglie.
Alla luce, dunque, della complessiva valutazione della situazione economico-reddituale e patrimoniale dei coniugi e considerato, da un lato, che la ricorrente non ha dimostrato né di aver goduto in costanza di matrimonio di un tenore di vita particolarmente elevato e, dall'altro, che la stessa risulta essere economicamente autosufficiente e, dunque, tutt'altro che sprovvista di adeguati mezzi economici, il Collegio ritiene che nulla debba riconoscersi in capo alla stessa a titolo di assegno di mantenimento.
Ne consegue che deve essere revocato l'assegno di mantenimento di euro 100 attribuito con i provvedimenti presidenziali, qualora erogato dal marito, ma con decorrenza dalla presente decisione in quanto l'esiguità dell'importo fa presumere che lo stesso sia stato destinato ad esigenze primarie.
5. Altre domande
Quanto alle ulteriori domande (tra cui quella con cui il resistente chiede l'assegnazione dello chalet in legno e l'immobile al centro storico di Fiano Romano, oppure dividere la villa coniugale) esse vanno dichiarate inammissibili, in quanto non direttamente connessa alla materia del contendere ("separazione personale") e soggetta al rito contenzioso ordinario.
Invero, l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la possibilità del simultaneus processus quando vengano proposte nell'ambito di un giudizio di separazione o di pagina 12 di 14 divorzio, soggetto al rito speciale, domande connesse solo soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c., ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
6. Istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni si conferma quanto già disposto con ordinanza del GI del 3.1.2024 per cui sono esclusi i capitoli di prova formulati dal ricorrente in quanto sono generici, valutativi o attengono a circostanze documentate o comunque documentabili (cap. 1 e 2 della memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c.) e sono inammissibili i capitoli di prova articolati dalla parte resistente in quanto contengono valutazioni
(cosi i capitoli di prova lettere da a a l di cui alla comparsa di costituzione nonché i capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.: punto 1 lett. a-l esclusi quelli ammessi;
punto 3 lett.
a-d; ) o sono stati formulati in termini negativi o attengono a circostanze già documentate o comunque documentabili (cosi i capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 2 c.p.c. punto 4 lett. a-c; punto 5 lett. a-e; punto 6 lett. a-h; punto 7 lett. a e b) mentre la richiesta di consulenza psicologica sulla persona della ricorrente richiesta dalla resistente appare del tutto ultronea. La richiesta di indagini tributarie deve essere rigettata in quanto tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicchè la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge, tenuto al mantenimento, devono basarsi su fatti specifici e circostanziati (cfr Cass., 28.1.2011 n. 2098).
7. Spese di lite
Stante la soccombenza reciproca con riferimento alle varie domande proposte dalle parti le spese di lite si ritengono compensate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1466 del 2022, promossa con ricorso depositato da nei confronti di e vista la sentenza non Parte_2 Controparte_1 definitiva n. 267/2023 depositata il 12.6.2023, così provvede:
-accoglie la domanda di addebito della separazione al resistente avanzata dalla Controparte_1 ricorrente;
-rigetta la domanda di addebito della separazione alla ricorrente proposta da;
Controparte_1
-pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1 maggiorenni, e mediante versamento a entro il giorno 5 Per_2 Per_1 Parte_2 di ogni mese di un assegno complessivo di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate secondo quanto indicato in motivazione;
pagina 13 di 14 -conferma l'ordinanza presidenziale del 25.1.2023 relativamente all'assegnazione in favore della ricorrente della casa familiare;
-rigetta la domanda avanzata da volta al riconoscimento di un assegno di Parte_1 mantenimento in suo favore e revoca l'assegno di mantenimento di euro 100 stabilito dai provvedimenti presidenziali a decorrere dalla data della presente decisione;
-dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 23.07.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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