TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7620/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.06.2025 da 1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Astrid Dalla Rovere presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mario Giugovaz presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il giorno 10.05.2012 nel Comune di Certosa di Pavia (anno 2012 atto n. 1 reg. Atti di matrimonio parte 2 serie C) In regime di separazione dei beni. con i seguenti figli:
- (C.F. nata in [...] il giorno Persona_1 C.F._3
18.02.2013 di anni dodici, cittadina italiana.
- ( nata in [...] il giorno 29.10.2016 di Parte_3 C.F._4 anni otto, cittadina italiana.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati portandosi il reciproco rispetto.
2) Le due figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Parte_3 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e presso la casa sita in Milano via Castel Morrone n. 9 a lei assegnata.
3) L'attuale casa familiare di Milano via Castel Morrone n. 9 è in locazione alla signora Parte_1 per un canone mensile ed oneri accessori pari a complessivi euro 2.510,00 mensili.
4) Il padre terrà con sé le due figlie, a settimane alterne con la madre, dal venerdì sera prendendole dalla casa materna alle ore 18,30 e riportandole presso la medesima casa materna la domenica sera verso le ore 19,00; nel corso della settimana, il padre prenderà le figlie sempre presso la casa materna alle ore 18,30 il giorno del mercoledì, tenendole con sé per la notte e portandole a scuola il mattino successivo del giovedì.
5) Il padre vedrà e terrà le due figlie con sé per la metà delle vacanze scolastiche natalizie: salvo diversi accordi fra i genitori, il padre terrà con sé le figlie la prima parte delle vacanze natalizie (indicativamente dal 26/27.12 al 01/02.01. (comprendente il Capodanno) mentre la madre le prenderà la seconda parte delle vacanze (indicativamente il giorno 01/02.01) e le terrà sino alla conclusione delle stesse;
si precisa che, sempre salvo diversi accordi fra i genitori e ove possibile, il giorno della Vigilia e di Natale i genitori cercheranno di trascorrerli insieme con le due figlie e i rispettivi nonni. Per le vacanze Pasquali e per le vacanze di Carnevale (qualora previste dal calendario scolastico) i genitori terranno con sé le due figlie ad anni alterni, salvo diversi accordi fra i genitori.
6) I genitori concorderanno le vacanze estive con e per le figlie entro il mese di aprile di ogni anno: come è stato per gli anni pregressi, il mese di luglio verrà trascorso dalle due figlie in parte presso un campus o altre idonee strutture e in parte con la nonna materna;
il padre terrà le due figlie con sé per un periodo indicativo di 2-3 settimane, anche non consecutive, tra luglio e agosto, anche in base agli impegni lavorativi.
7) Per i ponti scolastici e le altre vacanze scolastiche i genitori seguiranno il principio di adiacenza al fine settimana di spettanza;
salvi migliori accordi diretti fra i genitori e compatibilmente con le necessità e i desideri delle due figlie.
8) I genitori hanno l'obbligo reciproco di reperibilità quando hanno con sé le due figlie minori.
9) Nel corso delle vacanze invernali ed estive e nei fine settimana durante l'anno, il signor metterà a disposizione la casa di Cogne Località San Le Prà, di sua proprietà per un Parte_2 periodo minimo di 15 giorni, in base agli accordi tra i genitori, affinché la madre e le due figlie possano trascorrervi le vacanze /o i week-end. 10) Il signor verserà alla signora sul suo conto corrente, a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento ordinario delle due figlie, l'importo mensile di euro 2.000,00 comprensivo della spesa per la baby-sitter (euro 1.000,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 7 di ogni mese oltre rivalutazione di legge annuale.
11) Il signor verserà alla signora sul suo conto corrente, a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il suo personale mantenimento, l'importo mensile di euro 2.500,00 entro il giorno 7 di ogni mese oltre rivalutazione di legge annuale.
12) Il signor continuerà a provvedere in via esclusiva al pagamento diretto della mensa Parte_2 Part scolastica per la figlia e alle seguenti ulteriori spese attualmente in essere: per le attività sportive svolte delle medesime (attualmente il corso di basket per entrambe e il corso di sci) oltre al corso di inglese e il campus estivo.
13) Le altre spese straordinarie saranno a carico del padre per il 90% e per il 10% a carico della madre e i genitori seguiranno le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
14) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità delle figlie e comunque ciascun genitore s'impegnerà ad avvertire l'altro, prima di effettuare viaggi al di fuori dall'Italia con le figlie minori, dovendo richiedere il consenso dell'altro genitore per i viaggi extraeuropei.
15) L'assegno unico verrà percepito dalla madre in qualità di genitore collocatario prevalente. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile il giorno 10.05.2012 nel Parte_2
Comune di Certosa di Pavia in regime di separazione dei beni (Atto iscritto negli Atti di matrimonio del Comune di Certosa di Pavia al numero 1 parte 2 serie C anno 2012).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Certosa di Pavia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG