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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 1360/2021
R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Calì e Parte_1
Antonio Maiorana ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito della prima sito in Castelbuono in Via Sac. Francesco Cipolla, giusta procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro-
[...]
tempore;
- resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.06.2021, il ricorrente indicato in epigrafe, operaio forestale a tempo determinato della Regione Siciliana, inserito nelle graduatorie istituite ai sensi dall'art. 12 della L.R. n. 5 del
2014, lamentava l'errata ed illegittima formazione della graduatoria
Unica Distrettuale ad Esaurimento (151 gg.) ex Lege regionale n.
16/1996 ed ex Lege regionale n. 14/2006 art.44, comma 7 approvata il 26.07.2021, nella parte in cui non gli riconosceva l'anzianità di servizio per il servizio di leva svolto in costanza di rapporto.
Sottolineava, in particolare, di aver chiesto, con esito negativo, il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio di leva, svolto dal mese di marzo del 1990 al mese di marzo del 1991, ai fini dell'inserimento nella graduatoria unica regionale con maggiore punteggio.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “ritenere e dichiarare che la parte ricorrente, signor ha diritto Parte_1
all'attribuzione del punteggio in graduatoria unica distrettuale in conformità ai criteri di cui all'articolo 49 della Legge Regionale nr. 16 del
1996, richiamata dall'articolo 12 della Legge Regionale nr. 5 del 2014 e dell'art. 20 della Legge nr. 958 del 1986; – ritenere e dichiarare che l CP_2
resistente ha violato le predette norme, non attribuendo al signor il giusto punteggio nella graduatoria unica Parte_1
distrettuale, non tenendo conto, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, dell'anno in cui il ricorrente ha prestato il servizio di leva obbligatorio e ciò in violazione all'articolo 49 della Legge Regionale nr. 16 del 1996, richiamata dall'articolo 12 della Legge Regionale nr. 5 del 2014
e dell'art. 20 della Legge nr. 958 del 1986; – condannare l'Ente resistente all'attribuzione del punteggio corretto al signor e, Parte_1
conseguentemente, condannare l'Ente resistente a considerare, quale punteggio di riferimento per l'anzianità di inscrizione e servizio del signor
anche l'anno in cui la parte ricorrente ha prestato il Parte_1
servizio di leva obbligatorio;
– Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente ricorso, ivi compreso quello di annullamento parziale, con modifica della graduatoria in esecuzione del diritto della parte ricorrente
a far valere il periodo prestato quale servizio di leva militare obbligatoria come servizio di lavoro effettivamente prestato, ai fini dell'anzianità di servizio prestata per l'attività forestale ed alle dipendenze della Regione
Sicilia, ai sensi della Legge Regionale nr. 16 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
– Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Le Amministrazioni resistenti non si costituivano in giudizio, sebbene regolarmente citate, sicché va dichiarata la loro contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 11.12.2024 per il deposito di note scritte.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 2052 del D.Lgs. 66/2010 dispone che “Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
La dizione “settore pubblico” utilizzata dalla norma fa riferimento, ad avviso del decidente, non già alla tipologia di contratto, ma alla natura giuridica del datore di lavoro che deve essere pubblico.
Non può non evidenziarsi, in proposito, che i forestali sono pur sempre dipendenti di una pubblica amministrazione, sebbene con rapporto di lavoro di natura privatistica, a tempo determinato, e con un peculiare regime di reclutamento (cfr. il Parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. N. 107.2007.11 che definisce gli operai forestali a T.D. quali "lavoratori dipendenti (seppure con contratto di lavoro di diritto privato) di pubbliche amministrazioni").
Occorre evidenziare, in aggiunta, che l'art. 52 Cost., secondo comma, dispone che l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino. La Suprema Corte, con la sentenza n.
5854 del 08/03/2017, richiamando la sentenza Cass., n. 14482 del
2001, ha affermato che: “l'art. 2052 cit., affermando la validità del periodo di servizio militare“… a tutti gli effetti per l'inquadramento economico…” non contiene in sé alcuna limitazione, anzi dichiaratamente obbliga alla valutazione di tale periodo nell'anzianità del lavoratore in tutti i casi in cui da essa dipenda l'attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento, con tutta evidenza, il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che è obbligatorio per diretta disposizione di una norma costituzionale (art. 52 Cost., comma 2), ma il cui adempimento, secondo quanto dispone la stessa norma, non deve pregiudicare “la posizione di lavoro del cittadino”: espressione quest'ultima da intendere nel senso – argomentabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 1963
(ma vedi anche, recentemente, Cass. 1° settembre 1997 n. 9279) – che il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte – legale o contrattuale – che le disciplina, potendo da esso prescindersi soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante
l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa”.
Ne consegue che, il lavoratore ha diritto al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nella graduatoria unica regionale, del periodo durante il quale ha prestato il servizio militare, solo quando è intervenuto dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e proseguito anno per anno, non venendo in rilievo, ai fini della attribuzione della posizione in questione, una valutazione di merito del suddetto periodo di servizio.
Nella specie, il ricorrente, secondo quanto emerge dal certificato di servizio in atti, ha svolto il servizio militare successivamente all'instaurazione, avvenuta nel 1988, del rapporto di lavoro con l'Amministrazione resistente, sicché la domanda deve trovare accoglimento.
Ne seguono le statuizioni di cui al dispositivo.
La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, nella contumacia dell'Amministrazione resistente, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda rigettata e disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che a Parte_1
venga riconosciuto il periodo di servizio militare (dal 29.05.1990 al
09.05.1991), ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica regionale;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso, il 14.03.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 1360/2021
R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Calì e Parte_1
Antonio Maiorana ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito della prima sito in Castelbuono in Via Sac. Francesco Cipolla, giusta procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro-
[...]
tempore;
- resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.06.2021, il ricorrente indicato in epigrafe, operaio forestale a tempo determinato della Regione Siciliana, inserito nelle graduatorie istituite ai sensi dall'art. 12 della L.R. n. 5 del
2014, lamentava l'errata ed illegittima formazione della graduatoria
Unica Distrettuale ad Esaurimento (151 gg.) ex Lege regionale n.
16/1996 ed ex Lege regionale n. 14/2006 art.44, comma 7 approvata il 26.07.2021, nella parte in cui non gli riconosceva l'anzianità di servizio per il servizio di leva svolto in costanza di rapporto.
Sottolineava, in particolare, di aver chiesto, con esito negativo, il riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio di leva, svolto dal mese di marzo del 1990 al mese di marzo del 1991, ai fini dell'inserimento nella graduatoria unica regionale con maggiore punteggio.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di: “ritenere e dichiarare che la parte ricorrente, signor ha diritto Parte_1
all'attribuzione del punteggio in graduatoria unica distrettuale in conformità ai criteri di cui all'articolo 49 della Legge Regionale nr. 16 del
1996, richiamata dall'articolo 12 della Legge Regionale nr. 5 del 2014 e dell'art. 20 della Legge nr. 958 del 1986; – ritenere e dichiarare che l CP_2
resistente ha violato le predette norme, non attribuendo al signor il giusto punteggio nella graduatoria unica Parte_1
distrettuale, non tenendo conto, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, dell'anno in cui il ricorrente ha prestato il servizio di leva obbligatorio e ciò in violazione all'articolo 49 della Legge Regionale nr. 16 del 1996, richiamata dall'articolo 12 della Legge Regionale nr. 5 del 2014
e dell'art. 20 della Legge nr. 958 del 1986; – condannare l'Ente resistente all'attribuzione del punteggio corretto al signor e, Parte_1
conseguentemente, condannare l'Ente resistente a considerare, quale punteggio di riferimento per l'anzianità di inscrizione e servizio del signor
anche l'anno in cui la parte ricorrente ha prestato il Parte_1
servizio di leva obbligatorio;
– Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente ricorso, ivi compreso quello di annullamento parziale, con modifica della graduatoria in esecuzione del diritto della parte ricorrente
a far valere il periodo prestato quale servizio di leva militare obbligatoria come servizio di lavoro effettivamente prestato, ai fini dell'anzianità di servizio prestata per l'attività forestale ed alle dipendenze della Regione
Sicilia, ai sensi della Legge Regionale nr. 16 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
– Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Le Amministrazioni resistenti non si costituivano in giudizio, sebbene regolarmente citate, sicché va dichiarata la loro contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 11.12.2024 per il deposito di note scritte.
*** ** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 2052 del D.Lgs. 66/2010 dispone che “Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
La dizione “settore pubblico” utilizzata dalla norma fa riferimento, ad avviso del decidente, non già alla tipologia di contratto, ma alla natura giuridica del datore di lavoro che deve essere pubblico.
Non può non evidenziarsi, in proposito, che i forestali sono pur sempre dipendenti di una pubblica amministrazione, sebbene con rapporto di lavoro di natura privatistica, a tempo determinato, e con un peculiare regime di reclutamento (cfr. il Parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. N. 107.2007.11 che definisce gli operai forestali a T.D. quali "lavoratori dipendenti (seppure con contratto di lavoro di diritto privato) di pubbliche amministrazioni").
Occorre evidenziare, in aggiunta, che l'art. 52 Cost., secondo comma, dispone che l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino. La Suprema Corte, con la sentenza n.
5854 del 08/03/2017, richiamando la sentenza Cass., n. 14482 del
2001, ha affermato che: “l'art. 2052 cit., affermando la validità del periodo di servizio militare“… a tutti gli effetti per l'inquadramento economico…” non contiene in sé alcuna limitazione, anzi dichiaratamente obbliga alla valutazione di tale periodo nell'anzianità del lavoratore in tutti i casi in cui da essa dipenda l'attribuzione del diritto a un più elevato livello retributivo, il cui raggiungimento, con tutta evidenza, il legislatore non vuole sia ostacolato dalla prestazione di un servizio che è obbligatorio per diretta disposizione di una norma costituzionale (art. 52 Cost., comma 2), ma il cui adempimento, secondo quanto dispone la stessa norma, non deve pregiudicare “la posizione di lavoro del cittadino”: espressione quest'ultima da intendere nel senso – argomentabile dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 1963
(ma vedi anche, recentemente, Cass. 1° settembre 1997 n. 9279) – che il tempo trascorso in servizio militare di leva non deve, in nessun modo, incidere negativamente sulla possibilità di acquisizione di tutte quelle situazioni giuridiche che sono direttamente collegate all'anzianità di servizio, quale che sia la fonte – legale o contrattuale – che le disciplina, potendo da esso prescindersi soltanto quando sia necessaria una valutazione di merito del lavoro prestato, logicamente implicante
l'effettività e la continuità della prestazione lavorativa”.
Ne consegue che, il lavoratore ha diritto al riconoscimento, ai fini dell'inserimento nella graduatoria unica regionale, del periodo durante il quale ha prestato il servizio militare, solo quando è intervenuto dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e proseguito anno per anno, non venendo in rilievo, ai fini della attribuzione della posizione in questione, una valutazione di merito del suddetto periodo di servizio.
Nella specie, il ricorrente, secondo quanto emerge dal certificato di servizio in atti, ha svolto il servizio militare successivamente all'instaurazione, avvenuta nel 1988, del rapporto di lavoro con l'Amministrazione resistente, sicché la domanda deve trovare accoglimento.
Ne seguono le statuizioni di cui al dispositivo.
La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, nella contumacia dell'Amministrazione resistente, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda rigettata e disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che a Parte_1
venga riconosciuto il periodo di servizio militare (dal 29.05.1990 al
09.05.1991), ai fini dell'anzianità di servizio e del conseguente computo del punteggio per l'inserimento nella graduatoria unica regionale;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso, il 14.03.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo