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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/12/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 2340 dell'anno 2022
Pendente tra
Parte_1 avv. SILVESTRINI LUIGI parte attrice contro
CP_1 avv. RINALDI FRANCESCO parte convenuta sulle seguenti conclusioni:
Per l'attore Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa anche in via istruttoria e incidentale: A) Respingere in toto tutte le domande ed eccezioni, formulate dalla convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi e le ragioni esposte in atti. B) Accertare che le condotte poste in essere dalla resistente in danno dell'odierno attore analiticamente descritte nella parte narrativa del presente atto integrano il reato di ingiuria. C) Conseguentemente condannare la signora al risarcimento, in favore dell'odierno CP_1 attore, del danno per la lesione dell'onore, decoro e reputazione subito, che si quantifica in E. 50.000,00
o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia da liquidarsi ex art. 1226 c.c. secondo equità, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo. D) Accertare il nesso di causalità tra le condotte poste in essere dalla convenuta in danno dell'odierno attore e le assenze dal lavoro realizzate da quest'ultimo nel corso dell'anno 2023 e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'odierno attore del danno patrimoniale subito e rappresentato dalla perdita del premio di risultato che nel di giugno 2024 riconoscerà CP_2 nella busta paga del mese ai propri dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno di competenza e pari ad € 2.516,16. E) Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cpa, dispondendo ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto difensore”. In P a g . 1 | 3 via istruttoria si rinnova la richiesta di ammissione di prova testimoniale sui capitoli 1),2),3) e da 5) a 34) estremi inclusi già richiesti da questa difesa nella memoria ex art. 183 comma IV n. 2) c.p.c. in atti, con i testi ivi indicati.”
Per la convenuta CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, contraris rejectis, IN VIA PRELIMINARE: rimettere la causa in istruttoria stante la reiterazione che si formula anche in tale sede delle richieste di ammissione delle prove tutte così come richieste in atto introduttivo e memorie ex art. 183 c 6 n. 2 e 3 e segnatamente: - Ammissione delle prove testimoniali e per interpello richieste sui capitoli indicati (dalla lettera A alla lettera JJ contenuti nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 2 e da n. 1 a n. 38 contenuti nelle memorie 183 c. 6 n. 3) Nel merito in via principale: respingere integralmente le domande di parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate ed eccessive. Vinte le spese del presente giudizio ingiustamente provocato.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa trae origine da un alterco occorso tra le parti, entrambi dipendenti di , in data Controparte_3 7/10/2022, nell'ufficio di Forte dei Marmi. Espone l'attore di essere stato verbalmente aggredito e ingiuriato dalla e, per l'effetto, di aver subito un grave stress, che l'aveva costretto ad CP_1 assentarsi dal lavoro per malattia e, infine, a richiedere il trasferimento nella sede di Marina di Massa.
Si costituiva contestando la ricostruzione in fatto. CP_1
La causa era istruita documentalmente e con escussione testimoniale ( , ex Testimone_1 dipendente di , all'epoca collega delle parti, e , al momento del fatto CP_2 Testimone_2 direttrice dell'ufficio di Forte dei Marmi).
La prova orale ha consentito di appurare che la a rivolto frasi ingiuriose come riportate in CP_1 atto di citazione nei confronti dell'attore, di talché non vi è dubbio sul reale svolgimento dei fatti, con le precisazioni di cui infra. ha poi allegato la lesione nell'onore, danno conseguenza che ha Pt_1 trovato riscontro nell'istruttoria (cfr. testimonianza “Confermo le frasi oggetto del Tes_1 capitolo;
ero allo sportello durante la discussione nell'imbarazzo generale […] I fatti si sono svolti nella sala clienti dell'ufficio postale, cioè nel front office;
”). Nessuna prova, vi è, invece, che l'assenza per malattia sia eziologicamente connessa all'episodio, né che il on abbia ottenuto il premio Pt_1 di risultato a causa di esso (dimostrazione che neppure le prove orali non ammesse avrebbero consentito di raggiungere).
Il danno, derivante a alle parole ingiuriose rivoltegli dalla in quanto non provato Pt_1 CP_1 nel suo preciso ammontare, comporta la necessità di provvedere alla liquidazione in via equitativa, alla stregua degli artt. 2056 e 1226 cc (Cass. n. 9339 del 04/04/2019).
Ora, tenuto conto del caso concreto, si stima equo riconoscere al il risarcimento di € 2000 Pt_1 omnicomprensivi. Il danno “morale”, infatti, non può che essere liquidato con criteri equitativi, in considerazione della sua natura e della funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico (Cass. Civ. n. 17395 del 08/08/2007) e, segnatamente, nel caso in esame, sulla scorta delle seguenti valutazioni:
- Vi è prova che la bbia proferito le seguenti frasi: “Se sei depresso buttati dal ponte”, CP_1
“Se hai la diarrea stattene a casa”, “Qui non ti ci vogliamo”, “Non sai fare niente”, “Ti rovino, ti distruggo ti schiaccio, ti spezzo, ti faccio un culo così”, “qui comando io”, “Chi ti c'ha mandato qui”, “Mi fai schifo e fai schifo ai clienti”, ma non di quella relativa al coniuge del indubbiamente la più grave perché rivolta non solo contro di lui, ma anche della sua Pt_1 famiglia e pertanto maggiormente offensiva;
- le frasi ingiuriose nei confronti del sono state proferite alla presenza di colleghi e Pt_1 clientela, nell'area front office dell'ufficio, il che comporta una più intensa diffusività delle stesse e quindi una maggiore offensività della condotta della CP_1
- pur rappresentando il he la condotta della arebbe intervenuta all'esito di Pt_1 CP_1 una vera e propria persecuzione protrattasi per un lungo intervallo temporale e posta in essere
P a g . 2 | 3 dalla stessa, è evidente che tali fatti esulano dal perimetro della domanda, non sono stati oggetto di accertamento e alcuna valenza possono avere in questa sede. In ragione della reciproca soccombenza, richiamata Cass. SS.UU. n. 32061/2022 per cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL GIUDICE definitivamente pronunciando, sulla domanda di , nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, così dispone:
[...]
ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna a risarcire CP_1 a , a titolo di danno non patrimoniale, la somma di € 2000. Parte_1
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
MASSA, li 02/12/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
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