Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 6541 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello,
TRA
(p.i. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale, Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Murri Dello Diago, Parte_2
appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Vito Antonio Miccolis, appellato
E
(c.f. ), in persona del sindaco e legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Cosima Esperto, altro appellato
All'udienza del 29.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 1328/22, pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 24.05.2022, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso la pretesa Controparte_1 creditoria relativa alla cartella di pagamento n. 10620200002828037000 dell'importo di
€ 361,24, notificatagli dall' per il mancato Parte_1
pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
lamentava l'appellante: falsa ed erronea presupposizione di fatto e diritto - erroneità della motivazione in merito alla prescrizione della pretesa impositiva portata dalla predetta cartella esattoriale;
• rilevato che il , costituitosi, si opponeva all'accoglimento del proposto appello;
CP_1
del primo grado con integrale compensazione tra appellante e;
Controparte_2
• rilevato che il , con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. depositata in data CP_1
08.01.2025, eccepiva l'inammissibilità del gravame ex artt. 339, comma 3, e 113, comma 2, c.p.c. perché il valore della causa è pari ad € 361,24;
• ritenuto che quest'ultima eccezione non possa essere condivisa, in quanto, premesso che il primo giudice ha qualificato la domanda proposta quale opposizione all'esecuzione, si osserva che in primo grado il si è opposto alla cennata cartella di pagamento, CP_1
eccependo che “[…] il non ha alcun titolo per procedere contro il Controparte_2
ricorrente per inesistenza di titoli esecutivi per un importo complessivo di euro 361,28
[…]”; eccepiva, inoltre una non meglio specificata decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione ed ancora “[…] la decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione per intervenuta prescrizione […]; sosteneva, inoltre, che la cartella dovesse essere dichiarata nulla perché non vi sarebbe stato alcun atto amministrativo del che ne autorizzasse l'emissione e, infine, chiedeva che la Controparte_2
medesima cartella fosse annullata per violazione di legge perché non vi sarebbe stata alcuna procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento all' Parte_1
del servizio di riscossione delle sanzioni amministrative;
orbene, pur
[...]
volendo prescindere dai profili di genericità dei prospettati motivi, non sviluppati a livello argomentativo (particolarmente i primi tre), deve osservarsi che gli stessi rientrano nell'ambito dell'opposizione di competenza del giudice di pace ex art. 7 d.lgs.
n. 150/2011, anche con riferimento ai motivi da inquadrare nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. n. 29383/2024; Cass. n. 18152/2024) ed il citato art. 7 espressamente esclude, al comma 10, l'applicabilità dell'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile (cfr. anche Cass. n. 14304/2022 e Cass.
n. 3283/2015); pertanto, non decidendo il giudice secondo equità anche nel caso in cui il valore della controversia non ecceda € 1.100,00, è proponibile l'appello senza le limitazioni previste dall'art. 339, comma 3, c.p.c.;
• ritenuto che l'impugnazione proposta possa trovare accoglimento, in quanto: a) va preliminarmente osservato che il primo giudice ha accolto l'opposizione proposta dal
, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione dallo stesso sollevata, in quanto CP_1
ha rilevato che fra la notifica del verbale di accertamento della sanzione (avvenuta il 12.12.2015) e la notifica della cartella di pagamento opposta (avvenuta il 19.01.2022) erano trascorsi più di cinque anni ex art. 209 codice della strada e 28 l. n. 689/1981; la difesa del , nel costituirsi nel presente grado di giudizio, non ha riproposto ex CP_1
art. 346 c.p.c. gli altri motivi di opposizione, che evidentemente il primo giudice ha ritenuto considerato assorbiti;
pertanto, avendo l'appellante lamentato l'erronea applicazione da parte del primo giudice della disciplina emergenziale che avrebbe, secondo la sua prospettazione, prorogato il termine di prescrizione del diritto di credito fatto valere con la cartella esattoriale, nel presente grado di giudizio l'esame deve essere limitato alla valutazione di fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dall'opponente e ritenuta fondata dal primo giudice;
b) ad avviso del
Tribunale, la doglianza fatta valere dall' con il Parte_1
motivo di appello appare fondata, posto che il primo giudice non ha considerato che fra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 anche i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e di riscossione erano stati sospesi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 68 d.l. n. 17/2020, convertito con modifiche in l.
n. 27/2020 (così come integrato con le successive modificazioni introdotte con l'art. 9
d.l. n. 73/2021, convertito con modifiche in l. n. 76/2021); non può essere condiviso quanto sostenuto dalla difesa del con riferimento all'interpretazione del CP_1
riferimento alle entrate tributarie e non tributarie contenuto nelle disposizioni innanzi citate, apparendo che con detta espressione il legislatore abbia inteso ricomprendere in maniera generalizzata qualunque pretesa creditoria di cui sia titolare l'ente impositore e per la quale l'attività di riscossione sia stata rimessa agli enti a tanto preposti, ricadente nel periodo temporale innanzi indicato;
peraltro, l'esclusione dalla cennata sospensione dei crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e la ricomprensione, invece, di crediti patrimoniali, quali canoni per uso di beni comunali, come sostenuto dalla difesa del , appare difficilmente giustificabile sotto il CP_1
profilo della ratio legis, che è stato quello di fare fronte alle difficoltà conseguenti alla nota emergenza epidemiologica da Covid-19; pertanto, posto che il verbale di accertamento della sanzione (prodotto in primo grado dal con la Controparte_2
prova anche della sua notifica a mezzo posta) era stato notificato in data 12.12.2015 e che la cartella di pagamento è stata pacificamente notificata il 19.01.2022, il termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto della sospensione disposta dalle disposizioni normative innanzi citate, non era integralmente decorso;
• ritenuto, pertanto, che, in accoglimento del proposto appello, la sentenza impugnata debba essere riformata con il rigetto dell'opposizione proposta dal in primo CP_1
grado e la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado in favore delle controparti;
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, in accoglimento dello stesso ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_1
b) condanna a pagare ad Controparte_1 Parte_1
ed al le spese del giudizio di primo grado, che liquida, per Controparte_2
ciascuno dei predetti enti, in € 250,00 per compensi, oltre accessori di legge;
c) condanna a pagare ad Controparte_1 Parte_1 ed al le spese del presente giudizio di appello, che liquida in € Controparte_2
59,25 per spese ed in € 462,00 per compensi, oltre accessori di legge, in favore di ed in € 362,00 per compensi, oltre accessori di Parte_1
legge, in favore del . Controparte_2
Taranto, 20.05.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco