Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Ceci, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Enrico De Nicola, 1a;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di L'Aquila, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto n. -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di L’Aquila ha decretato il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per “lavoro subordinato” presentata dall’interessato in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. SI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha fatto ingresso in Italia clandestinamente in data -OMISSIS- da minore e, in data -OMISSIS-, si è presentato spontaneamente presso il Commissariato P.S. di Avezzano che lo affidava alla casa Famiglia “-OMISSIS-”.
Il signor -OMISSIS-ha presentato in data -OMISSIS- istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “minore età” che, per decisione della Questura, non veniva rilasciato per il breve periodo di permanenza in Italia prima della maggiore età.
In data -OMISSIS-, nell’acquisizione della domanda di conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a lavoro subordinato, gli venivano richiesti il parere del Comitato Minori e il certificato di residenza e, dato che lo stesso non provvedeva in tal senso, in data -OMISSIS- il Questore della Provincia di L’Aquila emetteva il decreto -OMISSIS-, di cui in epigrafe, con cui respingeva l’istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato affermando, fra l’altro, che era stata valutata l’assenza di legami familiari dello stesso e la sua precaria condizione lavorativa.
Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data -OMISSIS-, il signor -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo il seguente articolato motivo:
- Violazione di legge e/o falsa applicazione - art. 32, commi 1, 1-bis 1-ter 4 del D.Lgs. 286/98 - Eccesso di potere - Difetto d’istruttoria e di motivazione. Violazione art. 4, comma 3 e 5, comma 5 del D.Lgs. 286/98. Violazione art. 8 C.E.D.U.
Si sono costituiti in giudizio, in data 1° aprile 2025, il Ministero dell’Interno e la Questura di L’Aquila, depositando documentazione e relativa relazione con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 9 aprile 2025 è stata emessa l’ordinanza n. 83/2025 con cui è stata accolta la proposta domanda cautelare “ in quanto l’Amministrazione odierna resistente ha emesso il provvedimento di diniego di permesso di soggiorno di che trattasi affermando nello stesso che vi sarebbe l’assenza di legami familiari da parte del ricorrente il quale, però, ha dedotto nel ricorso che lo stesso “risulta avere proprio a L’Aquila legami familiari con-OMISSIS-, entrambi titolari di permesso di soggiorno rilasciati dalla stessa Questura di L’Aquila, con cui convive.” e tale circostanza, dunque, rende con tutta evidenza il provvedimento impugnato carente sotto il profilo istruttorio visto che i legami familiari risultano invece presenti e vanno pertanto adeguatamente valutati; ”.
In data 18 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato copiosa documentazione, fra cui anche il certificato di residenza da cui si evince che l’odierno ricorrente è iscritto nella famiglia anagrafica assieme al fratello ed al padre.
Infine, all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, dopo discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è fondato nel merito e va accolto.
2.1. - Con l’unico, articolato motivo di ricorso parte ricorrente formula alcune censure avverso il provvedimento impugnato fra cui quella relativa al fatto che il diniego impugnato “ è stato emesso valutando altresì l’assenza di legami familiari in Italia del ricorrente nonché la precaria situazione lavorativa del medesimo. Al contrario delle valutazioni effettuate dalla P.A. si sottolinea che il sig. -OMISSIS- è un ragazzo giovanissimo, di appena 19 anni e non risulta affatto in Italia privo di legami familiari e in una situazione lavorativa (o anche economica) precaria…Risulta, infatti, che in Italia, e nello specifico proprio a L’Aquila, vivono il fratello del richiedente sig. -OMISSIS--OMISSIS-familiari con i quali il richiedente stesso convive nell’abitazione di L’Aquila, nella frazione -OMISSIS-. Il sig. -OMISSIS- pertanto, al contrario delle valutazioni effettuate nell’atto di diniego del permesso di soggiorno da parte della P.A., risulta avere proprio a L’Aquila legami familiari con-OMISSIS-, entrambi titolari di permesso di soggiorno rilasciati dalla stessa Questura di L’Aquila, con cui convive. Tale situazione venne rappresentata in Questura sin dal 15.05.2024 (durante l’iter istruttorio della domanda respinta) poiché venne effettuata proprio in tale sede la dichiarazione di ospitalità-cessione fabbricato del richiedente da parte della proprietaria dell'immobile sig.ra -OMISSIS-, immobile locato regolarmente e registrato al fratello del richiedente sig. -OMISSIS-Igli, come risulta dai documenti allegati. Inoltre il richiedente risulta anche formalmente residente insieme ai familiari nella suddetta abitazione di L’Aquila, frazione -OMISSIS-, come dimostrato dal certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia, che si allega alla presente nota. Risulta pertanto dimostrata la circostanza che il ragazzo proprio a L’Aquila ha forti legami familiari in quanto vive insieme a genitore e fratello ”.
2.2. - La censura è fondata.
Il Collegio osserva che risulta acclarato che l’odierno ricorrente ha legami familiari in Italia, come risulta anche dall’ultima documentazione depositata, e che lo stesso risulta residente assieme ai famigliari nella stessa abitazione, come affermato da parte ricorrente e non contestato dalla Questura di L’Aquila.
Ne deriva, dunque, che il giudizio espresso dalla Questura di L’Aquila risulta illegittimo per travisamento dei fatti, atteso che la stessa ha considerato inesistente ciò che, invece, sussiste, ossia i legami familiari del ricorrente in Italia, e tale errore si è riverberato nell’adozione del provvedimento impugnato che, in maniera evidentemente erronea, afferma che il signor -OMISSIS- non ha legami familiari in Italia.
Al riguardo, rispetto a tale circostanza, il Collegio rileva che, per costante giurisprudenza, la P.A. deve valutare nell’emissione dei vari provvedimenti in materia di permessi di soggiorno la sussistenza di legami familiari in Italia dell’istante e la erronea valutazione di tale circostanza, come pacificamente avvenuto nel caso de quo , comporta l’illegittimità dell’eventuale diniego, che si basa su un’asserita (ma inesistente) assenza di legami familiari del soggetto istante, in accordo a quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza secondo cui “ nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, del familiare ricongiunto, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato (sul punto, Corte cost. n. 202 del 2013), “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. ” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5646/2025).
3. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso è fondato nel merito e va accolto.
4. - Le spese, ex art. 91 cpc, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato di cui in epigrafe.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) complessivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER NZ, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
SI AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AR | ER NZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.