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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott. Angelo PIRAINO Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 733/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
, C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SANTINA CAMPO, pec Email_1
appellante contro
Controparte_1 appellato contumace
Conclusioni per l'appellante:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
Sentenza n. 4096/2018, pubblicata il 27/09/2018, in seno al procedimento contenzioso n. 4134/2015
R.G. resa inter partes dal Tribunale di Palermo, … accertare e dichiarare che <<...nulla è dovuto dalla Sig.ra al Sig. per le causali di cui al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Controparte_1
292/2015 (R.G. 309/2015) del 12.01.2015, emesso dal Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile
– e per l'effetto revocare, e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto dall'odierna attrice con ogni statuizione consequenziale...>>. In riforma della sentenza relative alle spese legali, con vittoria di spese imponibili, generali ed esenti, competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio oltre oneri previdenziali e fiscali con distrazione degli importi ex art. 93 c.p.c.
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 4096/2018, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata da , ha revocato il decreto ingiuntivo n. 292/2015, Parte_1 emesso in data 12/19 gennaio 2015 dallo stesso Tribunale in favore di CP_1
per la somma di € 90.000,00 e condannato l'opponente al pagamento di €
[...]
54.000,00 oltre interessi legali dal 24 febbraio 2012 al soddisfo.
Il Tribunale, rilevato che il credito azionato da era fondato sul Controparte_1 mancato pagamento dell'assegno a firma di , n. 0010875859-07 tratto su Banca Parte_1
Nuova il 24 febbraio 2012, nonché sulla dichiarazione di riconoscimento di debito a firma della medesima opponente, ha innanzi tutto ritenuto sussistente la legittimazione passiva di quest'ultima in quanto, da un lato, non era stato documentato che il predetto assegno fosse stato tratto sul conto di una società terza ( Controparte_2 [...]
) e, dall'altro, perché si trattava “in ogni caso, di profilo che Controparte_3
attiene non già alla legittimazione passiva della rispetto all'azione monitoria contro di Pt_1 lei incoata, bensì alla prova del credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo”.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto pienamente utilizzabili gli atti della indagine penale che aveva visto indagato per il reato di truffa - indagine conclusasi con Controparte_1
l'archiviazione – e nella quale era emerso, giusta perizia disposta dal P.M., che le firme apposte sulla dichiarazione di debito e sull'assegno bancario erano “da ritenere opera grafica di e quindi autografe”. Parte_1
Ricordato che a fronte di una ricognizione di debito, ai sensi dell'art. 1988 c.c., spetta alla parte debitrice provare i fatti idonei a privare di valore la scrittura privata contenente il riconoscimento, il Tribunale ha ritenuto che la parte opponente non avesse assolto all'onere probatorio che sulla stessa gravava, non essendo invero a tal fine conducente né il fatto che l'opponente, architetto, fosse creditrice dell'opposto per l'attività professionale svolta per le società edili di quest'ultimo - circostanza questa in realtà solo labialmente allegata, non essendo state versate in atti neppure le fatture -, né il fatto che le somme destinate alla sottoscrizione della costituenda società elvetica fossero state interamente prelevate, in data
30 luglio 2007, dal conto corrente svizzero della opponente, atteso che in tale conto, tempo prima, erano stati accreditati con due bonifici del 16 giugno 2006 e del 16 gennaio 2007, fondi provenienti proprio dal conto corrente dell'opposto. 2 Parimenti inconducente è stata ritenuta dal Tribunale l'ulteriore circostanza, addotta dalla odierna appellante, per la quale al 31 maggio 2006, sul conto corrente a sé intestato, intrattenuto presso il Banco di Sicilia, vi era una giacenza disponibile pari a circa 200.000,00 euro, cosicchè doveva ritenersi del tutto inverosimile che la stessa avesse dovuto fare ricorso ad un prestito per costituire la sua nuova società elvetica.
Ritenuto infine il trasferimento di denaro per cui è causa, per il suo consistente importo, pari a 90.000.00 euro, estraneo alle necessità familiari e non congruo rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali della famiglia, il Tribunale ha accertato il diritto di credito azionato da ma ha comunque revocato il decreto ingiuntivo opposto. Il Controparte_1
Tribunale ha infatti compensato il credito dell'opposto con quello vantato dalla opponente a titolo di contributo al mantenimento, pari a € 36.000,00, equivalente ad € 800,00 mensili, come da sentenza di separazione personale in atti, importo mensile pacificamente mai corrisposto, e ha infine compensato per un terzo le spese legali, condannando l'opponente al pagamento della restante parte, liquidata in € 4.504,50, oltre accessori.
2.Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame con atto notificato Parte_1
il 25 marzo 2019, con il quale ne ha lamentato l'erroneità per avere il Tribunale fondato la propria decisione su due documenti (l'assegno bancario e la scrittura privata di ricognizione di debito) in realtà mai allegati dall'opposto agli atti. Ed invero, lo stesso Tribunale, proprio a causa di tale assenza, aveva rigettato l'istanza di CTU grafologica proposta da entrambe le parti, nonché quella di verificazione proposta dall'opposto e rinviato per la decisione. E tuttavia a fronte del disconoscimento da parte della opponente, il Tribunale, tenuto conto della mancata produzione da parte dell'opposto, avrebbe dovuto ritenere non provato il credito.
Ancora, ha eccepito l'appellante l'erroneità della decisione di prime cure per non aver accolto l'eccezione di nullità della scrittura privata di riconoscimento di debito per mancanza di data certa e per aver ritenuto non raggiunta la prova in ordine al fatto che l'assegno bancario era tratto su conto corrente intestato alla società , fatto che Controparte_4
in realtà era rimasto pacifico in primo grado. L'appellante ha inoltre eccepito che dalla scrittura privata non traspariva alcuna specifica intenzione ricognitiva e che il Tribunale aveva omesso l'accertamento del rapporto sottostante alla ritenuta ricognizione, prescindendo dai legami esistenti tra le parti e omettendo ogni accertamento riguardo la capienza dei patrimoni di ciascuno.
3 L'appellante ha inoltre lamentato l'erroneità della decisione di prime cure per non aver tenuto conto del fatto che mentre le condizioni economiche della stessa erano sempre state floride, come emerso nella CTU contabile eseguita nel processo per separazione personale e versata in atti, quelle dell'appellato non lo erano altrettanto o non lo erano affatto, come dallo stesso espressamente riconosciuto nel predetto giudizio. Ancora, l'appellante ha eccepito che il
Tribunale erroneamente aveva inteso il prestito come estraneo ai rapporti di solidarietà coniugale, mentre nel caso di specie la comunione di vita si era estesa anche ai rapporti estranei alla instaurata convivenza.
ha infine appellato anche il capo della sentenza che l'aveva condannata al Parte_1 pagamento delle spese di lite, anche sotto il profilo del quantum, ritenuto incongruo rispetto al valore della controversia.
3.Pur ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'appellato è rimasto contumace.
4.Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il 18 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.L'appello è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto osservare che i documenti posti da a Controparte_1 fondamento del ricorso monitorio - l'assegno bancario e la ricognizione di debito - sono stati prodotti nel primo grado di giudizio proprio dalla odierna appellante. È ben vero che tali documenti sono stati prodotti in copia e tuttavia non è mai stata contestata né la loro esistenza né il loro contenuto, circostanze queste sulle quali le parti sono state sempre concordi.
L'unica circostanza oggetto di contestazione è stata invero la autenticità della sottoscrizione, che però, come correttamente rilevato dal Tribunale, è stata accertata dal perito nominato dalla Procura presso il Tribunale di Palermo, che proprio per questo motivo ha chiesto l'archiviazione della posizione di indagato del reato di truffa. Controparte_1
7. Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di nullità della scrittura privata di riconoscimento di debito per mancanza di data certa, atteso che la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. non è atto per il quale sia prescritto alcun requisito di forma e che il documento ha ormai acquisito data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c., essendo stato allegato ad atti aventi
4 tale requisito, quali innanzi tutto gli atti del procedimento penale a carico di CP_1
conclusosi con il decreto di archiviazione del 1° febbraio 2014.
[...]
8.L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto raggiunta la prova in ordine al fatto che l'assegno bancario era tratto su conto corrente intestato alla società
[...]
, fatto che in realtà era rimasto pacifico in primo grado. CP_2
La doglianza - sebbene fondata in quanto corrisponde al vero il fatto che l'odierna appellante, fin dal primo atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 292/2015, ha eccepito tale circostanza e l'opposto non l'ha contestata, né costituendosi con la memoria depositata il 7 aprile 2015, né negli atti successivi - non è tuttavia sostenuta da un interesse giuridicamente rilevante in quanto il suo accoglimento sarebbe funzionale esclusivamente ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto, revoca che è stata comunque disposta dal Tribunale nella sentenza gravata, sebbene con altra motivazione.
Oggetto dell'odierno giudizio di opposizione, in grado di appello, è quindi l'accertamento del rapporto di debito credito intercorrente tra le parti, azionato dall'originario opposto e fondato sul documento di riconoscimento di debito e promessa di pagamento, documento quest'ultimo sottoscritto dall'appellante, come accertato nel procedimento penale.
9.Tanto premesso, giova allora tutto ricordare che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento
(Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 25/01/2022, n. 2091).
10.Nel caso di specie, nella “dichiarazione di debito” in atti, l'appellante ha dichiarato “di aver ricevuto dal proprio marito … le seguenti somme: € 50.000,00 in bonifici e contanti;
€
40.000,00 per la costituzione della società Controparte_3
5 con sede in Lugano” e di “riconoscere di dover restituire le somme indicate al Sig.
”. L'appellante ha inoltre dichiarato nel medesimo scritto di aver Controparte_1 consegnato “a garanzia del mio debito un assegno bancario della Banca Nuova con n.
0010875859-07”.
11.L'originario opposto, costituendosi in primo grado ha dedotto che, in costanza di matrimonio, i coniugi avevano deciso di trasferirsi in Svizzera e per questo avevano acquistato un appartamento, intestato solo alla opponente, e costituito anche una società immobiliare al fine di intraprendere una comune attività lavorativa, in quanto entrambi architetti. Venuta meno l'unità familiare, soltanto la si era trasferiva a Lugano, mentre l'opposto era Pt_1 rimasto a vivere a Palermo, i rapporti però erano rimasti civili e per questo motivo l'opponente, che “aveva goduto delle partecipazioni anche finanziarie del proprio marito” avrebbe “riconosciuto di essere debitrice nei confronti del medesimo della somma complessiva di € 90.000,00 ed ha predisposto e sottoscritto la dichiarazione di debito che prevedeva il pagamento della somma di € 90.000,00 e la emissione di un assegno a garanzia del buon esito della operazione”.
12.La suddetta prospettazione non coincide del tutto con quella offerta dallo stesso opposto al Tribunale di Como, sezione penale, nell'ambito del giudizio che ha visto l'appellante imputata - e poi assolta ex art. 530, c. 2 c.p.p. con sentenza n. 448/2019 del 8 aprile 2019, in atti - del reato di calunnia ex art. 368, c. 1, c.p., per aver accusato l'opposto di aver falsificato un assegno bancario pur sapendolo innocente. Nella predetta sentenza, si legge che in quel processo, nella qualità di persona offesa, aveva riferito che “la Controparte_1 somma che aveva data in prestito alla ex moglie oggetto della scrittura privata di riconoscimento di debito e dell'assegno era in parte costituita dal contributo per la costituzione della società svizzera per la quale aveva conferito 30 mila euro oltre alle spese
e da 40 mila euro per l'acquisto di un appartamento dove avevano abitato per qualche tempo”. In tale giudizio, quindi, è emerso che il contributo economico fornito dall'originario opposto sarebbe stato complessivamente pari a € 70.000,00 e non già a 90.000,00 euro.
13.A fronte di tale prospettazione, l'odierna appellante ha intesto contestare l'esistenza del rapporto sottostante, eccependo che l'intera provvista necessaria per l'apertura della società elvetica, era stata prelevata da un conto Controparte_3 personale della opponente stessa e di non aver mai ricevuto le predette somme dall'opposto -
6 il quale godeva infatti di una condizione economica senz'altro sfavorevole rispetto alla propria – e che comunque un tale prestito non sarebbe stato in ogni caso ripetibile in quanto intercorso in costanza di matrimonio e quindi posto in essere con finalità solidaristica.
14.Orbene, dalla documentazione in atti emerge innanzi tutto che corrisponde al vero la circostanza dedotta dalla appellante secondo cui, in costanza di matrimonio, la comunione di vita si era estesa anche all'attività professionale svolta da entrambi i coniugi. Tanto è stato espressamente ammesso dallo stesso opposto, che costituendosi in primo grado, ha dedotto che era intenzione della coppia costituire una società in Svizzera per esercitare lì, insieme, la loro attività.
15.La circostanza trova ulteriore conforto nella documentazione in atti: ed invero, emerge dall'atto costitutivo della società del 30 Controparte_3 luglio 2007, che l'opposto, che presiedeva peraltro la seduta, deteneva in tale società una partecipazione del 30%, che non consta sia stata dismessa.
16. L'appellante, peraltro, ha provato che l'intero importo occorrente per la costituzione della suddetta società in Svizzera (pari a 100.000 franchi svizzeri), proveniva dal proprio conto corrente personale (cfr. doc. 12, prelevamento del 30 luglio 2007 ed estratto conto USB e doc.
13, attestato di pagamento relativo alla costituzione della ). CP_5
17.Né può ritenersi che la provvista sul conto USB intestato alla appellante provenisse dai versamenti ivi effettuati dall'opposto nel giugno 2006 (di 12.000,00 euro) e nel gennaio 2007
(di 32.661,61 euro) e questo perché tali versamenti sono risalenti nel tempo rispetto alla costituzione della società, avvenuta il 30 luglio, e comunque di importi non coincidenti con la percentuale delle quote societarie intestate alla appellante (59%). Piuttosto, il versamento del gennaio 2007 è pressoché pari al valore delle quote (n. 30, ciascuna del valore di 1.000
CHF) intestate all'appellato nella società.
18.L'ulteriore importo di € 50.000,00, che l'appellante, nella dichiarazione di riconoscimento del debito, ha indicato di aver ricevuto in parte in contanti e in parte con bonifici, secondo la ricostruzione dei fatti offerta dallo stesso opposto, in primo grado, sarebbe servito per l'acquisto di un appartamento a Lugano, che era stato intestato alla sola opponente.
Come dichiarato da nel processo penale a carico della appellante, Controparte_1
definito dal Tribunale di Como, sezione penale, con la citata sentenza n. 448/2019, tale importo in realtà dovrebbe essere pari a € 40.000,00 ed era destinato all'acquisto
7 dell'immobile a Lugano dove il nucleo familiare, unitamente alla minore , ha Per_1
inizialmente convissuto.
19.Ebbene, tale trasferimento deve ritenersi irripetibile. Ai sensi dell'art. 143, u.c., cod. civ.
«entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia». La norma è incentrata sul principio di proporzionalità degli apporti in considerazione delle reciproche condizioni patrimoniali dei coniugi. Laddove la contribuzione di ciascun coniuge sia congrua e proporzionata rispetto alle condizioni patrimoniali dello stesso, il venir meno del vincolo coniugale non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla ripetizione. (cfr.
Cassazione n. 18632 del 22.09.2015; Cassazione n. 26424 del 26.11.2013 e Cassazione n.
11330 del 15.05.2009).
20.Nel caso di specie, come emerso in corso di causa, in particolare attraverso la consulenza tecnica disposta nel processo per separazione personale dei coniugi, entrambe le parti potevano contare su un patrimonio immobiliare cospicuo ed esercitavano, anche attraverso società appositamente costituite, l'attività imprenditoriale in ambito immobiliare, ove mettevano a frutto la loro professionalità di architetti, attività che intendevano svolgere anche in Svizzera.
L'appartamento che è stato destinato ad abitazione familiare, come emerge dalla suddetta consulenza tecnica disposta dal Tribunale di Palermo e prodotta in atti nel presente giudizio,
è stato comprato a Lugano, in via Beltramina n. 10, per mezzo di un mutuo bancario contratto nel 2009 dell'importo di € 119.852,00, intestato esclusivamente all'appellante.
Avuto riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, al costo complessivo dell'immobile destinato ad abitazione familiare e alla ripartizione tra i coniugi del costo stesso, il contributo fornito dall'appellato deve ritenersi del tutto congruo e proporzionato alle proprie sostanze e, quindi, irripetibile.
21 Deve quindi ritenersi raggiunta la prova che il credito oggetto di riconoscimento di debito non è mai sorto, da un lato, in quanto la società elvetica è stata costituita con fondi della appellante e, dall'altro, in quanto il contributo all'acquisto della casa familiare fornito dall'appellato è irripetibile ai sensi dell'art. 143 c.c.
8 22. Per le motivazioni esposte, in accoglimento del gravame, la sentenza appellata deve essere riformata, con integrale accoglimento della opposizione spiegata dalla odierna appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2015.
23.Le spese di lite del doppio grado di giudizio, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di , in riforma della Controparte_1
sentenza n. 4096/2018 resa il 27 settembre 2018 dal Tribunale di Palermo, accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2015 del 12/19 gennaio 2015.
[...]
Pone a carico dell'appellato, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in €
7.200,00 per il primo grado ed in € 7.100,00 per l'appello, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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