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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
Dott.ssa ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1378/2024 RGAC, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza 10 dicembre 2025
TRA
C.F._1 ) rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Parte_1 (C.F.
Abate giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
) rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Controparte_1 (C.F. C.F. 2
Salvati giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI Per parte appellante < ... Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere l'appello e pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare il sig. Controparte_1 al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese legali del giudizio di primo grado con attribuzione delle stesse al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo. Confermare nel merito la sentenza nella parte in cui si dichiara il difetto di giurisdizione dal Tribunale di
Castrovillari, in favore del Giudice tedesco, non impugnata in questa sede, nonché tutte le altre parti della stessa non impugnate. Il tutto con condanna, in ogni caso, della parte appellata al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Emettere eventualmente ogni altro connesso e consequenziale provvedimento di giustizia”. ...Per parte appellata < "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattese e respinte le contrarie deduzioni, richieste e conclusioni, che tutte si impugnano e contestano, così provvedere: 1) preliminarmente, dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; 2) nel merito, rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 507/2024 del Tribunale di Castrovillari;
3) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre r.s.g. (15%) e accessori come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. ".
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi il
Tribunale di Castrovillari, Parte_1 ai fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla metà di dieci buoni fruttiferi postali, cointestati con parte convenuta, e conseguentemente di condannare la stessa alla restituzione di € 12.500,00, oltre interessi.
A fondamento delle proprie ragioni, ha dedotto quanto segue.
Controparte_1 insieme alla ex moglie Nel mese di aprile del 2007 Parte_1 ha venduto un appartamento per € 22.000 e ha investito detto importo, con l'aggiunta di ulteriori € 3.000,00, in dieci buoni fruttiferi postali, ciascuno dall'importo di € 2.500,00, cointestati agli ex coniugi. Nel 2019, parte convenuta ha provveduto ad incassare detti buoni, senza corrispondere la metà del valore degli stessi a parte attrice.
Si è costituita parte convenuta, la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del
Giudice italiano in favore del Giudice tedesco e nel merito ha contestato la fondatezza della domanda attorea.
All'udienza del 20.11.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 507/2024 pubblicata il 20.03.2024 il Tribunale di Castrovillari ha così provveduto:
"1. accoglie l'eccezione di parte convenuta e, per l'effetto, declina la propria giurisdizione a beneficio del Giudice nazionale tedesco;
2. Assegna alle parti termine di novanta giorni per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente;
3. Compensa le spese".
In particolare il Tribunale, dopo avere constatato che parte convenuta è residente in [...], come risultante dal certificato in atti e dalla circostanza che l'atto di citazione le è stato notificato presso l'indirizzo di residenza in Germania, ha accertato l'insussistenza della giurisdizione del Giudice italiano, in base a quanto previsto dall'art. 3 L. 218/1995, secondo il quale “la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge” e dall'art. 4 del Regolamento 1215/2012, secondo il quale "le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro". Ha inoltre rilevato che parte convenuta non ha accettato neppure tacitamente la giurisdizione italiana, avendo sollevato tempestivamente l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha compensato le spese di lite in ragione del collegamento della vicenda obbligatoria con l'ordinamento italiano, dal momento che si tratta di cittadini italiani ed ex coniugi compaesani, e in virtù della mancata accettazione della giurisdizione italiana da parte della convenuta.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, Parte_1 ha proposto appello con atto di citazione notificato il 27
settembre 2024 affidandolo al motivo che si esaminerà.
Con comparsa depositata il 28 febbraio 2025 si è costituito in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
All'esito della prima udienza, il consigliere istruttore, rilevando che la causa in ragione delle questioni sollevate potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni davanti a sé, con avviso alle parti che all'esito la causa sarebbe stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Precisate le conclusioni davanti all'istruttore la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 10 dicembre 2025.
Detta udienza è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato note
§ 3. Le valutazioni della Corte
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, spiegata dall'appellato, in quanto il motivo di appello, formulato da parte appellante, presenta i caratteri della specificità e risulta adeguatamente motivato. Nello specifico è stata contestata in maniera pertinente e dettagliata la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di lite, dal momento che
è stata accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione spiegata da parte convenuta.
3.1. Con un primo ed unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c."
Il motivo articolato è volto a censurare la sentenza nella parte in cui il Giudicante ha ritenuto di dover compensare le spese di lite, nonostante abbia pienamente accolto le argomentazioni ed eccezioni sollevate da parte convenuta ed attuale appellante. Quest'ultima ritiene che non sia configurabile, nel caso di specie, alcuna ipotesi che possa giustificare la compensazione, dal momento che non si verserebbe in una fattispecie di soccombenza reciproca, né di questione di assoluta novità o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti e non sussisterebbero neppure altri gravi motivi. Considera inoltre detta decisione "punitiva", in quanto basata, oltre che sul collegamento della vicenda obbligatoria con l'ordinamento nazionale, anche sulla circostanza che parte convenuta abbia deciso di non accettare la giurisdizione italiana, nonostante la sua eccezione fosse pienamente conforme alla normativa interna ed europea.
Il motivo è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
In materia di spese di lite, la regola, fissata dall'art. 91 c.p.c., prevede che le spese seguono la soccombenza, mentre l'eccezione è rappresentata dalla compensazione delle stesse (art. 92 c.p.c.), la quale si concreta in un provvedimento giudiziale di diniego della refusione delle spese processuali, lasciando così operare in via definitiva il principio dell'anticipazione, in forza del quale ogni parte sopporta le spese relative agli atti che compie e che richiede.
Trattandosi per l'appunto di un'eccezione, la compensazione può essere disposta solamente nei casi previsti dalla legge, ovvero nell'ipotesi di soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza e, infine, ove ricorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, così come stabilito dalla Corte costituzionale (sent. N. 77 del 2018).
Nel caso di specie, non viene certamente in rilievo un'ipotesi di soccombenza reciproca, dal momento che il giudizio è stato definito in rito con il solo accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione, spiegata da parte convenuta, e neppure sono state trattate questioni nuove o che sono state interessate da mutamenti giurisprudenziali.
Rispetto alle altre gravi ed eccezionali ragioni, è stato affermato che non è possibile enunciare, anche in chiave esemplificativa, tutte le possibili situazioni integranti detti motivi, ma, dalla sterminata casistica, gli stessi sono stati ravvisati, tra le altre, nelle situazioni di novità, particolarità o complessità delle questioni giuridiche trattate (Cass. civ. S.U. n. 9597 del 15.11.1994, Cass. civ. n. 8210 del
23.05.2003), ovvero nell'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale (Cass. civ. S.U. n. 20598 del 30.07.2008, Corte d'Appello di Roma n. 2812 del 18.09.2025); in altri termini, in presenza di processi complessi in punto di diritto o di fatto. Nel caso in esame, le questioni giuridiche esaminate non hanno presentato particolarità o complessità, dal momento che la normativa interna ed europea, in materia, è chiara nello stabilire che la giurisdizione appartiene al Giudice italiano solo a condizione che il convenuto sia ivi residente o domiciliato. Neppure in punto di accertamenti di fatto sono state riscontrate difficoltà, in quanto la circostanza che la convenuta fosse residente in [...]è risultata presto chiara, in forza del certificato in atti, e non contestata dall'attore, odierno appellato, il quale ha provveduto a notificare l'atto di citazione di primo grado già presso l'indirizzo di residenza della controparte in Germania. Il collegamento della vicenda obbligatoria con l'ordinamento interno, in ragione del fatto che le parti sono cittadini italiani e compaesani, non rappresenta un grave ed eccezionale motivo per disporre la compensazione delle spese, né la circostanza che la convenuta abbia deciso di non accettare la giurisdizione italiana può essere valorizzata, ai fini della compensazione delle spese, trattandosi di un suo diritto, riconosciuto dalla normativa sia interna che europea.
Di conseguenza, nel caso di specie, deve operare il principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c.; pertanto l'appello deve essere accolto e le spese di primo grado deve essere poste in capo a CP_1
Parte_1 la cui eccezione di difetto di giurisdizione è stata[...] essendo risultata vittoriosa
,
pienamente accolta dal giudice di primo grado.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere accolto.
Le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello seguono, dunque, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal
DM n. 147 del 2022 applicati nei valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento che per il primo grado viene determinato in ragione del valore della domanda proposta e quindi della somma richiesta in restituzione, mentre per il presente grado viene individuato in ragione dell'importo spettante a titolo di spese di lite per il primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la
Controparte_1 così sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 507/2024 e nei confronti di provvede: in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l'appellato al pagamento nei confronti dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in
€ 2540 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; condanna l'appellato al pagamento nei confronti dell'appellante delle spese di liti di questo grado del giudizio che liquida in € 174 per spese vive ed € 1458 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; distrae le spese in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Così deciso 16 dicembre 2025
La Presidente
IL RR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dott.ssa Francesca Scerbo, nominata con DM 3 settembre 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
Dott.ssa ANNA MARIA TORCHIA CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1378/2024 RGAC, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza 10 dicembre 2025
TRA
C.F._1 ) rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Parte_1 (C.F.
Abate giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
) rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Controparte_1 (C.F. C.F. 2
Salvati giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI Per parte appellante < ... Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere l'appello e pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare il sig. Controparte_1 al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese legali del giudizio di primo grado con attribuzione delle stesse al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo. Confermare nel merito la sentenza nella parte in cui si dichiara il difetto di giurisdizione dal Tribunale di
Castrovillari, in favore del Giudice tedesco, non impugnata in questa sede, nonché tutte le altre parti della stessa non impugnate. Il tutto con condanna, in ogni caso, della parte appellata al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Emettere eventualmente ogni altro connesso e consequenziale provvedimento di giustizia”. ...Per parte appellata < "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattese e respinte le contrarie deduzioni, richieste e conclusioni, che tutte si impugnano e contestano, così provvedere: 1) preliminarmente, dichiarare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; 2) nel merito, rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 507/2024 del Tribunale di Castrovillari;
3) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre r.s.g. (15%) e accessori come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. ".
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi il
Tribunale di Castrovillari, Parte_1 ai fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla metà di dieci buoni fruttiferi postali, cointestati con parte convenuta, e conseguentemente di condannare la stessa alla restituzione di € 12.500,00, oltre interessi.
A fondamento delle proprie ragioni, ha dedotto quanto segue.
Controparte_1 insieme alla ex moglie Nel mese di aprile del 2007 Parte_1 ha venduto un appartamento per € 22.000 e ha investito detto importo, con l'aggiunta di ulteriori € 3.000,00, in dieci buoni fruttiferi postali, ciascuno dall'importo di € 2.500,00, cointestati agli ex coniugi. Nel 2019, parte convenuta ha provveduto ad incassare detti buoni, senza corrispondere la metà del valore degli stessi a parte attrice.
Si è costituita parte convenuta, la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del
Giudice italiano in favore del Giudice tedesco e nel merito ha contestato la fondatezza della domanda attorea.
All'udienza del 20.11.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni;
il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 507/2024 pubblicata il 20.03.2024 il Tribunale di Castrovillari ha così provveduto:
"1. accoglie l'eccezione di parte convenuta e, per l'effetto, declina la propria giurisdizione a beneficio del Giudice nazionale tedesco;
2. Assegna alle parti termine di novanta giorni per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente;
3. Compensa le spese".
In particolare il Tribunale, dopo avere constatato che parte convenuta è residente in [...], come risultante dal certificato in atti e dalla circostanza che l'atto di citazione le è stato notificato presso l'indirizzo di residenza in Germania, ha accertato l'insussistenza della giurisdizione del Giudice italiano, in base a quanto previsto dall'art. 3 L. 218/1995, secondo il quale “la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge” e dall'art. 4 del Regolamento 1215/2012, secondo il quale "le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro". Ha inoltre rilevato che parte convenuta non ha accettato neppure tacitamente la giurisdizione italiana, avendo sollevato tempestivamente l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Ha compensato le spese di lite in ragione del collegamento della vicenda obbligatoria con l'ordinamento italiano, dal momento che si tratta di cittadini italiani ed ex coniugi compaesani, e in virtù della mancata accettazione della giurisdizione italiana da parte della convenuta.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, Parte_1 ha proposto appello con atto di citazione notificato il 27
settembre 2024 affidandolo al motivo che si esaminerà.
Con comparsa depositata il 28 febbraio 2025 si è costituito in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
All'esito della prima udienza, il consigliere istruttore, rilevando che la causa in ragione delle questioni sollevate potesse essere decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni davanti a sé, con avviso alle parti che all'esito la causa sarebbe stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Precisate le conclusioni davanti all'istruttore la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 10 dicembre 2025.
Detta udienza è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato note
§ 3. Le valutazioni della Corte
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, spiegata dall'appellato, in quanto il motivo di appello, formulato da parte appellante, presenta i caratteri della specificità e risulta adeguatamente motivato. Nello specifico è stata contestata in maniera pertinente e dettagliata la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di lite, dal momento che
è stata accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione spiegata da parte convenuta.
3.1. Con un primo ed unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c."
Il motivo articolato è volto a censurare la sentenza nella parte in cui il Giudicante ha ritenuto di dover compensare le spese di lite, nonostante abbia pienamente accolto le argomentazioni ed eccezioni sollevate da parte convenuta ed attuale appellante. Quest'ultima ritiene che non sia configurabile, nel caso di specie, alcuna ipotesi che possa giustificare la compensazione, dal momento che non si verserebbe in una fattispecie di soccombenza reciproca, né di questione di assoluta novità o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti e non sussisterebbero neppure altri gravi motivi. Considera inoltre detta decisione "punitiva", in quanto basata, oltre che sul collegamento della vicenda obbligatoria con l'ordinamento nazionale, anche sulla circostanza che parte convenuta abbia deciso di non accettare la giurisdizione italiana, nonostante la sua eccezione fosse pienamente conforme alla normativa interna ed europea.
Il motivo è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
In materia di spese di lite, la regola, fissata dall'art. 91 c.p.c., prevede che le spese seguono la soccombenza, mentre l'eccezione è rappresentata dalla compensazione delle stesse (art. 92 c.p.c.), la quale si concreta in un provvedimento giudiziale di diniego della refusione delle spese processuali, lasciando così operare in via definitiva il principio dell'anticipazione, in forza del quale ogni parte sopporta le spese relative agli atti che compie e che richiede.
Trattandosi per l'appunto di un'eccezione, la compensazione può essere disposta solamente nei casi previsti dalla legge, ovvero nell'ipotesi di soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza e, infine, ove ricorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, così come stabilito dalla Corte costituzionale (sent. N. 77 del 2018).
Nel caso di specie, non viene certamente in rilievo un'ipotesi di soccombenza reciproca, dal momento che il giudizio è stato definito in rito con il solo accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione, spiegata da parte convenuta, e neppure sono state trattate questioni nuove o che sono state interessate da mutamenti giurisprudenziali.
Rispetto alle altre gravi ed eccezionali ragioni, è stato affermato che non è possibile enunciare, anche in chiave esemplificativa, tutte le possibili situazioni integranti detti motivi, ma, dalla sterminata casistica, gli stessi sono stati ravvisati, tra le altre, nelle situazioni di novità, particolarità o complessità delle questioni giuridiche trattate (Cass. civ. S.U. n. 9597 del 15.11.1994, Cass. civ. n. 8210 del
23.05.2003), ovvero nell'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale (Cass. civ. S.U. n. 20598 del 30.07.2008, Corte d'Appello di Roma n. 2812 del 18.09.2025); in altri termini, in presenza di processi complessi in punto di diritto o di fatto. Nel caso in esame, le questioni giuridiche esaminate non hanno presentato particolarità o complessità, dal momento che la normativa interna ed europea, in materia, è chiara nello stabilire che la giurisdizione appartiene al Giudice italiano solo a condizione che il convenuto sia ivi residente o domiciliato. Neppure in punto di accertamenti di fatto sono state riscontrate difficoltà, in quanto la circostanza che la convenuta fosse residente in [...]è risultata presto chiara, in forza del certificato in atti, e non contestata dall'attore, odierno appellato, il quale ha provveduto a notificare l'atto di citazione di primo grado già presso l'indirizzo di residenza della controparte in Germania. Il collegamento della vicenda obbligatoria con l'ordinamento interno, in ragione del fatto che le parti sono cittadini italiani e compaesani, non rappresenta un grave ed eccezionale motivo per disporre la compensazione delle spese, né la circostanza che la convenuta abbia deciso di non accettare la giurisdizione italiana può essere valorizzata, ai fini della compensazione delle spese, trattandosi di un suo diritto, riconosciuto dalla normativa sia interna che europea.
Di conseguenza, nel caso di specie, deve operare il principio della soccombenza di cui all'art.91 c.p.c.; pertanto l'appello deve essere accolto e le spese di primo grado deve essere poste in capo a CP_1
Parte_1 la cui eccezione di difetto di giurisdizione è stata[...] essendo risultata vittoriosa
,
pienamente accolta dal giudice di primo grado.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere accolto.
Le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello seguono, dunque, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal
DM n. 147 del 2022 applicati nei valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento che per il primo grado viene determinato in ragione del valore della domanda proposta e quindi della somma richiesta in restituzione, mentre per il presente grado viene individuato in ragione dell'importo spettante a titolo di spese di lite per il primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la
Controparte_1 così sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 507/2024 e nei confronti di provvede: in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l'appellato al pagamento nei confronti dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in
€ 2540 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; condanna l'appellato al pagamento nei confronti dell'appellante delle spese di liti di questo grado del giudizio che liquida in € 174 per spese vive ed € 1458 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; distrae le spese in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Così deciso 16 dicembre 2025
La Presidente
IL RR
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dott.ssa Francesca Scerbo, nominata con DM 3 settembre 2025.