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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/01/2024, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
RG n. 763/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente relatore/estensore dott. Antonio Stanislao FIDUCCIA Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale di contenzioso civile n. 763 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2023 con termine per deposito documenti e vertente tra
( ), nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Salvatore Carmelo Occhiuto ed elettivamente domiciliata in Avezzano presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso e
( ), nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Edmondo Panella ed elettivamente domiciliato in Avezzano presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“CHIEDONO che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 706 c.p.c., fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi innanzi a sé per il tentativo di conciliazione e in mancanza, statuire quanto appresso:
1) pronunci la separazione personale dei predetti coniugi, i quali vivranno separati e liberi nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicazione della variazione di indirizzo e recapito telefonico;
2) dichiari che la casa coniugale sita a Luco dei Marsi e di esclusiva proprietà del sig. Parte_2
resti, nella sua materiale disponibilità;
[...]
3) la sig.ra , trasferitasi in altra abitazione dall'aprile del 2022, provvederà ad asportare dalla Pt_1 casa coniugale prima della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale gli arredi di sua esclusiva proprietà quali: camera da letto, tavolo da pranzo con sedie, credenza, numero 2 televisori, stoviglie e biancheria necessarie alle proprie esigenze;
4) rilevato che sia la sig.ra che il sig. svolgono attività lavorativa che, anche se Pt_1 Parte_2 saltuaria, consente loro di reperire i mezzi di sussistenza, i coniugi convengono che non venga riconosciuto alcun assegno di mantenimento;
5) Le autovetture di proprietà esclusiva dei coniugi resteranno nella loro materiale disponibilità e dovranno sostenerne ogni spesa necessaria;
6) I sigg.ri e prestano sin da ora l'autorizzazione alle autorità competenti al Pt_1 Parte_2 rilascio del passaporto per loro stessi, senza che venga richiesto il consenso dell'altro coniuge.
7) Il Giudice ordini all'ufficiale dello stato civile del comune di Luco dei Marsi, di procedere all'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2007,
N. 4, P. II, S. A.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.6.2023, e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio a Luco dei Marsi in data 28.4.2007 alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza presidenziale del 6.11.2023, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle istanze formulate, chiedendone l'accoglimento, ed il presidente ha trattenuto la causa in decisione;
con successiva ordinanza del 20.12.2023, rilevata l'assenza, tra la documentazione prodotta, del ricorso sottoscritto tra le parti, il Presidente ha assegnato termine alle parti per deposito del documento mancante e, all'esito, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei coniugi può trovare accoglimento in quanto, come dichiarato dagli stessi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile, sussistendo, dunque, il presupposto di cui all'art. 151 primo comma c.c. ai fini della pronuncia richiesta.
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
ed autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui al ricorso
[...]
OMOLOGA le condizioni di separazione previste nel ricorso introduttivo come sopra riportate.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Luco dei Marsi (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 4, parte II,
S. A, dell'anno 2007.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 23.12.2024
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Proia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria PROIA Presidente relatore/estensore dott. Antonio Stanislao FIDUCCIA Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale di contenzioso civile n. 763 dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2023 con termine per deposito documenti e vertente tra
( ), nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Salvatore Carmelo Occhiuto ed elettivamente domiciliata in Avezzano presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso e
( ), nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Edmondo Panella ed elettivamente domiciliato in Avezzano presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“CHIEDONO che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell'art. 706 c.p.c., fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi innanzi a sé per il tentativo di conciliazione e in mancanza, statuire quanto appresso:
1) pronunci la separazione personale dei predetti coniugi, i quali vivranno separati e liberi nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicazione della variazione di indirizzo e recapito telefonico;
2) dichiari che la casa coniugale sita a Luco dei Marsi e di esclusiva proprietà del sig. Parte_2
resti, nella sua materiale disponibilità;
[...]
3) la sig.ra , trasferitasi in altra abitazione dall'aprile del 2022, provvederà ad asportare dalla Pt_1 casa coniugale prima della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale gli arredi di sua esclusiva proprietà quali: camera da letto, tavolo da pranzo con sedie, credenza, numero 2 televisori, stoviglie e biancheria necessarie alle proprie esigenze;
4) rilevato che sia la sig.ra che il sig. svolgono attività lavorativa che, anche se Pt_1 Parte_2 saltuaria, consente loro di reperire i mezzi di sussistenza, i coniugi convengono che non venga riconosciuto alcun assegno di mantenimento;
5) Le autovetture di proprietà esclusiva dei coniugi resteranno nella loro materiale disponibilità e dovranno sostenerne ogni spesa necessaria;
6) I sigg.ri e prestano sin da ora l'autorizzazione alle autorità competenti al Pt_1 Parte_2 rilascio del passaporto per loro stessi, senza che venga richiesto il consenso dell'altro coniuge.
7) Il Giudice ordini all'ufficiale dello stato civile del comune di Luco dei Marsi, di procedere all'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2007,
N. 4, P. II, S. A.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.6.2023, e hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio a Luco dei Marsi in data 28.4.2007 alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza presidenziale del 6.11.2023, fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle istanze formulate, chiedendone l'accoglimento, ed il presidente ha trattenuto la causa in decisione;
con successiva ordinanza del 20.12.2023, rilevata l'assenza, tra la documentazione prodotta, del ricorso sottoscritto tra le parti, il Presidente ha assegnato termine alle parti per deposito del documento mancante e, all'esito, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei coniugi può trovare accoglimento in quanto, come dichiarato dagli stessi, la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile, sussistendo, dunque, il presupposto di cui all'art. 151 primo comma c.c. ai fini della pronuncia richiesta.
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
ed autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui al ricorso
[...]
OMOLOGA le condizioni di separazione previste nel ricorso introduttivo come sopra riportate.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Luco dei Marsi (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 4, parte II,
S. A, dell'anno 2007.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 23.12.2024
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Proia