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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/10/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/6/2022
DA
Parte_1
Con l'Avv.to SANTAROSSA CLAUDIO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con gli Avv.ti SBRIZZI LAURA e BENVENUTI ANDREA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 27/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro, consistito nella partecipazione continuativa della signora alla impresa famigliare costituita dall'ex marito Parte_1
signor , e di conseguenza condannare il convenuto resistente alla corresponsione in favore CP_1
della ricorrente della somma di € 115.243,00, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa;
oltre alla rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA.
PER LA RESISTENTE
Nel merito:
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare ogni domanda ex adverso proposta perché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata;
- con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/6/2022 la signora , nel premettere di aver contratto Parte_1
matrimonio con il signor il 13 ottobre 1996 e che il rapporto coniugale era proseguito sino al 6 CP_1
aprile 2021 allorquando veniva pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi divenuta definitiva il 7/2/2022, ha inteso evocare in giudizio quest'ultimo onde sentir dichiarare che tra le parti era intercorso dal 2012 al 2018 un rapporto di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis cc. avente ad oggetto attività edile di tipo artigianale con attribuzione degli utili a favore della medesima fissata nella misura del
49%.
Nel precisare l'odierna attrice che l'attività prestata nell'impresa familiare era sia di carattere amministrativo che manuale con interventi di riparazione sino alla costruzioni di pareti in muratura, del tetto e alla tinteggiatura venendo esercitata in modo continuativo con un impegno di circa 60 ore la settimana, chiedeva conclusivamente la condanna del coniuge al pagamento in proprio favore della somma di €
115.243,00 ovvero di quella maggiore o minore risultante dovuta in corso di causa.
Osserva l'adito Tribunale come la pretesa giudizialmente azionata non sia meritevole di accoglimento, rivestendo in proposito carattere dirimente il contenuto dell'esaustiva consulenza tecnica affidata al ragionier il quale, all'esito di approfondita indagine attraverso la disamina dei rendiconti Parte_2
necessariamente acquisiti, ha inteso precisare:
• che sotto il profilo economico ciò che rileva ai fini dell'individuazione dell'utile netto ex art. 230 bis cc. era il rendiconto dell'impresa e non il reddito imponibile fiscale con la conseguenza che l'utile netto, una volta depurato da ogni onere anche per i necessari reinvestimenti per la continuità dell'attività dell'impresa, poteva essere all'evidenza destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (pg. 4 relazione);
• che la contabilità della ditta individuale, essendo tenuta nella forma semplificata, non ha reso possibile la rilevazione del patrimonio netto iniziale e finale dell'impresa familiare (pg. 11);
• che il nucleo familiare era costituito all'epoca da 5 componenti ciò significando che il fabbisogno – vuoi anche per il fatto che la destinazione dei pagamenti di periodiche rate di un mutuo in quegli anni ha giocoforza ridotto la disponibilità finanziaria della famiglia – Pt_1 [...]
– “ERA CERTAMENTE TALE DA ASSORBIRE OGNI RISORSA FINANZIARIA CP_1 CHE, PER QUANTO APPURATO, DERIVAVA SOLO DALL'IMPRESA FAMILIARE” (pg. 5 relazione);
• che già sulla base dei rendiconti acquisiti nel periodo 2012-2018 da cui rilevare l'utile al lordo degli oneri previdenziali e fiscali è dato evincere che “la disponibilità finanziaria derivata dall'attività dell'impresa familiare sia stata NECESSARIAMENTE ED IMMEDIATAMENTE
ASSORBITA dal fabbisogno familiare costituito da n. 5 componenti” (pg. 9 relazione);
• che “è però L'ESAME DEGLI ESTRATTI CONTO che evidenzia inequivocabilmente l'utilizzo di ogni disponibilità per il sostentamento della famiglia di cinque componenti” (pg. 9 relazione);
• che “i prelievi per contanti sono stati sempre destinati a spese per la famiglia in assenza di diversa indicazione” (pg. 10 relazione);
• che “i saldi del conto corrente bancario alla fine di ogni singolo anno presente in atti NON
EVIDENZIANO MAI RISORSE ECCEDENTI LE REALI NECESSITÀ DI
SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA SE NON ADDIRITTURA SALDI NEGATIVI come nel 2015, 2016, 2018” come evidenziato nella tabella allegata (pgg. 10-11);
• che nulla è stato rilevato in atti in merito alla esistenza di conti correnti e immobili in Libano intestati ai coniugi precisando che sull'unico conto corrente prodotto operavano entrambi i coniugi (pg. 12);
• che non vi è alcuna evidenza in atti di causa di acquisti di beni di lusso da parte del signor
[...]
(pg. 13); CP_1
• che non sono emerse in corso di CTU indicazioni in merito a versamenti in contanti nel conto corrente su cui avevano accesso i coniugi che permettano di individuare utili superiori all'utile netto dell'impresa (pg. 13);
• che l'azienda è in quanto, per la tipicità dell'attività di mero lavoro edile Parte_3 con solo apporto manuale, è dotata solo di attrezzatura minuta di ausilio all'attività manuale segnalando altresì una posizione debitoria complessiva che porta all'evidente deficit patrimoniale corrente con la conseguenza che “NON SUSSISTE ALCUN INCREMENTO DI
VALORE DAL 2012 al 2018” (pg. 13).
Alla luce delle esposte argomentazioni appare pertanto coerente e del tutto condivisibile la conclusione a cui è pervenuto il nominato CTU nel senso di nulla riconoscere alla signora anche in Parte_1 considerazione delle documentate posizioni debitorie (bancarie, verso fornitori, erariali) sì da pervenire all'inesistenza di un netto patrimoniale da attribuire al collaboratore familiare (pgg. 14 e 15 relazione). Considerazione queste che non appaiono minimamente scalfite dalle copiose e per certi versi ultronee deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa.
Le spese di lite nonché il costo dell'espletata CTU, in virtù del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'odierna ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Respinge le domande formulate dall'odierna ricorrente.
2) Condanna altresì quest'ultima a rifondere ai procuratori antistatari del convenuto le CP_1 spese di lite complessivamente liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge nonché a corrispondere al rag. il costo dell'espletata CTU contabile, complessivamente Parte_2
determinato in € 3.500,00 oltre contributo previdenziale del 4% e IVA 22%.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 27/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/6/2022
DA
Parte_1
Con l'Avv.to SANTAROSSA CLAUDIO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con gli Avv.ti SBRIZZI LAURA e BENVENUTI ANDREA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 27/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro, consistito nella partecipazione continuativa della signora alla impresa famigliare costituita dall'ex marito Parte_1
signor , e di conseguenza condannare il convenuto resistente alla corresponsione in favore CP_1
della ricorrente della somma di € 115.243,00, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa;
oltre alla rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA.
PER LA RESISTENTE
Nel merito:
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o rigettare ogni domanda ex adverso proposta perché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata;
- con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/6/2022 la signora , nel premettere di aver contratto Parte_1
matrimonio con il signor il 13 ottobre 1996 e che il rapporto coniugale era proseguito sino al 6 CP_1
aprile 2021 allorquando veniva pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi divenuta definitiva il 7/2/2022, ha inteso evocare in giudizio quest'ultimo onde sentir dichiarare che tra le parti era intercorso dal 2012 al 2018 un rapporto di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis cc. avente ad oggetto attività edile di tipo artigianale con attribuzione degli utili a favore della medesima fissata nella misura del
49%.
Nel precisare l'odierna attrice che l'attività prestata nell'impresa familiare era sia di carattere amministrativo che manuale con interventi di riparazione sino alla costruzioni di pareti in muratura, del tetto e alla tinteggiatura venendo esercitata in modo continuativo con un impegno di circa 60 ore la settimana, chiedeva conclusivamente la condanna del coniuge al pagamento in proprio favore della somma di €
115.243,00 ovvero di quella maggiore o minore risultante dovuta in corso di causa.
Osserva l'adito Tribunale come la pretesa giudizialmente azionata non sia meritevole di accoglimento, rivestendo in proposito carattere dirimente il contenuto dell'esaustiva consulenza tecnica affidata al ragionier il quale, all'esito di approfondita indagine attraverso la disamina dei rendiconti Parte_2
necessariamente acquisiti, ha inteso precisare:
• che sotto il profilo economico ciò che rileva ai fini dell'individuazione dell'utile netto ex art. 230 bis cc. era il rendiconto dell'impresa e non il reddito imponibile fiscale con la conseguenza che l'utile netto, una volta depurato da ogni onere anche per i necessari reinvestimenti per la continuità dell'attività dell'impresa, poteva essere all'evidenza destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (pg. 4 relazione);
• che la contabilità della ditta individuale, essendo tenuta nella forma semplificata, non ha reso possibile la rilevazione del patrimonio netto iniziale e finale dell'impresa familiare (pg. 11);
• che il nucleo familiare era costituito all'epoca da 5 componenti ciò significando che il fabbisogno – vuoi anche per il fatto che la destinazione dei pagamenti di periodiche rate di un mutuo in quegli anni ha giocoforza ridotto la disponibilità finanziaria della famiglia – Pt_1 [...]
– “ERA CERTAMENTE TALE DA ASSORBIRE OGNI RISORSA FINANZIARIA CP_1 CHE, PER QUANTO APPURATO, DERIVAVA SOLO DALL'IMPRESA FAMILIARE” (pg. 5 relazione);
• che già sulla base dei rendiconti acquisiti nel periodo 2012-2018 da cui rilevare l'utile al lordo degli oneri previdenziali e fiscali è dato evincere che “la disponibilità finanziaria derivata dall'attività dell'impresa familiare sia stata NECESSARIAMENTE ED IMMEDIATAMENTE
ASSORBITA dal fabbisogno familiare costituito da n. 5 componenti” (pg. 9 relazione);
• che “è però L'ESAME DEGLI ESTRATTI CONTO che evidenzia inequivocabilmente l'utilizzo di ogni disponibilità per il sostentamento della famiglia di cinque componenti” (pg. 9 relazione);
• che “i prelievi per contanti sono stati sempre destinati a spese per la famiglia in assenza di diversa indicazione” (pg. 10 relazione);
• che “i saldi del conto corrente bancario alla fine di ogni singolo anno presente in atti NON
EVIDENZIANO MAI RISORSE ECCEDENTI LE REALI NECESSITÀ DI
SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA SE NON ADDIRITTURA SALDI NEGATIVI come nel 2015, 2016, 2018” come evidenziato nella tabella allegata (pgg. 10-11);
• che nulla è stato rilevato in atti in merito alla esistenza di conti correnti e immobili in Libano intestati ai coniugi precisando che sull'unico conto corrente prodotto operavano entrambi i coniugi (pg. 12);
• che non vi è alcuna evidenza in atti di causa di acquisti di beni di lusso da parte del signor
[...]
(pg. 13); CP_1
• che non sono emerse in corso di CTU indicazioni in merito a versamenti in contanti nel conto corrente su cui avevano accesso i coniugi che permettano di individuare utili superiori all'utile netto dell'impresa (pg. 13);
• che l'azienda è in quanto, per la tipicità dell'attività di mero lavoro edile Parte_3 con solo apporto manuale, è dotata solo di attrezzatura minuta di ausilio all'attività manuale segnalando altresì una posizione debitoria complessiva che porta all'evidente deficit patrimoniale corrente con la conseguenza che “NON SUSSISTE ALCUN INCREMENTO DI
VALORE DAL 2012 al 2018” (pg. 13).
Alla luce delle esposte argomentazioni appare pertanto coerente e del tutto condivisibile la conclusione a cui è pervenuto il nominato CTU nel senso di nulla riconoscere alla signora anche in Parte_1 considerazione delle documentate posizioni debitorie (bancarie, verso fornitori, erariali) sì da pervenire all'inesistenza di un netto patrimoniale da attribuire al collaboratore familiare (pgg. 14 e 15 relazione). Considerazione queste che non appaiono minimamente scalfite dalle copiose e per certi versi ultronee deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa.
Le spese di lite nonché il costo dell'espletata CTU, in virtù del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'odierna ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Respinge le domande formulate dall'odierna ricorrente.
2) Condanna altresì quest'ultima a rifondere ai procuratori antistatari del convenuto le CP_1 spese di lite complessivamente liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge nonché a corrispondere al rag. il costo dell'espletata CTU contabile, complessivamente Parte_2
determinato in € 3.500,00 oltre contributo previdenziale del 4% e IVA 22%.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 27/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci