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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/09/2024, n. 8015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8015 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 23263/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 23263/2022, promossa con citazione notificata in data 7.6.2022,
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Milano Corso Vittorio Emanuele II n. 30 presso l'avv. Andrea Pazzini, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano via Ruggero di Lauria n. 4 presso l'avv. Nicola
Galeano, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Graziani per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA
pagina 1 di 8 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
L'opponente ha così concluso:
“IN RITO - autorizzare la chiamata in causa dell'asserita parte creditrice, verso cui intende formulare manleva e ristoro per indebito esercizio di diritto di credito, Cod. Fisc.: CP_2 P.IVA_2 con sede legale in 73100 Lecce (LE), Via Lodi n. 38, in persona del l.r.p.t., PEC « , Email_1 disponendo lo spostamento della prima udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, terzo comma,
c.p.c., onde consentire la citazione della predetta Società nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e per sentire accogliere anche nei suoi confronti le domande di cui infra.
IN RITO
- revocare il provvedimento monitorio n. 4393/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Milano in data
03.03.2022, pubblicato in data 10.03.2022, notificato a mani alla sig.ra Parte_1 in data 29.04.2022, in quanto emesso in favore di soggetto carente di legittimazione ad agire;
[...]
NEL MERITO
Nel merito, in subordine e salvo gravame
- rigettare tutte le domande proposte da siccome inammissibili, infondate, non dimostrate CP_1 nonché erroneamente determinate, per l'effetto assolvendone l'esponente;
- in subordine e nei confronti della terza chiamanda condannare la predetta società a CP_2 dover rifondere alla Sig.ra qualsiasi somma di denaro questa dovesse Parte_1 essere riconosciuta debitrice nei confronti di e ciò a titolo di manleva per e ristoro per CP_1 indebito esercizio di diritto di credito.
Sulle spese
Con vittoria di spese ex art. 96, comma I, c.p.c., oltre ai compensi dovuti ex D.M. n. 55 del 2014, spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. 4% , il tutto con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.”
L'opposta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria eccezione disattesa, dichiarare inammissibili tutte le domande proposte dall'opponente e di conseguenza, in accoglimento delle proposte eccezioni: Nel merito:
1) rigettare l'opposizione proposta da parte opponente nonché la domanda riconvenzionale in quanto infondata sia in fatto che in diritto, come ampliamente dedotto e motivato nel presente atto e assolutamente non provata;
2) di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto, ed ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione dello stesso in pendenza di opposizione, poiché l'opponente non ha addotto nessun elemento di prova scritta idonea che possa giustificare la fondatezza dell'opposizione;
3) accertare ex art 96 c.p.c. la responsabilità aggravata per quanto detto in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”
pagina 2 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7.6.2022 Parte_1
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 4393/2022, emesso in data 10.3.2022 dal
[...]
Tribunale di Milano, intimante il pagamento della somma di euro 56.000,00, oltre interessi e spese, in favore di CP_1
L'opponente espone:
- di aver stipulato un contratto di finanziamento con Prestitalia s.p.a. dell'importo di euro 75.000,00;
- che la Prestitalia s.p.a, a sua volta, ha stipulato un contratto di assicurazione con polizza n. 745058 con Net Insurance s.p.a. volto a garantire il rimborso del sopracitato finanziamento in caso di cessazione del rapporto di lavoro di Parte_1
[...]
- che, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro dell'opponente, la Prestitalia s.p.a. in data 7.4.2015 avrebbe richiesto l'indennizzo alla Net Insurance s.p.a.;
- che quest'ultima, liquidando l'indennizzo, si sarebbe surrogata nei diritti della
Prestitalia s.p.a.;
- che con contratto di cessione dei crediti pro soluto in data 18.6.2021 la Net Insurance
s.p.a. ha ceduto alla un portafoglio di crediti, tra i quali quello della parte CP_1
opponente, successivamente ceduti da quest'ultima alla CP_2
Tanto premesso, l'opponente eccepisce:
- la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, essendo titolare del credito la CP_2
[...]
- il superamento del tasso soglia, in quanto l'importo deliberato è pari ad euro 75.000,00 mentre l'importo erogato, al netto delle spese sostenute, è pari ad euro 45.203,57, evidenziando pertanto un tasso d'interesse pari al 21,21%.
pagina 3 di 8 Chiede, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto di tutte le domande proposte da e, in subordine, di condannare la terza chiamata a CP_1 CP_2
rifondere a qualsiasi somma di denaro in Parte_1
relazione alla quale la stessa dovesse essere riconosciuta debitrice nei confronti della
CP_1
Si è costituita in giudizio l'opposta la quale contesta quanto ex adverso dedotto, esponendo che parte opponente ha stipulato due contratti di finanziamento con la
Prestitalia s.p.a., il primo dell'importo di euro 75.000,00 (successivamente ceduto alla ed il secondo pari ad euro 74.880,00 (poi ceduto alla e CP_3 CP_3
successivamente alla garantiti, rispettivamente, dalla Net Insurance e dalla CP_2
Cattolica Assicurazione.
Il contratto di finanziamento oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo è solo il primo e, pertanto, la è unica titolare del credito. CP_3
Deduce, pertanto:
- la legittimazione attiva della CP_3
- la genericità della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione dell'importo di euro 29.796,43 a titolo di costi indebitamente sostenuti da parte opponente.
Chiede, pertanto, di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto ed infine confermare il decreto ingiuntivo opposto, concedendo la provvisoria esecuzione dello stesso.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione svolta sia infondata.
Preliminarmente rileva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte
(v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i pagina 4 di 8 rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
E', anzitutto, priva di pregio l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta per essere stato ceduto il credito posto alla base del decreto ingiuntivo dalla società
[...]
, già cessionaria della contraente Prestitalia s.p.a., alla società ed CP_1 CP_2
invero, come risulta dal contratto di cessione dei crediti in data 4.4.2019 (v. doc. nn. 6 e
7 opposta) -e in particolare dall'allegato A-, il credito ceduto è relativo al contratto n.
436403 (v. doc. n. 4 opposta) e non al contratto 436402 (v. doc. n. 1 fasc. monit.), che è invece il diverso finanziamento posto alla base del ricorso monitorio.
Non viene esaminata e decisa l'eccezione di prescrizione poiché formulata per la prima volta da parte opponente in sede di comparsa conclusionale e quindi tardivamente.
Tenuto conto che non appariva infondata l'eccezione svolta in modo specifico di usurarietà originaria del contratto de quo con riferimento agli interessi corrispettivi -ed invero tenuto conto dell'importo finanziato di euro 75.000,00, degli interessi corrispettivi e delle spese sostenute per commissioni e assicurazione avrebbe potuto essere stato superato il tasso soglia pari al 16,875% come da D.M. 18.6.2010- si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata affidata al dott. . Persona_1
In particolare è stato affidato al CTU il seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, esperito un tentativo di conciliazione, accerti il
C.t.u., sulla base del D.M. 18.6.2010, se il tasso degli interessi corrispettivi pattuito nel mutuo per cui è causa sia superiore al tasso soglia;
in caso positivo, ricalcoli il C.t.u.
l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato.”
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio -il quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i consulenti di parte e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09,
pagina 5 di 8 Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 5.12.2023, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
Con riferimento alla prima parte del quesito, il CTU ha provveduto ad analizzare il contratto n. 436402 al fine di verificare le condizioni contrattuali e i tassi effettivamente previsti dal contratto con specifico riferimento al tasso ISC, TAEG e al tasso nominale annuo. Il CTU ha rideterminato i tassi pattuiti sulla base delle condizioni contrattuali e ha ricostruito il piano di ammortamento da applicare al cliente.
A seguito delle verifiche svolte il CTU ha riscontrato che i tassi riportati nel contratto di finanziamento n. 436402 sono coerenti con le condizioni contrattuali pattuite e con il piano di ammortamento previsto dal contratto, che risulta in atti.
Con riferimento alla verifica dell'eventuale pattuizione di interessi corrispettivi superiori al tasso soglia usura, l'analisi svolta dal CTU ha rilevato che il contratto n. 436402, alla data di stipula del 18 luglio 2010, prevede un tasso TAEG (Tasso Annuo Effettivo
Globale) e un tasso ISC (Indicatore Sintetico di Costo) pari entrambi a 8,82% da raffrontarsi con un tasso soglia usura (determinato sulla base del D.M. 18.6.2010) alla data di stipula del contratto pari a 16,875% ovvero superiore al tasso degli interessi corrispettivi pattuiti alla data di stipula. Le condizioni contrattuali pattuite alla data di stipula del contratto n. 436402 non comportano l'applicazione di tassi corrispettivi superiori al tasso soglia previsto dalla normativa sull'usura ovvero superiori al tasso stabilito sulla base del D.M. 18.6.2010.
Osserva il Tribunale che è ben vero che il superamento del tasso-soglia va verificato con riferimento al TEG del contratto e non al TAEG, tuttavia in ogni caso il TAEG indicato nel contratto, pari a 8,82%, -indice che di per sé è più alto del TEG, poiché si calcola nello stesso modo ma comprende in più le tasse e le imposte- non è stato contestato specificamente da parte opponente ed è inferiore a 16,875%.
Aggiunge il CTU che, analizzando anche l'intera vita del contratto, tenuto conto che il tasso previsto del finanziamento è fisso e non variabile, il C.t.u. ha verificato anche l'eventuale usura sopravvenuta ovvero il C.t.u. ha verificato che gli interessi corrispettivi pagina 6 di 8 per l'intera durata del contratto non abbiano mai superato il tasso soglia usura per tempo vigente. Durante l'intera vita del contratto i tassi soglia usura per la tipologia di finanziamento in oggetto sono variati da un minimo del 13,88% a un massimo del
18,9125% ovvero sono risultati sempre superiori al tasso pattuito pari al 8,82%. Il C.t.u. ritiene, pertanto, che i tassi corrispettivi non abbiano comportato eventuale usura sopravvenuta durante la vita del finanziamento.
Il CTU ritiene, pertanto, che il contratto di finanziamento n. 436402 stipulato tra e la società Prestitalia s.p.a. non comporti la pattuizione Parte_1
di interessi corrispettivi applicati alla cliente in misura superiore al tasso soglia usura, né alla data di stipula né durante la vita del contratto.
Essendo infondata, l'opposizione proposta da Parte_1
va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 4393/2022, emesso in data 10.3.2022 dal Tribunale di Milano, che viene dichiarato esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannata a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico di parte opponente le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto,
-conferma il decreto ingiuntivo n. 4393/2022, emesso in data 10.3.2022 dal Tribunale di Milano, che viene dichiarato esecutivo;
-condanna a rimborsare alla società Parte_1 [...]
le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 14.103,00 per CP_1
compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
pagina 7 di 8 -pone definitivamente a carico di Pt_1
C.T.U. come liquidate in corso di causa.
Milano, 13.9.2024.
Il Giudice dott. Guido Macripò
le spese di Parte_1
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 23263/2022, promossa con citazione notificata in data 7.6.2022,
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Milano Corso Vittorio Emanuele II n. 30 presso l'avv. Andrea Pazzini, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano via Ruggero di Lauria n. 4 presso l'avv. Nicola
Galeano, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Graziani per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA
pagina 1 di 8 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
L'opponente ha così concluso:
“IN RITO - autorizzare la chiamata in causa dell'asserita parte creditrice, verso cui intende formulare manleva e ristoro per indebito esercizio di diritto di credito, Cod. Fisc.: CP_2 P.IVA_2 con sede legale in 73100 Lecce (LE), Via Lodi n. 38, in persona del l.r.p.t., PEC « , Email_1 disponendo lo spostamento della prima udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, terzo comma,
c.p.c., onde consentire la citazione della predetta Società nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e per sentire accogliere anche nei suoi confronti le domande di cui infra.
IN RITO
- revocare il provvedimento monitorio n. 4393/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Milano in data
03.03.2022, pubblicato in data 10.03.2022, notificato a mani alla sig.ra Parte_1 in data 29.04.2022, in quanto emesso in favore di soggetto carente di legittimazione ad agire;
[...]
NEL MERITO
Nel merito, in subordine e salvo gravame
- rigettare tutte le domande proposte da siccome inammissibili, infondate, non dimostrate CP_1 nonché erroneamente determinate, per l'effetto assolvendone l'esponente;
- in subordine e nei confronti della terza chiamanda condannare la predetta società a CP_2 dover rifondere alla Sig.ra qualsiasi somma di denaro questa dovesse Parte_1 essere riconosciuta debitrice nei confronti di e ciò a titolo di manleva per e ristoro per CP_1 indebito esercizio di diritto di credito.
Sulle spese
Con vittoria di spese ex art. 96, comma I, c.p.c., oltre ai compensi dovuti ex D.M. n. 55 del 2014, spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. 4% , il tutto con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario.”
L'opposta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria eccezione disattesa, dichiarare inammissibili tutte le domande proposte dall'opponente e di conseguenza, in accoglimento delle proposte eccezioni: Nel merito:
1) rigettare l'opposizione proposta da parte opponente nonché la domanda riconvenzionale in quanto infondata sia in fatto che in diritto, come ampliamente dedotto e motivato nel presente atto e assolutamente non provata;
2) di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto, ed ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione dello stesso in pendenza di opposizione, poiché l'opponente non ha addotto nessun elemento di prova scritta idonea che possa giustificare la fondatezza dell'opposizione;
3) accertare ex art 96 c.p.c. la responsabilità aggravata per quanto detto in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”
pagina 2 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7.6.2022 Parte_1
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 4393/2022, emesso in data 10.3.2022 dal
[...]
Tribunale di Milano, intimante il pagamento della somma di euro 56.000,00, oltre interessi e spese, in favore di CP_1
L'opponente espone:
- di aver stipulato un contratto di finanziamento con Prestitalia s.p.a. dell'importo di euro 75.000,00;
- che la Prestitalia s.p.a, a sua volta, ha stipulato un contratto di assicurazione con polizza n. 745058 con Net Insurance s.p.a. volto a garantire il rimborso del sopracitato finanziamento in caso di cessazione del rapporto di lavoro di Parte_1
[...]
- che, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro dell'opponente, la Prestitalia s.p.a. in data 7.4.2015 avrebbe richiesto l'indennizzo alla Net Insurance s.p.a.;
- che quest'ultima, liquidando l'indennizzo, si sarebbe surrogata nei diritti della
Prestitalia s.p.a.;
- che con contratto di cessione dei crediti pro soluto in data 18.6.2021 la Net Insurance
s.p.a. ha ceduto alla un portafoglio di crediti, tra i quali quello della parte CP_1
opponente, successivamente ceduti da quest'ultima alla CP_2
Tanto premesso, l'opponente eccepisce:
- la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, essendo titolare del credito la CP_2
[...]
- il superamento del tasso soglia, in quanto l'importo deliberato è pari ad euro 75.000,00 mentre l'importo erogato, al netto delle spese sostenute, è pari ad euro 45.203,57, evidenziando pertanto un tasso d'interesse pari al 21,21%.
pagina 3 di 8 Chiede, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto di tutte le domande proposte da e, in subordine, di condannare la terza chiamata a CP_1 CP_2
rifondere a qualsiasi somma di denaro in Parte_1
relazione alla quale la stessa dovesse essere riconosciuta debitrice nei confronti della
CP_1
Si è costituita in giudizio l'opposta la quale contesta quanto ex adverso dedotto, esponendo che parte opponente ha stipulato due contratti di finanziamento con la
Prestitalia s.p.a., il primo dell'importo di euro 75.000,00 (successivamente ceduto alla ed il secondo pari ad euro 74.880,00 (poi ceduto alla e CP_3 CP_3
successivamente alla garantiti, rispettivamente, dalla Net Insurance e dalla CP_2
Cattolica Assicurazione.
Il contratto di finanziamento oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo è solo il primo e, pertanto, la è unica titolare del credito. CP_3
Deduce, pertanto:
- la legittimazione attiva della CP_3
- la genericità della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione dell'importo di euro 29.796,43 a titolo di costi indebitamente sostenuti da parte opponente.
Chiede, pertanto, di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto ed infine confermare il decreto ingiuntivo opposto, concedendo la provvisoria esecuzione dello stesso.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione svolta sia infondata.
Preliminarmente rileva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte
(v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i pagina 4 di 8 rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
E', anzitutto, priva di pregio l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta per essere stato ceduto il credito posto alla base del decreto ingiuntivo dalla società
[...]
, già cessionaria della contraente Prestitalia s.p.a., alla società ed CP_1 CP_2
invero, come risulta dal contratto di cessione dei crediti in data 4.4.2019 (v. doc. nn. 6 e
7 opposta) -e in particolare dall'allegato A-, il credito ceduto è relativo al contratto n.
436403 (v. doc. n. 4 opposta) e non al contratto 436402 (v. doc. n. 1 fasc. monit.), che è invece il diverso finanziamento posto alla base del ricorso monitorio.
Non viene esaminata e decisa l'eccezione di prescrizione poiché formulata per la prima volta da parte opponente in sede di comparsa conclusionale e quindi tardivamente.
Tenuto conto che non appariva infondata l'eccezione svolta in modo specifico di usurarietà originaria del contratto de quo con riferimento agli interessi corrispettivi -ed invero tenuto conto dell'importo finanziato di euro 75.000,00, degli interessi corrispettivi e delle spese sostenute per commissioni e assicurazione avrebbe potuto essere stato superato il tasso soglia pari al 16,875% come da D.M. 18.6.2010- si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata affidata al dott. . Persona_1
In particolare è stato affidato al CTU il seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, esperito un tentativo di conciliazione, accerti il
C.t.u., sulla base del D.M. 18.6.2010, se il tasso degli interessi corrispettivi pattuito nel mutuo per cui è causa sia superiore al tasso soglia;
in caso positivo, ricalcoli il C.t.u.
l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato.”
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio -il quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i consulenti di parte e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09,
pagina 5 di 8 Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 5.12.2023, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
Con riferimento alla prima parte del quesito, il CTU ha provveduto ad analizzare il contratto n. 436402 al fine di verificare le condizioni contrattuali e i tassi effettivamente previsti dal contratto con specifico riferimento al tasso ISC, TAEG e al tasso nominale annuo. Il CTU ha rideterminato i tassi pattuiti sulla base delle condizioni contrattuali e ha ricostruito il piano di ammortamento da applicare al cliente.
A seguito delle verifiche svolte il CTU ha riscontrato che i tassi riportati nel contratto di finanziamento n. 436402 sono coerenti con le condizioni contrattuali pattuite e con il piano di ammortamento previsto dal contratto, che risulta in atti.
Con riferimento alla verifica dell'eventuale pattuizione di interessi corrispettivi superiori al tasso soglia usura, l'analisi svolta dal CTU ha rilevato che il contratto n. 436402, alla data di stipula del 18 luglio 2010, prevede un tasso TAEG (Tasso Annuo Effettivo
Globale) e un tasso ISC (Indicatore Sintetico di Costo) pari entrambi a 8,82% da raffrontarsi con un tasso soglia usura (determinato sulla base del D.M. 18.6.2010) alla data di stipula del contratto pari a 16,875% ovvero superiore al tasso degli interessi corrispettivi pattuiti alla data di stipula. Le condizioni contrattuali pattuite alla data di stipula del contratto n. 436402 non comportano l'applicazione di tassi corrispettivi superiori al tasso soglia previsto dalla normativa sull'usura ovvero superiori al tasso stabilito sulla base del D.M. 18.6.2010.
Osserva il Tribunale che è ben vero che il superamento del tasso-soglia va verificato con riferimento al TEG del contratto e non al TAEG, tuttavia in ogni caso il TAEG indicato nel contratto, pari a 8,82%, -indice che di per sé è più alto del TEG, poiché si calcola nello stesso modo ma comprende in più le tasse e le imposte- non è stato contestato specificamente da parte opponente ed è inferiore a 16,875%.
Aggiunge il CTU che, analizzando anche l'intera vita del contratto, tenuto conto che il tasso previsto del finanziamento è fisso e non variabile, il C.t.u. ha verificato anche l'eventuale usura sopravvenuta ovvero il C.t.u. ha verificato che gli interessi corrispettivi pagina 6 di 8 per l'intera durata del contratto non abbiano mai superato il tasso soglia usura per tempo vigente. Durante l'intera vita del contratto i tassi soglia usura per la tipologia di finanziamento in oggetto sono variati da un minimo del 13,88% a un massimo del
18,9125% ovvero sono risultati sempre superiori al tasso pattuito pari al 8,82%. Il C.t.u. ritiene, pertanto, che i tassi corrispettivi non abbiano comportato eventuale usura sopravvenuta durante la vita del finanziamento.
Il CTU ritiene, pertanto, che il contratto di finanziamento n. 436402 stipulato tra e la società Prestitalia s.p.a. non comporti la pattuizione Parte_1
di interessi corrispettivi applicati alla cliente in misura superiore al tasso soglia usura, né alla data di stipula né durante la vita del contratto.
Essendo infondata, l'opposizione proposta da Parte_1
va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 4393/2022, emesso in data 10.3.2022 dal Tribunale di Milano, che viene dichiarato esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannata a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo.
Vanno definitivamente poste a carico di parte opponente le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto,
-conferma il decreto ingiuntivo n. 4393/2022, emesso in data 10.3.2022 dal Tribunale di Milano, che viene dichiarato esecutivo;
-condanna a rimborsare alla società Parte_1 [...]
le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 14.103,00 per CP_1
compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
pagina 7 di 8 -pone definitivamente a carico di Pt_1
C.T.U. come liquidate in corso di causa.
Milano, 13.9.2024.
Il Giudice dott. Guido Macripò
le spese di Parte_1
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