Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Torino- Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale (art. 429 c.p.c.)
nella causa iscritta al R.G.L. n. 1185/2025 promossa da:
CP_1
Parte Ricorrente
c o n t r o
CP_2 ECO) Parte Convenuta
In seguito al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l' in sede CP_2 di autotutela ha annullato la posizione del contribuente e dell'AVA allegato, riconoscendo così la fondatezza dell'avversaria pretesa: deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti. In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite (liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore e della minima complessità della controversia) sono poste a carico dell'ente convenuto, in ragione del fatto che la parte ricorrente si è vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto oggetto della controversia.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese CP_2 processuali che liquida in € 885,00 oltre a c.u., rimborso forfetario, C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 13 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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