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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2024, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3620/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. GALANTE ROSA); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (Avv.ti DELL'OGLIO Controparte_1
LEANDRA e DELL'OGLIO SIMONA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: note di trattazione scritta per l'udienza del 10/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in BAGHERIA (PA) il 27/07/2000 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
10/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 21/08/2009;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“ -a) la figlia è maggiorenne, sicché non occorre disciplinare il suo affidamento, la sua Per_1 collocazione prevalente e/o il regime di visita. Ad ogni modo, le parti danno atto che è una Per_1 studentessa universitaria, economicamente non autosufficiente, e dimora abitualmente con la madre a Torino;
-b) entrambi i genitori provvederanno direttamente alla cura, all'istruzione ed all'educazione della figlia, quando l'avranno con sé. Essi, inoltre, si impegnano a dividere al 50% le spese straordinarie che si rendesse necessario sostenere per , così come regolamentate nel Per_1
Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli del Tribunale di Palermo del
2.7.2019, che deve qui intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Le parti concordano che il sig. verserà direttamente alla figlia la quota di spese Parte_1 Per_1 straordinarie di sua spettanza, anticipandola o rimborsando (sempre alla figlia) il costo già sostenuto dalla stessa figlia e/o dalla madre.
Con riguardo alle spese mediche, il sig. dichiara e la sig.ra ne prende Parte_1 CP_1 atto, che il medesimo ha aderito, anche in favore della figlia , al Piano sanitario per Per_1 promotori di San Paolo Invest Imi S.p.A. (polizza n° 40016497) di Unisalute, che garantisce varie prestazioni mediche totalmente a carico della compagnia assicurativa (sia mediante convenzione con strutture e/o professionisti accreditati e sia mediante rimborso della spesa nel caso di scelta di strutture e/o di professionisti non accreditati) e che l'accesso alla posizione individuale e le prenotazioni possono essere direttamente gestite dall'assicurata mediante registrazione sul sito www.unisalute.it.
In ragione di ciò, le Parti concordano che il sig. partecipi al 50% delle spese Parte_1 mediche sostenute da , in tutte le ipotesi in cui le strutture e/o i professionisti accreditati Per_1 non siano disponibili o non siano idonei per le necessità specifiche della figlia (che soffre di endometriosi) e le spese sostenute vengano ritenute non rimborsabili dalla compagnia assicurativa.
-c) sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, il sig. si impegna Parte_1 altresì a versare direttamente a (entro il giorno 5 di ogni mese) la somma mensile di euro Per_1
250,00 (duecentocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T., a titolo di contributo al suo mantenimento, e la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza;
” -d) il sig. acconsente acché l'assegno unico e universale, corrisposto dall' Parte_1 CP_2 fino al compimento del ventunesimo anno d'età della figlia , continui ad essere interamente Per_1 riscosso dalla sig.ra Controparte_1
Per il periodo successivo al compimento del ventunesimo anno d'età della figlia , ciascuna Per_1 delle parti, ove sussistano i relativi presupposti, usufruirà delle detrazioni per figli a CP_3 carico, nella misura del 50% ciascuno;
-e) le parti danno atto che non sussistono questioni e/o rapporti patrimoniali ancora da definire, di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna richiesta di mantenimento l'uno dall'altro” (cfr. ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il
30/07/2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e ben possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in BAGHERIA (PA), in data 27/07/2000, da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da , nata a
[...] Controparte_1
PALERMO (PA) il 09/11/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 103 parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369. Così deciso in Palermo, il 10/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3620/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. GALANTE ROSA); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (Avv.ti DELL'OGLIO Controparte_1
LEANDRA e DELL'OGLIO SIMONA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: note di trattazione scritta per l'udienza del 10/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in BAGHERIA (PA) il 27/07/2000 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
10/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 21/08/2009;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“ -a) la figlia è maggiorenne, sicché non occorre disciplinare il suo affidamento, la sua Per_1 collocazione prevalente e/o il regime di visita. Ad ogni modo, le parti danno atto che è una Per_1 studentessa universitaria, economicamente non autosufficiente, e dimora abitualmente con la madre a Torino;
-b) entrambi i genitori provvederanno direttamente alla cura, all'istruzione ed all'educazione della figlia, quando l'avranno con sé. Essi, inoltre, si impegnano a dividere al 50% le spese straordinarie che si rendesse necessario sostenere per , così come regolamentate nel Per_1
Protocollo su spese extra-assegno per mantenimento dei figli del Tribunale di Palermo del
2.7.2019, che deve qui intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Le parti concordano che il sig. verserà direttamente alla figlia la quota di spese Parte_1 Per_1 straordinarie di sua spettanza, anticipandola o rimborsando (sempre alla figlia) il costo già sostenuto dalla stessa figlia e/o dalla madre.
Con riguardo alle spese mediche, il sig. dichiara e la sig.ra ne prende Parte_1 CP_1 atto, che il medesimo ha aderito, anche in favore della figlia , al Piano sanitario per Per_1 promotori di San Paolo Invest Imi S.p.A. (polizza n° 40016497) di Unisalute, che garantisce varie prestazioni mediche totalmente a carico della compagnia assicurativa (sia mediante convenzione con strutture e/o professionisti accreditati e sia mediante rimborso della spesa nel caso di scelta di strutture e/o di professionisti non accreditati) e che l'accesso alla posizione individuale e le prenotazioni possono essere direttamente gestite dall'assicurata mediante registrazione sul sito www.unisalute.it.
In ragione di ciò, le Parti concordano che il sig. partecipi al 50% delle spese Parte_1 mediche sostenute da , in tutte le ipotesi in cui le strutture e/o i professionisti accreditati Per_1 non siano disponibili o non siano idonei per le necessità specifiche della figlia (che soffre di endometriosi) e le spese sostenute vengano ritenute non rimborsabili dalla compagnia assicurativa.
-c) sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, il sig. si impegna Parte_1 altresì a versare direttamente a (entro il giorno 5 di ogni mese) la somma mensile di euro Per_1
250,00 (duecentocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici I.S.T.A.T., a titolo di contributo al suo mantenimento, e la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza;
” -d) il sig. acconsente acché l'assegno unico e universale, corrisposto dall' Parte_1 CP_2 fino al compimento del ventunesimo anno d'età della figlia , continui ad essere interamente Per_1 riscosso dalla sig.ra Controparte_1
Per il periodo successivo al compimento del ventunesimo anno d'età della figlia , ciascuna Per_1 delle parti, ove sussistano i relativi presupposti, usufruirà delle detrazioni per figli a CP_3 carico, nella misura del 50% ciascuno;
-e) le parti danno atto che non sussistono questioni e/o rapporti patrimoniali ancora da definire, di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna richiesta di mantenimento l'uno dall'altro” (cfr. ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il
30/07/2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e ben possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in BAGHERIA (PA), in data 27/07/2000, da Parte_1
, nato a [...] il [...], e da , nata a
[...] Controparte_1
PALERMO (PA) il 09/11/1972, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 103 parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369. Così deciso in Palermo, il 10/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.