Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
dott. Antonietta Savino Consigliere rel.
dott. Daniele Colucci Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 20/5/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.684 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2021
TRA
in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui ex lege domicilia in Napoli, via
Diaz n.11
Appellante
E
e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
in persona dei suoi legali rapp.ti e
[...] Controparte_1
rapp.te e difese, giusta comparsa di costituzione di CP_2 nuovo difensore con procura in calce, dall'avv. Luca Maccauro (in sostituzione dei precedenti difensori avv. Ermanno Di Nuzzo e
Federica Di Nuzzo), presso il cui studio elett.te domiciliano in
Nocera inferiore (SA), via Giuseppe Atzori n.70
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 17/2/2021,
l' ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n.1150 del
L'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione Parte_1 poichè, diversamente da quanto si leggeva nella sentenza impugnata, ciò che era stato contestato alle parti opponenti era proprio la mancata attivazione dei voucher prima dell'inizio dell'attività lavorativa, con la conseguenza che la prestazione resa dalle cinque lavoratrici interessate non poteva essere qualificata come di lavoro accessorio, assoggettata, quindi, alla specifica disciplina di cui all'art. 70 d.lgs 276/2003 e successive modifiche;
l'attivazione avvenuta durante l' ispezione alle ore 23.00, inoltre, non serviva a regolarizzare i lavoratori in nero ed a qualificare come lavoro accessorio le prestazione di natura subordinata in corso il giorno dell'ispezione, ossia il 22 agosto 2014; il Tribunale, quindi, una volta accertata la violazione commessa, avrebbe dovuto rigettare l'opposizione proposta.
Erroneamente poi il giudice di prime cure aveva ritenuto che non fosse stata provata la natura subordinata dell'attività lavorativa e che, pertanto, non fosse applicabile la maxisanzione per il lavoro nero. Le prestazioni lavorative rese dalle ore 20.00 alle
23.00 erano, invece, svolte in regime di subordinazione, come si desumeva anche dalle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di
Finanza, che aveva effettuato l'accesso ispettivo la sera del 22 agosto 2014, atteso che le lavoratrici erano state trovate intente a lavorare in abiti di lavoro, utilizzando accessori dell'azienda e ricevendo direttive dalla come risultava dai verbali CP_1 delle dichiarazioni raccolte;
osservava che, in caso di prestazioni di durata minima, non poteva rilevare il requisito della continuazione, in quanto proprio nel settore della ristorazione i rapporti di lavoro erano caratterizzati dall'occasionalità delle prestazioni.
La norma violata non era, pertanto, da individuarsi nella disciplina del lavoro accessorio, come affermato in sentenza, ma nelle disposizioni in tema di lavoro sommerso vigenti alla data dell'ispezione, ossia nel d.lgvo 145/2013; era erronea l'affermazione che, per il principio di legalità, l'omessa comunicazione preventiva non era requisito per l'applicazione della irrogata maxisanzione per lavoro nero.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione proposta, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Ricostituito il contraddittorio, si sono costituite in giudizio le parti appellate che hanno contestato, sulla base di varie argomentazioni in fatto e diritto, la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto. Le stesse hanno proposto appello incidentale subordinato chiedendo, per il caso di accoglimento del gravame principale, la riduzione delle sanzioni al di sotto o nei limiti del minimo edittale ex art. 11 l. 689/81, considerate tutte le circostanze del caso concreto, attesa l'evidente sproporzione della sanzione inflitta (25.000 euro a ciascuna socia ed in solido con le stesse alla società).
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte e, dopo alcuni rinvii, alla successiva udienza veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024.
La causa, quindi, veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione, e, all'esito dell'udienza, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa occorre riportare i dati che rilevano nella fattispecie concreta, quali, peraltro, già ben evidenziati dal Tribunale nella sentenza oggetto di impugnazione in questa sede.
Orbene, con il ricorso di prime cure le parti opponenti - odierne appellate - hanno impugnato le ordinanze ingiunzioni n.22/A e 22/B nonchè 23/A e 23/B, emesse il 23/3/18 dall'
[...]
a titolo di sanzioni amministrative in Parte_1 relazione a quanto accertato dalla Guardia di Finanza il giorno
22.08.2014; con le predette ordinanze è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 25.189,40 a ciascuna socia/legale rappresentante, in solido con la società
per avere violato, Controparte_3 come si legge nell'ordinanza ingiunzione e nella sentenza oggetto di gravame, le disposizioni di cui: 1) all'art. 4 bis c. 3 D.Lgs.
21.04.2000 n.181, come inserito dall'art. 6 del D.Lgs.19.12.2002 n.297, come sostituito dall'art.40 comma 2 del D.L. 112 del
25.06.2008, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008
n.113, successivamente modificato dall'art. 5 comma 3 Legge 183/2010 ed ogni successiva modifica, "per non avere consegnato ai lavoratori, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
2. "per avere impiegato i lavoratori in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro così violando l'art. 3, comma 3, dl 12/02, conv. in l. 73/2002, modificato dal dl 145/13, conv. con l. n. 9/14, e ciò, pur risultando acquistati dei voucher per lavoro occasionale in data 20/8/14, attivati, però, a mezzo del canale telematico Inps solo dopo l'accesso ispettivo, ma nella stessa giornata del 22/8/14.
Le predette ordinanze trovavano il loro fondamento nel verbale unico di accertamento e notificazione n.193 del 30/9/14 della
Guardia di Finanza di Solofra, con cui era stato appunto contestato l'impiego irregolare delle cinque lavoratrici ivi elencate.
Come si legge in sentenza e risulta documentalmente, si dava atto, nel predetto verbale, che il datore di lavoro aveva riferito che tali lavoratrici stavano svolgendo prestazioni di lavoro accessorio, come previste dall'art.70 del D.Lgs 276/2003, ed aveva esibito n. 30 buoni lavoro (voucher) acquistati il 20/8/2014 e l'estratto Inps per le prestazioni di tipo accessorio usufruite nel mese di agosto;
i predetti buoni, però, non erano stati attivati prima dell'inizio dell'attività lavorativa, ma nella stessa giornata lavorativa, ossia tre ore dopo l'accesso ispettivo, con conseguente regolarizzazione ex post dei rapporti lavorativi, non idonea, secondo l'assunto della DTL, ad evitare l'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori per il lavoro sommerso.
In punto di diritto il Tribunale, sulla base della precipua ricostruzione della legislazione vigente nel periodo per cui è causa in ordine al cd. “lavoro accessorio” retribuito con i voucher, non oggetto di alcuna censura nell'atto di gravame, ha osservato quanto segue: “Il lavoro accessorio costituisce una speciale tipologia di rapporto di lavoro inerente a prestazioni lavorative caratterizzate, complessivamente, dall'esiguità economica. Il lavoro accessorio, inoltre, si distingue da tutte le altre “tipologie contrattuali” per le peculiari modalità di corresponsione del compenso. Il Legislatore, infatti, ha previsto l'utilizzo obbligatorio dei c.d. “voucher/buoni” che garantiscono una copertura contributiva (INPS) ed assicurativa (INAIL). La disciplina del lavoro accessorio è contenuta nel D.Lgs. 276/2003 (cd. Riforma Biagi), art. 70 e ss., ed è stata oggetto di importanti interventi di revisione normativa, interventi susseguitisi nel tempo, ultimi dei quali apportati con la L. 92/2012 (cd. Legge Fornero), successivamente con il D.L. 76/2013
(cd. “Decreto Lavoro”) convertito in L. 99/2013, che viene in considerazione in merito alla vicenda de qua. Con l'entrata in vigore della L 99/2013, che ha convertito il D.L. 76/2013, si è giunti a modificare inequivocabilmente la natura stessa del
"lavoro accessorio". Infatti il legislatore, confermando una
"interpretazione" dell'istituto già formulata dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 4 del 2013, ha espunto dall'articolo che definisce le prestazioni di lavoro accessorio (comma 1 dell'art. 70 del D. lgs. 276/2013) le parole "di natura meramente occasionale". Pertanto tale tipo di rapporto di lavoro è stato definito dai soli limiti economici dei compensi a prescindere dalla tipologia dell'attività svolta definendo il "lavoro accessorio" (non più occasionale) come l'insieme delle prestazioni lavorative "che non danno luogo, con riferimento alla titolarità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare" per ogni prestatore, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Uno degli aspetti peculiari del lavoro accessorio è il sistema di pagamento delle prestazioni lavorative da effettuarsi esclusivamente a mezzo dei buoni lavoro/voucher dal valore nominale scelto.
Sostiene l' che, dopo l'acquisto dei voucher e prima Parte_1 dell'inizio della prestazione di lavoro, il Committente doveva effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all'Inps e consegnare al lavoratore copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Va detto però che la preventiva comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro accessorio di cui all'art. 70 D.lgs. n. 276/2003 non è prevista da alcuna norma di legge nel periodo contestato e sebbene il
Ministero del Lavoro, attraverso la nota n. 12695 del 2013, abbia manifestato diverso avviso, in applicazione del principio di legalità, l'omessa comunicazione non dovrebbe costituire requisito per l'applicazione della maxisanzione. Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.81/2015 e D.Lgs. n.185/2016, che hanno introdotto l'obbligo di detta comunicazione, le possibili violazioni della disciplina in materia di lavoro accessorio attenevano principalmente al superamento dei limiti quantitativi/quantitativi -- e pertanto “qualificatori” previsti, nonché all'utilizzo di voucher al di fuori del periodo consentito (30 giorni dall'acquisto).
La nuova impostazione di cui al D.Lgs n. 185/2016 importa che l'utilizzo dei buoni scarichi sul datore di lavoro una serie di obblighi che si possono riassumere come segue: obbligo di acquisto del voucher e di segnalazione degli stessi con la procedura telematica dell'Inps; comunicazione preventiva alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione;
obbligo di verifica del non superamento dei limiti economici. La novità è solo parziale, perché tale obbligo esisteva già: viene soltanto reso più stringente, in quanto non può più riguardare un periodo ampio fino a 30 giorni secondo la disciplina previgente, ma deve essere adempiuto ogni volta che viene utilizzato il voucher (con la possibilità di doverlo ripetere anche più volte nell'arco della stessa giornata, se vengono svolte ore di lavoro frazionate)”.
Orbene, sulla base di tale specifica ricostruzione normativa e degli obblighi di legge imposti al datore di lavoro in ipotesi di ricorso al lavoro accessorio, il Tribunale è pervenuto alla conclusione, condivisa anche da questa Corte, che alla fattispecie concreta non sia applicabile tout court la maxisanzione prevista per il lavoro subordinato non regolarizzato con le comunicazioni di legge previste dall'art. 3 della l. 183/10 (norma di fatto applicata nel caso concreto con l'applicazione di due distinte sanzioni, irrogate non in solido a carico delle due socie delle società ma distintamente a ciascuna di esse, nonostante l'infrazione contestata sia la stessa, ossia la mancata attivazione dei voucher).
Ed invero, come osservato già dal primo giudice, all'epoca dei fatti accertati l'inadempimento della società, che, come si legge anche nel verbale ispettivo, aveva tutti i requisiti soggettivi per la fattispecie del lavoro accessorio, a cui già aveva fatto ricorso per i medesimi lavoratori nel mese di agosto, consistito nel non avere registrato sul sito Inps, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, i buoni regolarmente acquistati due giorni prima, nominativamente intestati proprio ai lavoratori trovati intenti al lavoro durante l'accesso ispettivo, non era specificamente sanzionato dalla legge.
Infatti solo dopo l'entrata in vigore del d.lvo 185/16 è stata prevista una specifica sanzione per la mancata comunicazione preventiva a mezzo mail all'Ispettorato del lavoro da fare 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa (riportante i dati di ogni singolo committente, della prestazione di lavoro accessorio, la Denominazione/Ragione Sociale del datore di lavoro- committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio prestazione, nonchè l'orario di fine prestazione). E' stato cioè modificato l'art. 1 del decreto legislativo 81/15 e la sanzione prevista va da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
La sanzione espressamente prevista per la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, non applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta, colma un vuoto normativo ed è idonea a dare conto, ora per allora, che alla mancata registrazione preventiva dei voucher sul sito Inps, nella sussistenza di tutti i presupposti per far ricorso al lavoro accessorio, come nel caso concreto, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accertamento da tutte le lavoratrici, che hanno confermato di essere chiamate all'occorrenza dalla società quando vi era maggiore lavoro e di essere sempre state retribuite con i voucher, consegnati a fine lavoro, non può conseguire in automatico la maxisanzione di cui dall'art. 3 della legge 183/2010, prevista per l'impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego.
Il primo motivo di censura dell' non si confronta Parte_1 peraltro con la specifica motivazione del Tribunale sul punto, in quanto l'appellante, senza nulla obiettare sulla ricostruzione normativa e sulla affermata mancata previsione di sanzioni di legge per la omessa registrazione immediata dei voucher sul sito Inps, si è limitato ad obiettare che il giudice non aveva compreso che ciò che era stato contestato era proprio la mancata attivazione preventiva dei buoni perché, se l'azienda vi avesse provveduto prima dell'inizio dell'attività lavorativa, sarebbe andata esente da ogni provvedimento sanzionatorio, laddove invece il Tribunale ha perfettamente compreso che era questo che si contestava alla società osservando, però, che, per tale violazione, non era prevista una specifica sanzione in base alla disciplina ratione temporis vigente. Tanto assorbe ogni questione relativa alla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro dei lavoratori, atteso che il lavoro accessorio retribuito con i voucher prescinde dalla qualificazione del rapporto di lavoro, purchè ricorrano i requisiti economici e temporali previsti dalla legge.
Le censure di parte appellante non sono, dunque, pertinenti e non si confrontano con le motivazioni poste alla base della decisione che ha affermato l'illegittimità delle sanzioni amministrative irrogate alla stregua delle coordinate normative innanzi citate.
D'altra parte le modalità di esecuzione della prestazione, così come direttamente confermate dagli stessi lavoratori, danno conto di prestazioni riconducibili ad un rapporto di prestazione accessoria/occasionale, non contestato dalla stessa parte appellante, tanto che l'azienda non è stata diffidata dal regolarizzare i rapporti di lavoro diversamente da quanto poi ha fatto con l'attivazione dei voucher, con cui erano stati, già, in precedenza, disciplinati i suddetti rapporti.
In ogni caso e questo, a parere del collegio, è dirimente, la maxisanzione irrogata ai sensi del c. 3 DL 12/02, convertito nella
L.73/2002, e successive modifiche, come evidenziato fin dal primo grado da parte opponente- attuale appellata- questione rimasta assorbita e riproposta in questo grado del giudizio nella memoria difensiva, doveva essere esclusa sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 del dl 2002 n.12, come integrato e modificato, laddove espressamente stabilisce “Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”.
Ed è proprio questa l'ipotesi che ricorre nel caso concreto, in cui l'acquisto dei voucher due giorni prima dell'accesso ispettivo, le concordi dichiarazioni dei lavoratori di essere sempre stati sempre retribuiti con tale modalità e l'estratto assicurativo Inps per prestazioni accessorie che dava conto degli obblighi contributivi assolti nel mese di agosto con riferimento agli stessi lavoratori, sono, a parere del collegio, idonei a dimostrare che non vi sia stata alcuna volontà di occultare i rapporti di lavoro svoltisi nella giornata del 22 agosto 2014, anche a qualificarli diversamente, e a ritenere che, per un mero disguido, determinato anche dalle circostanze evidenziate dagli opponenti, non fossero stati immediatamente attivati i voucher.
Infine, ad abundantiam, non può non rilevarsi anche la sproporzione dell'entità della sanzione amministrativa irrogata, ex art. 11 l.689/81, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, quali assenza di recidiva, numero di lavoratori interessati, infrazione riferita ad una sola giornata e precisamente a tre ore di prestazione lavorativa, attivazione dei buoni, già acquistati, durante la prestazione lavorativa, come si legge anche nel verbale ispettivo.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni,
l'appello va rigettato e la sentenza impugnata, con le integrazioni di questa Corte, confermata. La particolarità e complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione anche delle spese del presente grado.
L'amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato. Invero, come la Suprema Corte ha avuto modo di statuire, (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016), “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello
Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del grado.
Napoli 20/5/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente