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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/05/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2727/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2727/2023 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, promosso da:
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Modica (RG), nella via Variante SS 115 n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Cassarino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opponente
Nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in San Pietro Clarenza (CT), nella via Roma n. 80/B, presso lo studio dell'Avv. Letterio Luca Buceti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opposta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 19.09.2023, l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo RG n. 2157/2023,
[...]
emesso dal Tribunale di Ragusa in data 12.07.2023, in cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 50.182,03, oltre Controparte_1
agli interessi ed alle spese della procedura monitoria, per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari di cui alle fatture prodotte in atti. A sostegno della spiegata opposizione, la parte opponente eccepiva, anzitutto, la nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto, per assoluta incertezza della domanda, in quanto priva di qualsiasi riferimento all'oggetto e alle ragioni creditorie, affermando che la parte opposta si era limitata a richiamare le fatture senza indicare le forniture cui queste facevano riferimento. Contestava ulteriormente l'opponente la nullità e/o annullabilità e/o revoca del decreto ingiuntivo, poiché l'opposta non forniva prova concreta dell'adempimento delle obbligazioni per cui aveva richiesto il d.i., limitandosi, a tale scopo, alla produzione delle fatture. Infine, eccepiva la parte opponente la nullità e/o annullabilità e/o revoca del decreto ingiuntivo per errata entità del petitum, in quanto affermava che la somma ingiunta risultava da un'errata applicazione contrattuale di tariffe in precedenza convenute, avendo la società opposta, per specifiche partite, applicato la tariffa di euro 1,50/kg, a fronte di quella corretta di euro 0,81/Kg. Concludeva la parte opponente asserendo di essere debitrice per un importo pari ad euro
43.731,92, da cui andava detratta l'ulteriore somma di euro 13.258,07, a titolo di penali, per una somma conclusiva di euro 30.533,85. Per le superiori motivazioni l' chiedeva, in via preliminare, ritenersi e Parte_1
dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso monitorio, e per l'effetto annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ritenersi e dichiararsi non dovute le somme ingiunte e per l'effetto ritenersi e dichiararsi non dimostrato l'addotto credito, e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
ancora nel merito ritenersi e dichiararsi le somme indicate a titolo di residuo di penali per euro
13.258,07, e, per l'effetto, portarle in compensazione sulla somma ingiunta, e ritenersi dovuta solamente la somma di euro 30.533,85, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.12.2023 si costituiva la
[...]
la quale contestava l'atto di opposizione in quanto destituito di CP_1
fondamento in fatto e in diritto. Sull'asserita nullità del decreto ingiuntivo, per assoluta incertezza della domanda, la parte opposta affermava che l'azione monitoria risultava fondata sul credito relativo ai servizi resi dall'opposta, in ragione del rapporto contrattuale instaurato con l' , concernente il ritiro, trasporto e Pt_2
smaltimento dei rifiuti sanitari nei vari presidi ospedalieri, come da bando di gara.
Affermava poi la società opposta, circa l'asserita nullità e/o annullabilità e/o revoca del decreto ingiuntivo per carenza di prova, che ogniqualvolta si effettuava un ritiro presso un presidio ospedaliero la stessa otteneva la vidimazione da parte del soggetto preposto e provvedeva al conferimento dei rifiuti presso i centri di competenza;
tale procedura e il relativo importo ingiunto risultavano comprovati dagli ordinativi emessi dall , attestanti il servizio espletato, e dalle Parte_3
consequenziali fatture emesse dalla società opposta. Infine, sull'asserita nullità e/o annullabilità e/o revoca del d.i. per errata entità del petitum la parte opposta adduceva che le fatture emesse dalla stessa risultavano conseguenti alla trasmissione degli ordinativi comunicati dall'Ente, per cui nessun errore poteva essere intercorso, in quanto la stessa comunicava e comprovava il servizio espletato e il quantitativo di rifiuti smaltito. Per i superiori motivi la Controparte_1
chiedeva, nel merito, rigettarsi le domande della parte opponente, e, per
[...]
l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo, con condanna dell' per temerarietà della lite, con vittoria di spese e compensi.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 17.02.2025, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto è parzialmente fondata, limitatamente al credito vantato dalla parte opponente a titolo di penali opposto in compensazione, per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, per cui l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, e l'onere probatorio circa l'esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione grava dunque sull'opposto, convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale.
Nel caso di specie, è possibile affermare che la società opposta ha assolto all'onere probatorio a suo carico, relativo alla prova del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo giurisprudenza di legittimità “Nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. Ord. 949/2024).
Ebbene, la parte opposta ha prodotto in atti n. 8 fatture su cui si basa l'importo ingiunto, e i relativi ordinativi, emessi e comunicati dall'Ente alla società opposta, in quanto prodromici all'emissione delle fatture stesse.
L'Ente opponente non ha contestato l'an del credito vantato dalla parte opposta, riconoscendo la totalità del debito di cui alle fatture nn. 430/22, 2785/21, 872/22,
1368/22, 1369/22, 1371/22 e 1372/22, non oggetto di contestazione.
Tuttavia, relativamente alla fattura n. 1620 del 13.05.2022, con il relativo ordine n.
150 del 01.02.2022, oggetto di contestazione è risultato essere il quantum, a causa del presunto errore riguardante la tariffa applicata a parte dei rifiuti raccolti e smaltiti, descritti nella già menzionata fattura.
Invero, a sostegno della presunta errata imputazione del prezzo, la parte opponente ha prodotto in atti un'e-mail datata 11.10.2022, successiva sia alla data dell'ordine che della fattura, riguardante una corrispondenza interna all' , nella quale si fa Pt_2
riferimento a specifici quantitativi di rifiuti che avrebbero dovuto essere caricati nel suddetto ordine n. 150, al prezzo di euro 0,81 al kg, giusta delibera n. 47 del
07.01.2022.
Ebbene è possibile affermare che la stessa parte opponente abbia cagionato con la sua condotta il citato errore, in quanto l'ordine n. 150, comunicato dall'Ente, sulla base del quale la società opposta ha emesso la fattura n. 1620/2022, risulta indicare dette quantità di rifiuti alla tariffa, appunto, di euro 1,50 il Kg. Tale ordine n. 150 non è stato oggetto di tempestiva modifica, o revoca, da parte dell'Ente opponente, né la successiva fattura n. 1620/2022 è stata oggetto di contestazione immediata.
L'e-mail di cui sopra, inoltre, non risulta essere stata portata a conoscenza della società opposta, né è possibile fare riferimento al “Verbale di verifica contabile, in contraddittorio, relativamente al servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari”, elaborato a seguito di una trattativa bonaria intrapresa tra le parti, prima dell'instaurazione del procedimento monitorio, giacché tale atto non è stato sottoscritto dalle parti.
Sulla base di ciò deve confermarsi la sussistenza del credito vantato dalla
[...]
di cui alle fatture prodotte per un importo complessivo di euro CP_1
50.182,03, in quanto parte opponente non ha fornito elementi validi diretti a contestare il diritto dell'opposta ad ottenere il pagamento delle fatture per l'attività espletata.
Tale somma, tuttavia, deve essere oggetto di rimodulazione a causa dell'eccepita compensazione del credito vantato dall' nei confronti della società opposta, a titolo di residuo di penali di euro 4.775,33, credito, questo, provato e non contestato dall'opposta medesima.
Infine, riguardo alla presunta responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'Ente opponente, si precisa che “La Corte può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore, a titolo di risarcimento del danno, qualora risulti che questa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.” (Cass. Ord. n. 21646/2024).
“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”
(Trib. Catania Sent. n. 1374/2024).
Nel caso di specie, non è possibile ravvisare una responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo alla parte opponente, non avendo la stessa posto in essere una condotta contrassegnata da mala fede o colpa grave, tenuto conto del tenore della presente decisione.
Alla luce di quanto suespresso, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con conseguente condanna della parte opponente al pagamento della somma residua di euro 45.406,7, all'esito della suddetta compensazione con il credito vantato dall'opponente medesima a titolo di residuo di penali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
2727/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 878/2023 (RG n. 2157/2023) emesso in data
12/07/2023 da questo Tribunale;
- condanna l'opponente al pagamento, in Parte_1
favore della della residua somma di euro 45.406,7, oltre ad Controparte_1
interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002;
- condanna l'opponente alla rifusione in Parte_1 Parte_1
favore della delle spese processuali sostenute, che liquida Controparte_1 complessivamente in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Rigetta l'istanza di parte opposta di condanna della controparte per lite temeraria.
Così deciso in Ragusa, il 30.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2727/2023 R.G., avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo, promosso da:
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Modica (RG), nella via Variante SS 115 n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Cassarino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opponente
Nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in San Pietro Clarenza (CT), nella via Roma n. 80/B, presso lo studio dell'Avv. Letterio Luca Buceti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Opposta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 19.09.2023, l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo RG n. 2157/2023,
[...]
emesso dal Tribunale di Ragusa in data 12.07.2023, in cui le era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro 50.182,03, oltre Controparte_1
agli interessi ed alle spese della procedura monitoria, per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari di cui alle fatture prodotte in atti. A sostegno della spiegata opposizione, la parte opponente eccepiva, anzitutto, la nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto, per assoluta incertezza della domanda, in quanto priva di qualsiasi riferimento all'oggetto e alle ragioni creditorie, affermando che la parte opposta si era limitata a richiamare le fatture senza indicare le forniture cui queste facevano riferimento. Contestava ulteriormente l'opponente la nullità e/o annullabilità e/o revoca del decreto ingiuntivo, poiché l'opposta non forniva prova concreta dell'adempimento delle obbligazioni per cui aveva richiesto il d.i., limitandosi, a tale scopo, alla produzione delle fatture. Infine, eccepiva la parte opponente la nullità e/o annullabilità e/o revoca del decreto ingiuntivo per errata entità del petitum, in quanto affermava che la somma ingiunta risultava da un'errata applicazione contrattuale di tariffe in precedenza convenute, avendo la società opposta, per specifiche partite, applicato la tariffa di euro 1,50/kg, a fronte di quella corretta di euro 0,81/Kg. Concludeva la parte opponente asserendo di essere debitrice per un importo pari ad euro
43.731,92, da cui andava detratta l'ulteriore somma di euro 13.258,07, a titolo di penali, per una somma conclusiva di euro 30.533,85. Per le superiori motivazioni l' chiedeva, in via preliminare, ritenersi e Parte_1
dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso monitorio, e per l'effetto annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ritenersi e dichiararsi non dovute le somme ingiunte e per l'effetto ritenersi e dichiararsi non dimostrato l'addotto credito, e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;
ancora nel merito ritenersi e dichiararsi le somme indicate a titolo di residuo di penali per euro
13.258,07, e, per l'effetto, portarle in compensazione sulla somma ingiunta, e ritenersi dovuta solamente la somma di euro 30.533,85, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.12.2023 si costituiva la
[...]
la quale contestava l'atto di opposizione in quanto destituito di CP_1
fondamento in fatto e in diritto. Sull'asserita nullità del decreto ingiuntivo, per assoluta incertezza della domanda, la parte opposta affermava che l'azione monitoria risultava fondata sul credito relativo ai servizi resi dall'opposta, in ragione del rapporto contrattuale instaurato con l' , concernente il ritiro, trasporto e Pt_2
smaltimento dei rifiuti sanitari nei vari presidi ospedalieri, come da bando di gara.
Affermava poi la società opposta, circa l'asserita nullità e/o annullabilità e/o revoca del decreto ingiuntivo per carenza di prova, che ogniqualvolta si effettuava un ritiro presso un presidio ospedaliero la stessa otteneva la vidimazione da parte del soggetto preposto e provvedeva al conferimento dei rifiuti presso i centri di competenza;
tale procedura e il relativo importo ingiunto risultavano comprovati dagli ordinativi emessi dall , attestanti il servizio espletato, e dalle Parte_3
consequenziali fatture emesse dalla società opposta. Infine, sull'asserita nullità e/o annullabilità e/o revoca del d.i. per errata entità del petitum la parte opposta adduceva che le fatture emesse dalla stessa risultavano conseguenti alla trasmissione degli ordinativi comunicati dall'Ente, per cui nessun errore poteva essere intercorso, in quanto la stessa comunicava e comprovava il servizio espletato e il quantitativo di rifiuti smaltito. Per i superiori motivi la Controparte_1
chiedeva, nel merito, rigettarsi le domande della parte opponente, e, per
[...]
l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo, con condanna dell' per temerarietà della lite, con vittoria di spese e compensi.
Così compendiato l'impianto assertivo del giudizio, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 17.02.2025, celebrata con trattazione scritta, veniva posta in decisione, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Ciò premesso, l'opposizione in oggetto è parzialmente fondata, limitatamente al credito vantato dalla parte opponente a titolo di penali opposto in compensazione, per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente va rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, per cui l'opponente, pur essendo formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, e l'onere probatorio circa l'esistenza del credito oggetto dell'ingiunzione grava dunque sull'opposto, convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale.
Nel caso di specie, è possibile affermare che la società opposta ha assolto all'onere probatorio a suo carico, relativo alla prova del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo giurisprudenza di legittimità “Nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. Ord. 949/2024).
Ebbene, la parte opposta ha prodotto in atti n. 8 fatture su cui si basa l'importo ingiunto, e i relativi ordinativi, emessi e comunicati dall'Ente alla società opposta, in quanto prodromici all'emissione delle fatture stesse.
L'Ente opponente non ha contestato l'an del credito vantato dalla parte opposta, riconoscendo la totalità del debito di cui alle fatture nn. 430/22, 2785/21, 872/22,
1368/22, 1369/22, 1371/22 e 1372/22, non oggetto di contestazione.
Tuttavia, relativamente alla fattura n. 1620 del 13.05.2022, con il relativo ordine n.
150 del 01.02.2022, oggetto di contestazione è risultato essere il quantum, a causa del presunto errore riguardante la tariffa applicata a parte dei rifiuti raccolti e smaltiti, descritti nella già menzionata fattura.
Invero, a sostegno della presunta errata imputazione del prezzo, la parte opponente ha prodotto in atti un'e-mail datata 11.10.2022, successiva sia alla data dell'ordine che della fattura, riguardante una corrispondenza interna all' , nella quale si fa Pt_2
riferimento a specifici quantitativi di rifiuti che avrebbero dovuto essere caricati nel suddetto ordine n. 150, al prezzo di euro 0,81 al kg, giusta delibera n. 47 del
07.01.2022.
Ebbene è possibile affermare che la stessa parte opponente abbia cagionato con la sua condotta il citato errore, in quanto l'ordine n. 150, comunicato dall'Ente, sulla base del quale la società opposta ha emesso la fattura n. 1620/2022, risulta indicare dette quantità di rifiuti alla tariffa, appunto, di euro 1,50 il Kg. Tale ordine n. 150 non è stato oggetto di tempestiva modifica, o revoca, da parte dell'Ente opponente, né la successiva fattura n. 1620/2022 è stata oggetto di contestazione immediata.
L'e-mail di cui sopra, inoltre, non risulta essere stata portata a conoscenza della società opposta, né è possibile fare riferimento al “Verbale di verifica contabile, in contraddittorio, relativamente al servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari”, elaborato a seguito di una trattativa bonaria intrapresa tra le parti, prima dell'instaurazione del procedimento monitorio, giacché tale atto non è stato sottoscritto dalle parti.
Sulla base di ciò deve confermarsi la sussistenza del credito vantato dalla
[...]
di cui alle fatture prodotte per un importo complessivo di euro CP_1
50.182,03, in quanto parte opponente non ha fornito elementi validi diretti a contestare il diritto dell'opposta ad ottenere il pagamento delle fatture per l'attività espletata.
Tale somma, tuttavia, deve essere oggetto di rimodulazione a causa dell'eccepita compensazione del credito vantato dall' nei confronti della società opposta, a titolo di residuo di penali di euro 4.775,33, credito, questo, provato e non contestato dall'opposta medesima.
Infine, riguardo alla presunta responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'Ente opponente, si precisa che “La Corte può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore, a titolo di risarcimento del danno, qualora risulti che questa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.” (Cass. Ord. n. 21646/2024).
“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”
(Trib. Catania Sent. n. 1374/2024).
Nel caso di specie, non è possibile ravvisare una responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo alla parte opponente, non avendo la stessa posto in essere una condotta contrassegnata da mala fede o colpa grave, tenuto conto del tenore della presente decisione.
Alla luce di quanto suespresso, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con conseguente condanna della parte opponente al pagamento della somma residua di euro 45.406,7, all'esito della suddetta compensazione con il credito vantato dall'opponente medesima a titolo di residuo di penali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
2727/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 878/2023 (RG n. 2157/2023) emesso in data
12/07/2023 da questo Tribunale;
- condanna l'opponente al pagamento, in Parte_1
favore della della residua somma di euro 45.406,7, oltre ad Controparte_1
interessi moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002;
- condanna l'opponente alla rifusione in Parte_1 Parte_1
favore della delle spese processuali sostenute, che liquida Controparte_1 complessivamente in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Rigetta l'istanza di parte opposta di condanna della controparte per lite temeraria.
Così deciso in Ragusa, il 30.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo