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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 6006/2024
Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Andrea Marchesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MANZILLO WERNER e CUBOLINO ERICA ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
resistente - contumace
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte del 20/3/2025 e da atto introduttivo, conclusioni da intendersi ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/05/2024 il ricorrente ha ritualmente opposto l'ordinanza ingiunzione n. 3/2024 emessa dal Comune di Ponte di Legno (BS) il 13/3/2024 e notificata il 16/4/2024 deducendo quanto segue: i) di essere coniugato con CP_2
già comproprietaria per la quota di 1/6 dell'immobile sito in ,
[...] CP_1
via Trento n. 5, censito al foglio 206, sub 56, cat. A/2; ii) l'immobile è stato posto in vendita nel 2012 e definitivamente alienato il 17/10/2019 (doc. 2-5); iii) nelle more il ricorrente ha inserito sul sito internet Subito.it un annuncio finalizzato alla locazione dell'appartamento, non a fini turistici, presentandolo tuttavia come “Casa vacanze”; iv) con verbale notificato il 23/8/2019 è stata contestata al sig. la violazione Pt_1
dell'art. 39, comma 1, L.R. 27/2015 “per avere pubblicizzato online un appartamento
[…] senza avere effettuato la preventiva comunicazione di cui all'art. 38 comma 1 della stessa legge regionale al Comune” (doc. 1), contestazione alla quale ha fatto seguito la notifica del provvedimento in questa sede impugnato.
In particolare, l'opponente ha eccepito (a) l'incompetenza del Tribunale in favore del
Giudice di Pace;
(b) il difetto di legittimazione passiva del sig. in quanto non Pt_1
comproprietario dell'immobile; (c) l'infondatezza nel merito della sanzione inflitta non avendo il ricorrente inteso svolgere alcuna attività turistico-alberghiera; (d) la riconducibilità della condotta, a tutto concedere, nell'ambito di applicazione dell'art. 39, comma 3 bis, L.R. 27/2015 vigente ratione temporis.
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito e, nel merito e previa sospensiva, annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta ovvero riqualificare la condotta ai sensi dell'art. 39, comma 3 bis, L.R. 27/2015.
Acquisita la prova dell'intervenuta notifica, all'udienza del 25/3/2025, constatata la contumacia dell'Amministrazione, la causa è stata assunta in decisione.
* * *
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito. Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, “per la determinazione del valore della controversia ai fini dell'attribuzione al giudice di pace della competenza per le opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie di valore fino ad euro 15.493 ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, occorre avere riguardo al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione” (cfr. Cass. Civ.
n. 20191/2018).
Nel caso di specie, l'art. 39, comma 1, L.R. 27/2015 prevede una cornice edittale che va da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 20.000,00, rientrando quindi nella competenza per valore del Tribunale e non del Giudice di Pace. pag. 2/4 Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente. Questi è stato, infatti, correttamente indentificato nel verbale di contestazione, espressamente richiamato nell'ordinanza-ingiunzione, quale “autore della violazione” ed è pacifico che sia stato proprio il sig. a pubblicare l'inserzione sul sito Subito.it. Pt_1
Nel merito il ricorso è destituito di fondamento.
In primo luogo, alla contumacia dell'Amministrazione non possono essere ricondotte le conseguenze individuate nel precedente richiamato da parte ricorrente (Tribunale di Roma, 20/12/2022). La sentenza invocata si limita invero a recepire un consolidato orientamento in termini di riparto dell'onere probatorio in materia di opposizione a sanzione amministrativa per cui, a fronte della contestazione operata dall'ingiunto,
l'Ente è onerato di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'illecito contestato.
Nel caso in esame risultano prodotti il verbale di accertamento e la documentazione a esso allegata (atti richiamati nell'ordinanza-ingiunzione opposta), sicché il Giudice dispone di elementi sufficienti per scrutinare il merito.
Ebbene, l'art. 39, comma 1, L.R. 27/2015 sanziona “chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'art. 18, commi 3 e 4, […] senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'art. 38, comma 1”.
A sua volta l'art. 18, comma 4, lett. e), L.R. cit. individua tra le nomenclature per così dire “vietate” la denominazione «case e appartamenti per vacanze».
Trattasi di illecito meramente formale per cui chiunque utilizza tale denominazione per pubblicizzare un immobile è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune competente per territorio ex art. 38, comma 1, L.R. 27/2015.
La ratio della norma è quella di sottoporre a controllo (anche per finalità fiscali e di pubblica sicurezza) le locazioni a fini turistico-alberghieri.
Nella fattispecie l'intestazione dell'annuncio pubblicato sul sito Subito.it non lascia spazio ad equivoci recando la dicitura “Casa vacanze in affitto per vacanze a Brescia”
e promuovendo nel corpo del testo i servizi (portineria, lavanderia, campi da tennis e calcetto, zona barbecue, club house ecc.) offerti agli ospiti.
pag. 3/4 La circostanza secondo cui non era intenzione del ricorrente porre in essere una locazione turistica, ma piuttosto una mera locazione temporanea in attesa di vendere l'immobile, oltre a risultare del tutto indimostrata, si pone in contrasto con la dicitura apposta in calce all'annuncio (“no agenzie, no telemarketing”), avvertenza che mal si concilia con l'incarico irrevocabile a procurare l'acquirente sottoscritto il 12/9/2017 con la . Ciò in quanto, se davvero si fosse trattato di una normale Controparte_3
locazione e non di una locazione turistica, l'eventuale stipula del contratto avrebbe inevitabilmente inciso sulla possibilità di alienare a terzi il bene dovendo il potenziale acquirente subentrare nel contratto ex artt. 1602 c.c. e 7, L. 392/1978.
Corretta appare, infine, la qualificazione giuridica del fatto e la misura della sanzione irrogata e ciò in quanto la condotta è consistita nel pubblicizzare una locazione turistica in assenza della previa comunicazione all'Ente competente e non già nella meno grave violazione derivante dall'omesso inserimento del cd. CIR (acronimo di
Codice identificativo di riferimento) ex art. 38, comma 8 bis, L.R. 27/2015, la cui attribuzione presuppone appunto l'avvenuta effettuazione di tale comunicazione.
L'episodicità della condotta giustifica l'applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale.
Stante la contumacia del le spese di lite vanno compensate. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ritenuta la propria competenza, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta il ricorso;
spese compensate
Si comunichi.
Brescia, lì 25/03/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 6006/2024
Il Tribunale Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Andrea Marchesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MANZILLO WERNER e CUBOLINO ERICA ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
resistente - contumace
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte del 20/3/2025 e da atto introduttivo, conclusioni da intendersi ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/05/2024 il ricorrente ha ritualmente opposto l'ordinanza ingiunzione n. 3/2024 emessa dal Comune di Ponte di Legno (BS) il 13/3/2024 e notificata il 16/4/2024 deducendo quanto segue: i) di essere coniugato con CP_2
già comproprietaria per la quota di 1/6 dell'immobile sito in ,
[...] CP_1
via Trento n. 5, censito al foglio 206, sub 56, cat. A/2; ii) l'immobile è stato posto in vendita nel 2012 e definitivamente alienato il 17/10/2019 (doc. 2-5); iii) nelle more il ricorrente ha inserito sul sito internet Subito.it un annuncio finalizzato alla locazione dell'appartamento, non a fini turistici, presentandolo tuttavia come “Casa vacanze”; iv) con verbale notificato il 23/8/2019 è stata contestata al sig. la violazione Pt_1
dell'art. 39, comma 1, L.R. 27/2015 “per avere pubblicizzato online un appartamento
[…] senza avere effettuato la preventiva comunicazione di cui all'art. 38 comma 1 della stessa legge regionale al Comune” (doc. 1), contestazione alla quale ha fatto seguito la notifica del provvedimento in questa sede impugnato.
In particolare, l'opponente ha eccepito (a) l'incompetenza del Tribunale in favore del
Giudice di Pace;
(b) il difetto di legittimazione passiva del sig. in quanto non Pt_1
comproprietario dell'immobile; (c) l'infondatezza nel merito della sanzione inflitta non avendo il ricorrente inteso svolgere alcuna attività turistico-alberghiera; (d) la riconducibilità della condotta, a tutto concedere, nell'ambito di applicazione dell'art. 39, comma 3 bis, L.R. 27/2015 vigente ratione temporis.
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito e, nel merito e previa sospensiva, annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta ovvero riqualificare la condotta ai sensi dell'art. 39, comma 3 bis, L.R. 27/2015.
Acquisita la prova dell'intervenuta notifica, all'udienza del 25/3/2025, constatata la contumacia dell'Amministrazione, la causa è stata assunta in decisione.
* * *
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito. Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, “per la determinazione del valore della controversia ai fini dell'attribuzione al giudice di pace della competenza per le opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie di valore fino ad euro 15.493 ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, occorre avere riguardo al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione” (cfr. Cass. Civ.
n. 20191/2018).
Nel caso di specie, l'art. 39, comma 1, L.R. 27/2015 prevede una cornice edittale che va da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 20.000,00, rientrando quindi nella competenza per valore del Tribunale e non del Giudice di Pace. pag. 2/4 Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente. Questi è stato, infatti, correttamente indentificato nel verbale di contestazione, espressamente richiamato nell'ordinanza-ingiunzione, quale “autore della violazione” ed è pacifico che sia stato proprio il sig. a pubblicare l'inserzione sul sito Subito.it. Pt_1
Nel merito il ricorso è destituito di fondamento.
In primo luogo, alla contumacia dell'Amministrazione non possono essere ricondotte le conseguenze individuate nel precedente richiamato da parte ricorrente (Tribunale di Roma, 20/12/2022). La sentenza invocata si limita invero a recepire un consolidato orientamento in termini di riparto dell'onere probatorio in materia di opposizione a sanzione amministrativa per cui, a fronte della contestazione operata dall'ingiunto,
l'Ente è onerato di fornire la prova degli elementi costitutivi dell'illecito contestato.
Nel caso in esame risultano prodotti il verbale di accertamento e la documentazione a esso allegata (atti richiamati nell'ordinanza-ingiunzione opposta), sicché il Giudice dispone di elementi sufficienti per scrutinare il merito.
Ebbene, l'art. 39, comma 1, L.R. 27/2015 sanziona “chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'art. 18, commi 3 e 4, […] senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'art. 38, comma 1”.
A sua volta l'art. 18, comma 4, lett. e), L.R. cit. individua tra le nomenclature per così dire “vietate” la denominazione «case e appartamenti per vacanze».
Trattasi di illecito meramente formale per cui chiunque utilizza tale denominazione per pubblicizzare un immobile è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune competente per territorio ex art. 38, comma 1, L.R. 27/2015.
La ratio della norma è quella di sottoporre a controllo (anche per finalità fiscali e di pubblica sicurezza) le locazioni a fini turistico-alberghieri.
Nella fattispecie l'intestazione dell'annuncio pubblicato sul sito Subito.it non lascia spazio ad equivoci recando la dicitura “Casa vacanze in affitto per vacanze a Brescia”
e promuovendo nel corpo del testo i servizi (portineria, lavanderia, campi da tennis e calcetto, zona barbecue, club house ecc.) offerti agli ospiti.
pag. 3/4 La circostanza secondo cui non era intenzione del ricorrente porre in essere una locazione turistica, ma piuttosto una mera locazione temporanea in attesa di vendere l'immobile, oltre a risultare del tutto indimostrata, si pone in contrasto con la dicitura apposta in calce all'annuncio (“no agenzie, no telemarketing”), avvertenza che mal si concilia con l'incarico irrevocabile a procurare l'acquirente sottoscritto il 12/9/2017 con la . Ciò in quanto, se davvero si fosse trattato di una normale Controparte_3
locazione e non di una locazione turistica, l'eventuale stipula del contratto avrebbe inevitabilmente inciso sulla possibilità di alienare a terzi il bene dovendo il potenziale acquirente subentrare nel contratto ex artt. 1602 c.c. e 7, L. 392/1978.
Corretta appare, infine, la qualificazione giuridica del fatto e la misura della sanzione irrogata e ciò in quanto la condotta è consistita nel pubblicizzare una locazione turistica in assenza della previa comunicazione all'Ente competente e non già nella meno grave violazione derivante dall'omesso inserimento del cd. CIR (acronimo di
Codice identificativo di riferimento) ex art. 38, comma 8 bis, L.R. 27/2015, la cui attribuzione presuppone appunto l'avvenuta effettuazione di tale comunicazione.
L'episodicità della condotta giustifica l'applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale.
Stante la contumacia del le spese di lite vanno compensate. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ritenuta la propria competenza, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta il ricorso;
spese compensate
Si comunichi.
Brescia, lì 25/03/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 4/4