Articolo 23 della Legge 27 febbraio 1967, n. 48
Articolo 22Articolo 24
Versione
17 marzo 1967
Art. 23. (Attribuzioni del Comitato amministrativo dell'I.S.P.E.)

Il Comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica provvede all'amministrazione dell'Istituto ed in particolare:
a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
b) autorizza le spese di carattere straordinario;
c) adotta i provvedimenti di assunzione del personale, in conformita' alle norme stabilite nella deliberazione di cui al successivo articolo 26 ed ogni altro provvedimento che ad esso riservi lo statuto.
I bilanci preventivi e consuntivi, nonche' copia delle deliberazioni adottate dal Comitato amministrativo, sono comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza prevista dal precedente articolo 19.
Le deliberazioni del Comitato amministrativo sono esecutive dopo venti giorni dall'invio delle rispettive copie al Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Entrata in vigore il 17 marzo 1967