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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
13139 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 13139/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che la signora è proprietaria, in forza di successione Parte_1
ereditaria, di un appartamento all'interno del Condominio Aleardi sito in Corso
Cavour n. 44 a Brescia (BS), catastalmente identificato al Catasto Fabbricati
Comune di Brescia, Sez. Urb. Bre fg. 9, particella 1167 sub 17 ;
rilevato che, secondo quanto dedotto dall'attrice, nel bagno del suo appartamento
è presente sul soffitto una macchia di umidità, con distacco della pittura e dell'intonaco, che interessava parte del plafone e con una larghezza variabile posta
1 in corrispondenza dello scarico del bagno dell'appartamento del piano superiore di proprietà della signora Parte_2
rilevato che la signora affidava quindi all'ing. l'incarico di Pt_1 Tes_1
individuare le cause delle problematiche gravanti sul soffitto del suo bagno e il perito accertava che “le infiltrazioni lamentate ed accertate provengono dal piano superiore” posto che un intervento sul bagno dell'attrice sarebbe stato del tutto inutile, in quanto era “necessario ed urgente un'efficace intervento di riparazione degli scarichi del bagno dell'unità immobiliare posta al piano di sopra da cui provengono le infiltrazioni” (cfr. doc. 1 di parte attrice);
rilevato che l'attrice invitava quindi la signora a provvedere alle necessarie Pt_2
riparazioni della sua proprietà al fine di eliminare le infiltrazioni già nell'assemblea condominiale del dicembre 2018, ma tale invito restava senza alcun riscontro, come la successiva lettera inviata dalla signora a mezzo del proprio legale Pt_1
nel marzo 2019 (cfr. doc. 3 di parte attrice) e così anche la procedura di mediazione si concludeva con esito negativo per il comportamento tenuto da parte convenuta
(cfr. doc. 6 di parte attrice);
rilevato pertanto che per le ragioni su esposte la signora citava in Parte_1
giudizio la signora chiedendo in via principale e nel merito di Parte_2
accertare la presenza di infiltrazioni nell'abitazione dell'attrice per perdite derivanti dall'appartamento della convenuta e pertanto condannarla ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare la causa delle infiltrazioni nonché a risarcire il danno patito dall'attrice con particolare riferimento alle spese sostenute per ripristinare il proprio bagno ed il danno per il mancato utilizzo dell'immobile, con la previsione ai sensi dell'art. 614bis cpc di una somma di denaro a favore dell'attrice per ogni mese di ritardo della convenuta nell'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni;
2 rilevato che si costituiva in giudizio la signora chiedendo in via Parte_2
preliminare di dichiarare estinto o comunque prescritto il diritto dell'attrice per intervenuta prescrizione quinquennale anche ai sensi dell'art. 2947 cc ed in via principale il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso accertare che nessuna responsabilità era ad essa imputabile;
rilevato che con ordinanza in data 9 dicembre 2020 il giudice istruttore disponeva la CTU affinché verificasse la sussistenza e le cause della macchia di umidità lamentata da parte attrice e se, una volta accertate le infiltrazioni, l'immobile oggetto di causa fosse abitabile o meno ed in caso affermativo quantificasse l'importo del canone locatizio mensile per un immobile della stessa specie e genere e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto in merito all'eccezione preliminare di parte convenuta relativa alla prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2043 cc., che detta eccezione è infondata posto che la convenuta non ha provato quando il danno si è manifestato sulla proprietà sottostante e per quanto riguarda l'attrice essa è divenuta proprietaria dell'immobile per successione ereditaria nel 2016 ed avendo messo in mora la convenuta ancora nel marzo 2019 (cfr. doc.3 di parte attrice) e poi instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010 nel luglio dello stesso anno (cfr. doc.6 di parte attrice), si deve presumere che abbia interrotto i termini di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2943 cc;
rilevato riguardo alle infiltrazioni presenti nel bagno dell'attrice che il CTU, dopo aver accertato la presenza di una macchia con “evidente presenza di umidità”, la rilevante dimensione della stessa e dopo aver ispezionato il bagno di parte convenuta, ha evidenziato che “vista la distribuzione interna dei sanitari confermo
3 che la macchia di umidità presente nel soffitto del bagno di parte attrice corrisponde alla zona occupata da water, bidet, vasca da bagno del piano superiore di parte convenuta” (cfr. pag. 6 e 7 relazione del CTU geometra datata 12 Persona_1
luglio 2021);
ritenuto che, alla luce delle risultanze della CTU sopra citata, la presenza di infiltrazioni nel bagno della signora deve considerarsi accertata e Parte_1
provata, così come la provenienza delle stesse dalla proprietà della convenuta signora Pt_2
ritenuta pertanto la responsabilità ex art. 2043 cc della signora Parte_2
quale proprietaria dell'appartamento posto sopra quello della signora Pt_1
nella causazione delle suddette infiltrazioni all'interno del bagno
[...]
dell'appartamento dell'attrice, ne consegue che la signora va Parte_2
condannata a risarcire i danni alla signora;
Parte_1
rilevato quanto ai danni che il CTU nella relazione datata 12 luglio 2021 ha indicato i lavori da eseguire a cura della convenuta signora Parte_2
sulla sua proprietà per l'eliminazione delle infiltrazioni (importo quantificato a suo tempo in euro 4.500,00 oltre IVA), per cui la convenuta signora Parte_2
va condannata ad eseguire detti lavori come indicati e descritti dal CTU geom. nella relazione datata 12 luglio 2021 (cfr. pagg. 8 e 9) cui si Persona_1
rimanda integralmente;
rilevato altresì che il CTU nella relazione datata 12 luglio 2021 ha indicato il costo dei lavori da eseguire sulla proprietà dell'attrice per eliminare le conseguenze delle infiltrazioni (rimozione intonaco vecchio, formazione nuovo intonaco, ritinteggiatura, ecc.) quantificando la spesa all'epoca in euro 2.200,00, oltre IVA, somma che rivalutata ad oggi con gli interessi atteso il carattere risarcitorio,
4 ammonta complessivamente ad euro 3.300,00 per cui la convenuta signora va condannata a pagare all'attrice signora la Parte_2 Parte_1
somma di euro 3.300,00 con gli interessi legali da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo;
rilevato quanto agli ulteriori danni da mancata utilizzazione dell'immobile, che la lettera prodotta da parte attrice (cfr. doc.11) è generica e non sufficiente per provare che l'immobile sarebbe stato locato a terzi in quanto non vi è prova che prima l'immobile fosse stato locato a terzi né che terzi abbiano chiesto di prendere in conduzione l'immobile, posto che il danno da mancato godimento dell'immobile non può essere considerato in re ipsa, come precisato del resto anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.33439/19, Cass. n.23987/2019), per cui la relativa domanda attorea deve essere rigettata;
rilevato altresì che l'attrice non ha dedotto né provato di abitare essa stessa detto immobile, per cui non può comunque essere riconosciuto alcun risarcimento per l'inutilizzabilità del bagno;
rilevato infine quanto alla richiesta ordinanza ex art.614bis cpc che, considerato l' ingiustificabile comportamento omissivo della convenuta, essa può essere accolta disponendo che decorsi sei mesi dalla notifica della presente sentenza alla convenuta signora qualora essa non abbia in detto spazio Parte_2
temporale eseguito i lavori sopra indicati per la eliminazione delle infiltrazioni, la stessa va condannata al pagamento a favore della signora della Parte_1
somma di euro 100,00 per ogni mese di ritardo fino all'integrale esecuzione dei suddetti lavori;
rilevato infine che le spese seguono la soccombenza e pertanto la signora va condannata a rimborsare alla signora le Parte_2 Parte_1
5 spese di CTU, di CTP e della perizia di parte svolta ante causam, così come documentate e provate (cfr. docc. 2 e allegati al foglio di p.c.
4.7.2022 di parte attrice) per la somma complessiva ad oggi, con rivalutazione ed interessi, di euro
3.900,00 con gli interessi legali da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento di mediazione e del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore, rigettata ogni altra domanda e/o eccezione, così dispone:
a) accertata la responsabilità ex art. 2043 cc della signora Parte_2
condanna la signora ad eseguire i lavori per eliminare le Parte_2
infiltrazioni come indicati e descritti dal CTU geom. nella Persona_1
relazione datata 12 luglio 2021 (cfr. pagg. 8 e 9) cui si rimanda integralmente;
b) condanna altresì la signora a pagare alla signora Parte_2 Pt_1
la somma di euro 3.300,00 per spese di ripristino, con gli interessi
[...]
legali da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo;
c) condanna la signora a pagare alla signora Parte_2 Pt_1
decorsi sei mesi dalla notifica della presente sentenza, la somma di
[...]
euro 100,00 per ogni mese di ritardo fino all'integrale esecuzione dei lavori indicati sub a);
d) condanna la signora a pagare alla signora Parte_2 Pt_1
la somma euro 3.900,00 per le spese di CTU, CTP e perizia di parte
[...]
con gli interessi legali da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo;
e) condanna la signora a rimborsare alla signora Parte_2 Pt_1
le spese del procedimento di mediazione e le spese di causa, che si
[...]
6 liquidano complessivamente in euro 4.000,00 per compensi professionali ed euro 593,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 16 aprile 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 13139/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che la signora è proprietaria, in forza di successione Parte_1
ereditaria, di un appartamento all'interno del Condominio Aleardi sito in Corso
Cavour n. 44 a Brescia (BS), catastalmente identificato al Catasto Fabbricati
Comune di Brescia, Sez. Urb. Bre fg. 9, particella 1167 sub 17 ;
rilevato che, secondo quanto dedotto dall'attrice, nel bagno del suo appartamento
è presente sul soffitto una macchia di umidità, con distacco della pittura e dell'intonaco, che interessava parte del plafone e con una larghezza variabile posta
1 in corrispondenza dello scarico del bagno dell'appartamento del piano superiore di proprietà della signora Parte_2
rilevato che la signora affidava quindi all'ing. l'incarico di Pt_1 Tes_1
individuare le cause delle problematiche gravanti sul soffitto del suo bagno e il perito accertava che “le infiltrazioni lamentate ed accertate provengono dal piano superiore” posto che un intervento sul bagno dell'attrice sarebbe stato del tutto inutile, in quanto era “necessario ed urgente un'efficace intervento di riparazione degli scarichi del bagno dell'unità immobiliare posta al piano di sopra da cui provengono le infiltrazioni” (cfr. doc. 1 di parte attrice);
rilevato che l'attrice invitava quindi la signora a provvedere alle necessarie Pt_2
riparazioni della sua proprietà al fine di eliminare le infiltrazioni già nell'assemblea condominiale del dicembre 2018, ma tale invito restava senza alcun riscontro, come la successiva lettera inviata dalla signora a mezzo del proprio legale Pt_1
nel marzo 2019 (cfr. doc. 3 di parte attrice) e così anche la procedura di mediazione si concludeva con esito negativo per il comportamento tenuto da parte convenuta
(cfr. doc. 6 di parte attrice);
rilevato pertanto che per le ragioni su esposte la signora citava in Parte_1
giudizio la signora chiedendo in via principale e nel merito di Parte_2
accertare la presenza di infiltrazioni nell'abitazione dell'attrice per perdite derivanti dall'appartamento della convenuta e pertanto condannarla ad eseguire gli interventi necessari ad eliminare la causa delle infiltrazioni nonché a risarcire il danno patito dall'attrice con particolare riferimento alle spese sostenute per ripristinare il proprio bagno ed il danno per il mancato utilizzo dell'immobile, con la previsione ai sensi dell'art. 614bis cpc di una somma di denaro a favore dell'attrice per ogni mese di ritardo della convenuta nell'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare le infiltrazioni;
2 rilevato che si costituiva in giudizio la signora chiedendo in via Parte_2
preliminare di dichiarare estinto o comunque prescritto il diritto dell'attrice per intervenuta prescrizione quinquennale anche ai sensi dell'art. 2947 cc ed in via principale il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso accertare che nessuna responsabilità era ad essa imputabile;
rilevato che con ordinanza in data 9 dicembre 2020 il giudice istruttore disponeva la CTU affinché verificasse la sussistenza e le cause della macchia di umidità lamentata da parte attrice e se, una volta accertate le infiltrazioni, l'immobile oggetto di causa fosse abitabile o meno ed in caso affermativo quantificasse l'importo del canone locatizio mensile per un immobile della stessa specie e genere e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto in merito all'eccezione preliminare di parte convenuta relativa alla prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2043 cc., che detta eccezione è infondata posto che la convenuta non ha provato quando il danno si è manifestato sulla proprietà sottostante e per quanto riguarda l'attrice essa è divenuta proprietaria dell'immobile per successione ereditaria nel 2016 ed avendo messo in mora la convenuta ancora nel marzo 2019 (cfr. doc.3 di parte attrice) e poi instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 28/2010 nel luglio dello stesso anno (cfr. doc.6 di parte attrice), si deve presumere che abbia interrotto i termini di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2943 cc;
rilevato riguardo alle infiltrazioni presenti nel bagno dell'attrice che il CTU, dopo aver accertato la presenza di una macchia con “evidente presenza di umidità”, la rilevante dimensione della stessa e dopo aver ispezionato il bagno di parte convenuta, ha evidenziato che “vista la distribuzione interna dei sanitari confermo
3 che la macchia di umidità presente nel soffitto del bagno di parte attrice corrisponde alla zona occupata da water, bidet, vasca da bagno del piano superiore di parte convenuta” (cfr. pag. 6 e 7 relazione del CTU geometra datata 12 Persona_1
luglio 2021);
ritenuto che, alla luce delle risultanze della CTU sopra citata, la presenza di infiltrazioni nel bagno della signora deve considerarsi accertata e Parte_1
provata, così come la provenienza delle stesse dalla proprietà della convenuta signora Pt_2
ritenuta pertanto la responsabilità ex art. 2043 cc della signora Parte_2
quale proprietaria dell'appartamento posto sopra quello della signora Pt_1
nella causazione delle suddette infiltrazioni all'interno del bagno
[...]
dell'appartamento dell'attrice, ne consegue che la signora va Parte_2
condannata a risarcire i danni alla signora;
Parte_1
rilevato quanto ai danni che il CTU nella relazione datata 12 luglio 2021 ha indicato i lavori da eseguire a cura della convenuta signora Parte_2
sulla sua proprietà per l'eliminazione delle infiltrazioni (importo quantificato a suo tempo in euro 4.500,00 oltre IVA), per cui la convenuta signora Parte_2
va condannata ad eseguire detti lavori come indicati e descritti dal CTU geom. nella relazione datata 12 luglio 2021 (cfr. pagg. 8 e 9) cui si Persona_1
rimanda integralmente;
rilevato altresì che il CTU nella relazione datata 12 luglio 2021 ha indicato il costo dei lavori da eseguire sulla proprietà dell'attrice per eliminare le conseguenze delle infiltrazioni (rimozione intonaco vecchio, formazione nuovo intonaco, ritinteggiatura, ecc.) quantificando la spesa all'epoca in euro 2.200,00, oltre IVA, somma che rivalutata ad oggi con gli interessi atteso il carattere risarcitorio,
4 ammonta complessivamente ad euro 3.300,00 per cui la convenuta signora va condannata a pagare all'attrice signora la Parte_2 Parte_1
somma di euro 3.300,00 con gli interessi legali da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo;
rilevato quanto agli ulteriori danni da mancata utilizzazione dell'immobile, che la lettera prodotta da parte attrice (cfr. doc.11) è generica e non sufficiente per provare che l'immobile sarebbe stato locato a terzi in quanto non vi è prova che prima l'immobile fosse stato locato a terzi né che terzi abbiano chiesto di prendere in conduzione l'immobile, posto che il danno da mancato godimento dell'immobile non può essere considerato in re ipsa, come precisato del resto anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.33439/19, Cass. n.23987/2019), per cui la relativa domanda attorea deve essere rigettata;
rilevato altresì che l'attrice non ha dedotto né provato di abitare essa stessa detto immobile, per cui non può comunque essere riconosciuto alcun risarcimento per l'inutilizzabilità del bagno;
rilevato infine quanto alla richiesta ordinanza ex art.614bis cpc che, considerato l' ingiustificabile comportamento omissivo della convenuta, essa può essere accolta disponendo che decorsi sei mesi dalla notifica della presente sentenza alla convenuta signora qualora essa non abbia in detto spazio Parte_2
temporale eseguito i lavori sopra indicati per la eliminazione delle infiltrazioni, la stessa va condannata al pagamento a favore della signora della Parte_1
somma di euro 100,00 per ogni mese di ritardo fino all'integrale esecuzione dei suddetti lavori;
rilevato infine che le spese seguono la soccombenza e pertanto la signora va condannata a rimborsare alla signora le Parte_2 Parte_1
5 spese di CTU, di CTP e della perizia di parte svolta ante causam, così come documentate e provate (cfr. docc. 2 e allegati al foglio di p.c.
4.7.2022 di parte attrice) per la somma complessiva ad oggi, con rivalutazione ed interessi, di euro
3.900,00 con gli interessi legali da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento di mediazione e del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore, rigettata ogni altra domanda e/o eccezione, così dispone:
a) accertata la responsabilità ex art. 2043 cc della signora Parte_2
condanna la signora ad eseguire i lavori per eliminare le Parte_2
infiltrazioni come indicati e descritti dal CTU geom. nella Persona_1
relazione datata 12 luglio 2021 (cfr. pagg. 8 e 9) cui si rimanda integralmente;
b) condanna altresì la signora a pagare alla signora Parte_2 Pt_1
la somma di euro 3.300,00 per spese di ripristino, con gli interessi
[...]
legali da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo;
c) condanna la signora a pagare alla signora Parte_2 Pt_1
decorsi sei mesi dalla notifica della presente sentenza, la somma di
[...]
euro 100,00 per ogni mese di ritardo fino all'integrale esecuzione dei lavori indicati sub a);
d) condanna la signora a pagare alla signora Parte_2 Pt_1
la somma euro 3.900,00 per le spese di CTU, CTP e perizia di parte
[...]
con gli interessi legali da oggi data della liquidazione sino al saldo effettivo;
e) condanna la signora a rimborsare alla signora Parte_2 Pt_1
le spese del procedimento di mediazione e le spese di causa, che si
[...]
6 liquidano complessivamente in euro 4.000,00 per compensi professionali ed euro 593,00 per spese/anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 16 aprile 2025
Il giudice
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