Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/06/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza dell'8/5/2025 tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2742 R.G. Cont. dell'anno
2022
TRA
C.F. e Registro Imprese Roma Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in viale Europa n. 190 - Roma, presso l'avv. Anna
BONSERA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto del notaio registrato l'11/9/2020; Persona_1
PARTE APPELLANTE
E
- C.F. , e - Controparte_1 C.F._1 CP_2
C.F. , elettivamente domiciliati in via Crescenzio n. 43 - C.F._2
Roma presso lo studio dell'avv. Manlio Giuseppe Possenti, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE APPELLATA
Fondi, depositata in data 22/11/2021 nel giudizio proposto dagli appellati volto ad ottenere il rimborso di un buono fruttifero postale, emesso il 14/7/2006, per €
5.000,00.
CONCLUSIONI: per parte appellante (note scritte del 29/4/2025): “L'avv.
Febbo e l'avv. Bonsera precisano le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa”; per parte appellata (note scritte del 5/5/2025): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 420/2021 del Giudice di Parte_1
Pace di Fondi, in quanto infondato in fatto e in diritto.
2. Per l'effetto, confermare la condanna di al pagamento in favore degli appellati della somma Parte_1 di € 5.000,00, oltre interessi come per legge.
3. In parziale riforma della sentenza impugnata, condannare alla rifusione integrale delle spese e Parte_1
competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 420/2021 del Giudice di pace di Fondi con cui è stata accolta la domanda proposta dagli odierni appellati e pronunciata la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore degli attori in primo grado.
La predetta somma è relativa all'importo di buoni fruttiferi postali, per assunto di sarebbero risultati prescritti;
di conseguenza la società appellante ha Parte_1
ritenuto di non doverne corrispondere l'importo ai titolari.
I sig.ri hanno rilevato in primo grado di aver sottoscritto, in data CP_3
14/7/2006, presso l'ufficio postale di Monte AN IO, quattro buoni fruttiferi postali dell'importo di € 500,00 con scadenza ventennale e un buono fruttifero postale dell'importo di € 5.000,00, della durata di diciotto mesi, rilevando di non aver ricevuto informazioni in merito alla durata e alla scadenza del predetto buono, né di aver ricevuto il foglio informativo. costituitasi nel giudizio di primo grado aveva contestato Parte_1
quanto rilevato dagli attori eccependo l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione del buono.
Il giudice di prime cure ha accolto la domanda introdotta da e Controparte_1
rilevando il mancato rispetto da parte di dei CP_2 Parte_1
doveri di trasparenza e di informazione nel collocamento del buono postale fruttifero, il quale era risultato privo di indicazioni concernenti il rendimento e la scadenza, né era stata data la prova della consegna agli investitori del foglio informativo, in violazione dei doveri imposti dall'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, a nulla rilevando, secondo il Giudice di pace, l'eccezione opposta da Parte_1
fondata sull'assolvimento dell'onere di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento relativo all'emissione dei buoni, secondo la previsione di cui all'art. 6 del DM 6/10/2004; pertanto il Giudice di pace ha condannato l'odierna appellante alla restituzione della somma di € 5.000,00, quale sorte capitale di cui al buono postale fruttifero oggetto di controversia.
Quali motivi d'impugnazione, richiamati i profili Pt_1 Parte_1
caratterizzanti il buono postale fruttifero denominato “18K”, secondo cui i titoli di detta serie diverrebbero infruttiferi alla scadenza dei diciotto mesi dalla data di emissione e il diritto al rimborso si sarebbe prescritto decorso il successivo decennio, ha dedotto come i titoli in esame sono considerati, nell'ambito del risparmio e parificati, anche fiscalmente, ai titoli di Stato.
Secondo la previsione normativa di cui alla L. 23/12/2005, n. 266, comma
345-quinquies, per i buoni emessi dal 13/4/2001, di competenza di Cassa Depositi e
Prestiti, gli importi dovuti ai beneficiari non reclamati entro il termine di prescrizione decennale devono essere comunicati al Ministero dell'Economia e Finanze e versati al Fondo istituito dalla L. n. 266/2005, gestito da e secondo il CP_4
disposto dell'art. 4 della Circolare del MEF del 3/11/2010 non sarebbero restituibili.
L'appellante ha, poi, sostenuto che al fine di curare gli obblighi informativi su di essa gravanti ha proceduto altresì all'affissione, nei locali dei propri uffici, di apposito avviso rinvenibile anche nel sito web dedicato al risparmio postale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 (rubricato “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”) del DM 19/12/2000 (pubblicato in G.U. del 28/12/2000), che ha introdotto le nuove condizioni generali di emissione dei buoni fruttiferi postali.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il foglio informativo, che il giudice di prime cure avrebbe ritenuto non fosse stato consegnato alle parti, in realtà riporterebbe proprio un riassunto delle norme contenute nei decreti ministeriali che regolano i titoli della serie, non costituendo una modalità che incide sulla validità del negozio.
Dunque, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali relativi ai titoli della serie sarebbe in grado di garantire la conoscenza o conoscibilità delle condizioni di emissione e rendimento degli stessi.
Inoltre, per l'emissione dei titoli in oggetto si sarebbe utilizzata la stampigliatura indicante la loro appartenenza alla categoria dei buoni di diciotto mesi, per cui i sottoscrittori avrebbero dovuto avvedersi, solo per questo, della durata dei titoli acquistati, con conseguente applicazione del termine prescrizionale stabilito per i buoni fruttiferi postali di cui all'art. 2946 c.c. e sua decorrenza ai sensi dell'art. 2935 c.c.. La prescrizione del diritto alla restituzione del capitale investito decorre dunque dal momento in cui il diritto può essere fatto valere con il raggiungimento del massimo rendimento del titolo e la mancanza di informativa in ordine alle condizioni che regolano i buoni fruttiferi, secondo , non rientrerebbe tra le cause di Parte_1
interruzione del termine di prescrizione.
Infine, l'appellante si è opposta alla richiesta risarcitoria formulata dagli attori in primo grado, sul presupposto dell'omessa dimostrazione del nesso causale tra la mancata informativa e l'evento dannoso causato dalla mancata conoscenza della data di scadenza dei buoni.
Per le ragioni illustrate ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
1.1 Nel costituirsi in giudizio, e hanno Controparte_1 CP_2
contestato tutto quanto dedotto da parte appellante, chiedendo il rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Nel merito, gli appellati hanno rilevato come il giudice di prime cure abbia correttamente statuito in ordine ai fatti rappresentanti dichiarando la violazione, da parte di dei principi di lealtà e correttezza posti a tutela Parte_1
dell'altro contraente.
L'appellante, infatti, avrebbe non solo disatteso la richiesta di investimento ventennale dei risparmiatori, consegnando loro, oltre ai quattro buoni fruttiferi ventennali, anche un buono a diciotto mesi, ma non avrebbe fornito informazione alcuna in merito sulla differenza di durata del buono rispetto agli altri conferiti.
Gli appellati hanno, inoltre, condiviso la motivazione di accoglimento della domanda da parte del giudice di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata da , in ragione del fatto che detti buoni non Parte_1
riporterebbero le indicazioni a stampa o apposte con timbri circa il termine di scadenza, né sarebbe stato fornito agli appellati alcun foglio informativo al momento della sottoscrizione;
dunque gli stessi non sarebbero stati posti nelle condizioni di esercitare il diritto al rimborso, avuto altresì riguardo al principio di cui all'art. 2935
c.c. (“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”), in forza del quale il termine di prescrizione non sarebbe trascorso.
Inoltre, gli appellati hanno allegato una recente delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con cui è stata rilevata l'omissione o formulazione ingannevole, ad opera di , delle informazioni essenziali relative ai Parte_1
termini di scadenza e prescrizione dei buoni.
In particolare, la condotta di , concretatasi nella omissione di Parte_1
informare preventivamente e adeguatamente i titolari di buoni in scadenza circa il termine di prescrizione, avrebbe violato i doveri di diligenza professionale ragionevolmente esigibili da in base ai principi generali di correttezza e buona Pt_1
fede ed è, pertanto, tale condotta, idonea ad alterare il comportamento economico del consumatore in relazione all'esercizio dei diritti di credito derivanti dai buoni.
Gli appellati, infine, hanno rilevato il loro dissenso alla decisione del giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese legali, motivata per difficoltà della materia, allegando che detta “difficoltà” non possa attenere anche al soggetto professionale rappresentato da , di conseguenza hanno chiesto la Parte_1
conferma della sentenza impugnata, con condanna di al Parte_1
pagamento in loro favore della somma di € 5.000,00 e vittoria di spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
1.2 All'esito dell'udienza del 20/12/2022, autorizzato su istanza di parte il deposito del provvedimento dell'AGCM, è stato fissato il calendario del processo.
Verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'esito dell'udienza del 19/2/2025, è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. l'udienza dell'8/5/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 9/5/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 9/5/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Risulta documentalmente provato che in data 14/7/2006 e Controparte_1
hanno sottoscritto n. 4 Buoni Fruttiferi Postali del valore nominale di CP_2
€ 500,00, “Serie B21” presso l'ufficio postale di Monte AN IO (LT) e che, nella medesima data, hanno sottoscritto n.1 Buono Fruttifero Postale del valore nominale di
€ 5.000,00, “Serie 18K” presso il medesimo ufficio.
Gli appellati hanno dedotto espressamente, sia davanti al giudice di primo grado, sia nella comparsa di costituzione in appello, che al momento della sottoscrizione dei buoni non sarebbero stati adeguatamente informati sul tipo di investimento che si accingevano ad effettuare, con riferimento all'ultimo dei buoni citati, essendosi loro rivolti all'ufficio anzidetto per ottenere dei buoni fruttiferi postali ventennali, essendo stato loro sottoposto, di contro, un buono “Serie 18K” con scadenza a diciotto mesi;
hanno rilevato che non era stato consegnato alcun foglio informativo all'atto della sottoscrizione, né fornita alcun'altra indicazione sulla scadenza del titolo in questione o sulla data in cui sarebbe maturata la prescrizione del diritto al rimborso, ma si sarebbero avveduti della differenza del titolo rispetto agli altri sottoscritti solo al momento in cui si sono recati presso l'ufficio postale per richiedere informazioni sul loro andamento, ottenendo l'informazione in merito alla non rimborsabilità del buono in oggetto.
Gli elementi in fatto allegati dagli appellati non sono stati smentiti dalle difese di controparte sul piano assertivo, né dalla documentazione allegata, limitandosi la difesa di a rilevare di aver assolto l'onere informativo per il Parte_1 tramite della stampigliatura sul Buono rilasciato ove appariva la scritta “Serie 18K” e asserendo di aver adempiuto all'obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali relativi ai titoli della serie che sarebbe in grado di garantire la conoscenza o conoscibilità delle condizioni di emissione e rendimento degli stessi, nonché di aver proceduto all'affissione, nei locali dei propri uffici, di apposito avviso rinvenibile anche nel sito web dedicato al risparmio postale, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6 (rubricato “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori) del DM
19/12/2000 (pubblicato in G.U. del 28/12/2000) che ha introdotto le nuove condizioni generali di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali.
3. Va osservato in generale sul rapporto intercorrente tra i sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali e l'ente emittente che detto rapporto di diritto privato, che nasce appunto dalla sottoscrizione dei predetti titoli ed in forza del quale
[...]
è tenuta a restituire il capitale con gli interessi, ha natura contrattuale: come Pt_1
tale è regolato secondo le condizioni stabilite al momento dell'emissione dei titoli stessi e richiamate nel documento.
È costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, del 16 dicembre 2005, n. 27809; Cass. civ., sez. un., n. 13979 del 15 giugno 2007 e Cass.
Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio 2017; soprattutto Cass. civ., sez. un.,
11/02/2019, n. 3963).
Tale qualificazione ha giustificato in ogni caso la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali (ad esempio in relazione alla modifica dei tassi d'interesse originariamente previsto) e ha portato a ritenere che le modificazioni trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..
L'assunto di legittimità richiamato conduce, da un lato, ad affermare che i buoni sottoscritti, privi di indicazione della scadenza, comunque non sarebbero in grado di mutare il loro contenuto in investimenti senza termine, dall'altro lato, a considerare la posizione dei sottoscrittori dei buoni e i diritti da essi esercitabili alla stregua delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali che costituiscono la base della stessa emissione dei titoli e che danno contenuto al rapporto negoziale tra le parti.
4. La condotta dell'ente che ha collocato i buoni va dunque valutata alla luce della regolamentazione dello specifico rapporto sottesa alla emissione dei titoli in questione e che viene individuata nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 dicembre 2000, recanteCondizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni (pubblicato in GU Serie Generale n. 300 del 27-12-2000).
L'art. 1 del decreto delinea le caratteristiche dei buoni fruttiferi postali:
«Art.
1. Caratteristiche dei buoni fruttiferi postali - I buoni fruttiferi postali, emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da
[...]
sono nominativi, non cedibili, salvo il trasferimento per successione Parte_1
per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale.
I buoni fruttiferi postali possono essere rappresentati da documento cartaceo ovvero da iscrizioni contabili registrate in conto di deposito titoli.
I buoni fruttiferi postali possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente. I buoni fruttiferi postali non possono essere dati in pegno.
La forma e gli altri segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo sono definiti con decreto 8 ottobre 1998 dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del
Tesoro recante “Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1998 e successive modificazioni, e dall'art. 9 del presente decreto. Le variazioni sono disposte con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»
Assume rilievo, ai fini della presente decisione, la previsione per cui la forma e gli altri segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo sono definiti con decreto 8 ottobre 1998 dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante
“Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1998.
Ora, il richiamato decreto ministeriale del 8/10/1998, all'art. 3, dispone che:
«All'atto di emissione del buono l'Agenzia postale appone sul verso del titolo (negli allegati contraddistinto con uno spazio in bianco indicante “spazio riservato al tagliando dei redimenti”, compreso nel riquadro centrale del verso) un tagliando indicante la serie, i rendimenti ed il periodo di prescrizione».
Nessuna indicazione della prescrizione del diritto derivante dai buoni emessi risulta essere stata apposta su quello oggetto di causa. Ne deriva che il titolare di tali buoni non avrebbe potuto desumere, dalla lettura del titolo di legittimazione, alcun elemento utile di conoscenza sulla prescrizione del diritto nascente dalla titolarità stessa dei buoni fruttiferi in questione, né sulla scadenza del termine dell'investimento quale dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, risultando presente unicamente l'indicazione della “Serie” dei buoni, nello specifico l'indicazione “18K” dalla quale secondo la prospettazione dell'appellante si sarebbe dovuto desumere che la caratteristica inerente al buono acquistato fosse il rendimento di interessi per diciotto mesi.
Detta indicazione non risulta, comunque, sufficiente a fornire le informazioni utili al risparmiatore in ordine alla durata del buono, alla sua scadenza e alla decorrenza del termine di prescrizione, poiché nella predetta dicitura fa riferimento alla estinzione del diritto di rimborso per effetto della sua durata.
4.1 Va dunque verificato se gli attori siano stati posti in condizione di acquisire aliunde le informazioni necessarie relativamente ai caratteri dei buoni sottoscritti.
È necessario richiamare sul punto gli artt. 3 e 6 del DM del 2000 contenente le
Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi.
Eccone il testo:
«Art.
3. Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento - Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Art.
6. Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori - Parte_1
espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a le informazioni da pubblicizzare in Parte_1
conformità a quanto stabilito nel comma precedente.
Le comunicazioni della Cassa depositi e prestiti ai titolari dei buoni fruttiferi postali sono effettuate mediante avvisi su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico.».
Non risulta che, nel caso di specie, vi sia stata la consegna agli attori, sottoscrittori dei titoli, del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Né risulta provato che abbia esposto nei propri locali Parte_1
aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, comunque da consegnare ai sottoscrittori con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
Palese è dunque, nel caso di specie, la violazione degli obblighi informativi imposti dalla specifica normativa a , con la conseguenza che il Parte_1 consumatore non è stato messo in condizioni di attivarsi per la riscossione di capitale ed interessi investiti nel termine di prescrizione previsto e richiamato (in coerenza con la disciplina codicistica) dall'articolo 8 del DM esaminato.
Si è affermato nella giurisprudenza di merito, che si è pronunciata in casi del tutto analoghi, il principio (che si condivide) per cui, rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza - costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione.
4.2 D'altra parte, va osservato che senza dubbio il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e regolato ab externo dalla disciplina ministeriale richiamata impone comunque una condotta improntata alla correttezza e buona fede, quali principi che devono informare l'esecuzione del contratto da parte dei contraenti.
La buona fede intesa come clausola generale del contratto si configura, innanzitutto, come obbligo di avviso e protezione dell'altra parte, in un rapporto basato sul reciproco affidamento. In altri termini, può dirsi che la buona fede non risulta essere una generica solidarietà reciproca tra le parti, bensì una specifica lealtà che si impone tra due individui legati da un rapporto contrattuale;
nella buona fede contrattuale si fa riferimento all'impegno, delle parti, di adempiere in ottemperanza delle altrui aspettative, in un contesto improntato sul dovere di fedeltà e cooperazione
Inoltre, gli obblighi di buona fede si specificano, altresì, nei doveri di avviso e di informazione della controparte in ordine a quelle circostanze che sono rilevanti per l'esecuzione del contratto. Tali doveri si concretizzano nell'obbligo della parte di mantenere una condotta che tenga in considerazione l'utilità dell'altra parte, anche al di là delle prescrizioni contrattuali.
Tenuto conto di quanto altresì disposto in materia di depositi dormienti dal d.P.R. n. 116 del 2007, in ordine alla necessità che gli intermediari finanziari inviino una lettera raccomandata ai titolari di strumenti finanziari non movimentati per un periodo di tempo di 10 anni, va rilevato che nel caso di specie la condotta di
[...]
sia stata gravemente inadempiente in relazione agli obblighi Parte_1
informativi imposti dal DM più volte citato sopra, contenente le condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi in questione, in particolare con riferimento ai caratteri dell'investimento concernenti la scadenza e la prescrizione, benché sugli specifici punti sussistessero obblighi puntualmente delineati dalla regolazione del rapporto e, comunque, il generale obbligo di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto.
4.3 Tale contesto interpretativo trova piena conferma nella decisione assunta dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato all'adunanza del 18/10/2022, la quale, dopo aver rilevato che, come previsto dalla normativa di settore, Parte_1
dovrebbe consegnare al consumatore, in sede di collocamento del titolo, il
Regolamento del prestito, insieme al documento cartaceo rappresentativo del buono e, ove il risparmiatore lo richieda, il Foglio informativo, oltre che la Scheda di sintesi, ha osservato che la normativa di settore non contiene però disposizioni di dettaglio sulle modalità con le quali in qualità di soggetto responsabile del Pt_1
collocamento e della gestione dei buoni fruttiferi postali, debba garantire una piena ed effettiva conoscenza, da parte dei consumatori, delle informazioni essenziali che riguardano tali titoli, lasciando all'operatore le scelte da compiere al riguardo.
Quanto agli obblighi informativi cui soggiace l'intermediario, l'Autorità si premura quindi di precisare che la fonte di tali obblighi non è soltanto la normativa di settore, ma l'intero ordinamento giuridico (ivi incluse le norme codicistiche sulla correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto). Questa precisazione - che potrebbe apparire finanche ultronea, in quanto autoevidente - si rivela assai utile per ribadire un concetto tanto scontato, quanto disapplicato in concreto.
A questo riguardo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle disposizioni regolatrici, anche in senso modificativo del rapporto, così come la loro accessibilità on line e la capillare presenza, sul territorio, degli uffici postali cui rivolgersi, sono ritenute, dall'Autorità, circostanze irrilevanti al fine di escludere la sussistenza, in capo all'intermediario, di obblighi informativi personalizzati in sede di collocamento.
Al contrario, tanto più l'informazione è rilevante ai fini della consapevole gestione del contratto e del tempestivo esercizio dei diritti ad esso connessi, quanto più l'obbligo dell'intermediario al riguardo sarà stringente. In sostanza, gli elementi di rischio connessi al contratto devono essere resi noti al risparmiatore sin dal momento della sottoscrizione e, per i buoni postali collocati mediante modulo fisico, devono essere incorporati nel cartaceo rappresentativo del contratto stesso.
L'Autorità si spinge ben oltre. Giunge a rimproverare all'intermediario postale di essere rimasto inerte nonostante la piena consapevolezza del fatto che, ogni anno, decine di migliaia di buoni incorrono nel termine prescrizionale. Tale inerzia appare ancora più grave al Garante, in ragione dei numerosi reclami ricevuti dall'intermediario proprio per mancato incasso dei titoli a causa della sopravvenuta prescrizione.
Secondo l'Autorità tale consapevolezza del pericolo, per il risparmiatore, di perdere l'intero investimento (capitale e frutti), avrebbe dovuto muovere l'intermediario all'adozione di iniziative volte a garantire la sfera degli interessi patrimoniali dei risparmiatori e, in via primaria, il loro interesse ad assumere decisioni consapevoli ed informate, come quella di attivarsi tempestivamente per richiedere il rimborso dei buoni prima della prescrizione. Il tutto - si noti - indipendentemente dalla mancata previsione di obblighi settoriali specifici.
L'Autorità, infatti, inquadra correttamente tale condotta proattiva nel dovere di diligenza professionale allo stesso richiedibile, valorizzandolo sia in senso specifico (ex art. 1176 c.c.), sia quale manifestazione del più generale dovere di buona fede contrattuale (ex artt. 1175 e 1375 c.c.) e solidarietà sociale di matrice costituzionale (art. 2 Cost.), che impone a ciascuna parte contrattuale di adottare ogni condotta utile (senza apprezzabile sacrifico) a tutelare il contrapposto interesse della controparte.
D'altro canto, la terminologia impiegata per descrivere questo dovere è tutt'altro che casuale. L'autorità parla espressamente di “obblighi di cautela, di cura e di attenzione” che rimandano ad una sfera che esorbita dall'obbligo informativo e attinge a quello di protezione.
In questa prospettiva, la sussistenza di tale obbligo di protezione si coglie, a maggior ragione, considerando l'utenza di riferimento, intrinsecamente caratterizzata da una profonda asimmetria informativa che l'intermediario è chiamato a (far di tutto per) colmare, diversamente ricadendo in ipotesi di responsabilità contrattuale.
Vi è poi da osservare che la fondatezza di questa impostazione si rinviene anche a livello di disciplina come sopra peraltro già rilevato.
A questo proposito, con riguardo specifico alla questione della prescrizione, non pare fuor di luogo qui richiamare il potere (in questo senso dispone l'art. 8, comma 2, D.M. 19 dicembre 2000), espressamente riconosciuto a Controparte_5
previa delibera del CdA, di provvedere al rimborso anche dei buoni
[...]
prescritti in favore dei titolari dei buoni che ne facciano richiesta.
Questo potere, che caratterizza specificamente l'investimento postale a protezione del risparmiatore, troverebbe un'ottima occasione di esercizio in casi di accertata condotta scorretta dell'intermediario collocatore, come quello oggetto del provvedimento in esame.
5. Va ora verificato se l'inadempimento informativo di Parte_1
rilevi ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, ovvero se esso costituisca un impedimento alla possibilità di far valere il diritto ex art. 2935 c.c..
Va tenuto conto del principio per cui: l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'articolo 2935 del codice civile attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 del codice civile prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. civ., sez. II, 15/12/2021,
n. 40104).
L'ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento nell'inadempimento dell'emittente i titoli;
la circostanza non può essere considerata dunque come un impedimento soggettivo, quanto piuttosto una causa giuridica (l'inadempimento appunto) che non ha consentito al titolare del diritto di acquisire la consapevolezza sulla necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto.
Il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal buono in questione ha cominciato a decorrere dunque dalla comunicazione che l'ufficio postale di Monte
AN IO ha fornito agli attori circa la durata dei buoni e la relativa prescrizione;
vale a dire dal maggio 2019, come indicato nella comunicazione scritta allegata al fascicolo di primo grado, da parte di ove si legge la conferma Parte_1 della prescrizione del buono come sostenuto in citazione e non contestato in comparsa dalla convenuta.
Ne deriva dunque che il diritto degli attori a percepire capitale ed interessi relativamente ai buoni sottoscritti non si è estinto per prescrizione, come eccepito dalla convenuta , che sul punto ha fondato il principale motivo di Parte_1
appello.
6. Gli appellati con comparsa tempestivamente depositata nel giudizio d'impugnazione hanno proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado in relazione al capo relativo alle spese.
Hanno, in particolare, contestato la decisione del giudice di primo grado relativa alla compensazione delle spese legali, motivata per la difficoltà della materia:
“Nella complessità e difficoltà esegetica della materia si rinvengono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”; hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i giudizi.
In tema, l'art. 92, secondo comma, c.p.c. consente di compensare le spese di lite solo in caso di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o nell'ipotesi di overruling. Dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19/4/2018, n. 77, la compensazione è consentita qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo, così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che “la compensazione delle spese di lite, possibile ove il giudice configuri le gravi ed eccezionali ragioni, ex articolo
92, comma 2, C.p.c., va esclusa quando la formula utilizzata, per la sua genericità, non è idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che la giustificano e neppure dà contezza, con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie, che costituisce il nucleo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, presenti, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga al fondamentale criterio della soccombenza” (v. Cass. civ. 22/10/2019, n. 26956).
Nel caso in esame, peraltro deciso più volte dal tribunale nel medesimo senso della presente decisione e da giudici diversi, sono del tutto assenti ragioni gravi ed eccezionali in grado di giustificare la decisione di compensazione delle spese di lite, attesa, tra l'altro, l'evidente soccombenza di una parte su tutte le questioni dalla stessa poste sia in primo grado di fronte al giudice di pace adito, sia di fronte al Tribunale in sede di appello.
Si ritiene pertanto che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra 1.100,00 e fino a € 5.200,00, applicati i parametri medi ridotti del 30% in relazione a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta, esclusa la fase istruttoria non espletata), seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate unitariamente.
7. In ragione del rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
420/2021 del Giudice di pace di Fondi;
- in accoglimento dell'appello incidentale, condanna alla Parte_1
rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di e Controparte_1
, che liquida complessivamente in € 125,00 per esborsi ed € 1.829,80 CP_2
per compenso al difensore, oltre spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Latina, lì 7/6/2025
Il giudice
Luca Venditto