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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 25.9.2025, promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. Lippolis
Ricorrenti
C O N T R O
in persona del Direttore p.t, Controparte_2
rappresentato e difeso dai funzionari Dr.ssa , , CP_3 CP_4 CP_5
Resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, in proprio e quale legale rappresentante della proponeva opposizione Controparte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 148 dell'8.9.2023 con la quale l' aveva CP_2
intimato il pagamento della somma di € 8804,00 per violazione dell'art. 3 comma 3 del d. lgs. 12/2002 e dell'art. 36 bis comma 3 dl. 223/2006 per aver impiegato due lavoratori omettendo di effettuare la preventiva comunicazione del rapporto di lavoro e di consegnare il relativo tesserino di riconoscimento.
A sostegno della proposta opposizione, deduceva la sussistenza di una causa di forza maggiore atteso che, il giorno dell'accesso ispettivo, si era verificato “il crollo del muro di recinzione che richiedeva un intervento di ulteriore forza lavoro a supporto dei tre lavoratori, già assunti e presenti, onde scongiurare un pericolo a terzi e rendere il cantiere idoneo alla prosecuzione dei lavori”.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
1 Si costituiva parte convenuta che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A seguito di accesso ispettivo, avvenuto in data 30.8.2019 alle ore 9.00 presso il cantiere edile sito in Oria, all'odierno ricorrente è stato contestato – in proprio e quale rappresentante della società in epigrafe indicata - di aver occupato, in pari data, i lavoratori e in assenza della preventiva Persona_1 Persona_2
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e della consegna del relativo tesserino di riconoscimento.
Parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza delle violazioni contestate stante l'impreteribile necessità di rimettere in sicurezza il cantiere in seguito alla caduta di alcuni alberi.
Trattasi di prospettazione che, all'esito dell'istruttoria, non può essere condivisa.
Ed invero, nell'immediatezza dei fatti, il lavoratore dichiarò quanto Persona_1
segue: “lavoro alle dipendenze della ditta da oggi. Sono Controparte_1
arrivato alle ore 6.30 insieme a e Non ho sottoscritto il contratto di Per_2 Per_3 lavoro. Ancora non sono stato sottoposto a visita medica con questa ditta…”
Analogamente, il lavoratore riferì che “Oggi ho iniziato a lavorare;
sono arrivato Per_2
alle ore 7.00 insieme al collega e , che non conosco il cognome. Sto Per_4 Per_5
lavorando presso la ditta Non ho ancora sottoscritto il Controparte_1
contratto di lavoro né ricevuto la tessera di riconoscimento. L'altro giorno sono stato sottoposto a visita medica presso il dr. di Torre Santa Susanna”. (all. 4 fascicolo ITL).
Dall'esame di tali dichiarazioni emerge che entrambi i dipendenti hanno iniziato a lavorare insieme agli altri colleghi sin dalle prime ore del giorno dell'accesso ispettivo: elemento fattuale che si pone in inconciliabile contrasto con l'impianto difensivo di cui al ricorso, in base al quale i lavoratori per i quali è stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta sarebbero stati contattati solo nel corso della mattinata, a causa della necessità di ripristinare il muretto di recinzione danneggiato dalla caduta di alcuni alberi. Circostanza peraltro non riferita in occasione dell'accesso ispettivo né indicata nelle comunicazioni
2 di assunzione dei due lavoratori, effettuate successivamente al predetto accesso, ovvero in data 02.09.2019.
D'altronde, l'ispettrice , sentita in qualità di testimone, ha confermato il fatto che Tes_1
i predetti lavoratori erano intenti a lavorare sull'abitazione e non sulla recinzione della stessa. Né dalla riproduzione fotografica dello stato dei luoghi (doc. n. 6) emerge qualsivoglia elemento (resti di alberi tagliati o muretti danneggiati) a sostegno della prospettazione attorea.
A fronte di tali rilievi – che in maniera concordante inducono a ritenere legittima la contestazione posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta – il contribuito orale reso dai testi escussi nell'ambito del presente giudizio ( e ) si Tes_2 Per_4
appalesa inattendibile, anche in considerazione delle contraddizioni tra quanto dai medesimi testi riferito circa l'orario di arrivo sul posto di lavoro dei dipendenti Per_1
e e quanto invece dichiarato da questi ultimi, in relazione a tale profilo, Per_2 nell'immediatezza dei fatti.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, già decurtate del 20% come previsto dal d. lgs. 149/2015
(art.9 comma 2), tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante della nei confronti Controparte_1 dell' così provvede: Controparte_2
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 2000,00.
Brindisi, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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