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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/07/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2384/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2384/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 24 maggio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Martina Gaiardo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Borgo Valsugana (TN) in data 4 maggio
2013, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo
Valsugana, Parte I, N. 4, Anno 2013, e dalla loro unione non sono nati figli.
1 Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Al fine di regolamentare ogni pendenza economica derivante dal matrimonio i coniugi stabiliscono il seguente accordo:
- i coniugi risultano comproprietari, in ragione del regime di comunione dei beni prescelto, della p.ed. 2913 in P.T. 4377 II, p.m. 4 e p.m. 17 in C.C. Borgo, che rappresenta la casa coniugale sita in via per Olle n. 12 (doc. 7);
- l'immobile, acquistato tramite una cooperativa edilizia, è gravato da mutuo ipotecario di € 150.000 con scadenza dell'ultima rata nel 2034 (doc. 8, 9);
- la signora intende trasferire al signor , che accetta, la Parte_1 Parte_2 propria quota di un mezzo indiviso della casa coniugale in comproprietà sopra indicata;
- il sig. si accollerà il mutuo residuo nulla avendo a pretender dalla moglie Pt_2 in relazione ai pagamenti ancora dovuti;
- a definizione di ogni pendenza e a conguaglio dei valori di cui al trasferimento verserà a la somma complessiva di euro 5.000,00 il Parte_2 Parte_1 giorno dell'udienza di comparizione delle parti in relazione alla quale verrà rilasciata quietanza in occasione dell'udienza;
4) le autovetture e i motocicli di proprietà dei coniugi ed intestati ai medesimi rimarranno nelle rispettive disponibilità come, da certificato di proprietà nulla avendo reciprocamente a pretendere;
5) con detti trasferimenti i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di aver compiutamente regolamentato tra loro ogni pendenza economica reciproca.
*** ** ***
Trasferimento della quota di proprietà della casa fu coniugale P.ED. 2913, p.m. 4
e 17 in C.C. Borgo, via per Olle n. 12
Trasferimento di immobili.
2 Con rifermento al bene immobile in comproprietà tra i coniugi, le parti intendono sciogliere la comunione de qua procedendo al trasferimento delle quote immobiliari di un mezzo di proprietà della moglie, signora in favore del marito, Parte_1 signor , che accetta, e ne diverrà esclusivo proprietario. Parte_2
A) Immobili descritti nel Libro Fondiario (doc. 10, 11):
C.C. BORGO – P.T. 4377 II
p.ed. 2913 (duemilanovecentotredici), p.m. 4 e p.m. 17.
pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 1376 Parte_1
c.c., dichiara di trasferire la quota di sua proprietà pari a ½ degli immobili sopra indicati al signor e quest'ultimo, a sua volta, dichiara Parte_2 espressamente di accettare il trasferimento.
A.1) Descrizione dei beni oggetto di trasferimento.
In C.C. BORGO, quota di comproprietà pari a ½ di in favore di Parte_1 [...]
, Pt_2 in P.T. 4377 II p.ed. 2913, P.m. 4 e p.m. 17 iscritte al Libro Fondiario nel modo seguente:
p.m. 4: a piano terra: tre stanze, cucina-soggiorno, disbrigo, bagno, 2 marciapiedi,
2 giardini di cui uno con griglia p.m. 17: a piano interrato: garage e cantina
Saranno comprese nella cessione i proporzionali diritti sulle parti comuni dell'intero fabbricato, ai sensi di legge e come meglio risulta individuato e descritto nel libro fondiario, in quanto esistenti (doc. 10 e 11).
Con la proprietà della p.ed. 2913 è congiunta la proprietà:
p. ed. 1063 p.m. 16 bene comune non censibile;
p. ed. 2907 p.m. 5 F1 bene comune non censibile;
p. ed. 2908 p.m. 10 bene comune non censibile;
Con la proprietà della p. ed. 2913 p.m. 4 è congiunta la proprietà:
p.ed. 2913 p.m. 29 bene comune non censibile p.ed. 2907 p.m. 4 F1 censito unitamente alla p.m. 4 p.ed. 2913
p. ed. 2907 P.M. 6 bene comune non censibile;
Con la proprietà della p.ed. 2913 P.M. 17 è congiunta la proprietà:
p.ed. 2913 p.m. 29 bene comune non censibile;
3 e comunque come meglio e più precisamente risulta al Libro Fondiario.
*** ** ***
Descrizione catastale (doc. 12)
C.C. BORGO p.ed. 2907 sub 4 foglio 35 p.m. 4 categoria A2 classe 3 consistenza 5 vani superficie 81 mq rendita euro 387,34
C.C. BORGO p. ed. 2913 sub 4 foglio 35 p.m. 4
C.C. BORGO p. ed. 2913 sub 35 foglio 35 p.m. 17 categoria C6 classe 1 consistenza
31 mq superficie 34 mq rendita euro 92,86
*** ** ***
Le p.m. 4 e 17 risultano gravate da ipoteca, P.T. Principale, per l'importo di €
150.000 in favore di Cassa Rurale di Trento, Sede di Trento (doc. 9). CP_1
Le parti dichiarano ai sensi dell'art. 35 comma 22 del d.l. 04.07.2006 n. 223 convertito nella legge 04.08.2006 n. 248, consapevoli delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445, di non essersi avvalse di alcuna opera di mediazione per la cessione in oggetto.
A.2) Consistenza.
L'oggetto del presente trasferimento viene ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi nella consistenza e con i diritti reali congiunti per come iscritti nei registri immobiliari.
Le parti dichiarano che l'unità immobiliare in oggetto è graficamente rappresentata dalle planimetrie catastali depositata presso l'Ufficio del Catasto di Borgo
Valsugana (doc. 13, 14) che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dare luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
Le parti dichiarano altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
A.3) Dichiarazioni urbanistico-edilizie (doc. 15)
4 La parte cedente, consapevole delle conseguenze penali cui andrà incontro in caso di dichiarazione mendaci, ai sensi degli artt. 3, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000
n. 445, dichiara: che quanto oggetto è stato costruito giusta concessione edilizia n. 15049/2007 dd.
28 giugno 2007 ed in data 24 ottobre 2007 n. 15254/2007, (in ordine alla quale poi sono state eseguite opere oggetto della relativa D.I.A. presentata in data 31 ottobre
2007) nonché D.I.A. per variante in corso d'opera di data 13.03.2008 n. 15545/
2008, variante rilasciata in data 9 dicembre 2008 n. 15906/2008 e D.I.A. per risanamento di data 30 agosto 2011 n. 17559/2011; successivamente l'immobile è stato oggetto di opere per le quali il Comune di Borgo Valsugana (TN) ha rilasciato,
o sono stati presentati allo stesso i seguenti provvedimenti:
Comunicazione manutenzione straordinaria del 23/12/2013 (doc. 16)
Comunicazione opere libere n. 2241/2021, prot. n. 5808/21, dd. 25.02.2021 (Doc.
17) che a tutt'oggi l'immobile oggetto di trasferimento non è stato oggetto di ulteriori lavori che richiedessero il rilascio di provvedimenti autorizzativi.
La parte cedente dichiara che l'unità immobiliare oggetto di trasferimento riporta la destinazione urbanistica descritta nell'allegato n. 13).
La parte cedente , ai senti del D.P.R. 445/2000, dichiara che dalla data Parte_1 di rilascio alla data odierna non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici.
A.4) Certificazione energetica.
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui al d.lgs. n. 192/2005 e ss. mod. ed all'uopo la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine agli attestati di prestazione energetica rilasciati in data 24.10.2023 a firma geom. Controparte_2 iscritta all'elenco certificatori di Odatech con n. AA00924, codice certificato
AA00924-88 (doc. 18).
A.5) Garanzie.
La sig.ra garantisce la piena ed esclusiva proprietà / disponibilità al Parte_1 signor dell'immobile oggetto della presente cessione, la libertà Parte_2 della stessa -sino al trasferimento di cui al presente accordo- da vincoli derivanti
5 da pignoramento o sequestro, da oneri, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali, da diritti reali o personali a terzi spettanti.
Il signor si impegna a sua volta a comunicare tempestivamente al Comune Pt_2 di competenza il contenuto del presente accordo e a curarsi delle formalità necessarie alle conseguenti variazioni immobiliari.
A.6) Dichiarazioni fiscali.
Ai fini fiscali si dichiara che in applicazione del disposto di cui all'art. 19 della L.
06.03.1987 n. 74 e della sentenza n. 154 del 24.04-10.05.1999 della Corte
Costituzionale e dei principi di cui alla circolare n. 27/E del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra è considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale ipotecaria.
In conseguenza della cessione di cui ante il signor diverrà pieno ed Parte_2 esclusivo proprietario in ragione dell'intero (1/1) dell'immobile come sopra descritto ed indicato.
Le parti con la sottoscrizione rinunciano espressamente in ogni caso e fin da subito ad eventuale ipoteca legale nascente dalla cessione di cui al presente accordo relativamente al trasferimento in favore del sig. della quota di ½ Parte_2 indivisa dell'immobile della signora con esonero per il competente Parte_1 conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Le parti con la sottoscrizione rinunciano espressamente in ogni caso e fin da subito ad eventuale ipoteca legale nascente dalle cessioni di cui al presente accordo, con esonero per il competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Le parti chiedono che la sentenza di omologa che concluderà il giudizio di separazione costituisca già titolo per la relativa intavolazione, delegando sin d'ora l'avv. Martina Gaiardo alla predisposizione e presentazione della relativa istanza tavolare ed eleggendo domicilio per la notifica del relativo decreto, in un unico esteso, presso la stessa e
CHIEDONO all'Ill.mo Tribunale adito di Trento che, previa convocazione ai sensi dell'art. 473- bis. 51 c.p.c. ed espletati i rituali incombenti,
6 1) Si dia atto del loro consenso ad addivenire alla separazione alle condizioni sopra riportate
2) Si proceda altresì, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L.
1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, allo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza ex art. 473-bis. 49 c.p.c.”.
I ricorrenti hanno allegato che la sig.ra è dipendente della Società Cooperativa Pt_1
“Ecoopera” di Trento e lavora con contratto a tempo indeterminato come impiegata amministrativa presso l'Ospedale di Borgo Valsugana, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.000,00, mentre il sig. lavora con contratto a tempo Pt_2 indeterminato come operaio presso la ditta Costruzioni de Giorgio S.r.l. e percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 1.900,00.
Entrambi i coniugi sono proprietari di un'autovettura ciascuno.
All'udienza del 18 luglio 2024 le parti hanno dato atto che in data 26 giugno 2024 il sig. ha corrisposto alla sig.ra la somma di € 5.000,00 mediante Pt_2 Pt_1 bonifico bancario in attuazione delle condizioni di cui alla separazione.
Con sentenza di questo Tribunale n. 299/2024 di data 10 ottobre 2024, pubblicata in data 11 ottobre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 11 aprile 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (avvenuta in data 18 luglio 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso
7 la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 299/2024 di data 10 ottobre 2024, pubblicata in data 11 ottobre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) a C.F._1 Parte_2 C.F._2
Borgo Valsugana (TN) in data 4 maggio 2013, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Borgo Valsugana, Parte I, N. 4, Anno 2013, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2384/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 24 maggio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Martina Gaiardo
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Borgo Valsugana (TN) in data 4 maggio
2013, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo
Valsugana, Parte I, N. 4, Anno 2013, e dalla loro unione non sono nati figli.
1 Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Al fine di regolamentare ogni pendenza economica derivante dal matrimonio i coniugi stabiliscono il seguente accordo:
- i coniugi risultano comproprietari, in ragione del regime di comunione dei beni prescelto, della p.ed. 2913 in P.T. 4377 II, p.m. 4 e p.m. 17 in C.C. Borgo, che rappresenta la casa coniugale sita in via per Olle n. 12 (doc. 7);
- l'immobile, acquistato tramite una cooperativa edilizia, è gravato da mutuo ipotecario di € 150.000 con scadenza dell'ultima rata nel 2034 (doc. 8, 9);
- la signora intende trasferire al signor , che accetta, la Parte_1 Parte_2 propria quota di un mezzo indiviso della casa coniugale in comproprietà sopra indicata;
- il sig. si accollerà il mutuo residuo nulla avendo a pretender dalla moglie Pt_2 in relazione ai pagamenti ancora dovuti;
- a definizione di ogni pendenza e a conguaglio dei valori di cui al trasferimento verserà a la somma complessiva di euro 5.000,00 il Parte_2 Parte_1 giorno dell'udienza di comparizione delle parti in relazione alla quale verrà rilasciata quietanza in occasione dell'udienza;
4) le autovetture e i motocicli di proprietà dei coniugi ed intestati ai medesimi rimarranno nelle rispettive disponibilità come, da certificato di proprietà nulla avendo reciprocamente a pretendere;
5) con detti trasferimenti i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di aver compiutamente regolamentato tra loro ogni pendenza economica reciproca.
*** ** ***
Trasferimento della quota di proprietà della casa fu coniugale P.ED. 2913, p.m. 4
e 17 in C.C. Borgo, via per Olle n. 12
Trasferimento di immobili.
2 Con rifermento al bene immobile in comproprietà tra i coniugi, le parti intendono sciogliere la comunione de qua procedendo al trasferimento delle quote immobiliari di un mezzo di proprietà della moglie, signora in favore del marito, Parte_1 signor , che accetta, e ne diverrà esclusivo proprietario. Parte_2
A) Immobili descritti nel Libro Fondiario (doc. 10, 11):
C.C. BORGO – P.T. 4377 II
p.ed. 2913 (duemilanovecentotredici), p.m. 4 e p.m. 17.
pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 1376 Parte_1
c.c., dichiara di trasferire la quota di sua proprietà pari a ½ degli immobili sopra indicati al signor e quest'ultimo, a sua volta, dichiara Parte_2 espressamente di accettare il trasferimento.
A.1) Descrizione dei beni oggetto di trasferimento.
In C.C. BORGO, quota di comproprietà pari a ½ di in favore di Parte_1 [...]
, Pt_2 in P.T. 4377 II p.ed. 2913, P.m. 4 e p.m. 17 iscritte al Libro Fondiario nel modo seguente:
p.m. 4: a piano terra: tre stanze, cucina-soggiorno, disbrigo, bagno, 2 marciapiedi,
2 giardini di cui uno con griglia p.m. 17: a piano interrato: garage e cantina
Saranno comprese nella cessione i proporzionali diritti sulle parti comuni dell'intero fabbricato, ai sensi di legge e come meglio risulta individuato e descritto nel libro fondiario, in quanto esistenti (doc. 10 e 11).
Con la proprietà della p.ed. 2913 è congiunta la proprietà:
p. ed. 1063 p.m. 16 bene comune non censibile;
p. ed. 2907 p.m. 5 F1 bene comune non censibile;
p. ed. 2908 p.m. 10 bene comune non censibile;
Con la proprietà della p. ed. 2913 p.m. 4 è congiunta la proprietà:
p.ed. 2913 p.m. 29 bene comune non censibile p.ed. 2907 p.m. 4 F1 censito unitamente alla p.m. 4 p.ed. 2913
p. ed. 2907 P.M. 6 bene comune non censibile;
Con la proprietà della p.ed. 2913 P.M. 17 è congiunta la proprietà:
p.ed. 2913 p.m. 29 bene comune non censibile;
3 e comunque come meglio e più precisamente risulta al Libro Fondiario.
*** ** ***
Descrizione catastale (doc. 12)
C.C. BORGO p.ed. 2907 sub 4 foglio 35 p.m. 4 categoria A2 classe 3 consistenza 5 vani superficie 81 mq rendita euro 387,34
C.C. BORGO p. ed. 2913 sub 4 foglio 35 p.m. 4
C.C. BORGO p. ed. 2913 sub 35 foglio 35 p.m. 17 categoria C6 classe 1 consistenza
31 mq superficie 34 mq rendita euro 92,86
*** ** ***
Le p.m. 4 e 17 risultano gravate da ipoteca, P.T. Principale, per l'importo di €
150.000 in favore di Cassa Rurale di Trento, Sede di Trento (doc. 9). CP_1
Le parti dichiarano ai sensi dell'art. 35 comma 22 del d.l. 04.07.2006 n. 223 convertito nella legge 04.08.2006 n. 248, consapevoli delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445, di non essersi avvalse di alcuna opera di mediazione per la cessione in oggetto.
A.2) Consistenza.
L'oggetto del presente trasferimento viene ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi nella consistenza e con i diritti reali congiunti per come iscritti nei registri immobiliari.
Le parti dichiarano che l'unità immobiliare in oggetto è graficamente rappresentata dalle planimetrie catastali depositata presso l'Ufficio del Catasto di Borgo
Valsugana (doc. 13, 14) che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dare luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
Le parti dichiarano altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
A.3) Dichiarazioni urbanistico-edilizie (doc. 15)
4 La parte cedente, consapevole delle conseguenze penali cui andrà incontro in caso di dichiarazione mendaci, ai sensi degli artt. 3, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000
n. 445, dichiara: che quanto oggetto è stato costruito giusta concessione edilizia n. 15049/2007 dd.
28 giugno 2007 ed in data 24 ottobre 2007 n. 15254/2007, (in ordine alla quale poi sono state eseguite opere oggetto della relativa D.I.A. presentata in data 31 ottobre
2007) nonché D.I.A. per variante in corso d'opera di data 13.03.2008 n. 15545/
2008, variante rilasciata in data 9 dicembre 2008 n. 15906/2008 e D.I.A. per risanamento di data 30 agosto 2011 n. 17559/2011; successivamente l'immobile è stato oggetto di opere per le quali il Comune di Borgo Valsugana (TN) ha rilasciato,
o sono stati presentati allo stesso i seguenti provvedimenti:
Comunicazione manutenzione straordinaria del 23/12/2013 (doc. 16)
Comunicazione opere libere n. 2241/2021, prot. n. 5808/21, dd. 25.02.2021 (Doc.
17) che a tutt'oggi l'immobile oggetto di trasferimento non è stato oggetto di ulteriori lavori che richiedessero il rilascio di provvedimenti autorizzativi.
La parte cedente dichiara che l'unità immobiliare oggetto di trasferimento riporta la destinazione urbanistica descritta nell'allegato n. 13).
La parte cedente , ai senti del D.P.R. 445/2000, dichiara che dalla data Parte_1 di rilascio alla data odierna non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici.
A.4) Certificazione energetica.
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui al d.lgs. n. 192/2005 e ss. mod. ed all'uopo la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine agli attestati di prestazione energetica rilasciati in data 24.10.2023 a firma geom. Controparte_2 iscritta all'elenco certificatori di Odatech con n. AA00924, codice certificato
AA00924-88 (doc. 18).
A.5) Garanzie.
La sig.ra garantisce la piena ed esclusiva proprietà / disponibilità al Parte_1 signor dell'immobile oggetto della presente cessione, la libertà Parte_2 della stessa -sino al trasferimento di cui al presente accordo- da vincoli derivanti
5 da pignoramento o sequestro, da oneri, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali, da diritti reali o personali a terzi spettanti.
Il signor si impegna a sua volta a comunicare tempestivamente al Comune Pt_2 di competenza il contenuto del presente accordo e a curarsi delle formalità necessarie alle conseguenti variazioni immobiliari.
A.6) Dichiarazioni fiscali.
Ai fini fiscali si dichiara che in applicazione del disposto di cui all'art. 19 della L.
06.03.1987 n. 74 e della sentenza n. 154 del 24.04-10.05.1999 della Corte
Costituzionale e dei principi di cui alla circolare n. 27/E del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra è considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale ipotecaria.
In conseguenza della cessione di cui ante il signor diverrà pieno ed Parte_2 esclusivo proprietario in ragione dell'intero (1/1) dell'immobile come sopra descritto ed indicato.
Le parti con la sottoscrizione rinunciano espressamente in ogni caso e fin da subito ad eventuale ipoteca legale nascente dalla cessione di cui al presente accordo relativamente al trasferimento in favore del sig. della quota di ½ Parte_2 indivisa dell'immobile della signora con esonero per il competente Parte_1 conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Le parti con la sottoscrizione rinunciano espressamente in ogni caso e fin da subito ad eventuale ipoteca legale nascente dalle cessioni di cui al presente accordo, con esonero per il competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Le parti chiedono che la sentenza di omologa che concluderà il giudizio di separazione costituisca già titolo per la relativa intavolazione, delegando sin d'ora l'avv. Martina Gaiardo alla predisposizione e presentazione della relativa istanza tavolare ed eleggendo domicilio per la notifica del relativo decreto, in un unico esteso, presso la stessa e
CHIEDONO all'Ill.mo Tribunale adito di Trento che, previa convocazione ai sensi dell'art. 473- bis. 51 c.p.c. ed espletati i rituali incombenti,
6 1) Si dia atto del loro consenso ad addivenire alla separazione alle condizioni sopra riportate
2) Si proceda altresì, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L.
1° dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, allo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza ex art. 473-bis. 49 c.p.c.”.
I ricorrenti hanno allegato che la sig.ra è dipendente della Società Cooperativa Pt_1
“Ecoopera” di Trento e lavora con contratto a tempo indeterminato come impiegata amministrativa presso l'Ospedale di Borgo Valsugana, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.000,00, mentre il sig. lavora con contratto a tempo Pt_2 indeterminato come operaio presso la ditta Costruzioni de Giorgio S.r.l. e percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 1.900,00.
Entrambi i coniugi sono proprietari di un'autovettura ciascuno.
All'udienza del 18 luglio 2024 le parti hanno dato atto che in data 26 giugno 2024 il sig. ha corrisposto alla sig.ra la somma di € 5.000,00 mediante Pt_2 Pt_1 bonifico bancario in attuazione delle condizioni di cui alla separazione.
Con sentenza di questo Tribunale n. 299/2024 di data 10 ottobre 2024, pubblicata in data 11 ottobre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 11 aprile 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (avvenuta in data 18 luglio 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso
7 la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 299/2024 di data 10 ottobre 2024, pubblicata in data 11 ottobre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica non sussistendo questioni legate alla prole ed essendo ogni altra questione di carattere economico lasciata alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) a C.F._1 Parte_2 C.F._2
Borgo Valsugana (TN) in data 4 maggio 2013, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Borgo Valsugana, Parte I, N. 4, Anno 2013, alle condizioni accessorie riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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