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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/10/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 167/2025 R.G. Lav, promossa da:
Parte_1
Avv. Sacha BIONAZ
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e IL CADIN
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 24.7.2025, il ricorrente adiva in giudizio la , chiedendo la condanna della resistente al Controparte_1 pagamento della somma lorda di euro 10.013,15, oltre interessi legali, nonché il riconoscimento di una maggiore anzianità rispetto a quella indicata nel provvedimento di ricostruzione della carriera;
- che, in particolare, lamentava la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n.1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea realizzata dalla Regione successivamente alla sua immissione in ruolo laddove, in occasione della ricostruzione dell'anzianità corrispondente al servizio precedentemente prestato in forza di contratti a termine, aveva conteggiato gli anni di servizio successivi ai primi quattro soltanto per due terzi e non per intero, sostenendo che, a causa del denunciato abbattimento dell'anzianità maturata, il decreto di ricostruzione della carriera non l'avesse inserito nella posizione stipendiale 9-14 dalla data di immissione in ruolo con la corretta anzianità, pari ad anni 12, mesi 10 e giorni 27 di servizio, per cui sarebbe risultato creditore della somma lorda di euro 10.013,15, per differenze retributive maturate in relazione ai periodi lavorati a seguito dell'immissione in ruolo;
- che, ancora, sosteneva di avere svolto negli anni scolastici indicati in atto introduttivo mansioni di docente supplente in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, senza percepire una retribuzione corrispondente a quella che avrebbe maturato
1 in forza della progressione stipendiale (“cd. “scatti di anzianità”) prevista per gli insegnanti in ruolo, neppure per il cd. anno di prova;
- che si costituiva tempestivamente la , contestando in fatto ed in diritto le pretese CP_1 attoree e chiedendo la reiezione del ricorso, ovvero, in subordine, depositando conteggi alternativi;
- che il giudice, trattandosi di cause già istruita documentalmente, invitava alla prima udienza le parti all'immediata discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, prendendo atto dell'adesione del ricorrente ai conteggi di controparte;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento, seppur con le precisazioni di cui infra.
Invero, le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea sono pacifiche.
In particolare, per quanto concerne i cd. “scatti”, è provato documentalmente che il ricorrente abbia svolto negli anni de quibus attività di insegnante supplente -in assenza di titolo e/o abilitazione- nei periodi indicati in atti introduttivi, percependo le retribuzioni come da buste paga prodotte e svolgendo mansioni analoghe a quelle dei colleghi a tempo determinato e/o indeterminato, per poi essere assunto con contratto a tempo indeterminato, pur mantenendo una retribuzione inadeguata anche durante l'anno di prova.
Ciò detto in punto fatto, ritiene, in primis, questo Tribunale che costituisca, ormai, ius receptum il principio per cui (vds., ex multis Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 20918 del 05/08/2019) “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Né può sostenersi che la posizione del ricorrente per il periodo in cui non era immesso in ruolo, si distinguesse dal personale di ruolo in ragione della diversa modalità di selezione e del diverso livello qualitativo della prestazione, nonché dei differenti obblighi contrattuali, in assenza del titolo di abilitazione: tali differenze, infatti, non possono costituire quelle ragioni oggettive in presenza delle quali veniva meno l'operatività del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 368/2001 e alla clausola n. 4 Direttiva 1999/70/CE.
Quanto alla carenza del titolo abilitativo, invero, ritiene questo Tribunale di aderire al migliore orientamento di merito (vds. C. App. Torino, sent, n°317/2018, RG n°750/2016, Pres. Mariani,
secondo cui “la mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento non rientra tra Parte_2 le caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali potrebbero legittimare la
2 disparità di trattamento” di cui alla notissima sentenza della Suprema Corte n°22558/2016, alle cui argomentazioni comunque si rimanda: del resto detto consolidato orientamento è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 8672/2023 e 30937/2023.
Non resta, allora, che verificare se le mansioni svolte dal docente –a prescindere, dunque, dalla titolarità dell'abilitazione, che, come già detto, costituisce elemento, per così dire,
“neutro” ai fini della presente decisione- fossero identiche per contenuto e modalità di svolgimento della prestazione a quelle svolte da docenti assunti a tempo determinato.
La risposta non può che essere positiva.
Quanto al sistema di reclutamento, esso attiene ad una condizione esterna al contenuto delle prestazioni ed alla natura delle funzioni espletate dal personale supplente: non può, quindi, essere considerato idoneo a giustificare una disparità di trattamento retributivo tra docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.
Analoghe considerazioni, poi, possono essere svolte in punto periodo di prova: l'esito positivo del medesimo, infatti, non differenzia per nulla le prestazioni di un insegnate di ruolo da quelle di uno non di ruolo.
Solo apparentemente convincente, infine, è una ipotetica “diversità di impiego”.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza n°31149/2019, affermando che la comparabilità tra le prestazioni di un insegnante di ruolo e non di ruolo non “può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”.
La domanda attorea, allora, deve trovare accoglimento in punto an.
Passando, ora, al quantum, ritiene prima di tutto il Tribunale di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di merito, di cui ha correttamente dato atto anche parte attrice (vds. C. App. Torino, Sez. Lav., Sent. del 31.10.2017 e, nello stesso senso, C. App.
Torino, Sez. Lav., Sent. n° 317/2018, sopra citata), secondo cui “le varie norme di fonte legale e contrattuale che attribuiscono rilievo all'anzianità lavorativa per l'attribuzione di scatti di anzianità o progressioni stipendiali traggono origine dall'opinione incontestabile e consolidata
3 secondo cui l'esperienza lavorativa pregressa attribuisce maggior valore alle prestazioni lavorative e dall'applicazione conseguente del principio di stretta proporzionalità tra l'anzianità utile ai fini retributivi ed il servizio effettivamente prestato, che viene derogato soltanto a fronte di quelle sospensioni del servizio (es. ferie, malattia, congedi parentali) che, avvenendo per ragioni meritevoli di tutela, vengono equiparate a servizio effettivo. Tanto premesso, non vi è dubbio che il criterio dei 180 giorni…. non rispetti il citato principio, posto che…nega irragionevolmente rilevanza alle prestazioni di durata inferiori ai 180 giorni dell'anno scolastico, ed, al contrario, parifica al servizio annuale anche prestazioni di durata di poco maggiori ai 180 giorni. L'art. 11, c. 14, L. 124/1999…. non risulta applicabile né in via diretta, né in via analogica. La citata disposizione, che, interpretando il comma 1 dell'art. 489 del D.
Lgs. 297/1994, prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni….., è specificatamente finalizzata a disciplinare l'istituto della ricostruzione della carriera dei docenti immessi in ruolo, situazione del tutto diversa da quella esaminata, ove si tratta, invece, di adeguare la retribuzione percepita dall'insegnante nel periodo di lavoro a termine riconoscendogli l'anzianità utile con le stesse modalità con le quali è riconosciuta al docente di ruolo….. Pertanto i principi di parità di trattamento delineati dalla normativa europea devono essere assicurati tenendo in considerazione, anche per i docenti non di ruolo, i periodi di prestazione effettiva”.
Per ciò che concerne l'anno di prova, l'attore, anche se immesso in ruolo, ha mantenuto il trattamento retributivo base, per cui la domanda deve trovare accoglimento anche in parte qua, tenuto altresì conto della più miglliore giurisprudenza della Suprema Corte (vds. Cass.
Sez. Lav., Ord. n. 31514/2023).
Non sussistendo alcun elemento per ritenere l'erroneità del conteggio allegato all'atto introduttivo ed il mancato rispetto dei principi di cui sopra, il ricorso può trovare integrale accoglimento in parte qua.
***
A conclusioni parzialmente differenti, invece, si perviene in relazione alla ricostruzione di carriera.
Come è noto, la questione dedotta in causa (collocazione nella posizione stipendiale spettante a seguito dell'immissione in ruolo dopo un periodo di servizio pre-ruolo, eventuali differenze retributive) concerne l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla Direttiva CE 1999/70, attuativa dell'allegato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 a tal proposito, ferma la competenza dei singoli stati sulla riconoscibilità ai fini economici dell'anzianità di servizio e sulla misura del relativo elemento retributivo, l'Accordo Quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato vieta che il trattamento concesso al lavoratore a tempo indeterminato sia negato al lavoratore a tempo determinato comparabile.
4 Nel nostro ordinamento, poi, la direttiva 1999/70/CE e l'allegato Accordo Quadro hanno trovato attuazione con l'emanazione del D.Lgs.
6.9.2001 n. 368, ed in particolare con l'art. 6, abrogato dal D.Lgs. 15/6/2015 n. 81, ma sostituito dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo, di contenuto corrispondente: - l'art. 6 citato contiene, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali che debbono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
Non può, allora, dubitarsi che nell'ampia locuzione normativa debbano rientrare anche gli scatti di anzianità, qualora tali istituti retributivi siano previsti dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato: tali principi, elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla progressione retributiva nella successione dei contratti a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro, costituiscono la base per la decisione sulla domanda oggetto di causa.
Occorre infatti valutare se la disposizione applicata dalla e CP_1 Controparte_1 della quale si domanda la disapplicazione (l'art. 485 D.Lgs. 297/1994) sia conforme o meno al principio di non discriminazione sopra tratteggiato.
Fatta questa premessa, deve prima di tutto essere chiarito che i principi dettati dall'Accordo
Quadro sono applicabili nella specie, anche se parte ricorrente è attualmente docente assunto a tempo indeterminato.
Non può, infatti, ritenersi che non le siano soggettivamente applicabili i principi dettati con riferimento ai lavoratori a tempo determinato: la rilevanza del principio di non discriminazione anche in relazione alla procedura di stabilizzazione ed alla determinazione dell'anzianità al momento della assunzione in ruolo di lavoratori che vantano pregressi periodi di servizio svolti nell'ambito di contratti a tempo determinato è espressamente confermata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea nell'ordinanza 4/9/2014 in causa C-152/14, Pt_3
Il provvedimento di ricostruzione della carriera di cui trattasi è stato emesso in applicazione delle disposizioni normative vigenti nell'ordinamento italiano per il riconoscimento agli effetti della carriera dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dal personale docente (artt.
485 primo comma e 489 primo comma del D.Lgs. 16/4/1994 n. 297; art. 11, comma 14 della legge 124/1999, di interpretazione autentica della seconda disposizione citata); così in tale atto, nel determinare l'anzianità retributiva in cui inserire il docente che viene immesso in ruolo, ha rilevanza il servizio in precedenza prestato in forza dei contratti a tempo determinato, ma tale rilevanza non è, tuttavia, integrale essendo previsto un riconoscimento solo parziale per il servizio svolto oltre il quarto anno, con previsione di pieno recupero dell'anzianità effettiva per il futuro solo qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato superi determinati tetti in forza dell'art. 4, comma 3 DPR 399/1988.
E' pertanto innegabile una diversificazione nel trattamento dell'anzianità maturata, che è presa in considerazione anche con riferimento ai servizi prestati con contratto a tempo determinato
5 (qualora superino i 4 anni interamente riconosciuti), ma in misura ridotta rispetto all'anzianità che viene maturata quale servizio di ruolo.
La compatibilità di tale sistema normativo col principio di non discriminazione dettato dall'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE deve essere verificata alla luce dei principi interpretativi dettati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
particolarmente rilevante in proposito è la sentenza 18/10/2012 nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11,
ed altri: la normativa nazionale, come si è visto, non esclude totalmente la rilevanza Per_1 dei servizi a tempo determinato effettuati dai docenti prima dell'immissione in ruolo, ma valorizza tali servizi solo in misura parziale, con ciò oggettivamente determinando -in astratto,
e salvi in determinati casi gli effetti correttivi dell'art. 489 cit.- una disparità di trattamento rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile, il cui servizio prestato è sempre integralmente valutato ai fini della progressione economica.
Poiché il principio secondo cui i lavoratori a termine non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato non contiene limitazioni quantitative, deve ritenersi costituire una violazione al principio, rilevante ai sensi dell'Accordo Quadro, anche una (ancorché non totalmente pretermessa) minore valorizzazione del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo;
si tratta pertanto di comprendere se ciò possa essere supportato da una giustificazione oggettiva che escluda la violazione del principio di non discriminazione, giustificazione che non può essere ravvisata esclusivamente nel fatto che i servizi siano stati resi in forza di un contratto a tempo determinato.
Si potrebbe sostenere che la normativa italiana sulla ricostruzione della carriera del personale docente (artt. 485 489 d. lgs. 297/1994) non sia in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e in particolare dalla sentenza n.
C-477/17 – Motter - del 20.9.2018; alcuni evidenziano, altresì, la sussistenza di ragioni oggettive, costituite da differenti condizioni di (mancanza della abilitazione) e di impiego, tali da giustificare la legittimità dell'operato dell'amministrazione.
La complessa questione della ricostruzione di carriera del personale docente immesso in ruolo, che aveva dato luogo ad orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata esaminata in sede di legittimità: la Suprema Corte con la sentenza n. 31149/2019, dopo un'accurata ricostruzione della normativa dettata dal D.Lgs. 297/1994 in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale docente e della giurisprudenza della CGUE sulla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in
6 cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Applicando tali principi al caso di specie, ossia riconoscendo al prof. l'intero servizio Parte_1 effettivo prestato prima dell'immissione in ruolo, risulta pacificamente che lo stesso abbia maturato una anzianità di servizio maggiore rispetto a quella riconosciutagli in sede di ricostruzione della carriera dalla resistente, che ha fatto applicazione dell'art. 485 D.Lgs.
297/1994, sia pure col “correttivo” derivante dall'art. 489 D.Lgs. cit. (come integrato dall'art. 11, comma 14, L. 124/1999).
Deve, però, osservarsi che è pacifico che il ricorrente, in diversi anni scolastici precedenti all'assunzione in ruolo, abbia prestato servizio con contratti a tempo determinato in assenza di titolo idoneo.
A tal proposito, la Suprema Corte con una recente sentenza (vds. Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 16174 del 17/06/2019), ha sostenuto che “l'art. 485, comma 6, d.lgs. n. 297 del
1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal predetto d.lgs.”
In parte motiva, detta sentenza espressamente sostiene che “l'art. 485, quindi, nella parte in cui richiede, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, il possesso del solo titolo di studio, esprime una precisa scelta del legislatore di considerare unicamente quest'ultimo come condizione imprescindibile ai fini della ricostruzione della carriera, scelta che per quanto attiene all'insegnamento di sostegno risulta in linea con l'intero impianto della normativa”.
Deve, pertanto evidenziarsi che tale ricostruzione è stata ancor più di recente ribadita dalla
Suprema Corte (vds. Ordinanza Corte di Cassazione 12507/2024; Ordinanza Corte di
Cassazione 12308/2024; Ordinanza Corte di Cassazione 12380/2024; Ordinanza Corte di
Cassazione 12293/2024; Ordinanza Corte di Cassazione 12376/2024) da cui si evince che, ormai viene considerato ius receptum il principio per cui, mentre a nulla rileva la mancanza del
7 titolo di studio ai fini del riconoscimento dei cd. “scatti stipendiali”, risulta essere “divergente la diversa situazione della ricostruzione della carriera a seguito dell'immissione in ruolo”, in ordine alla quale risulta imprescindibile il possesso del titolo di studio negli anni scolastici di interesse.
Ritiene, allora, il Tribunale che, nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa attorea, non si possa tener conto degli anni scolastici in cui il ricorrente ha insegnato in assenza di un titolo di studio idoneo.
Per gli anni successivi, invece, si può senz'altro concludere, sulla scorta dei numerosi precedenti di questo Tribunale, confermati dalla Corte Distrettuale, che debba essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'integrale ricostruzione della carriera.
In attuazione dei principi di diritto enunciati da Cass. 31149/2019, dunque, l'art. 485 D.Lgs.
297/1994 deve essere disapplicato nel caso di specie per gli anni di insegnamento effettuati con titolo idoneo e al ricorrente deve essere riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera, l'intero servizio effettivo prestato nel periodo pre-ruolo con il limite di cui sopra, con conseguente diritto al passaggio nella fascia 15-20 a far data dal 17.12.2025: ciò comporta che il credito del ricorrente deve essere limitato al periodo preruolo ed all'anno di prova -per complessivi euro 7.923,56, come esposto nel conteggio allegato alla memoria di costituzione e non contestato dal punto di vista meramente matematico dall'onerata. Nessuna somma, invece, può essere riconosciuta all'attore in ragione del passaggio allo scaglione 15-20, non essendosi questo -seppur di poco- ancora perfezionato.
All'importo come sopra determinato, poi, andranno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo.
In conclusione, quindi, la dovrà essere condannata al Controparte_1 pagamento della somma lorda di euro 7.923,56 (come dettagliato nel conteggio allegato alla memoria di costituzione e non specificatamente contestato dal punto di vista matematico dall'onerato) in favore di , oltre interessi legali dalla data di maturazione delle Parte_1 singole spettanze fino al saldo;
la , poi, dovrà essere condannata al riconoscimento CP_1 dell'anzianità preruolo di cui sopra, con passaggio alla fascia stipendiale 15-20 dal
17.12.2025, come, peraltro, concordato in udienza dalla difesa del ricorrente.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, e possono essere liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (valore indeterminato, complessità bassa), senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente , della somma lorda complessiva di euro Parte_1
7.923,56, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
8 b) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento a far data da Parte_1
17.12.2025 nella fascia stipendiale da anni 15 ad anni 20;
c) condanna la alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi ed euro
259,00 per spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Sacha BIONAZ dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta il 16/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
9
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 167/2025 R.G. Lav, promossa da:
Parte_1
Avv. Sacha BIONAZ
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e IL CADIN
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 24.7.2025, il ricorrente adiva in giudizio la , chiedendo la condanna della resistente al Controparte_1 pagamento della somma lorda di euro 10.013,15, oltre interessi legali, nonché il riconoscimento di una maggiore anzianità rispetto a quella indicata nel provvedimento di ricostruzione della carriera;
- che, in particolare, lamentava la violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n.1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea realizzata dalla Regione successivamente alla sua immissione in ruolo laddove, in occasione della ricostruzione dell'anzianità corrispondente al servizio precedentemente prestato in forza di contratti a termine, aveva conteggiato gli anni di servizio successivi ai primi quattro soltanto per due terzi e non per intero, sostenendo che, a causa del denunciato abbattimento dell'anzianità maturata, il decreto di ricostruzione della carriera non l'avesse inserito nella posizione stipendiale 9-14 dalla data di immissione in ruolo con la corretta anzianità, pari ad anni 12, mesi 10 e giorni 27 di servizio, per cui sarebbe risultato creditore della somma lorda di euro 10.013,15, per differenze retributive maturate in relazione ai periodi lavorati a seguito dell'immissione in ruolo;
- che, ancora, sosteneva di avere svolto negli anni scolastici indicati in atto introduttivo mansioni di docente supplente in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, senza percepire una retribuzione corrispondente a quella che avrebbe maturato
1 in forza della progressione stipendiale (“cd. “scatti di anzianità”) prevista per gli insegnanti in ruolo, neppure per il cd. anno di prova;
- che si costituiva tempestivamente la , contestando in fatto ed in diritto le pretese CP_1 attoree e chiedendo la reiezione del ricorso, ovvero, in subordine, depositando conteggi alternativi;
- che il giudice, trattandosi di cause già istruita documentalmente, invitava alla prima udienza le parti all'immediata discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, prendendo atto dell'adesione del ricorrente ai conteggi di controparte;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento, seppur con le precisazioni di cui infra.
Invero, le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda attorea sono pacifiche.
In particolare, per quanto concerne i cd. “scatti”, è provato documentalmente che il ricorrente abbia svolto negli anni de quibus attività di insegnante supplente -in assenza di titolo e/o abilitazione- nei periodi indicati in atti introduttivi, percependo le retribuzioni come da buste paga prodotte e svolgendo mansioni analoghe a quelle dei colleghi a tempo determinato e/o indeterminato, per poi essere assunto con contratto a tempo indeterminato, pur mantenendo una retribuzione inadeguata anche durante l'anno di prova.
Ciò detto in punto fatto, ritiene, in primis, questo Tribunale che costituisca, ormai, ius receptum il principio per cui (vds., ex multis Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 20918 del 05/08/2019) “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Né può sostenersi che la posizione del ricorrente per il periodo in cui non era immesso in ruolo, si distinguesse dal personale di ruolo in ragione della diversa modalità di selezione e del diverso livello qualitativo della prestazione, nonché dei differenti obblighi contrattuali, in assenza del titolo di abilitazione: tali differenze, infatti, non possono costituire quelle ragioni oggettive in presenza delle quali veniva meno l'operatività del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 368/2001 e alla clausola n. 4 Direttiva 1999/70/CE.
Quanto alla carenza del titolo abilitativo, invero, ritiene questo Tribunale di aderire al migliore orientamento di merito (vds. C. App. Torino, sent, n°317/2018, RG n°750/2016, Pres. Mariani,
secondo cui “la mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento non rientra tra Parte_2 le caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali potrebbero legittimare la
2 disparità di trattamento” di cui alla notissima sentenza della Suprema Corte n°22558/2016, alle cui argomentazioni comunque si rimanda: del resto detto consolidato orientamento è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 8672/2023 e 30937/2023.
Non resta, allora, che verificare se le mansioni svolte dal docente –a prescindere, dunque, dalla titolarità dell'abilitazione, che, come già detto, costituisce elemento, per così dire,
“neutro” ai fini della presente decisione- fossero identiche per contenuto e modalità di svolgimento della prestazione a quelle svolte da docenti assunti a tempo determinato.
La risposta non può che essere positiva.
Quanto al sistema di reclutamento, esso attiene ad una condizione esterna al contenuto delle prestazioni ed alla natura delle funzioni espletate dal personale supplente: non può, quindi, essere considerato idoneo a giustificare una disparità di trattamento retributivo tra docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.
Analoghe considerazioni, poi, possono essere svolte in punto periodo di prova: l'esito positivo del medesimo, infatti, non differenzia per nulla le prestazioni di un insegnate di ruolo da quelle di uno non di ruolo.
Solo apparentemente convincente, infine, è una ipotetica “diversità di impiego”.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza n°31149/2019, affermando che la comparabilità tra le prestazioni di un insegnante di ruolo e non di ruolo non “può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”.
La domanda attorea, allora, deve trovare accoglimento in punto an.
Passando, ora, al quantum, ritiene prima di tutto il Tribunale di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di merito, di cui ha correttamente dato atto anche parte attrice (vds. C. App. Torino, Sez. Lav., Sent. del 31.10.2017 e, nello stesso senso, C. App.
Torino, Sez. Lav., Sent. n° 317/2018, sopra citata), secondo cui “le varie norme di fonte legale e contrattuale che attribuiscono rilievo all'anzianità lavorativa per l'attribuzione di scatti di anzianità o progressioni stipendiali traggono origine dall'opinione incontestabile e consolidata
3 secondo cui l'esperienza lavorativa pregressa attribuisce maggior valore alle prestazioni lavorative e dall'applicazione conseguente del principio di stretta proporzionalità tra l'anzianità utile ai fini retributivi ed il servizio effettivamente prestato, che viene derogato soltanto a fronte di quelle sospensioni del servizio (es. ferie, malattia, congedi parentali) che, avvenendo per ragioni meritevoli di tutela, vengono equiparate a servizio effettivo. Tanto premesso, non vi è dubbio che il criterio dei 180 giorni…. non rispetti il citato principio, posto che…nega irragionevolmente rilevanza alle prestazioni di durata inferiori ai 180 giorni dell'anno scolastico, ed, al contrario, parifica al servizio annuale anche prestazioni di durata di poco maggiori ai 180 giorni. L'art. 11, c. 14, L. 124/1999…. non risulta applicabile né in via diretta, né in via analogica. La citata disposizione, che, interpretando il comma 1 dell'art. 489 del D.
Lgs. 297/1994, prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni….., è specificatamente finalizzata a disciplinare l'istituto della ricostruzione della carriera dei docenti immessi in ruolo, situazione del tutto diversa da quella esaminata, ove si tratta, invece, di adeguare la retribuzione percepita dall'insegnante nel periodo di lavoro a termine riconoscendogli l'anzianità utile con le stesse modalità con le quali è riconosciuta al docente di ruolo….. Pertanto i principi di parità di trattamento delineati dalla normativa europea devono essere assicurati tenendo in considerazione, anche per i docenti non di ruolo, i periodi di prestazione effettiva”.
Per ciò che concerne l'anno di prova, l'attore, anche se immesso in ruolo, ha mantenuto il trattamento retributivo base, per cui la domanda deve trovare accoglimento anche in parte qua, tenuto altresì conto della più miglliore giurisprudenza della Suprema Corte (vds. Cass.
Sez. Lav., Ord. n. 31514/2023).
Non sussistendo alcun elemento per ritenere l'erroneità del conteggio allegato all'atto introduttivo ed il mancato rispetto dei principi di cui sopra, il ricorso può trovare integrale accoglimento in parte qua.
***
A conclusioni parzialmente differenti, invece, si perviene in relazione alla ricostruzione di carriera.
Come è noto, la questione dedotta in causa (collocazione nella posizione stipendiale spettante a seguito dell'immissione in ruolo dopo un periodo di servizio pre-ruolo, eventuali differenze retributive) concerne l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla Direttiva CE 1999/70, attuativa dell'allegato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 a tal proposito, ferma la competenza dei singoli stati sulla riconoscibilità ai fini economici dell'anzianità di servizio e sulla misura del relativo elemento retributivo, l'Accordo Quadro comunitario sul lavoro a tempo determinato vieta che il trattamento concesso al lavoratore a tempo indeterminato sia negato al lavoratore a tempo determinato comparabile.
4 Nel nostro ordinamento, poi, la direttiva 1999/70/CE e l'allegato Accordo Quadro hanno trovato attuazione con l'emanazione del D.Lgs.
6.9.2001 n. 368, ed in particolare con l'art. 6, abrogato dal D.Lgs. 15/6/2015 n. 81, ma sostituito dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo, di contenuto corrispondente: - l'art. 6 citato contiene, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali che debbono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
Non può, allora, dubitarsi che nell'ampia locuzione normativa debbano rientrare anche gli scatti di anzianità, qualora tali istituti retributivi siano previsti dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato: tali principi, elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla progressione retributiva nella successione dei contratti a tempo determinato con il medesimo datore di lavoro, costituiscono la base per la decisione sulla domanda oggetto di causa.
Occorre infatti valutare se la disposizione applicata dalla e CP_1 Controparte_1 della quale si domanda la disapplicazione (l'art. 485 D.Lgs. 297/1994) sia conforme o meno al principio di non discriminazione sopra tratteggiato.
Fatta questa premessa, deve prima di tutto essere chiarito che i principi dettati dall'Accordo
Quadro sono applicabili nella specie, anche se parte ricorrente è attualmente docente assunto a tempo indeterminato.
Non può, infatti, ritenersi che non le siano soggettivamente applicabili i principi dettati con riferimento ai lavoratori a tempo determinato: la rilevanza del principio di non discriminazione anche in relazione alla procedura di stabilizzazione ed alla determinazione dell'anzianità al momento della assunzione in ruolo di lavoratori che vantano pregressi periodi di servizio svolti nell'ambito di contratti a tempo determinato è espressamente confermata dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea nell'ordinanza 4/9/2014 in causa C-152/14, Pt_3
Il provvedimento di ricostruzione della carriera di cui trattasi è stato emesso in applicazione delle disposizioni normative vigenti nell'ordinamento italiano per il riconoscimento agli effetti della carriera dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dal personale docente (artt.
485 primo comma e 489 primo comma del D.Lgs. 16/4/1994 n. 297; art. 11, comma 14 della legge 124/1999, di interpretazione autentica della seconda disposizione citata); così in tale atto, nel determinare l'anzianità retributiva in cui inserire il docente che viene immesso in ruolo, ha rilevanza il servizio in precedenza prestato in forza dei contratti a tempo determinato, ma tale rilevanza non è, tuttavia, integrale essendo previsto un riconoscimento solo parziale per il servizio svolto oltre il quarto anno, con previsione di pieno recupero dell'anzianità effettiva per il futuro solo qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato superi determinati tetti in forza dell'art. 4, comma 3 DPR 399/1988.
E' pertanto innegabile una diversificazione nel trattamento dell'anzianità maturata, che è presa in considerazione anche con riferimento ai servizi prestati con contratto a tempo determinato
5 (qualora superino i 4 anni interamente riconosciuti), ma in misura ridotta rispetto all'anzianità che viene maturata quale servizio di ruolo.
La compatibilità di tale sistema normativo col principio di non discriminazione dettato dall'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE deve essere verificata alla luce dei principi interpretativi dettati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
particolarmente rilevante in proposito è la sentenza 18/10/2012 nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11,
ed altri: la normativa nazionale, come si è visto, non esclude totalmente la rilevanza Per_1 dei servizi a tempo determinato effettuati dai docenti prima dell'immissione in ruolo, ma valorizza tali servizi solo in misura parziale, con ciò oggettivamente determinando -in astratto,
e salvi in determinati casi gli effetti correttivi dell'art. 489 cit.- una disparità di trattamento rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile, il cui servizio prestato è sempre integralmente valutato ai fini della progressione economica.
Poiché il principio secondo cui i lavoratori a termine non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato non contiene limitazioni quantitative, deve ritenersi costituire una violazione al principio, rilevante ai sensi dell'Accordo Quadro, anche una (ancorché non totalmente pretermessa) minore valorizzazione del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo;
si tratta pertanto di comprendere se ciò possa essere supportato da una giustificazione oggettiva che escluda la violazione del principio di non discriminazione, giustificazione che non può essere ravvisata esclusivamente nel fatto che i servizi siano stati resi in forza di un contratto a tempo determinato.
Si potrebbe sostenere che la normativa italiana sulla ricostruzione della carriera del personale docente (artt. 485 489 d. lgs. 297/1994) non sia in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e in particolare dalla sentenza n.
C-477/17 – Motter - del 20.9.2018; alcuni evidenziano, altresì, la sussistenza di ragioni oggettive, costituite da differenti condizioni di (mancanza della abilitazione) e di impiego, tali da giustificare la legittimità dell'operato dell'amministrazione.
La complessa questione della ricostruzione di carriera del personale docente immesso in ruolo, che aveva dato luogo ad orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata esaminata in sede di legittimità: la Suprema Corte con la sentenza n. 31149/2019, dopo un'accurata ricostruzione della normativa dettata dal D.Lgs. 297/1994 in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale docente e della giurisprudenza della CGUE sulla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in
6 cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Applicando tali principi al caso di specie, ossia riconoscendo al prof. l'intero servizio Parte_1 effettivo prestato prima dell'immissione in ruolo, risulta pacificamente che lo stesso abbia maturato una anzianità di servizio maggiore rispetto a quella riconosciutagli in sede di ricostruzione della carriera dalla resistente, che ha fatto applicazione dell'art. 485 D.Lgs.
297/1994, sia pure col “correttivo” derivante dall'art. 489 D.Lgs. cit. (come integrato dall'art. 11, comma 14, L. 124/1999).
Deve, però, osservarsi che è pacifico che il ricorrente, in diversi anni scolastici precedenti all'assunzione in ruolo, abbia prestato servizio con contratti a tempo determinato in assenza di titolo idoneo.
A tal proposito, la Suprema Corte con una recente sentenza (vds. Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 16174 del 17/06/2019), ha sostenuto che “l'art. 485, comma 6, d.lgs. n. 297 del
1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal predetto d.lgs.”
In parte motiva, detta sentenza espressamente sostiene che “l'art. 485, quindi, nella parte in cui richiede, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, il possesso del solo titolo di studio, esprime una precisa scelta del legislatore di considerare unicamente quest'ultimo come condizione imprescindibile ai fini della ricostruzione della carriera, scelta che per quanto attiene all'insegnamento di sostegno risulta in linea con l'intero impianto della normativa”.
Deve, pertanto evidenziarsi che tale ricostruzione è stata ancor più di recente ribadita dalla
Suprema Corte (vds. Ordinanza Corte di Cassazione 12507/2024; Ordinanza Corte di
Cassazione 12308/2024; Ordinanza Corte di Cassazione 12380/2024; Ordinanza Corte di
Cassazione 12293/2024; Ordinanza Corte di Cassazione 12376/2024) da cui si evince che, ormai viene considerato ius receptum il principio per cui, mentre a nulla rileva la mancanza del
7 titolo di studio ai fini del riconoscimento dei cd. “scatti stipendiali”, risulta essere “divergente la diversa situazione della ricostruzione della carriera a seguito dell'immissione in ruolo”, in ordine alla quale risulta imprescindibile il possesso del titolo di studio negli anni scolastici di interesse.
Ritiene, allora, il Tribunale che, nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa attorea, non si possa tener conto degli anni scolastici in cui il ricorrente ha insegnato in assenza di un titolo di studio idoneo.
Per gli anni successivi, invece, si può senz'altro concludere, sulla scorta dei numerosi precedenti di questo Tribunale, confermati dalla Corte Distrettuale, che debba essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'integrale ricostruzione della carriera.
In attuazione dei principi di diritto enunciati da Cass. 31149/2019, dunque, l'art. 485 D.Lgs.
297/1994 deve essere disapplicato nel caso di specie per gli anni di insegnamento effettuati con titolo idoneo e al ricorrente deve essere riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera, l'intero servizio effettivo prestato nel periodo pre-ruolo con il limite di cui sopra, con conseguente diritto al passaggio nella fascia 15-20 a far data dal 17.12.2025: ciò comporta che il credito del ricorrente deve essere limitato al periodo preruolo ed all'anno di prova -per complessivi euro 7.923,56, come esposto nel conteggio allegato alla memoria di costituzione e non contestato dal punto di vista meramente matematico dall'onerata. Nessuna somma, invece, può essere riconosciuta all'attore in ragione del passaggio allo scaglione 15-20, non essendosi questo -seppur di poco- ancora perfezionato.
All'importo come sopra determinato, poi, andranno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo.
In conclusione, quindi, la dovrà essere condannata al Controparte_1 pagamento della somma lorda di euro 7.923,56 (come dettagliato nel conteggio allegato alla memoria di costituzione e non specificatamente contestato dal punto di vista matematico dall'onerato) in favore di , oltre interessi legali dalla data di maturazione delle Parte_1 singole spettanze fino al saldo;
la , poi, dovrà essere condannata al riconoscimento CP_1 dell'anzianità preruolo di cui sopra, con passaggio alla fascia stipendiale 15-20 dal
17.12.2025, come, peraltro, concordato in udienza dalla difesa del ricorrente.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, e possono essere liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (valore indeterminato, complessità bassa), senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente , della somma lorda complessiva di euro Parte_1
7.923,56, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
8 b) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento a far data da Parte_1
17.12.2025 nella fascia stipendiale da anni 15 ad anni 20;
c) condanna la alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi ed euro
259,00 per spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Sacha BIONAZ dichiaratosi antistatario.
(Così deciso in Aosta il 16/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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