Cass. civ., sez. I, sentenza 27/11/1967, n. 2834
CASS
Sentenza 27 novembre 1967

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Qualora non sia possibile accertare il luogo di conclusione del contratto e l'obbligazione dedotta in giudizio non debba essere adempiuta al domicilio del creditore-attore, la Competenza per territorio deve essere determinata con riferimento al domicilio del convenuto.*

Il luogo di pagamento nel domicilio del creditore e previsto dal terzo comma dell'art. 1182 cod.civ. soltanto per le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro,le quali sono soltanto quelle pecuniarie determinate sin dall'origine sia nella quantita, sia nella scadenza, per modo che non occorra un ulteriore titolo convenzionale o giudiziale che ne stabilisca l'ammontare o la scadenza. In tale schema non rientra l'indennizzo dovuto dall'assicuratore in adempimento del contratto di Assicurazione contro i danni, che, come si argomenta dall'art. 1908 cod.civ., non puo considerarsi predeterminato nell'ammontare, ma deve essere liquidato dopo il sinistro,mediante titolo convenzionale o giudiziale, e non puo, quindi, essere inquadrato nell'art. 1182 terzo comma cod.civ. prima che tale Determinazione abbia luogo. ( applicazione in tema di Determinazione della Competenza per territorio). ( Cfr. 999-67 massima n. 327296).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/11/1967, n. 2834
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2834
    Data del deposito : 27 novembre 1967

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