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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
LA ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 524/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230012958909000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.1.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 034 2023 00129589 09 000, notificata il 24.7.2023 e con la quale era intimato il pagamento della somma ivi indicata derivante da controllo automatizzato ex art. 54 bis D.P.R. n. 633/1972 relativo alla liquidazione periodica IVA anno 2021, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, l'illegittimità della cartella di pagamento deducendo di aver versato all'Erario, antecedentemente all'iscrizione a ruolo, l'importo di € 22.072,27 a titolo di saldo IVA relativa all'annualità 2021.
Con memoria depositata il 9.2.2024 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedendone il rigetto.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 15.2.2024 chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa depositata il 4.12.2025 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
E' documentato - è non è, del resto, neppure contestato da Agenzia delle Entrate – che a fronte di un debito a titolo di IVA per l'anno 2021 pari, al netto di sanzioni, ad € 18.820,14 (cfr. sommatoria “imposta a debito” pagg.
5-7 della cartella) parte ricorrente ha eseguito versamenti, a tale titolo, per complessivi € 22.072,27, di cui € 9.6.33,92 nell'anno 2021 (in data 17.5.2021 e 27.12.2021) ed € 12.438,25 (in data 16.5.2022, 18.7.2022, 22.8.2022, 17.10.2022).
Agenzia delle Entrate si è sul punto limitata a sostenere che “[..] il ricorrente ha effettuato il parziale versamento delle imposte dichiarate nelle Lipe relative ai primi tre trimestri dell'anno 2021. Nel caso in cui, tuttavia, emergerà che ha provveduto al versamento dell'imposta a titolo di saldo in misura eccedente il dovuto, potrà richiedere, una volta che la dichiarazione annuale Iva verrà liquidata dalle procedure automatizzate, un'eventuale conferma del maggior credito [..]” (così alla pag. 4) ma, in senso contrario a tale deduzione, non può non rilevarsi che, a fronte dei documentati pagamenti, la pretesa fatta valere con la cartella di pagamento opposta appare priva di giustificazione non risultando alcuna posizione debitoria dell'opponente rispetto al titolo fatto valere dall'Ente creditore.
A tanto consegue, in accoglimento del ricorso, la declaratoria di non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento opposta;
condanna ADER e Agenzia delle Entrate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Alessandro LA Dott. Vincenzo LUBERTO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
LA ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 524/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230012958909000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.1.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 034 2023 00129589 09 000, notificata il 24.7.2023 e con la quale era intimato il pagamento della somma ivi indicata derivante da controllo automatizzato ex art. 54 bis D.P.R. n. 633/1972 relativo alla liquidazione periodica IVA anno 2021, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, l'illegittimità della cartella di pagamento deducendo di aver versato all'Erario, antecedentemente all'iscrizione a ruolo, l'importo di € 22.072,27 a titolo di saldo IVA relativa all'annualità 2021.
Con memoria depositata il 9.2.2024 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedendone il rigetto.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con memoria depositata il 15.2.2024 chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa depositata il 4.12.2025 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
E' documentato - è non è, del resto, neppure contestato da Agenzia delle Entrate – che a fronte di un debito a titolo di IVA per l'anno 2021 pari, al netto di sanzioni, ad € 18.820,14 (cfr. sommatoria “imposta a debito” pagg.
5-7 della cartella) parte ricorrente ha eseguito versamenti, a tale titolo, per complessivi € 22.072,27, di cui € 9.6.33,92 nell'anno 2021 (in data 17.5.2021 e 27.12.2021) ed € 12.438,25 (in data 16.5.2022, 18.7.2022, 22.8.2022, 17.10.2022).
Agenzia delle Entrate si è sul punto limitata a sostenere che “[..] il ricorrente ha effettuato il parziale versamento delle imposte dichiarate nelle Lipe relative ai primi tre trimestri dell'anno 2021. Nel caso in cui, tuttavia, emergerà che ha provveduto al versamento dell'imposta a titolo di saldo in misura eccedente il dovuto, potrà richiedere, una volta che la dichiarazione annuale Iva verrà liquidata dalle procedure automatizzate, un'eventuale conferma del maggior credito [..]” (così alla pag. 4) ma, in senso contrario a tale deduzione, non può non rilevarsi che, a fronte dei documentati pagamenti, la pretesa fatta valere con la cartella di pagamento opposta appare priva di giustificazione non risultando alcuna posizione debitoria dell'opponente rispetto al titolo fatto valere dall'Ente creditore.
A tanto consegue, in accoglimento del ricorso, la declaratoria di non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento opposta;
condanna ADER e Agenzia delle Entrate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Alessandro LA Dott. Vincenzo LUBERTO