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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1809/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1809/2025 avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
nato in [...] l'[...] Parte_1
e nata in [...] il [...] Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DI FILIPPO PATRIZIA ricorrenti
Motivi di fatto e di diritto della decisione
I
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti in data 9.06.2025, i coniugi, cittadini romeni residenti in Italia dall'anno 2009, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
22/08/17 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di Constanta (Romania) al n. n.1147 dell'anno 2017 – Serie CY – Nr.328665 e disporsi che i rapporti tra le parti nonché tra genitori e figli siano regolati secondo le seguenti condizioni: “1) la casa coniugale sita in Castello Di Annone. Reg. Case Sparse, 15, in comproprietà tra i coniugi
è assegnata alla moglie, con tutti gli arredi che la compongono in quanto, presso la medesima, avranno stabile residenza le figlie minori ed;
Persona_1 Persona_2
2) le figlie ed verranno affidate ad entrambi i genitori e la potestà Persona_1 Persona_2 genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni delle figlie, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno gestite separatamente e spetterà al genitore con il quale le figlie si troveranno;
3) il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, con preavviso, mentre potrà tenerle con sé un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera, nonché un pomeriggio a settimana;
il padre potrà altresì tenere con le figlie almeno metà delle vacanze estive da concordarsi entro il 30/05 di ogni anno, tre giorni a Pasqua comprendenti ad anni alterni la Pasqua e Pasquetta e metà delle vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno.
4) Ciascun genitore potrà comunicare con le figlie dimoranti presso l'altro coniuge telefonicamente, anche quotidianamente. È posto a carico dei coniugi l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali loro spostamenti o nuovi recapiti quando hanno con sé le minori;
5) il Signor verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 delle figlie minori, fino a che queste non saranno economicamente autosufficienti, la somma mensile di €300,00 (€150,00 a figlia) che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta ad adeguamento annuale secondo indici Istat.
6) Le spese straordinarie (spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche, di istruzione, e quelle a scopo ludico e ricreativo, (doposcuola, palestra, piscina, corsi di lingua, di computer, gite scolastiche etc.), sostenute per le figlie e verranno sostenute Persona_1 Persona_2 al 50% tra i coniugi, dietro presentazione di documentazione fiscalmente valida;
le parti dichiarano di condividere e fare proprio il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati del Foro di Asti ed i Magistrati del Tribunale di Asti.
7) Il sig. si impegna ad onorare i pagamenti relativi all'acquisto della casa coniugale”. Parte_1
II
Tenuto conto di quanto precede, il Collegio osserva che: - i coniugi chiedono a questo Tribunale di pronunciare direttamente lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 31 sensi della legge 218/95 secondo cui la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio e, in difetto,
l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata;
- l'art. 607 c.p.c. rumeno prevede che il ricorso per divorzio deve essere presentato innanzi all'organo giurisdizionale competente per il luogo ove si trova l'ultima abitazione coniugale, ovvero, laddove i coniugi non vivano più in tale luogo, laddove essi risiedano;
- i coniugi non risiedono più in Romania dal 2009, ragion per cui sono impossibilitati a Pt_1 presentare il ricorso per divorzio nel loro paese di origine e, per i motivi di cui sopra, è competente il Tribunale di Asti in relazione alla residenza di entrambi, sita in Castello d'Annone (AT);
- la legislazione rumena non prevede la separazione legale ma consente direttamente di procedersi allo scioglimento del vincolo matrimoniale senza previa separazione.
Gli odierni ricorrenti avevano già adito codesto Tribunale, in data 22 gennaio c.a., con procedimento rubricato al N.R.G. V.G. 226/2025 nel quale era stata proposta identica domanda;
il ricorso, tuttavia, è stato rigettato con sentenza n. 174/2025, in cui si legge:
“L'art. 31 comma 2 della legge 218/95, in conformità con quanto previsto dall'art 5 del Regolamento, consente ai coniugi di scegliere di comune accordo la legge applicabile, mediante scrittura privata, in difetto con designazione effettuabile per scritto anche nel corso del procedimento giudiziale, con dichiarazione resa a verbale dai coniugi in udienza. La giurisprudenza di merito, in sede di interpretazione di tale disciplina ammette la possibilità di un accordo posteriore all'introduzione del giudizio, pur richiedendo sempre il rispetto della forma (cfr. Trib. Milano sez. XI 10/02/2014). Non
è ammessa la conclusione di tale accordo per comportamento concludente. La ratio di tale previsione, chiaramente enunciata dal diciottesimo considerando del Regolamento, è evidente: implicandosi scelte di natura personalissima, non demandabili ai legali ma di cui i coniugi devono essere pienamente consapevoli, è lo stesso legislatore che impone una forma scritta ad substantiam,
a garanzia del fatto che l'accordo raggiunto dai coniugi sulla legge matrimoniale applicabile (con le conseguenze connesse, ad esempio in punto ripensamento o diritti successori e/o mantenimento
e/o uso del cognome ecc.) e sulla rinuncia alla legge del Paese di residenza sia il frutto di una scelta meditata ed informata (cfr. Trib Perugia 9.11.2022, Trib Siena sez. I 22/06/2021 n. 510). Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno prodotto alcuna scrittura privata dai medesimi sottoscritta contenente
l'elezione della legge applicabile, che non può desumersi né dal ricorso, non essendo stato nemmeno depositato, in violazione, fra l'altro, di quanto previsto dall'art. 473bis.51 comma 2 c.p.c., il ricorso sottoscritto dalle parti , né dalla dichiarazione datata 17.12.24, questa sì sottoscritta, ma limitata al richiamo generico delle condizioni del ricorso e non menzionante alcuna scelta sulla legge applicabile, quindi, nemmeno dopo l'indicazione da parte della Presidente della specifica normativa di riferimento, essi hanno prodotto una scrittura privata o hanno svolto deduzioni sul punto o chiesto di comparire in presenza per sanare la lacuna a verbale. In assenza di una formale espressione di scelta conforme al modello legislativo, deve applicarsi la legge di cui all'art. 8 comma 1 lett. a) del
Regolamento indicata in via prioritaria, e non alternativa, rispetto a quelle in subordine richiamate via via nelle successive ipotesi (indicate come utilizzabili in via alternativa discendente “in mancanza” delle precedenti), ovvero la legge della residenza abituale dei coniugi al momento della domanda, che è la legge italiana”.
Secondo quanto disposto dell'art. 5 comma 1 del Regolamento UE n. 1259/2010, in data 9 giugno c.a. i ricorrenti hanno depositato la scrittura privata contenente la scelta della legge applicabile al divorzio (allegata al ricorso, ma senza numero), la quale contiene tuttavia, l'espressa volontà di chiedere l'applicazione della legge italiana al caso in esame, essendo i coniugi residenti in Italia.
Vista l'elezione della legge applicabile, effettuata dai ricorrenti nella citata scrittura privata, e poiché la legge italiana non consente il divorzio senza il previo verificarsi di alcuna delle condizioni di procedibilità elencate nell'art. 1 legge 898/70 – e, nel caso di specie, è pacifico che la separazione non vi sia stata né sono allegate le altre ipotesi elencate dalla norma - la domanda di divorzio risulta inammissibile.
Nulla in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
Inammissibile il ricorso.
Nulla in punto spese.
Così deciso in Asti, in data 14/07/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1809/2025 avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
nato in [...] l'[...] Parte_1
e nata in [...] il [...] Controparte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DI FILIPPO PATRIZIA ricorrenti
Motivi di fatto e di diritto della decisione
I
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti in data 9.06.2025, i coniugi, cittadini romeni residenti in Italia dall'anno 2009, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in data Parte_1 Controparte_1
22/08/17 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di Constanta (Romania) al n. n.1147 dell'anno 2017 – Serie CY – Nr.328665 e disporsi che i rapporti tra le parti nonché tra genitori e figli siano regolati secondo le seguenti condizioni: “1) la casa coniugale sita in Castello Di Annone. Reg. Case Sparse, 15, in comproprietà tra i coniugi
è assegnata alla moglie, con tutti gli arredi che la compongono in quanto, presso la medesima, avranno stabile residenza le figlie minori ed;
Persona_1 Persona_2
2) le figlie ed verranno affidate ad entrambi i genitori e la potestà Persona_1 Persona_2 genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni delle figlie, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno gestite separatamente e spetterà al genitore con il quale le figlie si troveranno;
3) il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, con preavviso, mentre potrà tenerle con sé un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera, nonché un pomeriggio a settimana;
il padre potrà altresì tenere con le figlie almeno metà delle vacanze estive da concordarsi entro il 30/05 di ogni anno, tre giorni a Pasqua comprendenti ad anni alterni la Pasqua e Pasquetta e metà delle vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno.
4) Ciascun genitore potrà comunicare con le figlie dimoranti presso l'altro coniuge telefonicamente, anche quotidianamente. È posto a carico dei coniugi l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali loro spostamenti o nuovi recapiti quando hanno con sé le minori;
5) il Signor verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 delle figlie minori, fino a che queste non saranno economicamente autosufficienti, la somma mensile di €300,00 (€150,00 a figlia) che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta ad adeguamento annuale secondo indici Istat.
6) Le spese straordinarie (spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche, di istruzione, e quelle a scopo ludico e ricreativo, (doposcuola, palestra, piscina, corsi di lingua, di computer, gite scolastiche etc.), sostenute per le figlie e verranno sostenute Persona_1 Persona_2 al 50% tra i coniugi, dietro presentazione di documentazione fiscalmente valida;
le parti dichiarano di condividere e fare proprio il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati del Foro di Asti ed i Magistrati del Tribunale di Asti.
7) Il sig. si impegna ad onorare i pagamenti relativi all'acquisto della casa coniugale”. Parte_1
II
Tenuto conto di quanto precede, il Collegio osserva che: - i coniugi chiedono a questo Tribunale di pronunciare direttamente lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 31 sensi della legge 218/95 secondo cui la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio e, in difetto,
l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata;
- l'art. 607 c.p.c. rumeno prevede che il ricorso per divorzio deve essere presentato innanzi all'organo giurisdizionale competente per il luogo ove si trova l'ultima abitazione coniugale, ovvero, laddove i coniugi non vivano più in tale luogo, laddove essi risiedano;
- i coniugi non risiedono più in Romania dal 2009, ragion per cui sono impossibilitati a Pt_1 presentare il ricorso per divorzio nel loro paese di origine e, per i motivi di cui sopra, è competente il Tribunale di Asti in relazione alla residenza di entrambi, sita in Castello d'Annone (AT);
- la legislazione rumena non prevede la separazione legale ma consente direttamente di procedersi allo scioglimento del vincolo matrimoniale senza previa separazione.
Gli odierni ricorrenti avevano già adito codesto Tribunale, in data 22 gennaio c.a., con procedimento rubricato al N.R.G. V.G. 226/2025 nel quale era stata proposta identica domanda;
il ricorso, tuttavia, è stato rigettato con sentenza n. 174/2025, in cui si legge:
“L'art. 31 comma 2 della legge 218/95, in conformità con quanto previsto dall'art 5 del Regolamento, consente ai coniugi di scegliere di comune accordo la legge applicabile, mediante scrittura privata, in difetto con designazione effettuabile per scritto anche nel corso del procedimento giudiziale, con dichiarazione resa a verbale dai coniugi in udienza. La giurisprudenza di merito, in sede di interpretazione di tale disciplina ammette la possibilità di un accordo posteriore all'introduzione del giudizio, pur richiedendo sempre il rispetto della forma (cfr. Trib. Milano sez. XI 10/02/2014). Non
è ammessa la conclusione di tale accordo per comportamento concludente. La ratio di tale previsione, chiaramente enunciata dal diciottesimo considerando del Regolamento, è evidente: implicandosi scelte di natura personalissima, non demandabili ai legali ma di cui i coniugi devono essere pienamente consapevoli, è lo stesso legislatore che impone una forma scritta ad substantiam,
a garanzia del fatto che l'accordo raggiunto dai coniugi sulla legge matrimoniale applicabile (con le conseguenze connesse, ad esempio in punto ripensamento o diritti successori e/o mantenimento
e/o uso del cognome ecc.) e sulla rinuncia alla legge del Paese di residenza sia il frutto di una scelta meditata ed informata (cfr. Trib Perugia 9.11.2022, Trib Siena sez. I 22/06/2021 n. 510). Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno prodotto alcuna scrittura privata dai medesimi sottoscritta contenente
l'elezione della legge applicabile, che non può desumersi né dal ricorso, non essendo stato nemmeno depositato, in violazione, fra l'altro, di quanto previsto dall'art. 473bis.51 comma 2 c.p.c., il ricorso sottoscritto dalle parti , né dalla dichiarazione datata 17.12.24, questa sì sottoscritta, ma limitata al richiamo generico delle condizioni del ricorso e non menzionante alcuna scelta sulla legge applicabile, quindi, nemmeno dopo l'indicazione da parte della Presidente della specifica normativa di riferimento, essi hanno prodotto una scrittura privata o hanno svolto deduzioni sul punto o chiesto di comparire in presenza per sanare la lacuna a verbale. In assenza di una formale espressione di scelta conforme al modello legislativo, deve applicarsi la legge di cui all'art. 8 comma 1 lett. a) del
Regolamento indicata in via prioritaria, e non alternativa, rispetto a quelle in subordine richiamate via via nelle successive ipotesi (indicate come utilizzabili in via alternativa discendente “in mancanza” delle precedenti), ovvero la legge della residenza abituale dei coniugi al momento della domanda, che è la legge italiana”.
Secondo quanto disposto dell'art. 5 comma 1 del Regolamento UE n. 1259/2010, in data 9 giugno c.a. i ricorrenti hanno depositato la scrittura privata contenente la scelta della legge applicabile al divorzio (allegata al ricorso, ma senza numero), la quale contiene tuttavia, l'espressa volontà di chiedere l'applicazione della legge italiana al caso in esame, essendo i coniugi residenti in Italia.
Vista l'elezione della legge applicabile, effettuata dai ricorrenti nella citata scrittura privata, e poiché la legge italiana non consente il divorzio senza il previo verificarsi di alcuna delle condizioni di procedibilità elencate nell'art. 1 legge 898/70 – e, nel caso di specie, è pacifico che la separazione non vi sia stata né sono allegate le altre ipotesi elencate dalla norma - la domanda di divorzio risulta inammissibile.
Nulla in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
Inammissibile il ricorso.
Nulla in punto spese.
Così deciso in Asti, in data 14/07/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.