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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/07/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2070/2024
Udienza “cartolare” del 14-7-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di parte opponente di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2070/2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pretelli (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Quarrata, Piazza Risorgimento n. 36, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione ex art. 83, 3° comma, c.p.c. e art. 10 D.P.R. n. 123/2001
Attrice opponente
CONTRO
(P.I. CP_1 P.IVA_2
Convenuta opposta contumace
Conclusioni delle parti
Per l'attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejetta, revocare e/o annullare e /o dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 555/2024 del
Tribunale di Lucca, per i motivi indicati nella parte espositiva del presente atto e, in particolare: - dichiarare che nulla è dovuto da nei confronti di a titolo di Parte_1 CP_1 prezzo della compravendita della merce di cui alle fatture n. 104, 110 e 111/2021, in quanto tra le parti è intervenuto un contratto di transazione;
- dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto la merce di cui alle fatture n. 91 e 94/2022 per inadempimento grave di e che, di conseguenza, nulla è dovuto da . Vittoria di CP_1 Parte_1 spese del giudizio”.
Per la convenutanessuno ha concluso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 16.5.2024 questo tribunale emetteva a favore della decreto ingiuntivo n. CP_1
555/2024 (R.G. n. 1443/2024) con il quale veniva ingiunto alla il Parte_1 pagamento della somma di € 134.952,13, oltre interessi e spese, a titolo di saldo delle fatture n.
104/2021, 110/2021, 111/2021, 91/2022, 94/2022, emesse a seguito di diverse forniture di materiali e mai pagate, nonostante i solleciti informali avanzati dall'ingiungente.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato alla la quale proponeva Parte_1 opposizione, eccependo l'inesistenza del credito azionato in via monitoria.
Nonostante la regolarità della notifica dell'opposizione, la convenuta opposta non si costituiva in giudizio;
pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 6.11.2024.
Assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e depositate le relative memorie dalla parte opponente, veniva fissata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza “cartolare” del
14.7.2025, con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte opponente eccepisce l'inesistenza del credito azionato per intervenuta transazione riguardo alla vendita dei beni di cui alle fatture n. 104, 110 e 111/2021, con risoluzione del contratto e rinuncia di V.N. al corrispettivo, e per inadempimento di controparte rispetto all'obbligo di consegna delle certificazioni di legge, rispetto alla merce di cui alle fatture n. 91 e 94/2022.
L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, è utile ricordare che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale;
di conseguenza, spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, è possibile richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e applicabile anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, l'esistenza del rapporto contrattuale) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile. Si ritiene applicabile analogo riparto dell'onere della prova nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)
(cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 13533/2001, e successive conformi, tra le altre, v. Cass., Sez. 1, sent.
n. 15659/2011; Cass., Sez. 3 sent. n. 826/2015, Cass., Sez. 3, ord. n. 3587/2021).
Nel caso di specie, sebbene la creditrice opposta sia rimasta contumace, è pacifico che da giugno
2021 le parti intraprendevano un rapporto contrattuale tale per cui l'opposta forniva e l'opponente acquistava materiale per cantieri;
altrettanto pacifico è che in esecuzione di tale rapporto l'opposta consegnava il materiale acquistato.
Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti versata in atti (docc.
2-4 di parte opponente) emerge che la contestava più volte il materiale acquistato di cui alle fatture azionate Parte_1 per mancanza delle certificazioni e dei libretti richiesti dalla normativa vigente per il montaggio dei ponteggi e che la ammetteva di non essere in grado di fornire la documentazione CP_1 richiesta, dal momento che si trattava di materiale di recupero ristrutturato e, come tale, non certificato né certificabile, mostrandosi disponibile a trovare un accordo transattivo.
Con la produzione del doc. 5, parte opponente prova l'avvenuto raggiungimento di una transazione tra le parti rispetto alle prestazioni di cui alle fatture n. 104, 110 e 111/2021; in base ad essa, infatti,
l'opposta emetteva nota di credito “per contestazione lavori e ponteggi su fatture come da accordi legali” relativamente alle fatture indicate, così “annichilendone” le pretese, e rinunciava alla restituzione del materiale.
Stante l'intervenuto accordo e la relativa nota di credito, è evidente che parte opposta non può legittimamente pretendere il pagamento degli importi contenuti nelle fatture n. 104, 110 e 111/2021 pur azionate in via monitoria.
Quanto alle prestazioni sottese alle fatture n. 91 e 94/2022, parte opponente eccepisce l'inadempimento di controparte, affermando e documentando (si veda, ancora, la corrispondenza tra le parti in atti) che la ometteva di consegnare le certificazioni di legge dei materiali CP_1 venduti.
A fronte della specifica eccezione, parte opposta avrebbe dovuto fornire adeguata prova del proprio adempimento, volta a superare anche quanto da lei stessa ammesso a controparte tramite p.e.c., ma così non è stato. Come noto, a partire dal 2014 tutti i produttori di componenti strutturali in metallo da costruzione sono tenuti al rilascio della certificazione UNI EN 1090, cioè della capacità dell'azienda a produrre materiale che risponde alle caratteristiche qualitative richieste dalle normative vigenti.
I prodotti, al fine di poter essere immessi sul mercato e utilizzati per l'esecuzione di lavori edili, devono possedere la marcatura CE attestante la conformità del prodotto a tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria.
Nel caso di specie, trattandosi di forniture di travi in ferro da utilizzare per la realizzazione di parti strutturali, l'opponente avrebbe dovuto consegnare alla propria committenza i certificati previsti dalla legge per la presentazione all'Ufficio del Genio Civile ma ciò non è stato possibile poiché, essendo il materiale non nuovo, l'opposta non aveva provveduto (e aveva ammesso di non poter provvedere) al rilascio della certificazione indispensabile affinchè il prodotto potesse essere utilizzato per l'esecuzione di lavori edili.
L'assenza di marcatura CE, infatti, impedisce l'immissione del prodotto sul mercato, rendendolo
“incommerciabile” in quanto sprovvisto dei requisiti necessari.
In ragione di ciò, in mancanza di certificazione, il bene risulta del tutto inadatto all'uso cui è destinato.
La consegna di materiale così qualificato da parte dell'alienante rappresenta inadempimento grave tale da giustificare anche la richiesta risoluzione dei contratti di compravendita sottesi alle fatture n.
91 e 94/2022 ex art. 1453 c.c.
A fronte di quanto sopra, è evidente che pure in relazione alle fatture n. 91 e 94/2022, nulla è dovuto dall'attrice opponente alla convenuta opposta.
Conclusioni e spese
Per tutto quanto sopra, l'opposizione è fondata e deve essere accolta;
per l'effetto, va dichiarata la risoluzione dei rapporti contrattuali sottesi alle fatture n. 91 e 94/2022 e il decreto ingiuntivo n.
555/2024 deve essere revocato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenuto conto dei valori minimi tabellari attesi la relativa semplicità della controversia e il fatto che la questione trattata non ha richiesto attività istruttoria se non produzioni documentali, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, in contumacia dell'opposta così CP_1 provvede: in accoglimento dell'opposizione, dichiara la risoluzione dei contratti sottesi alle fatture n. 91 e
94/2022 e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite in favore della opponente liquidate in €
7.052,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente