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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 853/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai SI.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 853/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 14 gennaio
2025 e promossa da:
– CF – nato a [...] ed in data 06.02.1974, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Sele n. 33, 88046, Lamezia Terme, presso lo studio dell'avv. MARASCO
DINA - CF - che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF – nata a [...] ed in data 02.05.1970, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in via A. Volta n. 56, 88046, Lamezia Terme, presso lo studio dell'Avv. LARUSSA
MARA – CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note conclusive di trattazione scritta depositate in previsione dell'udienza cartolare del 14 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 29/07/2024, il SI. esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con la SI.ra con unione dalla quale nascevano CP_1 Per_1
, in data 14.07.2000, e in data 15.01.2002 (atto n. 22 – Parte 2 – Serie A – Anno 1999),
[...] Per_2 entrambi figli già maggiorenni;
che, la residenza familiare era stata stabilita in Feroleto Antico, C. da Carlo Cimino n. 3, nell'immobile di proprietà alla madre del ricorrente, ove attualmente risiedeva il solo figlio;
Persona_1
1 -che i rapporti tra le parti si era con il tempo deteriorati, rendendo così intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che la SI.ra aveva da circa un anno lasciato la casa familiare;
CP_1 che, entrambi i figli erano non solo maggiorenni, ma anche ciascuno ed economicamente autosufficiente;
che entrambi i coniugi svolgevano a loro volta attività lavorativa dipendente ed erano autonomi ed indipendenti economicamente.
Tanto premesso, il SI. come sopra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, Parte_1 chiedeva - previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione - che il Tribunale volesse pronunciare separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
a) nulla a provvedersi sull'affidamento o sul mantenimento della prole essendo i figli maggiorenni e autonomi;
b) nulla a provvedersi sull'assegnazione della casa familiare, di proprietà della madre del ricorrente e attualmente abitata dal figlio maggiorenne;
Persona_1
c) nulla a provvedersi su reciproci assegni di mantenimento tra i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
e) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale contestava tutto quanto ex adverso sostenuto circa CP_1 la responsabilità del deterioramento del rapporto coniugale;
inoltre, deduceva che - dal 2000 al 2020 – salvo lavoretti saltuari e di breve durata, si era totalmente dedicata a crescere e prendersi cura dei due figli, alla gestione della casa e alla cura del marito;
che, attualmente lavora in una struttura ricettiva stagionalmente, con un reddito lordo annuo di euro 11.176,00, mentre il SI. , nel periodo 2022/2023, aveva un reddito di circa 23.000,00 annui. Pt_1
Ciò premesso, la SI.ra , come generalizzata, rappresentata, difesa e domiciliata, chiedeva al Tribunale CP_1 di Lamezia Terme che, una volta esperito il tentativo di conciliazione, accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea davanti all'Ill.mo SI. Presidente:
a) i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) nulla a provvedersi sulla casa familiare, poiché intestata alla madre del ricorrente;
c) riconoscere in favore della IG.ra il diritto a percepire un assegno di mantenimento CP_1 dell'importo di euro 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, da porsi a carico del IG. il tutto con vittoria di spese e Parte_1 competenze di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e, dopo la comparizione personale delle parti all'udienza del 5 dicembre 2024, la causa stessa, ritenuta dal Giudice matura per la decisione, veniva differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 gennaio 2025– tenutesi in forma cartolare – ed in esito,
2 preso atto delle note conclusive di trattazione scritta depositate in previsione dell'udienza in oggetto, trattenuta in decisione e rimessa all'uopo al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
2. La presente pronuncia concerne il diritto al mantenimento dei coniugi, unico punto controverso tra le parti, non essendo in contestazione alcun provvedimento relativo ai figli – entrambi pacificamente ritenuti dalle parti sia maggiorenni che economicamente autosufficienti – e circa l'assegnazione stessa della casa familiare, di proprietà della madre del ricorrente ed attualmente abitata dal figlio maggiorenne . Persona_1
Ebbene, in merito al contributo di mantenimento dei coniugi, giova osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi, oltre che nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, consistono nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
In particolare, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve poi tener conto di elementi fattuali di ordine economico - o comunque - apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006); non è necessario, inoltre, l'accertamento del preciso ammontare dei rispettivi redditi e patrimoni, ma è, comunque, indispensabile un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n.
16575/2008).
Ciò premesso in iure, si osserva in facto che, nel caso di specie, il SI. negli anni 2021-2022 Pt_1 aveva un reddito superiore ai 20.000,00 €, mentre nell'anno 2023 il suo reddito è sceso sotto i 15.000,00 € a causa di un'occupazione lavorativa diversa;
quanto alla situazione reddituale della ricorrente, negli ultimi anni, appare migliorata, così come le sue consistenze patrimoniali, risultando anche proprietaria di alcune particelle immobiliari, oltre che di libretti e buoni fruttiferi postali.
3 Per tutto quanto sopra esposto, dunque, non appaiono sussistenti i presupposti del diritto al mantenimento a carico di e a favore di Parte_1 CP_1
3. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra – CF Parte_1 C.F._1
– nato a [...] ed in data 06.02.1974, e – CF CP_1 C.F._3
– nata a [...] ed in data 02.05.1970 - (matrimonio concordatario celebrato in data
04.09.1999 in Stalettì (CZ) – (atto n. 22 – Parte 2 – Serie A – Anno 1999, comune di Stalettì);
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune competente per l'annotazione;
3) NULLA sul mantenimento dei coniugi;
4) circa la casa coniugale;
CP_2
5) sull'affidamento dei figli;
CP_2
6) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di ConSIlio della Sezione Unica Civile del 15/01/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
4