Articolo 5 della Legge 16 febbraio 1974, n. 57
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 marzo 1974
Art. 5.
Al secondo comma dell'articolo 13 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , quale risulta sostituito dall' articolo 1 della legge 24 febbraio 1973, n. 21 , sono soppresse, con effetto dal 1 luglio 1973, le parole: "ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45".
Entrata in vigore il 17 marzo 1974