Articolo 162 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 161Articolo 163
Versione
31 dicembre 2019
Art. 162. Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia 1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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